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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2025 promossa da:
[c.f.: ]; Parte_1 C.F._1
[c.f. ]; Parte_2 C.F._2
[c.f. ; Parte_3 C.F._3
[c.f. ]; Parte_4 C.F._4
[c.f. ]; Parte_5 C.F._5
[c.f. ; Parte_6 C.F._6
[c.f. ]; Parte_7 C.F._7
[c.f. ]; Parte_8 C.F._8
[c.f. ] e Parte_9 C.F._9
[c.f. ] Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'Avv. DOMINGA MILAN e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, al Vicolo Siviero n. 13/d,
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , CP_2 Persona_1 elettivamente domiciliato presso l' , sede di Rovigo, Controparte_3 sito in Via Don Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
"
1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 813 del 29.04.2023 di
, n. 5075 del 21.07.2023 di , n. 7783 del 16.04.2020 di Parte_1 Parte_2
, n. 6042 del 18.04.2024 di , n. 1827 del 04.04.2024 di Parte_3 Parte_4
, n.1690 del 24.02.2022 di , n. 81 del 17.01.2018 di Parte_5 Parte_6 [...]
, n.703 del 09.08.2021 e n. 733 del 30.04.2022 di , n. 426 del 07.05.2021 di Pt_7 Parte_8
e n. 179/1 del 10.06.2023 di , e quindi accertare e dichiarare, il Parte_9 Parte_10 diritto di tutte le parti istanti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2. Condannare la resistente a collocare tutti i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al rinascimento giuridico dell'anno 2013 - oltre che a corrispondere agli stessi le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
3. Condannare parte resistente al pagamento delle competenze professionali di causa, oltre CPA come per legge, oltre al 15% per spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
"- rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate nel merito;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali o, in ulteriore subordine, decennali eccepiti;
- sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica, con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle eventuali differenze retributive, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
- vittoria di spese o, in subordine, compensazione delle stesse". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14.02.2025 ; ; Parte_1 Parte_2
; ; ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
; ; Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e , come sopra rappresentati, hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_10
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo (I) di essere stati docenti c.d. precari alle dipendenze del convenuto sulla CP_1 base di plurimi contratti a tempo determinato;
(II) di aver prestato servizio nell'anno 2013; (III) di essere stati successivamente immessi in ruolo ed essere attualmente in pensione;
(IV) di aver richiesto
– superato il periodo di prova - la ricostruzione di carriera, nella quale non è stato riconosciuto il suddetto anno né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nelle fasce stipendiali, alle quali hanno avuto accesso un anno dopo, in particolare:
a , dall'1.09.1984 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021 Parte_1 il decreto di ricostruzione della carriera n. 813 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01/01/2020 bensì l'01/01/2021;
a , dall'1.09.1986 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, il Parte_2 decreto di ricostruzione della carriera n. 5075 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01/01/2018 bensì l'01/01/2019;
a , dall'1.09.1993 docente a tempo indeterminato e in pensione dal Parte_3
01/09/2021, il decreto di ricostruzione della carriera n. 7783 non ha riconosciuto l'anno contributivo
2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/01/2019 bensì
l'01/01/2020; a dall'1.09.1999 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2024, il Parte_4 decreto di ricostruzione della carriera n. 6042 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/07/2018 bensì l'01/07/2019;
a , dall'1.09.2011 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2024, il Parte_5 decreto di ricostruzione della carriera n. 1827 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “15” l'01/09/2020 bensì l'01/09/2021;
a dall'01.09.1990 docente a tempo indeterminato e in pensione dal Parte_6
01.09.2022, il decreto di ricostruzione della carriera n. 1690 non ha riconosciuto l'anno contributivo
2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01.01.2016 bensì
l'01.01.2017;
a dall'01.09.1984 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2018, il Parte_7 decreto di ricostruzione della carriera n. 81 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/09/2017 bensì l'01/09/2018;
a , dall'01/09/1983 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2022, i decreti Parte_8 di ricostruzione della carriera n. 703 e n. 733 non hanno riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” il 24.11.2018 bensì il 24.11.2019;
a , dall'01/09/1991 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, Parte_9 il decreto di ricostruzione della carriera n. 426 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01.01.2020 bensì l'01.01.2021;
a , dall'01/09/1987 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, il Parte_10 decreto di ricostruzione della carriera n. 179/1 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01.01.2020 bensì l'01.01.2021.
