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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16440 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII SEZIONE CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice dott. Maria Pia De Lorenzo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79152 del RGAC dell'anno 2017, avente ad oggetto Appalto Pubblico decisa ai sensi degli art. 189, 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni assunte delle parti all'udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Luca Parte_1
Massatani; ATTORE E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Arena, Lara Giovane, Francesca Lulli e CP_1
CO MA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE: l' come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'interno dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, così come precisate a verbale all'udienza del 3 ottobre 2018 e nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.. PER IL CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, relativamente alle riserve nn. 6 e 119; 2. nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili e/o intempestive e/o rinunciate e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi;
3. in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU con altro perito, ritenuto che la relazione integrativa depositata il 4.01.2023 (e nuovamente il 9.02.2023) non ha colmato le lacune riscontrate nella perizia definitiva, per le motivazioni già ampiamente riassunte nelle precedenti note di trattazione scritta del 15 marzo 2023. In ogni caso, condannare Parte_1 al pagamento dei compensi di Avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese
[...] generali, ulteriori accessori ed oneri riflessi come per legge.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2017, la società Parte_1
(di seguito anche solo o “Contraente Generale” o “C.G.”) conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale delle Imprese di Roma d'ora innanzi anche solo “ CP_1 CP_1
o “Committente”), chiedendo di condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in proprio favore della somma di euro 62.541.158,85 in accoglimento delle 107 riserve iscritte in contabilità, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi ed IVA a titolo di ristoro dei danni indicati nelle riserve iscritte nella contabilità della commessa di esecuzione dei lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno/Reggio Calabria nel tratto denominato tronco 2°, tratti sesto e settimo, dal Km. 286,00 al K. 294,600 e dal Km. 294,600 al Km 304,200.
2. Rappresentava parte attrice che l'affidamento in esame rientrava nella tipologia di affidamento a contraente generale, in cui al contraente era affidata anche la realizzazione di parte della progettazione dell'intervento, oltre all'esecuzione di molteplici attività accessorie ai sensi dell'allora vigente art. 1, comma 2, lett. f) della Legge 443/2001 e dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002 e che nell'ambito di tali attività l'attrice si era trovata ad affrontare una situazione ampiamente diversa da quella prevista e prevedibile in fase di gara sulla scorta degli atti progettuali redatti dalla committenza, da ciò derivando l'iscrizione di molteplici riserve.
3. Nonostante le riscontrate difficoltà esecutive, l'attrice sottolineava di aver comunque ultimato i lavori nel pieno rispetto delle tempistiche convenzionali e di essere stata costretta ad instaurare l'odierno giudizio stante l'impossibilità di addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza.
4. All'udienza del 3 ottobre 2018, il Giudice, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio e preso atto della precisazione delle domande formulata a verbale dalle parti, e precisamente l'indicazione che a seguito della sottoscrizione del certificato di collaudo era stato aggiornato l'importo di alcune delle riserve già oggetto del giudizio ed in particolare le riserve nr. 98 per l'importo aggiuntivo di € 4.260.425,38; nr. 154 per l'importo complessivo di € 1.107.515,64; nr 172 per l'importo complessivo di € 75.470,00 e nr. 186 per l'importo complessivo di € 26.052,14, mentre parte convenuta insisteva nell'eccezione di giurisdizione in merito alle riserve nr. 6 e 119, concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3 aprile 2019 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
5. Depositate le memorie istruttorie, sopravvenivamo vari rinvii stante l'impedimento del giudice assegnatario del procedimento, fino a che, con provvedimento pronunciato fuori dall'udienza dell'8 gennaio 2020, il Giudice provvisoriamente assegnatario del fascicolo disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica sui temi oggetto della controversia, rinviando la causa all'udienza del 27 gennaio 2020 per il giuramento del Perito, nella persona dell'architetto Roberto Lancia.
