Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Bocchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietradefusi in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza numero -OMISSIS- del 15 dicembre 2022 notificata a mani del ricorrente in data 27 dicembre 2022 avente ad oggetto la demolizione di pretese opere abusive e di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietradefusi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa VA NI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2023 e depositato il 27 marzo 2023, il ricorrente, proprietario dell’area sita nel Comune di Pietradefusi, in via -OMISSIS-, impugnava il provvedimento con cui, sulla scorta delle risultanze del sopralluogo del 05 maggio 2022, (prot. -OMISSIS-gli era stata ingiunta la demolizione ex art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, delle (quattro) opere abusive ivi realizzate e consistenti in: “1) un muro di contenimento lungo il confine tra la strada provinciale -OMISSIS- […] e le particelle n. 89 e 69 e relativi subalterni del foglio n. 14 […] realizzato con muratura costituita in parte da blocchi di conglomerato cementizio da cm 40 x 30 x 20, poggiati su un cordolo in c. cementizio, in parte con blocchi di tufo, ed in parte in c. cementizio per una lunghezza totale di circa mt. 20,00, per un’altezza media di circa 4,50, con cordolo sovrastante, con infissi paletti in c. cementizio posti a distanza di circa mt. 2,00, sui quali è collegata per un tratto una rete metallica di altezza mt 1,20, e per un tratto un lamierato di altezza mt. 1,00; 2) sul piazzale sovrastante la predetta muratura, una tettoia di dimensioni di 3,00 x 2,00 ed altezza di circa mt. 2,00, aperta per tre lati, ed un quarto lato con blocchi di cemento, realizzata con struttura in ferro, composta da due pilastrini scatolari da cm 10 x cm 10 e sovrastante copertura in lamierato poggiata su telaio in ferro poggiata sui pilastrini, e sulla muratura di confine; 3) sul terrazzo sito al primo piano, una tettoia avente una superficie coperta di mt. 6,60 x 13,20 ed un’altezza variabile tra mt. 3,00 e mt 2,50. La predetta tettoia è stata realizzata da una struttura portante costituita da n. 5 (cinque) scatolari in ferro da cm 12 x 12 posti a valle, collegati tra loro da una putrella di ferro del tipo a doppio T da cm 12 saldata ai pilastri, su detta putrella a sua volta risultano saldate in senso perpendicolare n. 6 putrelle sempre a doppio T da 12 cm, le stesse ancorate a monte nella muratura del fabbricato, sulle dette putrelle in senso trasversale sono saldate delle traverse a forma scatolare da cm. 4,00 x cm 8,00, su cui poggia una copertura in lamierato schiumato di spessore di circa cm. 6,00; 4) nella fascia confinante, a chiusura della tettoia, una muratura dello spessore di circa cm. 10,00 per un’altezza di circa un metro sovrastante chiusura tramite invetriata”.
2. – A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava cinque ordini di censura. In particolare:
- a) con il primo motivo, contestava, quanto al muro di cui supra al punto 1) – che si riportava come edificato ab origine contestualmente agli edifici (1974) a ridosso e costituente “pertinenza strutturale degli stessi”- la sua ritenuta edificazione sine titulo , rinviando: i) all’autorizzazione del 30 agosto -OMISSIS-Autorizzazione a costruire nelle zone sismiche ai sensi dell’articolo 18 della legge 2.2.1974 numero 64) relativa alla riparazione di un fabbricato urbano ad uso abitazione; ii) alla tavola 4 allegata al Progetto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione alla Via -OMISSIS- della fraz. -OMISSIS- ai sensi della Legge 25 febbraio 1962 numero 1684, recante l’approvazione del Genio Civile, ove è indicato il muro di sostegno; iii) all’autorizzazione per costruzione di un muro di sostegno ad un terrapieno lungo la -OMISSIS-.P. n. 219, di cui all’atto n. -OMISSIS-;
- b) con il secondo motivo, denunciava l’omessa motivazione, in ragione della vetustà dell’opera di cui al punto a) e dell’affidamento legittimo nel frattempo maturato, che avrebbero richiesto l’esplicitazione puntuale dell’interesse pubblico alla demolizione dell’opera;
- c) con il terzo motivo, quanto alla tettoia di cui al punto 2) dell’ordinanza, deduceva la natura accessoria dell’opera, stante la sua conformazione e le sue ridotte dimensioni (6,00 mq) nonché la sua facile amovibilità, con evidente carenza motivazionale del provvedimento;
- d) con il quarto motivo, quanto alla tettoia di cui al punto 3), rappresentava l’irrilevanza urbanistica del manufatto, avente una mera funzione di riparo e protezione dagli agenti atmosferici (“In effetti la tettoia è stata apposta su una parte preesistente dell’edificio come protezione e riparo, la cui conformazione e le ridotte dimensioni possono ricondurla alla fattispecie di opera accessoria e pertanto avente natura e funzione di semplice decoro e riparo dagli agenti atmosferici della parte di immobile cui accede”).
- e) con il quinto motivo, quanto al muro di cui al punto 4), evidenziava l’inidoneità dell’opera a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie, sì da non necessitare titolo autorizzativo.
2.- Si costituiva in giudizio il Comune di Pietradefusi (12 maggio 2023), successivamente depositando memoria (11 luglio 2025) con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
3. - Il 27 gennaio 2026 il ricorrente depositava replica e documentazione allegata.