I ricorrenti si sono dunque rivolti a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera che non avevano tenuto in considerazione tale annualità, la condanna del a CP_1 corrispondere le differenze retributive, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa con versamento delle differenze contributive all'INPS.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che resistendo al ricorso ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza del diritto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, è opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia
(Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa:
“l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità del personale scolastico, interpretando l'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in due casi analoghi (uno riguardava una docente e l'altro una collaboratrice scolastica, cfr. Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025) e ripercorrendo lo sviluppo della normativa successiva alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il summenzionato decreto legge.
L'interpretazione data dalla Corte di legittimità è condivisa dall'odierno giudicante.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che il legislatore – dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Tale disposizione di blocco è stata poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; ma se la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, questo non è avvenuto per l'annualità 2013 di cui si discute, in quanto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 al comma 4 ha aggiunto:
“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122».
È proprio dall'interpretazione dell'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010 alla luce delle disposizioni sopra richiamate che i giudici della Suprema Corte hanno escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma tre del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Tuttavia la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti come la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
sicchè nei casi di ricostruzione della carriera antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. In altre parole, l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Venendo alla fattispecie di causa, la domanda proposta dai ricorrenti avente ad oggetto sia il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il diritto dei ricorrenti a vedersi e riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dagli attori.
5. Le spese di lite.
La parziale soccombenza reciproca, nonché il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92, comma
2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 79/2025 promossa da;
Parte_1
; ; ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
; ; ; ; Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa Controparte_1 domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2025 promossa da:
[c.f.: ]; Parte_1 C.F._1
[c.f. ]; Parte_2 C.F._2
[c.f. ; Parte_3 C.F._3
[c.f. ]; Parte_4 C.F._4
[c.f. ]; Parte_5 C.F._5
[c.f. ; Parte_6 C.F._6
[c.f. ]; Parte_7 C.F._7
[c.f. ]; Parte_8 C.F._8
[c.f. ] e Parte_9 C.F._9
[c.f. ] Parte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'Avv. DOMINGA MILAN e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, al Vicolo Siviero n. 13/d,
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , CP_2 Persona_1 elettivamente domiciliato presso l' , sede di Rovigo, Controparte_3 sito in Via Don Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
"
1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 813 del 29.04.2023 di
, n. 5075 del 21.07.2023 di , n. 7783 del 16.04.2020 di Parte_1 Parte_2
, n. 6042 del 18.04.2024 di , n. 1827 del 04.04.2024 di Parte_3 Parte_4
, n.1690 del 24.02.2022 di , n. 81 del 17.01.2018 di Parte_5 Parte_6 [...]