6. A causa del verificarsi e del protrarsi dei noti eventi pandemici, i termini originariamente concessi dal Giudicante per l'espletamento della consulenza venivano differiti più volte e dopo il deposito della relazione definitiva, nuovi rinvii erano disposti al fine di dare più compiuta risposta ai chiarimenti formulati da entrambe le parti. Quindi la causa era trattenuta in decisione con provvedimento comunicato in data 6 marzo 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
pag. 2 7. Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del D.Lgs 163/06, questo collegio richiama lo stesso art. 240 del D.Lgs 163-00 (modificato con legge del 2011) il quale prevede che “Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale” tra cui, per l'appunto quello oggetto del presente giudizio (l'affidamento a contraente generale è disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs 163-06 al Titolo III Capo IV sez. 1 del testo normativo). L'inapplicabilità della disciplina dell'accordo bonario al contratto di cui è causa consente, quindi, di ritenere la controversia procedibile.
Questioni preliminari
8. Prima di esaminare il contratto e ripercorrere il rapporto svoltosi fra le parti, deve premettersi una disamina dell'istituto del contraente Generale ed in generale del Project Financing poiché la principale eccezione preliminare svolta da nelle sue prime difese (pag. 6 e ss. della CP_1 comparsa di risposta) riguarda l'esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità da parte dell'affidatario dei lavori mediante il modello del contraente generale.
9. Secondo la prospettazione del convenuto, i principî cui sarebbe ispirato l'istituto (razionalizzazione ed accelerazione delle fasi realizzative dell'appalto, l'ampio margine di discrezionalità nella scelta delle soluzioni operative, l'ausilio di un direttore dei lavori di propria fiducia e elezione, l'unitarietà dell'affidamento e la realizzazione dell'opera “con qualsiasi mezzo”) riverserebbero sul solo contraente generale i rischi esecutivi dell'appalto con conseguente impossibilità di far sollevare tout court quegli “incidenti” esecutivi, cristallizzati nello strumento normativo dell'iscrizione di riserve sugli Stati di Avanzamento Lavori.
10. Giova ricordare che il Project financing è – come è noto - istituto di origine anglosassone che vede i privati in prima linea nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di opere di interesse pubblico per lo più caratterizzate dalla redditività dell'esercizio (autostrade, metropolitane, strade etc); in tale contesto il privato diviene realizzatore e, al tempo stesso, concessionario dell'opera di interesse pubblico per un periodo di tempo predeterminato dall'appaltante.
11. Mediante tale schema realizzativo, la stazione appaltante effettivamente progetta la realizzazione di grandi opere pubbliche coinvolgendo i privati nella loro realizzazione, predisponendo un progetto di massima e attribuendo ai privati il compito della loro compiuta realizzazione, del loro finanziamento e della gestione secondo principi di remuneratività tali per cui il privato, trascorso un determinato periodo di tempo, rientra dei costi di realizzazione dell'opera e matura anche potenziali margini di profitto.
12. In Italia, l'istituto ha trovato disciplina normativa con la cosiddetta “legge obiettivo” del 21 dicembre 2001 n. 443; con tale legge il Governo ha individuato le infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale per la modernizzazione del Paese, attribuendo un regime speciale a tali appalti che stabiliva la deroga a molte delle procedure previste dalla Legge RL (D.lgs n. 109/94), superando quindi le lungaggini delle conferenze di servizi pag. 3 ed un modello che prevedeva, quali modalità di contratto, il solo appalto modellato sull'istituto codicistico e la concessione di costruzione (principio questo ribadito dall'art 53 del D.Lgs 163/06). 13. L'articolo n. 2 comma f) della legge 443/01 (legge obiettivo) prevede difatti: f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti”.
14. Il 20 agosto 2002 è stato poi approvato il D.Lgs. n. 190 che attua la Legge Obiettivo per le grandi opere pubbliche e che ha anche introdotto un'ulteriore modalità di coinvolgimento dei privati nella realizzazione delle infrastrutture: la figura del "General Contractor" o "Contraente Generale" (di seguito CG).
15. In particolare, l'art. 6 prevede che, nel caso di realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale, sia possibile affidare le opere al Contraente Generale (art. 6 Modalità di realizzazione “In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale”), nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara.
16. L'articolo 9 di tale D.lgs fissa i compiti del Soggetto Aggiudicatore e del Contraente Generale:
“Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
…..c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
3. Il soggetto aggiudicatore provvede: b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere”.
17. Al di là, quindi, di queste rilevanti specificità, la disciplina del contraente generale ed il suo rapporto con il committente/appaltante, non appaiono strutturalmente dissimili rispetto alle note figure dell'appalto, sia esso relativo alle opere di pubblica utilità, che a quello di diretta derivazione codicistica.
