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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4625/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023925269000 TASSE AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.10020250023925269000, notificata in data 25.07.2025, per l'importo di € 507,16, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2020.
Al riguardo nel convenire in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccepiva:
· La mancata notifica degli atti presupposti,
· La prescrizione triennale.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva:
· L'incompetenza per territorio,
· La carenza di legittimazione passiva.
Concludeva per il rigetto della domanda, spese di lite.
La Regione Campania, ritualmente citata non si costituiva, notifica del 10.09.2025.
Il ricorrente con memorie in data 27 gennaio 2026, insisteva nell'accoglimento del ricorso non avendo le parti dato prova della rituale notifica dell'atto prodromico.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, il Giudice, in Pubblica udienza, esaminati gli atti decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'adita C.G.T. di I grado di Salerno, essendo stata, la cartella di pagamento gravata, emessa dall'Ader di Salerno, e, pertanto applicandosi il consueto criterio della sede del concessionario dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, .la competenza è di questa Corte
Si osserva che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Così come sancito dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica di un atto prodromico alla cartella.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi e la Regione Campania, non costituitasi, benchè ritualmente citata, non provavano la notifica degli atti prodromici.
Orbene non avendo controparte dato prova certa della notifica dell' atto prodromico alla cartella, pertanto il tributo risulta prescritto essendo stata la cartella impugnata notificata oltre il termine di prescrizione.
Le considerazioni che precedono, ritenute assorbite le altre eccezioni formulate, non possono che condurre all'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso, e condanna parti resistenti al pagamento delle spese di lite in € 300,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4625/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023925269000 TASSE AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.10020250023925269000, notificata in data 25.07.2025, per l'importo di € 507,16, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2020.
Al riguardo nel convenire in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccepiva:
· La mancata notifica degli atti presupposti,
· La prescrizione triennale.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva:
· L'incompetenza per territorio,
· La carenza di legittimazione passiva.
Concludeva per il rigetto della domanda, spese di lite.
La Regione Campania, ritualmente citata non si costituiva, notifica del 10.09.2025.
Il ricorrente con memorie in data 27 gennaio 2026, insisteva nell'accoglimento del ricorso non avendo le parti dato prova della rituale notifica dell'atto prodromico.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, il Giudice, in Pubblica udienza, esaminati gli atti decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'adita C.G.T. di I grado di Salerno, essendo stata, la cartella di pagamento gravata, emessa dall'Ader di Salerno, e, pertanto applicandosi il consueto criterio della sede del concessionario dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, .la competenza è di questa Corte
Si osserva che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Così come sancito dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica di un atto prodromico alla cartella.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi e la Regione Campania, non costituitasi, benchè ritualmente citata, non provavano la notifica degli atti prodromici.
Orbene non avendo controparte dato prova certa della notifica dell' atto prodromico alla cartella, pertanto il tributo risulta prescritto essendo stata la cartella impugnata notificata oltre il termine di prescrizione.
Le considerazioni che precedono, ritenute assorbite le altre eccezioni formulate, non possono che condurre all'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso, e condanna parti resistenti al pagamento delle spese di lite in € 300,00 con attribuzione al procuratore antistatario.