CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
EN LA, IU
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8229/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2018
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2019 - PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21903/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500000716000 , notificata il
11/02/2025, per n. 7 cartelle irpef irap 2017-2019 .
Motivi di ricorso: si eccepisce l'omessa notifica delle cartelle;
la carenza di motivazione;
omessa intimazione;
esistenza di sgravi;
prescrizione; non sottoscrizione del ruolo;
con memoria successiva si rileva la mancata costituzione di Agenzia Entrate Riscossione e i documenti di Agenzia Entrate non ammissibili in copia.
Agenzia Entrate si oppone, ritiene le cartelle tutte regolarmente notificate oltre tre intimazioni precedenti l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione impugnata è un atto dell'esecuzione, impugnabile solo a condizione che con esso la parte ricorrente è venuta a conoscenza, per la prima volta, dei crediti richiesti. Condizione che la ricorrente eccepisce.
Dall'esame degli atti si rileva che agenzia delle entrate prova che tutte le cartelle portate nell'atto impugnato sono state notificate a mezzo PEC , oltre che le tre intimazioni, portanti le stesse cartelle, notificate il
23/01/2024, il 22/10/2024 e 25/03/2025 , tutte a mezzo PEC.
Per tutto quanto detto , essendo provato agli atti la conoscenza degli atti prodromici a quello impugnato e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore dell'agenzia delle entrate di euro 3000,00 oltre oneri di legge se dovuti per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
EN LA, IU
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8229/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2018
- PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2019 - PREAV.ISCR.IPO. n. 07176202500000716000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21903/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500000716000 , notificata il
11/02/2025, per n. 7 cartelle irpef irap 2017-2019 .
Motivi di ricorso: si eccepisce l'omessa notifica delle cartelle;
la carenza di motivazione;
omessa intimazione;
esistenza di sgravi;
prescrizione; non sottoscrizione del ruolo;
con memoria successiva si rileva la mancata costituzione di Agenzia Entrate Riscossione e i documenti di Agenzia Entrate non ammissibili in copia.
Agenzia Entrate si oppone, ritiene le cartelle tutte regolarmente notificate oltre tre intimazioni precedenti l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione impugnata è un atto dell'esecuzione, impugnabile solo a condizione che con esso la parte ricorrente è venuta a conoscenza, per la prima volta, dei crediti richiesti. Condizione che la ricorrente eccepisce.
Dall'esame degli atti si rileva che agenzia delle entrate prova che tutte le cartelle portate nell'atto impugnato sono state notificate a mezzo PEC , oltre che le tre intimazioni, portanti le stesse cartelle, notificate il
23/01/2024, il 22/10/2024 e 25/03/2025 , tutte a mezzo PEC.
Per tutto quanto detto , essendo provato agli atti la conoscenza degli atti prodromici a quello impugnato e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore dell'agenzia delle entrate di euro 3000,00 oltre oneri di legge se dovuti per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.