18. Per quanto più ci interessa e per quanto concerne la specifica disciplina della responsabilità intercorrente tra affidante ed affidatario, il contraente generale - prosegue l'art. 9 - “risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto” fermo restando che “al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere;
il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle
pag. 4 varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione”.
19. Lo schema tradizionale dell'appalto pubblico nel quale la stazione appaltante procede alla redazione del progetto definitivo e nel quale l'appaltatore redige sulla base del progetto definitivo il progetto esecutivo e provvede alla sua realizzazione, non viene, quindi, scalfita nella disciplina introdotta dal D. Lgs 190/2002.
20. Né sussistono macroscopiche differenze tra tale figura e la “nuova” figura del Contraente Generale (CG) rimodulata nel D.Lgs. 163/2006 (il così detto “Codice degli Appalti”) all'articolo 176, comma 2, fonte dello specifico contratto di cui è causa, il quale testualmente demanda al contraente generale: a. lo sviluppo del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del , ove Pt_2 detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b. acquisizione delle aree di sedime;
c. progettazione esecutiva;
d. esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e loro direzione;
e. prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f. individuazione (ove richiesto) delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g. indicazione (al soggetto aggiudicatore) del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite di concerto con gli organi competenti in materia.
21. In particolare, l'Art. 176. Prevede testualmente: “
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b1), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 532, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo….….c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e di selezione dei soggetti gestori;
3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del , ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
Pt_2
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
pag. 5 22. Emergono, quindi, indubbiamente, dei profili di maggiore e più ampia autonomia in capo al contraente generale, anche in ragione della sua adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, della sua adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria nella realizzazione dell'opera, ma tale autonomia, astrattamente foriera di una responsabilità “oggettiva” così come sostenuto da trova comunque un limite CP_1 normativo ed un contrappeso, da un lato, nel rispetto dei principî di responsabilità dettati dalla legge n. 443/01 e dalla normativa comunitaria, e dall'altro lato nel “rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara”.
23. Allorquando, quindi, il contraente generale assume su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e le attività tecnico-amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del
, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in parte Pt_2 dell'opera da realizzare, la selezione dei soggetti gestori, etc., ciò avviene sempre nel rispetto e nell'alveo inderogabile del progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante.
24. È in questa dialettica, quindi, che si rinviene il discrimine tra la responsabilità della committenza e quella del Contraente generale: il contraente generale è tenuto ad assumere su di sé il rischio di impresa di tutte quelle problematiche che possono insorgere nella fase esecutiva dell'opera e di cui egli doveva necessariamente tenere conto in sede di redazione della progettazione esecutiva, laddove invece la stazione appaltante risponde nei confronti del Contraente generale delle lacune o degli errori contenuti nel progetto definitivo posto a base di gara, il quale, per sua natura e secondo preciso dettato normativo, è solo “implementabile” Co da parte del e non può essere, quindi, modificato unilateralmente dall'aggiudicatario. Il Contraente generale è, quindi, tenuto ad operare nei limiti e “nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara” e ogni modifica del progetto esecutivo deve comunque essere oggetto di specifica approvazione da parte della stazione appaltante.
25. Non appare, quindi, condivisibile quanto sostenuto da nella comparsa di risposta in CP_1 relazione ad una pretesa teorica assenza di qualsiasi responsabilità della stazione appaltante nelle problematiche relative all'esecuzione dell'opera, poiché, se è vero che il contraente generale opera, ai sensi della precitata normativa, con amplissimi poteri gestionali ed in un regime di necessaria speditezza nella realizzazione dell'opera, tuttavia rimane vincolato dalla progettazione definitiva redatta dalla committenza e può, quindi, far valere in astratto, eventuali carenze progettuali che ha dovuto subire nella fase esecutiva, qualora siano risultate potenzialmente foriere di danno risarcibile.
26. Al contrario rimarranno nell'alveo del rischio di impresa del CG tenuto alla realizzazione dell'opera “con qualsiasi mezzo” tutti gli imprevisti di carattere tecnico di cui poteva e doveva tenere conto nella stesura della progettazione esecutiva ovvero già contemplati, valutati ed accettati come possibili in sede di progettazione esecutiva.