, n.703 del 09.08.2021 e n. 733 del 30.04.2022 di , n. 426 del 07.05.2021 di Pt_7 Parte_8
e n. 179/1 del 10.06.2023 di , e quindi accertare e dichiarare, il Parte_9 Parte_10 diritto di tutte le parti istanti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
2. Condannare la resistente a collocare tutti i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al rinascimento giuridico dell'anno 2013 - oltre che a corrispondere agli stessi le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
3. Condannare parte resistente al pagamento delle competenze professionali di causa, oltre CPA come per legge, oltre al 15% per spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
"- rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate nel merito;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali o, in ulteriore subordine, decennali eccepiti;
- sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica, con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle eventuali differenze retributive, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
- vittoria di spese o, in subordine, compensazione delle stesse". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14.02.2025 ; ; Parte_1 Parte_2
; ; ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
; ; Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e , come sopra rappresentati, hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_10
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo (I) di essere stati docenti c.d. precari alle dipendenze del convenuto sulla CP_1 base di plurimi contratti a tempo determinato;
(II) di aver prestato servizio nell'anno 2013; (III) di essere stati successivamente immessi in ruolo ed essere attualmente in pensione;
(IV) di aver richiesto
– superato il periodo di prova - la ricostruzione di carriera, nella quale non è stato riconosciuto il suddetto anno né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nelle fasce stipendiali, alle quali hanno avuto accesso un anno dopo, in particolare:
a , dall'1.09.1984 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021 Parte_1 il decreto di ricostruzione della carriera n. 813 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01/01/2020 bensì l'01/01/2021;
a , dall'1.09.1986 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, il Parte_2 decreto di ricostruzione della carriera n. 5075 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01/01/2018 bensì l'01/01/2019;
a , dall'1.09.1993 docente a tempo indeterminato e in pensione dal Parte_3
01/09/2021, il decreto di ricostruzione della carriera n. 7783 non ha riconosciuto l'anno contributivo
2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/01/2019 bensì
l'01/01/2020; a dall'1.09.1999 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2024, il Parte_4 decreto di ricostruzione della carriera n. 6042 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/07/2018 bensì l'01/07/2019;
a , dall'1.09.2011 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2024, il Parte_5 decreto di ricostruzione della carriera n. 1827 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “15” l'01/09/2020 bensì l'01/09/2021;
a dall'01.09.1990 docente a tempo indeterminato e in pensione dal Parte_6
01.09.2022, il decreto di ricostruzione della carriera n. 1690 non ha riconosciuto l'anno contributivo
2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01.01.2016 bensì
l'01.01.2017;
a dall'01.09.1984 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2018, il Parte_7 decreto di ricostruzione della carriera n. 81 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” l'01/09/2017 bensì l'01/09/2018;
a , dall'01/09/1983 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2022, i decreti Parte_8 di ricostruzione della carriera n. 703 e n. 733 non hanno riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed ella non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “28” il 24.11.2018 bensì il 24.11.2019;
a , dall'01/09/1991 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, Parte_9 il decreto di ricostruzione della carriera n. 426 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01.01.2020 bensì l'01.01.2021;
a , dall'01/09/1987 docente a tempo indeterminato e in pensione dal 01/09/2021, il Parte_10 decreto di ricostruzione della carriera n. 179/1 non ha riconosciuto l'anno contributivo 2013 ed egli non ha ottenuto l'attribuzione della fascia stipendiale “35” l'01.01.2020 bensì l'01.01.2021.
I ricorrenti si sono dunque rivolti a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera che non avevano tenuto in considerazione tale annualità, la condanna del a CP_1 corrispondere le differenze retributive, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa con versamento delle differenze contributive all'INPS.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che resistendo al ricorso ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza del diritto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, è opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia
(Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa:
“l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità del personale scolastico, interpretando l'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in due casi analoghi (uno riguardava una docente e l'altro una collaboratrice scolastica, cfr. Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025) e ripercorrendo lo sviluppo della normativa successiva alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il summenzionato decreto legge.
L'interpretazione data dalla Corte di legittimità è condivisa dall'odierno giudicante.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che il legislatore – dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Tale disposizione di blocco è stata poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; ma se la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, questo non è avvenuto per l'annualità 2013 di cui si discute, in quanto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 al comma 4 ha aggiunto:
“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122».
È proprio dall'interpretazione dell'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010 alla luce delle disposizioni sopra richiamate che i giudici della Suprema Corte hanno escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma tre del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Tuttavia la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti come la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
sicchè nei casi di ricostruzione della carriera antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. In altre parole, l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Venendo alla fattispecie di causa, la domanda proposta dai ricorrenti avente ad oggetto sia il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il diritto dei ricorrenti a vedersi e riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dagli attori.
5. Le spese di lite.
La parziale soccombenza reciproca, nonché il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92, comma
2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 79/2025 promossa da;
Parte_1
; ; ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
; ; ; ; Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa Controparte_1 domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli