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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1868/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Davide C. Giacomin che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Cavaiuolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito della proposta formulata dal G.D. all'udienza del 22.10.2025, hanno precisato le seguenti conclusioni:
“1) chiedono il divorzio;
pagina 1 di 3 2) si impegna a versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di euro 500 mensili con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3) Spese del presente giudizio compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Lissone (MB) in data Parte_1 Controparte_1 16.6.1984 optando per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano (5.11.1987) e (5.6.1990), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- con ricorso depositato in data 14.3.2025, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio a causa di un insanabile deterioramento del rapporto coniugale;
esponeva di avere instaurato, nel periodo successivo alla separazione, una stabile convivenza con altra persona da cui nasceva una figlia e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 22.9.2025, si costituiva che poneva in Controparte_1 evidenza la scelta - originariamente condivisa con il coniuge - di dedicarsi esclusivamente alle cure della famiglia;
esponeva di non essere economicamente autosufficiente e di non poter continuare a svolgere l'attività lavorativa di addetta alle pulizie a causa di alcune patologie;
infine, ricostruiva le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 22.10.2025, il G.D. raccoglieva le dichiarazioni delle parti e formulava loro una proposta di conciliazione prevedendo, a carico del ricorrente, il versamento di € 500 mensili a titolo di assegno divorzile a favore di la proposta veniva da tutti condivisa ed Controparte_1 il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione previo deposito dell'atto integrale di matrimonio;
ritenuto che:
- relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 16.9.2003 (R.G. 4411/2003).
Inoltre, non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi come confermato dalle parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55 per cui va emessa la richiesta pronuncia;
pagina 2 di 3 - le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili;
- le spese del procedimento sono compensate come da accordo tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] e in Lissone (MB) in data 16.6.1984 (trascritto Parte_1 Controparte_1 al n. 64 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1984) alle condizioni concordate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lissone (MB) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
. Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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