4.- All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente rappresentava – con apposita dichiarazione trascritta a verbale - l’intervenuta demolizione delle opere abusive di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell’ordinanza di demolizione, rinviando all’uopo al verbale dell’ufficio tecnico comunale relativo al sopralluogo effettuato a ridosso dell’udienza il 17 Febbraio 2026 (-OMISSIS-; il Collegio rilevava quindi ex art. 73 co.3 c.p.a. la sopravvenuta carenza di interesse quanto alle relative censure. Il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento con cui, sulla scorta delle risultanze del sopralluogo del 05 maggio 2022, (prot. -OMISSIS-) il Comune di Pietradefusi ha ingiunto al ricorrente la demolizione ex art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, delle opere abusive realizzate in via -OMISSIS-, in narrativa e nel medesimo provvedimento indicate ai nn. 1) – 4). In tali termini sinteticamente riepilogato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle censure (la terza, la quarta e la quinta, vd. supra par. 2, lett. c), d) ed e)) relative alle opere di cui ai nn. 2, 3 e 4 della contestata ordinanza che, in base a quanto dichiarato in udienza e riscontrato dal verbale di sopralluogo del 17 febbraio 2026, risultano ad oggi demolite.
5.1. – Residuando le censure (la prima e la seconda, vd. supra par. 2, lett. a) e b)) relative al muro di contenimento lungo il confine tra la strada provinciale -OMISSIS-.-OMISSIS-[…] e le particelle n. 89 e 69 e relativi subalterni del foglio n. 14 […] per una lunghezza totale di circa mt. 20,00, per un’altezza media di circa 4,50”, si osserva quanto segue. Sostiene il ricorrente la legittimità del manufatto, in ragione della sua esistenza in loco ab immemore (e quindi sin da data antecedente il 1967) in ragione della necessaria pertinenzialità all’immobile demolito e ricostruito nel 1974, posto che, nell’area, “i fabbricati (considerato il pendio naturale) non avrebbero potuto essere edificati in assenza del muro di contenimento”. L’argomentazione rinvia, a titolo di supporto documentale: i) all’autorizzazione del 30 agosto-OMISSIS-(Autorizzazione a costruire nelle zone sismiche ai sensi dell’articolo 18 della legge 2.2.1974 numero 64) relativa alla riparazione di un fabbricato urbano ad uso abitazione; ii) alla tavola 4 allegata al Progetto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione alla Via -OMISSIS- della fraz.-OMISSIS- ai sensi della Legge 25 febbraio 1962 numero 1684, recante l’approvazione del Genio Civile, ove è indicato il muro di sostegno; iii) all’autorizzazione per costruzione di un muro di sostegno ad un terrapieno lungo la S.P. n. 219, di cui all’atto n. -OMISSIS-Orbene, osserva il Collegio che, in realtà, dalla documentazione ora menzionata, pur emergendo la preesistenza di una porzione di muro (in atti ed in ricorso individuata come il segmento B-C e corrispondente a quanto rappresentato nella tavola 4 allegata al Progetto del 1974) alla demolizione e ricostruzione degli anni ’70, dagli stessi non se ne ricava una datazione antecedente al 1967, idonea a far ritenere la legittimità del manufatto (pacificamente) sine titulo . Né, per altre porzioni che compongono l’opera, è possibile ricavare in alcun modo la data di realizzazione o comunque individuarla ante 1967, in ragione delle caratteristiche e dei materiali utilizzati, tanto più che l’autorizzazione provinciale-OMISSIS-indica un manufatto con un’estensione lineare di circa 18,00, i.e. una lunghezza di poco inferiore all’insieme delle porzioni indicate in atti dalla lett. A alla lett. E, corrispondenti all’oggetto dell’ordinanza (cfr., elaborato grafico fotografico e mappale allegato al ricorso). Rimane del resto indimostrato, inoltre, l’assunto che “i fabbricati (considerato il pendio naturale) non avrebbero potuto essere edificati in assenza del muro di contenimento”, soprattutto quanto al fabbricato demolito e poi ricostruito (e traslato rispetto a quello poi realizzato), non avendo il ricorrente prodotto alcun elemento utile, oltre alla tavola 4 del Progetto del 1974), a ricostruire l’esatta conformazione dei luoghi prima degli interventi maggiori degli anni ’70; rimanendo inteso che l’allegata essenzialità dell’opera ai fini del mantenimento della consistenza legittima, ad oggi plausibile alla luce della documentazione fotografica prodotta in giudizio, dovrà trovare ingresso, nella successiva fase esecutiva dell’ordine demolitorio (art. 34, comma 2 D.P.R. 380/2001).
Conclusivamente, difetta agli atti del giudizio la prova – che sarebbe stato onere del ricorrente fornire - della preesistenza del muro al 1967 e, quindi della sua legittimità. Conseguentemente, va respinto il primo motivo di ricorso. Parimenti da respingere la seconda doglianza, relativa al lungo lasso di tempo trascorso ed all’affidamento nel frattempo maturato essendo noto che, per giurisprudenza amministrativa costante, in materia edilizia, i provvedimenti recanti sanzioni demolitorie (come quello in esame), rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo , di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). Si aggiunga che “in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), sicché, non merita condivisione il profilo di censura, relativo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere (ed al correlativo affidamento nel frattempo maturato), non potendo tale circostanza incidere sulla natura “reale” dell’abuso e sulla sua sanzionabilità.
5.2. – Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
5.3. – La specificità della vicenda sottesa giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
VA NI MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| VA NI MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.