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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1258/2025
Il giorno 04/12/2025, nella causa iscritta al n RG 1258 /2025
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1258/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dagli avv. GIORDANO FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1
), dall'avv. GIORDANO MASSIMO ( ), e dall'avv. C.F._1 C.F._2
CA ON ( ), dai quali rappresentato e difeso giusta procura C.F._3
a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, avv. Pierluigi Umberto Di Palma, elettivamente domiciliato in
VIALE CASTRO PRETORIO, 118 00185 ROMA con l'avv. PAPI REA ELEONORA
), e l'avv. LAVALLE MARIA ( ), dai quali C.F._4 C.F._5 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 8 1. Con ricorso depositato il 16.05.2025 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 182/2025 emessa e notificata il 15.04.2025 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.615,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 307/2024 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1, del medesimo Decreto, in quanto: “In data 09/10/2024 alle ore 9:49 si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SI (Caso 2)
…, su segnalazione del Responsabile in Turno del settore Arrivi di questo Ufficio l'Agente di P.S. V.I. Per_1
, con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 05/10/2024 la compagnia aerea
[...] [...] nel fornire i dati PNR/API per il volo UA0126 proveniente da Washington inviava erroneamente i Pt_1 dati relativi al passeggero nata il [...] di nazionalità statunitense Parte_2 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ ”. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. Parte_2
“ , numerazione chiaramente differente da quella dei dati inviati dalla compagnia Numero_1 [...]
. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3, 4, 5, 7 e 24 del d.lgs. 53/2018, ed inesistenza dell'illecito; 2) mancanza di offensività del fatto contestato in quanto il fatto addebitato è riferito soltanto alla circostanza di un errore di digitazione del numero, trattandosi di un mero refuso, con conseguente violazione degli artt. 24 del d.lgs. 53/2018 e 14 della direttiva UE
2016/681; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, della Carta dei Diritti Fondamentali della UE, violazione degli art. 3 e 27 Cost. sotto il profilo della sproporzione ed irragionevolezza della sanzione;
4) violazione dell'art. 11 della l.
689/1981, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta ed irragionevolezza.
Ha infine concluso chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione e il relativo verbale e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo editale, con vittoria di spese e di lite.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso in quanto inammissibile e contestando CP_1 ogni motivo di doglianza della compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
La causa, di natura documentale, può essere decisa all'odierna udienza a trattazione scritta.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' è infondata in quanto il ricorso risulta CP_1 correttamente depositato in data 15.5.2025, entro il termine di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011 decorrente dalla notifica della sanzione (15.4.2025).
3 di 8 3. Nel merito, il primo e il secondo motivo di doglianza riguardanti l'inesistenza dell'illecito e la mancanza di offensività del fatto contestato con violazione degli artt. 3,4,5,7, e 24 del d.lgs. 53/2018 e
14 della direttiva UE 2016/681, risultano essere infondati per i seguenti motivi.
La contesta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza della Parte_1 condotta sanzionabile poiché, il passeggero in seguito alle dichiarazioni Parte_2 rilasciate alla Polizia di frontiera, è stato ammesso all'ingresso in Italia, per tale ragione non si sarebbe verificata alcuna infrazione alla normativa in materia di immigrazione irregolare e/o di contrasto al terrorismo e ai reati gravi, dichiarando inoltre, che dal verbale di accertamento non risulta alcuna contestazione in tal senso.
Dal verbale di accertamento risulta contestato, invece, l'illecito di cui all'art 5 del D. Lgs. n.53/2018, sanzionato dall'art 24 comma 1 del medesimo decreto legislativo, in quanto: “in data 05/10/2024 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo UA0126 proveniente da Parte_1
Washington inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nata il [...] Parte_2 di nazionalità statunitense comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ . Al suo arrivo Numero_1 il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. Parte_2
“ , numerazione chiaramente differente da quella dei dati inviati dalla compagnia Numero_1 [...]
. Pt_1
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 i vettori aerei trasferiscano al Sistema
Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività.
Al comma 5 dello stesso articolo: “I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”; ai sensi invece dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo
5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 53/2018, sono «dati PNR» “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE)
2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di
4 di 8 prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità”.
Inoltre, l'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PNR, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”.