27. La progettazione esecutiva, realizzata dal CG sulla base della progettazione definitiva posta a base di gara e nel dispiegamento delle sue capacità organizzative e tecnico realizzative, costituisce di fatto l'ambito in cui si circoscrive la responsabilità “oggettiva” menzionata da
CP_1
28. In sintesi, quindi, allorquando il contraente generale, soggetto dotato degli strumenti e dei mezzi utili alla realizzazione dell'opera sulla base di una progettazione esecutiva, presenta al pag. 6 contraente generale il piano di realizzazione dell'opera (progettazione esecutiva) sviluppato sulla base del progetto a base di gara, si vincola alla realizzazione dello stesso e del rispetto dei termini ivi indicati dovendo far fronte autonomamente agli eventuali inconvenienti relativi alla concreta realizzazione delle opere sulla base dell'assunto per cui ha già valutato il progetto “definitivo” sulla base delle proprie conoscenze tecniche ed ha già dichiarato mediante la progettazione “esecutiva” di essere in grado di realizzare quel progetto definitivo nel tempo stimato del progetto esecutivo e mediante le soluzioni tecniche ivi specificatamente indicate, e ciò per mezzo dell'ausilio del direttore dei lavori di propria fiducia e sulla base dei mezzi a sua disposizione (finanziari, informatici. legali etc.). CP_3
29. Si consenta un richiamo.
30. L'indicazione dei vari elementi costituitivi i livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e, quindi, il discrimine tra progettazione esecutiva e definitiva, si rinviene nell'abrogato art. 93 del D.Lgs 163/2006 (ma è rimasta sostanzialmente invariata anche nel D.Lgs 207/2010): “
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario (omissis).
31. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili (omissis)
32. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
33. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale pag. 7 o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo”.
34. Sulla base quindi di tale analitica distinzione, il consulente tecnico di ufficio ha proceduto a verificare le riserve iscritte in corso di appalto.
35. L'inquadramento della ripartizione del regime della responsabilità nell'esecuzione dell'appalto sulla base di quanto riversato dal contraente generale e dalla stazione appaltante rispettivamente nei progetti esecutivo e definitivo, oltre a rispondere ai principî generali della responsabilità per fatto proprio e nella esecuzione dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, trova conforto anche nei rari interventi giurisprudenziali in tema.
36. L'inquadramento della responsabilità del contraente generale nell'ambito del generale alveo della responsabilità per inadempimento dell'appalto di o.o.p.p. è stato oggetto, infatti, solo di sporadici interventi del Supremo Collegio, tutti, a dir la verità, pronunciati a mo' di obiter dicta in procedimenti nei quali la Cassazione era chiamata a risolvere conflitti di giurisdizione tra il giudice civile ed il giudice contabile e/o amministrativo.
37. La Corte Suprema di Cassazione ha, tuttavia, avuto modo di svolgere alcune importanti considerazioni sull'inquadramento della responsabilità del Contraente generale nell'ambito della realizzazione dell'opera appaltata.
38. Con Ordinanza S.S.U.U. n. 16240-14 la Corte Suprema ha affermato: “l'istituto del contraente generale, ora disciplinato dall'art. 176 codice dei contratti pubblici, attiene al contratto col quale la stazione appaltante affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico
- realizzativa e finanziaria la realizzazione dell'opera, con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori;
- il contraente generale assume su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e le attività tecnico- amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del , ove detto progetto non sia posto a base di gara, l'acquisizione delle aree Pt_2 di sedime, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera da realizzare, la selezione dei soggetti gestori, l'indicazione del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le forme stabilite con gli organi competenti in materia, ferma restando la competenza della stazione appaltante in tema di approvazione del progetto definitivo, di elaborazione del progetto esecutivo e delle varianti, nonché di alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e di collaudo delle stesse;
- la varietà di siffatti compiti ha generato, anche nella dottrina, incertezze circa la natura giuridica del contraente generale, talvolta assimilato alla figura dell'appaltatore, altre volte considerato piuttosto come un mandatario senza rappresentanza nell'interesse dell'amministrazione, oppure accostato ad un concessionario di lavori pubblici;
- analogamente, il rapporto intercorrente tra l'amministrazione ed il contraente generale è stato ricondotto, di volta in volta, alle tradizionali figure dell'appalto, del mandato o della concessione amministrativa, ma non è mancato chi ha scorto in esso un'ipotesi di
pag. 8 collegamento causale tra tipi negoziali diversi, oppure un contratto misto (atipico o connotato da una tipicità sui generis) o un contratto procedimentalizzato a struttura variabile;
-non v'è qui necessità di prendere posizione tra le diverse tesi affacciatesi a questo proposito in dottrina, bastando notare come l'esplicita previsione di affidamento al contraente generale della "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera" (art. 176 codice dei contratti pubblici, comma 1), comporti incontestabilmente l'assunzione a suo carico di un'obbligazione di risultato (si veda anche, in tal senso Cons. Stato 4584/2010, che proprio su questo aspetto fonda la differenza rispetto alla figura dalla concessione di committenza, connotata invece per il concessionario da un'obbligazione di mezzi), destinata a conglobare in sé le svariate attività strumentali cui dianzi s'è fatto cenno”.
