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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18421/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Roberta Di Clemente – Presidente
Dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel.
Dr.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18421/2022 RGAC e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Portici Parte_1 C.F._1 al Viale Ascione 29 presso l'avv. Roberto Conturso, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
CP_1
E
c.f. , domiciliato in Napoli Controparte_2 C.F._2 alla Via Bernardo Cavallino 115 scala B int. 35
contumace CP_3
Nonché pagina 1 di 3 Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
ha convenuto quale impresa designata per la Regione Parte_1 Parte_2
Campania del FGVS dinanzi al Giudice di Pace di Napoli/Barra, chiedendo di condannarla a risarcire i danni che l'attrice assumeva di aver subìto per le lesioni personali riportate in un sinistro verificatosi in data 21/7/2017 in Napoli, quando sarebbe stata investita “da un motociclo rimasto ignoto”. Nel corso di quel giudizio, alla udienza del 3/5/2022 l'attrice ha proposto querela di falso “per la parte del Referto di Pronto Soccorso n. 2017/32621 del 21/7/2017, redatto dal Dott. presso Controparte_2
l'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli Regione Campania ASL Napoli 1 …” relativo alle cure prestate in quella data ad per una frattura scomposta dell'epifisi Parte_1 distale di radio ed altre lesioni minori “ … in ordine alle sole circostanze ove erroneamente è stato indicato, quale causa dell'evento, un'aggressione per uno scippo in luogo di quella esatta ovvero un incidente stradale con omissione di soccorso”. Con ordinanza del 3-4/5/2022 il Giudice di Pace “visto l'art. 313, comma 1e 225 c.p.c.” ha sospeso il giudizio dinanzi a sé, e rimesso “le parti innanzi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale per il relativo procedimento”. Con atto di citazione, ritualmente notificato dopo una prima notifica nulla, ha convenuto Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il quale è rimasto contumace. Nel Controparte_2 corso della istruttoria sono stati escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
ora la causa va decisa. Testimone_3
Va, preliminarmente rilevato che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici di Legittimità ( cfr. Cass. Sez. 6, ord.19281 del 17.07.2019)
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.” In una pronuncia più recente ( cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13118 del 16.05.2025) si afferma che “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes”. pagina 2 di 3 Nel presente giudizio di querela di falso ha citato solo Parte_1 CP_2
ossia il medico della ASL Napoli 1 che redasse il referto oggetto della
[...] querela;
non c'è però alcun motivo per ritenere che il sanitario che redasse il referto oggetto di querela, intenda avvalersi di tale documento nei confronti di Parte_1
è invece , quale impresa designata dal FGVS, ad avere interesse ad Parte_2 utilizzare il referto in questione per resistere alla domanda di risarcimento proposta da nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace (nel documento si legge Parte_1 che l'infortunata dichiarò di essersi procurata le lesioni subendo uno scippo, e non a causa di un sinistro stradale).
Per quanto esposto, l'attrice avrebbe dovuto convenire nel presente giudizio di querela di falso, ; ha invece convenuto il dr. , che non è Controparte_4 CP_2 legittimato passivo, e nei cui confronti la querela va rigettata.
Nulla da provvedere sulle spese, essendo il convenuto rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18421/2022 RGAC tra: , querelante e Parte_1
querelato; Pubblico Ministero presso la Procura della Controparte_2
Repubblica di Napoli, interventore ex lege;
così provvede:
Rigetta la querela di falso per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
La Presidente Il Giudice rel.
(dr.ssa Roberta Di Clemente) (Ettore Pastore Alinante)
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Roberta Di Clemente – Presidente
Dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel.
Dr.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18421/2022 RGAC e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Portici Parte_1 C.F._1 al Viale Ascione 29 presso l'avv. Roberto Conturso, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
CP_1
E
c.f. , domiciliato in Napoli Controparte_2 C.F._2 alla Via Bernardo Cavallino 115 scala B int. 35
contumace CP_3
Nonché pagina 1 di 3 Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
ha convenuto quale impresa designata per la Regione Parte_1 Parte_2
Campania del FGVS dinanzi al Giudice di Pace di Napoli/Barra, chiedendo di condannarla a risarcire i danni che l'attrice assumeva di aver subìto per le lesioni personali riportate in un sinistro verificatosi in data 21/7/2017 in Napoli, quando sarebbe stata investita “da un motociclo rimasto ignoto”. Nel corso di quel giudizio, alla udienza del 3/5/2022 l'attrice ha proposto querela di falso “per la parte del Referto di Pronto Soccorso n. 2017/32621 del 21/7/2017, redatto dal Dott. presso Controparte_2
l'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli Regione Campania ASL Napoli 1 …” relativo alle cure prestate in quella data ad per una frattura scomposta dell'epifisi Parte_1 distale di radio ed altre lesioni minori “ … in ordine alle sole circostanze ove erroneamente è stato indicato, quale causa dell'evento, un'aggressione per uno scippo in luogo di quella esatta ovvero un incidente stradale con omissione di soccorso”. Con ordinanza del 3-4/5/2022 il Giudice di Pace “visto l'art. 313, comma 1e 225 c.p.c.” ha sospeso il giudizio dinanzi a sé, e rimesso “le parti innanzi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale per il relativo procedimento”. Con atto di citazione, ritualmente notificato dopo una prima notifica nulla, ha convenuto Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il quale è rimasto contumace. Nel Controparte_2 corso della istruttoria sono stati escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
ora la causa va decisa. Testimone_3
Va, preliminarmente rilevato che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici di Legittimità ( cfr. Cass. Sez. 6, ord.19281 del 17.07.2019)
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.” In una pronuncia più recente ( cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13118 del 16.05.2025) si afferma che “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes”. pagina 2 di 3 Nel presente giudizio di querela di falso ha citato solo Parte_1 CP_2
ossia il medico della ASL Napoli 1 che redasse il referto oggetto della
[...] querela;
non c'è però alcun motivo per ritenere che il sanitario che redasse il referto oggetto di querela, intenda avvalersi di tale documento nei confronti di Parte_1
è invece , quale impresa designata dal FGVS, ad avere interesse ad Parte_2 utilizzare il referto in questione per resistere alla domanda di risarcimento proposta da nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace (nel documento si legge Parte_1 che l'infortunata dichiarò di essersi procurata le lesioni subendo uno scippo, e non a causa di un sinistro stradale).
Per quanto esposto, l'attrice avrebbe dovuto convenire nel presente giudizio di querela di falso, ; ha invece convenuto il dr. , che non è Controparte_4 CP_2 legittimato passivo, e nei cui confronti la querela va rigettata.
Nulla da provvedere sulle spese, essendo il convenuto rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18421/2022 RGAC tra: , querelante e Parte_1
querelato; Pubblico Ministero presso la Procura della Controparte_2
Repubblica di Napoli, interventore ex lege;
così provvede:
Rigetta la querela di falso per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
La Presidente Il Giudice rel.
(dr.ssa Roberta Di Clemente) (Ettore Pastore Alinante)
pagina 3 di 3