Dalle disposizioni appena richiamate si evince che nel caso di specie, l'illecito contestato è proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che la ha erroneamente Parte_1 trasmesso, in relazione al volo UA0126 proveniente da Washington, il numero di passaporto utilizzato per il volo del passeggero in quanto riportato erroneamente in lista passeggeri Pt_2 Parte_2 con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
Nello specifico, veniva digitato erroneamente il passaporto “ ” mancando la lettera A Numero_1 all'inizio e il numero 9 alla fine, all'interno dello stesso “ . Numero_2
La condotta sanzionata nel caso di specie, dunque, non riguarda la violazione alle norme disciplinanti l'immigrazione irregolare o i reati di terrorismo o di altri reati gravi, ma la violazione del dovere di diligenza richiesto, oltre quello di vigilanza e di controllo nell'inserimento dei dai PNR/API, controllo che deve avvenire in maniera integrale, cosicché l'errata digitazione anche di una sola cifra o lettera del numero identificativo del passaporto integra un palese inadempimento all'obbligo in questione.
Deve, inoltre, osservarsi che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che
5 di 8 trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud.
28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Nel caso di specie, l ha prodotto oltre che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di CP_1
Frontiera anche la nota integrativa con le dichiarazioni del passeggero.
Dunque, l'errore contestato in capo al vettore integra senz'altro la fattispecie prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 53/2018 in quanto la compagnia aerea ha omesso il controllo e l'aggiornamento dei dati del passeggero con quelli del passaporto esibito al momento dell'imbarco.
In tale contesto, non occorre neppure indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, anche allo scopo di prevenire eventuali atti di terrorismo, ritenendo violato l'interesse tutelato dalla norma, allorquando consti in concreto nella totale omissione ovvero incompleta trasmissione dei dati richiesti.
4. Per gli stessi motivi risultano infondati i motivi di doglianza in merito alla contestata violazione degli artt. 24 del d.lgs. 53/2018 e 14 della direttiva UE 2016/681.
E' utile richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati PNR
è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale.
La normativa che regola l'invio dei dati PNR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi;
dunque, è la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere i necessari controlli.
Controlli che nella specie non sono stati svolti dalla compagnia, stante la divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera.
Al tal fine, per le ragioni sopra esposte, è necessario che siano identificati correttamente dagli organi di polizia, i passeggeri che varcano le frontiere nazionali, per cui anche un solo errore nel documento non
6 di 8 permette la corretta identificazione degli stessi, di conseguenza si realizza una lesione al bene giuridico tutelato dalla già menzionata normativa ovvero l'ordine e la sicurezza nazionale.
5. I successivi motivi di doglianza in merito alla violazione degli artt. 49 della Carta dei Diritti
Fondamentali della UE, art. 3 e 27 Cost, e dell'art. 11 della l. 689/1981, in riferimento all'entità della sanzione, risultano essere fondati.
La previsione dell'art. 24 del D.lgs. n.53/2018, come detto, è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra € 5.000 ed € 100.000,00.
Con l'odierna ordinanza di ingiunzione è stata elevata una sanzione per € 19.615,00, che appare in ogni modo sproporzionata, tenuto conto dell'elevato flusso di passeggeri gestito dalla compagnia aerea e del fatto che l'errato invio di dati API riguarda un solo passeggero di nazionalità statunitense. Inoltre,
l'ordinanza ingiunzione opposta sembra giustificare l'inasprimento della sanzione rispetto al minimo edittale sulla base della circostanza che “il trasgressore è stato destinatario di un verbale di accertamento di illecito amministrativo nell'anno solare precedente”; tuttavia, non è stata fornita la prova del precedente menzionato e, pertanto, non se ne può tener conto ai fini della valutazione circa la gravità dell'illecito contestato e la conseguente modulazione della sanzione.
In ragione di ciò l'importo della sanzione ingiunta deve essere ridotto al minimo edittale di € 5.000,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, tenendo conto della somma liquidata pari ad € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione in relazione al solo motivo relativo al quantum e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 182/2025 emessa da rideterminandone l'importo nella CP_1 misura di € 5.000,00;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi Parte_1 CP_1 nella somma complessiva di € 1.276,00 per compensi oltre accessori come per legge.
7 di 8 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
8 di 8