39. I principî di cui sopra hanno trovato, poi, conferma nelle successive Ordinanze nn. 25847-16 e 10231-17 nelle quali, la Corte di Cassazione ha ulteriormente sottolineato come, solo nel caso in cui il direttore dei lavori venga nominato dalla p.a., lo stesso assume su di sé munera pubblicistici che ne attraggono la responsabilità nell'ambito della giurisdizione contabile;
allorquando, invece, come espressamente previsto dal D.Lgs n. 168-06, il Direttore dei lavori sia espressione del CG lo stesso non può essere chiamato a rispondere del danno erariale.
40. E questa affermazione non è di poco momento, giacché il Supremo Collegio sottrae dall'alveo del controllo della p.a., ovvero della stazione appaltante, le soluzioni tecniche e gli interventi che competono invece normativamente alla direzione dei lavori quali la sospensione dei lavori per fatti sopravvenuti, l'adeguatezza dei mezzi e delle tempistiche di realizzazione etc.
41. Il principio di fondo è quello per cui, la nomina da parte del CG della direzione dei lavori sia preclusiva a ché il CG riversi sulla stazione appaltante decisioni, scelte e soluzioni assunte unilateralmente dal direttore dei lavori.
42. La Cassazione sembra affermare, quindi, il principio di autonomia nella realizzazione Co dell'opera, nei mezzi e nello svolgimento del lavoro assegnato a , ma non esclude a priori la responsabilità della committenza nell'ipotesi di andamento anomalo dei lavori, allorquando, quindi, l'andamento anomalo venga espressamente attribuito a fatto e colpa della stazione appaltante ma ciò solo nell'alveo delle specifiche attività di sua competenza: redazione della progettazione definitiva, approvazione del progetto definitivo e delle varianti, alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e collaudo. Nessuna responsabilità per andamento anomalo dei lavori può, quindi, assumere la stazione appaltante in relazione alle competenze che la legge pone esclusivamente a carico del contraente Generale: lo sviluppo Co del progetto definitivo, quando questo è posto a carico del , e la sua trasposizione del progetto esecutivo, le attività tecnico- amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del l'acquisizione delle aree di sedime, la direzione dei lavori, le Pt_2 scelte della direzione dei lavori, i controlli utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.
43. Anche questo Tribunale, infine, ha avuto modo di occuparsi della specifica problematica della responsabilità del CG nella sentenza n. 9232-17 del 10 maggio 2017; in detto provvedimento, questa sezione ha richiamato la “ più ampia libertà e responsabilità organizzativa in capo al soggetto affidatario rispetto quella di un appalto tradizionale” sicché “l'interessata è tenuta a porre in essere misure adeguate per superare le criticità che si manifestano in corso d'opera riorganizzando adeguatamente le proprie attività di cantiere, nell'ambito del più vasto intervento complessivo, ed evitando per quanto possibile, la diseconomica utilizzazione di manodopera e mezzi con la conseguenza del riconoscimento dell'equo compenso solo a fronte
pag. 9 di maggiori oneri derivanti da circostanze del tutto imprevedibili, tali da non consentire una programmazione delle attività contestuali allo stesso”. 44. Questi saranno, quindi, i principî cardine sui quali si muoverà questo collegio nell'esame delle specifiche riserve sollevate dal contraente generale e portate in giudizio nella causa in epigrafe.
