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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4204/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490175314 10049,85 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0092994074 000 CATASTO-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0116725048 000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0005430618 000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0012630434 000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0036696107 000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7678/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 31.5.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 25.3.2024 in relazione al mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali, concernenti crediti erariali (IRPEF 2018-2019, imposta registro 2018).
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche delle cartelle.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP 1 Napoli, che ha ugualmente chiesto il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18894 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, liquidandole in € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che, con riferimento ai crediti erariali oggetto delle cinque cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto copia delle notifiche, eseguite a mezzo PEC, rispettivamente, il 28.9.2022, il 24.10.2022, il
22.2.2023, il 23.3.2023, il 2.5.2023.
Ne deriverebbe, ad avviso della Corte, che l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento è inammissibile, essendo le cartelle divenute irretrattabili. Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata: i crediti non sarebbero prescritti, in quanto - attesa la loro natura erariale - il termine sarebbe di 10 anni.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto in cui ha affermato la regolarità della notificazione avvenuta a mezzo PEC nonostante il mancato deposito dei file *eml o *.msg.
Inoltre, le notifiche sarebbero state effettuate da un indirizzo non risultante dai pubblici registri. § 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado evidenziandone la correttezza. In particolare, ha rilevato la inammissibilità dell'impugnazione attesa la mancanza dell'attestazione di conformità in relazione alla procura ad litem al difensore, in quanto essa è costituita da una scansione dell'originale analogico.
Quanto alla irregolarità della notifica a mezzo PEC ha osservato che le cartelle sono state regolarmente notificate e ha depositato i files *.eml relativi.
§ 6. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Va in premessa osservato che in materia di processo civile telematico, la giurisprudenza ha affermato che,
“a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermato dalla pronuncia appena richiamata è stato ulteriromente precisato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo la quale “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'” (Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
L'equivalenza dei due formati .p7m" e ".pdf", è stata dunque affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico.
Ma tale principio può trovare evidentemente applicazione anche per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, difatti, che “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Quel che conta, dunque, ai fini della validità formale della cartella e della sua notificazione è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente affermato che, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Dunque, in definitiva deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante
PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (in termini Cass.
Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024).
Per altro verso, non può dubitarsi che le cartelle esattoriali fossero riferibili all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, né il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha allegato alcun elemento di prova idoneo a contestare la natura sostanziale o la provenienza dei documenti notificati da un ente diverso, o la loro falsità.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4204/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490175314 10049,85 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0092994074 000 CATASTO-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0116725048 000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0005430618 000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0012630434 000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 0036696107 000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7678/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 31.5.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 25.3.2024 in relazione al mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali, concernenti crediti erariali (IRPEF 2018-2019, imposta registro 2018).
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche delle cartelle.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP 1 Napoli, che ha ugualmente chiesto il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18894 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, liquidandole in € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che, con riferimento ai crediti erariali oggetto delle cinque cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto copia delle notifiche, eseguite a mezzo PEC, rispettivamente, il 28.9.2022, il 24.10.2022, il
22.2.2023, il 23.3.2023, il 2.5.2023.
Ne deriverebbe, ad avviso della Corte, che l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento è inammissibile, essendo le cartelle divenute irretrattabili. Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata: i crediti non sarebbero prescritti, in quanto - attesa la loro natura erariale - il termine sarebbe di 10 anni.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto in cui ha affermato la regolarità della notificazione avvenuta a mezzo PEC nonostante il mancato deposito dei file *eml o *.msg.
Inoltre, le notifiche sarebbero state effettuate da un indirizzo non risultante dai pubblici registri. § 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado evidenziandone la correttezza. In particolare, ha rilevato la inammissibilità dell'impugnazione attesa la mancanza dell'attestazione di conformità in relazione alla procura ad litem al difensore, in quanto essa è costituita da una scansione dell'originale analogico.
Quanto alla irregolarità della notifica a mezzo PEC ha osservato che le cartelle sono state regolarmente notificate e ha depositato i files *.eml relativi.
§ 6. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Va in premessa osservato che in materia di processo civile telematico, la giurisprudenza ha affermato che,
“a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermato dalla pronuncia appena richiamata è stato ulteriromente precisato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo la quale “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'” (Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
L'equivalenza dei due formati .p7m" e ".pdf", è stata dunque affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico.
Ma tale principio può trovare evidentemente applicazione anche per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, difatti, che “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Quel che conta, dunque, ai fini della validità formale della cartella e della sua notificazione è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente affermato che, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Dunque, in definitiva deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante
PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (in termini Cass.
Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024).
Per altro verso, non può dubitarsi che le cartelle esattoriali fossero riferibili all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, né il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha allegato alcun elemento di prova idoneo a contestare la natura sostanziale o la provenienza dei documenti notificati da un ente diverso, o la loro falsità.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00