CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014960258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 9.4.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia Entrate Riscossione RA MA impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249014960258000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 2.267,66 relativamente a una serie di cartelle per pretese tributarie limitando l'impugnazione alla sola - cartella di pagamento n°
09420180013006061000 (TASSE AUTO – anno 2013/2014), dell'importo di € 1.012,66, asseritamente notificata il 01.10.2018.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento sottesa, la maturata prescrizione del credito ed, in subordine, dell'azione di recupero essendo trascorsi più di tre anni dalla notifica presunta della cartella alla notifica dell'intimazione in data 28.03.2025.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ADER ed eccepiva che la cartella n. 09420180013006061000 è stata regolarmente notificata in data 01.10.2018 e che la prescrizione dell'azione di recupero non è decorsa per l'avvenuta notifica di una pluralità di atti interruttivi, oltre che per la sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID19.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Compulsando la documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione risulta provato che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata regolarmente notificata in data 1.10.2028.
La mancata impugnazione della cartella ha determinato la definitività del tributo dalla stessa portato con conseguente impossibilità di sollevare in questa sede l'eccezione di decadenza o prescrizione del tributo.
Parimenti infondate le eccezioni di prescrizione dell'azione di recupero.
Invero, parte resistente ha provato di aver notificato alla contribuente atti interruttivi della prescrizione e precisamente il Sollecito di pagamento n. 09420199004576291000 dell'08.03.2019, l'Intimazione di pagamento n. 09420229005447814000, notificata in data 02.09.2022, l'Intimazione di pagamento n.
09420239008691267000, notificata in data 15.07.2024, il Preavviso di ipoteca n. 09476202300001898000, notificato in data 15.07.2024 e l'Intimazione di pagamento n. 09420249006765948000, notificata in data
23.10.2024 .
E' quindi evidente che non è decorso dall'ultimo atto interruttivo alcun termine di prescrizione.
Non resta che rigettare integralmente il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da RA MA, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ER che si liquidano in complessivi
€300, oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014960258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 9.4.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia Entrate Riscossione RA MA impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249014960258000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 2.267,66 relativamente a una serie di cartelle per pretese tributarie limitando l'impugnazione alla sola - cartella di pagamento n°
09420180013006061000 (TASSE AUTO – anno 2013/2014), dell'importo di € 1.012,66, asseritamente notificata il 01.10.2018.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento sottesa, la maturata prescrizione del credito ed, in subordine, dell'azione di recupero essendo trascorsi più di tre anni dalla notifica presunta della cartella alla notifica dell'intimazione in data 28.03.2025.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ADER ed eccepiva che la cartella n. 09420180013006061000 è stata regolarmente notificata in data 01.10.2018 e che la prescrizione dell'azione di recupero non è decorsa per l'avvenuta notifica di una pluralità di atti interruttivi, oltre che per la sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID19.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Compulsando la documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione risulta provato che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata regolarmente notificata in data 1.10.2028.
La mancata impugnazione della cartella ha determinato la definitività del tributo dalla stessa portato con conseguente impossibilità di sollevare in questa sede l'eccezione di decadenza o prescrizione del tributo.
Parimenti infondate le eccezioni di prescrizione dell'azione di recupero.
Invero, parte resistente ha provato di aver notificato alla contribuente atti interruttivi della prescrizione e precisamente il Sollecito di pagamento n. 09420199004576291000 dell'08.03.2019, l'Intimazione di pagamento n. 09420229005447814000, notificata in data 02.09.2022, l'Intimazione di pagamento n.
09420239008691267000, notificata in data 15.07.2024, il Preavviso di ipoteca n. 09476202300001898000, notificato in data 15.07.2024 e l'Intimazione di pagamento n. 09420249006765948000, notificata in data
23.10.2024 .
E' quindi evidente che non è decorso dall'ultimo atto interruttivo alcun termine di prescrizione.
Non resta che rigettare integralmente il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da RA MA, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ER che si liquidano in complessivi
€300, oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 30.01.2026