Il contratto per cui è causa. 45. La ricostruzione dei fatti operata dall'attrice prende le mosse dal provvedimento di aggiudicazione n. 63 del 23 giugno 2006 (cfr. doc. n. 2) e successivo contratto di appalto del 5 luglio 2006 (Rep. 59087, racc. 12543 – cfr. doc. n. 3) con cui (di seguito CP_1 anche “la Committenza”, “l' , “il Committente”) affidava all'odierna attrice (di seguito CP_1 anche “la , “il Contraente Generale” o “l'impresa” o “il contraente” ed insieme ad Parte_1
“le parti”) i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CP_1
CNR/80 dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria nel tratto denominato tronco 2°, tratti 6° e 7°, lotto unico, dal Km. 286 al Km. 294,600 e dal Km. 294,600 al Km. 304,200 per un importo di € 284.709.612,90, con ribasso medio del 17,07061%.
46. Il predetto negozio veniva strutturato nella forma di affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 1, comma. 2, lett. f) della Legge 443/2001 e dell'art. 9 del D.lgs. 190/2002.
47. A mente dell'art. 2 del contratto, il rapporto sarebbe stato disciplinato dalle norme sopra richiamate nonché dalla documentazione tutta prodotta dal Contraente Generale nell'ambito della procedura concorsuale, dalle previsioni di gara e dal Capitolato Speciale d'Affidamento (cfr. doc. n. 4). Ai sensi del successivo art. 8 del contratto, le parti convenivano che le opere avrebbero dovuto essere progettate ed eseguite in 1.100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione da parte della Committenza – nella sua articolazione organica che avrebbe assunto il ruolo di Alta Sorveglianza dei lavori - dell'Ordine di Inizio delle Attività; all'interno dei 1100 giorni erano previsti anche 120 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 60 giorni per approvazione dello stesso da parte della Committenza.
48. L'articolo 19 prevedeva che le controversie nascenti dall'esecuzione avrebbero potuto essere devolute alla cognizione arbitrale, salva la facoltà di entrambi i contraenti di declinare la competenza arbitrale entro un termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda di arbitrato.
49. L'art. 1 del Capitolato Speciale di Affidamento – Norme generali (di seguito anche “il C.S.A.”
o “il Capitolato”) prescriveva che nell'ambito dell'affidamento erano ricomprese le attività di: a) acquisizione delle aree di sedime, tanto sotto il profilo degli espropri quanto per quanto atteneva la rimozione delle interferenze;
b) redazione della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c) acquisizione di ogni autorizzazione necessaria ai lavori;
d) svolgimento del ruolo di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
e) esecuzione dei lavori.
50. I lavori avrebbero dovuto eseguirsi senza interruzione dell'operatività dell'asse autostradale e garantendo in determinati periodi (definiti periodi di “esodo”) la percorribilità di più corsie per senso di marcia (art. 7 del C.S.A.); a tal fine, era posto a carico del Contraente Generale l'onere di garantire il servizio alla mobilità anche tramite movieri, personale addetto e segnaletica provvisoria (art. 8bis del C.S.A.).
51. A norma dell'art. 7quater del Capitolato le varianti introdotte per cause di forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute disposizioni di legge e richieste di o di enti terzi CP_1
pag. 10 avrebbero comportato il diritto per il Contraente Generale ad un aumento del corrispettivo pattuito per remunerare le maggiori attività progettuali ed esecutive ed al riconoscimento degli eventuali maggiori tempi.
52. L'art. 10 del Capitolato stabiliva, poi, che gli stati di avanzamento dei lavori in corso d'esecuzione sarebbero stati emessi ogni qual volta si fosse addivenuti ad un valore di opere pari ad € 20.000.000,00.
53. L'art. 12 del Capitolato disponeva che il collaudo dei lavori avrebbe dovuto compiersi entro sei mesi dalla conclusione delle attività; fino a che non fosse intervenuto, con esito positivo, il collaudo favorevole delle opere, il Contraente Generale, come sancito dal successivo art. 13 del medesimo Capitolato, era obbligato a garantire a propria cura e spese la manutenzione delle opere realizzate, anche se già aperte al traffico e nella piena disponibilità e sorveglianza dell' CP_1
54. In data 28 luglio 2006, emanava l'ordine di inizio delle attività progettuali ed CP_1 esecutive, fissando quindi al 31 luglio 2009 il termine di ultimazione dei lavori (cfr. doc. n. 5).
