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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Presidente
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliera
Dott. Fabio ALBERICI Consigliere ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con istanza di dichiarazione esecutività di sentenza straniera ex artt. 67 comma 1 bis L. 31/05/1995 n. 218 e 30 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 da:
, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo La Parte_1 Marmora n. 15 presso lo studio dell'Avv. Stefano Allegra che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- Ricorrente
Nei confronti di:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- Convenuto
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento;
Conclusioni del ricorrente:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa fissazione dell'udienza di comparizione della parte avanti a sé se ritenuta necessaria ai fini del riconoscimento e della trascrizione dei predetti provvedimenti tutelari emessi dall'Autorità giudiziaria pakistana, voglia procedere al riconoscimento ed alla trascrizione ,ove prevista, dei certificati di tutore n.702/2022 relativo al minore e n.1021/2022 relativo alla minore entrambi emessi dal Persona_1 Persona_2
Giudice civile di Rawalpindi (Pakistan) nella persona del dott. Farzana Kausar Farman, Giudice di
Prima Classe di Rawalpindi al fine di permettere al signor di richiedere il visto di Parte_1 ingresso per entrambi i minori e permettere ai medesimi di entrare in Italia e vivere presso il ricorrente.”. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO CHE:
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei Provvedimenti n. 702/2022 relativo al minore
(emesso in data 17.12.2022) e n. 1021/2022 relativo alla minore Persona_1 Per_2
(emesso in data 27.01.2023), entrambi emessi dal Giudice civile di Rawalpindi (Pakistan)
[...] nella persona del dott. Farzana Kausar Farman, Giudice di Prima Classe di Rawalpindi, in forza dei quali è stato riconosciuto Tutore legale dei minori sopracitati.
Il ricorrente, essendo stato riconosciuto Tutore in Pakistan di entrambi i minori, manifestava l'intenzione di portarli entrambi in Italia a vivere con sé, garantendo loro migliori condizioni economiche, personali e affettive. Proprio per tale ragione, il ricorrente rappresentava di essersi già attivato per il rilascio dei nulla osta dei visti di ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
– Prefettura di Novara, la quale aveva provveduto ad inviarli telematicamente presso la Rappresentanza Diplomatico Consolare di Ambasciata d'Italia a Islamabad.
**
All'udienza del 13.06.2025, la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio con il
, fissava termine all'01.07.2025 per la notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 verbale di udienza al presso l'Avvocatura dello Stato e rinviava la causa all'udienza del CP_1 12.12.2025, con termine di legge per la costituzione del . Controparte_1
All'udienza del 12.12.2025, stante l'impedimento del Consigliere Varricchio, la causa veniva riassegnata al Dr. Alberici e la Corte tratteneva la causa in decisione.
**
Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono.
La materia è regolata dalla Legge 13.05.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale.
In particolare, con riferimento al riconoscimento di provvedimenti stranieri, l'art. 66, richiamato anche dal Tribunale ed intitolato Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, stabilisce che: “ I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.”
Il successiva l'art 67 intitolato Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento dispone che: “In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere (all'autorità giudiziaria ordinaria) l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
In buona sostanza il richiedente deve dapprima rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile per ottenere il riconoscimento automatico e la trascrizione del provvedimento straniero e solo in caso di eventuale diniego può rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Non avendo il Sig. provato e nemmeno dedotto il mancato riconoscimento da parte Parte_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile, il ricorso appare inammissibile e come tale deve essere rigettato.
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218, rigetta il ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese .
Così deciso il 12.12.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Dott. Fabio ALBERICI
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Presidente
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliera
Dott. Fabio ALBERICI Consigliere ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con istanza di dichiarazione esecutività di sentenza straniera ex artt. 67 comma 1 bis L. 31/05/1995 n. 218 e 30 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 da:
, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo La Parte_1 Marmora n. 15 presso lo studio dell'Avv. Stefano Allegra che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- Ricorrente
Nei confronti di:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- Convenuto
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento;
Conclusioni del ricorrente:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa fissazione dell'udienza di comparizione della parte avanti a sé se ritenuta necessaria ai fini del riconoscimento e della trascrizione dei predetti provvedimenti tutelari emessi dall'Autorità giudiziaria pakistana, voglia procedere al riconoscimento ed alla trascrizione ,ove prevista, dei certificati di tutore n.702/2022 relativo al minore e n.1021/2022 relativo alla minore entrambi emessi dal Persona_1 Persona_2
Giudice civile di Rawalpindi (Pakistan) nella persona del dott. Farzana Kausar Farman, Giudice di
Prima Classe di Rawalpindi al fine di permettere al signor di richiedere il visto di Parte_1 ingresso per entrambi i minori e permettere ai medesimi di entrare in Italia e vivere presso il ricorrente.”. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO CHE:
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei Provvedimenti n. 702/2022 relativo al minore
(emesso in data 17.12.2022) e n. 1021/2022 relativo alla minore Persona_1 Per_2
(emesso in data 27.01.2023), entrambi emessi dal Giudice civile di Rawalpindi (Pakistan)
[...] nella persona del dott. Farzana Kausar Farman, Giudice di Prima Classe di Rawalpindi, in forza dei quali è stato riconosciuto Tutore legale dei minori sopracitati.
Il ricorrente, essendo stato riconosciuto Tutore in Pakistan di entrambi i minori, manifestava l'intenzione di portarli entrambi in Italia a vivere con sé, garantendo loro migliori condizioni economiche, personali e affettive. Proprio per tale ragione, il ricorrente rappresentava di essersi già attivato per il rilascio dei nulla osta dei visti di ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
– Prefettura di Novara, la quale aveva provveduto ad inviarli telematicamente presso la Rappresentanza Diplomatico Consolare di Ambasciata d'Italia a Islamabad.
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All'udienza del 13.06.2025, la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio con il
, fissava termine all'01.07.2025 per la notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 verbale di udienza al presso l'Avvocatura dello Stato e rinviava la causa all'udienza del CP_1 12.12.2025, con termine di legge per la costituzione del . Controparte_1
All'udienza del 12.12.2025, stante l'impedimento del Consigliere Varricchio, la causa veniva riassegnata al Dr. Alberici e la Corte tratteneva la causa in decisione.
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Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono.
La materia è regolata dalla Legge 13.05.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale.
In particolare, con riferimento al riconoscimento di provvedimenti stranieri, l'art. 66, richiamato anche dal Tribunale ed intitolato Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, stabilisce che: “ I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.”
Il successiva l'art 67 intitolato Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento dispone che: “In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere (all'autorità giudiziaria ordinaria) l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
In buona sostanza il richiedente deve dapprima rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile per ottenere il riconoscimento automatico e la trascrizione del provvedimento straniero e solo in caso di eventuale diniego può rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Non avendo il Sig. provato e nemmeno dedotto il mancato riconoscimento da parte Parte_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile, il ricorso appare inammissibile e come tale deve essere rigettato.
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218, rigetta il ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese .
Così deciso il 12.12.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Dott. Fabio ALBERICI
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