CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3332/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16847/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Padula, 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula, 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IRES-ALIQUOTE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IVA-ALIQUOTE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IVA-ALIQUOTE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1263/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Ricorrente_1 " di Nominativo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella per IRAP, IRES e IVa per l'anno 2006 e alla cartella per l'IVA dell'anno 2009, eccependo l'inesistenza della notifica delle cartelle stesse in quanto effettutata utilizzando come casella d'ufficio un indirizzo non riconducibile legalmente all'Agenzia, con conseguente decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia Entrate e Riscossione, costituitasi in giudizio, rappresentava la regolarità della notifica con la conseguente definitività della pretesa triburtaria, per l'assenza di tempestiva impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che le cartelle furono ritualmente notificate. Le doglianze del contribuente hanno ad oggetto l'asserito utilizzo di indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nel Pubblico Registro.
L'assunto di parte ricorrente, tuttavia, non coglie nel segno, dovendosi ritenere l'indirizzo di provenienza della notifica delle cartelle, idoneo alla spedizione ed al perfezionamento della regolare notifica per le ragioni di seguito indicate.
L'indirizzo dell'ADER indicato nei registri INIPEC e IPA è quello a cui indirizzare le comunicazioni (e non quello da cui riceverle). Nel nostro caso si controverte sull'indirizzo da cui riceverle, non essendo precluso da alcuna disposizione che il soggetto iscritto nei registri si doti di diversi indirizzi: l'uno per la ricezione ed uno per la spedizione. D'altro canto l'art 26 del D.P.R. n. 602/73 contiene prescrizioni circa l'indirizzo del destinatario, senza nulla richiedere per quello del mittente.
Peraltro, l'avere la notifica conseguito il proprio scopo, è ulteriore argomento per ritenere la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Atteso che le cartelle risultano, dunque, tutte notificate, ne consegue, da un lato, che le doglianze relative alle cartelle sono inammissibili per tardività; dall'altro, che nessuna prescrizione della pretesa tributaria si
è realizzata (trattandosi di tributi erariali, con conseguente prescrizione decennale).
P.Q.M.
Rigetta e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1344,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16847/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Padula, 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula, 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IRES-ALIQUOTE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IVA-ALIQUOTE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IVA-ALIQUOTE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 07120259044505837000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1263/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Ricorrente_1 " di Nominativo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella per IRAP, IRES e IVa per l'anno 2006 e alla cartella per l'IVA dell'anno 2009, eccependo l'inesistenza della notifica delle cartelle stesse in quanto effettutata utilizzando come casella d'ufficio un indirizzo non riconducibile legalmente all'Agenzia, con conseguente decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia Entrate e Riscossione, costituitasi in giudizio, rappresentava la regolarità della notifica con la conseguente definitività della pretesa triburtaria, per l'assenza di tempestiva impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che le cartelle furono ritualmente notificate. Le doglianze del contribuente hanno ad oggetto l'asserito utilizzo di indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nel Pubblico Registro.
L'assunto di parte ricorrente, tuttavia, non coglie nel segno, dovendosi ritenere l'indirizzo di provenienza della notifica delle cartelle, idoneo alla spedizione ed al perfezionamento della regolare notifica per le ragioni di seguito indicate.
L'indirizzo dell'ADER indicato nei registri INIPEC e IPA è quello a cui indirizzare le comunicazioni (e non quello da cui riceverle). Nel nostro caso si controverte sull'indirizzo da cui riceverle, non essendo precluso da alcuna disposizione che il soggetto iscritto nei registri si doti di diversi indirizzi: l'uno per la ricezione ed uno per la spedizione. D'altro canto l'art 26 del D.P.R. n. 602/73 contiene prescrizioni circa l'indirizzo del destinatario, senza nulla richiedere per quello del mittente.
Peraltro, l'avere la notifica conseguito il proprio scopo, è ulteriore argomento per ritenere la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Atteso che le cartelle risultano, dunque, tutte notificate, ne consegue, da un lato, che le doglianze relative alle cartelle sono inammissibili per tardività; dall'altro, che nessuna prescrizione della pretesa tributaria si
è realizzata (trattandosi di tributi erariali, con conseguente prescrizione decennale).
P.Q.M.
Rigetta e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1344,00, oltre accessori se dovuti.