55. Col proprio atto introduttivo, l'impresa affermava di aver iniziato immediatamente Parte_1 la redazione della progettazione esecutiva e della documentazione ambientale e di sicurezza prevista dal contratto, dichiarando di aver immediatamente incontrato alcune difficoltà connesse alla mancata consegna, da parte di della documentazione catastale inerente CP_1 alle particelle già ad essa intestate, della progettazione as built dei manufatti autostradali già esistenti (ossia i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita), delle convenzioni e concessioni stipulate dalla Committenza con i titolari di servizi interferenti nonché, in generale, a causa della mancata cooperazione da parte della medesima Committente, che in questa prima fase si sarebbe estrinsecata anche nella mancata sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Prefetture in modo da consentire al Contraente Generale di procedere autonomamente alle verifiche antimafia previste in contratto (cfr. docc. nn. 6-13).
56. Nelle more della redazione del progetto esecutivo, peraltro, entrava in vigore il D.lgs. 264/2006 in tema di sicurezza delle gallerie autostradali, che comportava la necessità di rivedere le indicazioni del progetto definitivo ed esecutivo sul punto;
difatti, la Committenza, con propria nota del 13 marzo 2007, chiedeva la trasmissione di un adeguamento del progetto definitivo per tenere conto di tale innovazione normativa (cfr. doc. n. 28).
57. In data 25 maggio 2007, il Contraente Generale procedeva alla nuova emissione del progetto definitivo aggiornato secondo le indicazioni della Committenza (cfr. doc. n. 33).
58. Con nota in data 4 ottobre 2007, la Soprintendenza Archeologica della Calabria chiedeva al Contraente Generale ed alla Committenza che, in difformità a quanto previsto nel progetto definitivo di gara e nell'esecutivo consegnato, l'attività di indagine archeologica fosse estesa a tutta l'opera (cfr. doc. n. 35); a fronte di tale pretesa, il Contraente Generale chiedeva l'adozione, da parte della Committenza, di un'apposita variante (cfr. doc. n. 38); l' con CP_1 nota del 16 novembre 2007, disponeva al Contraente Generale di trattare la questione come un'interferenza (ossia un'attività per cui era previsto unicamente un rimborso dei costi effettivamente sostenuti e comprovati) (cfr. doc. n. 40).
59. In data 24 ottobre 2007, l' procedeva, quindi, ad approvare il progetto esecutivo così CP_1 come predisposto dal Contraente Generale ed autorizzare la stipula di un primo atto aggiuntivo al contratto per recepire le varianti la cui necessità era emersa in corso di redazione del pag. 11 medesimo progetto (cfr. perizia di variante n. 1 all. 60 di parte attrice), riconoscendo una durata dei lavori di 1040 giorni;
tra gli atti approvati dalla Committenza vi era anche un aggiornamento del piano particellare di esproprio rispetto a quello previsto nel progetto definitivo, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle nuove aree solo a decorrere da tale data (cfr. doc. n. 39). 60. In data 20 dicembre 2007, si procedeva, quindi, alla consegna parziale dei lavori per tenere conto della indisponibilità delle particelle catastali oggetto della nuova dichiarazione di pubblica utilità da parte della Committenza;
il Contraente Generale sottoscriveva con riserva tale atto, proprio al fine di contestare la mancata disponibilità di tutte le aree di cui al progetto esecutivo approvato, conseguente al procedimento seguito per le nuove particelle da espropriare, e segnatamente al ritardo con il quale era stata comunicata al Contraente Generale l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità per le maggiori aree interessate dal progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo;
il ritardo della Committenza nell'approvazione del progetto esecutivo e nell'adozione dei provvedimenti di competenza;
i maggiori oneri imposti dalla la compromissione del programma lavori per Controparte_4
l'impossibilità di sfruttare la “finestra” tra i due esodi, a causa della ritardata consegna lavori (cfr. doc. n. 46).
61. In data 19 maggio 2008, il Direttore dei Lavori (di seguito anche “il D.L.”) procedeva, quindi, alla consegna totale dei lavori, fissando al 25 marzo 2011 la data di conclusione degli stessi;
anche in questa occasione il Contraente Generale sottoscriveva l'atto apponendo 8 riserve (cfr. doc. n. 49).
62. In data 29 luglio 2008, le parti sottoscrivevano il primo atto aggiuntivo al contratto di affidamento a contraente generale, con il quale venivano recepite le varianti la cui necessità era emersa nella fase della redazione della progettazione esecutiva e veniva stabilito un termine di esecuzione dei lavori di 1040 giorni dalla data di consegna definitiva (doc. n. 60). All'interno dell'atto le Parti hanno riconosciuto (cfr. doc. n. 60, pag. 3) che l'allungamento dei tempi necessari per l'elaborazione della progettazione esecutiva e il connesso rallentato avvio dei lavori era dovuto ad errori del progetto definitivo di non riferibili alle CP_1 migliorie offerte in gara dal contraente generale;
difatti, nel testo si citano come motivi di proroga la “mancata rispondenza della cartografia di base di PD (progetto definitivo n.d.r.) rispetto alla reale situazione dei luoghi”, la “mancata disponibilità dei progetti “as built” (ossia comprensivi delle modifiche apportate rispetto al progetto originale durante la fase di cantiere) dell'attuale sede autostradale, con conseguente impossibilità di verificare le interferenze” le
“situazioni ambientali puntualmente difformi”, la “mancata definizione delle procedure ablative”.
63. Parte attrice dichiarava in sede di costituzione che, a seguito di tale atto, i lavori venivano da lei avviati e condotti nel rispetto delle previsioni di contratto e di programma e che, a tal riguardo, il Contraente Generale provvedeva a trasmettere per tempo alla Direzione Lavori i progetti esecutivi di dettaglio delle opere che dovevano essere realizzate al fine di ottenerne il preventivo benestare e l'autorizzazione all'avvio delle lavorazioni.
64. Nondimeno, nel corso delle attività, emergevano altre difficoltà, sintetizzate come segue: difficoltà connesse ad ondate eccezionali di maltempo, instabilità geologica delle aree e dei versanti interessati dai lavori e interventi della che provocavano Controparte_4 sospensioni parziali dei lavori e rallentavano il ritmo produttivo dei cantieri. Ciò considerato, il Contraente Generale provvedeva ad iscrivere apposite riserve miranti a contestare lo pag. 12 stravolgimento produttivo subito e a chiedere il riconoscimento di tempistiche aggiuntive nonché il ristoro del pregiudizio lamentato.
65. Nell'ambito delle attività esecutive il Contraente Generale avviava le indagini preliminari all'esecuzione della rinvenendo la presenza di concentrazioni naturali di Parte_3 amianto tali da implicare un ripensamento complessivo delle modalità di esecuzione dell'opera. Per l'effetto, la Direzione Lavori disponeva con proprio provvedimento del 4 novembre 2009 la sospensione parziale delle attività relative alla suddetta galleria;
l'atto veniva sottoscritto con riserva dal Contraente Generale, il quale lamentava l'ulteriore compromissione dei ritmi esecutivi programmati (cfr. docc. n. 158 e 159);
66. Con nota del 9 dicembre 2009, il Contraente Generale rappresentava alla Committenza la situazione di difficoltà afferente agli espropri, segnalando che, per effetto di provvedimenti amministrativi e giudiziari, gli importi da corrispondere ai vari soggetti destinatari dei provvedimenti ablativi stavano superando il totale degli importi stanziati in contratto, chiedendo, pertanto, alla Committenza la ricostituzione del fondo con importi integrativi (cfr. doc. n. 168). Per la risoluzione delle problematiche sino a quel momento evidenziate, la Committenza disponeva di procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica n. 2 redatta in data 10.12.2009, che conduceva all'emissione dell'Ordine di Servizio n. 24 dell'11 febbraio 2010, con cui veniva imposta al Contraente Generale l'esecuzione dei nuovi lavori, nelle more della redazione di un formale atto aggiuntivo al contratto (cfr. doc. n. 174).
67. Nei primi giorni del mese di febbraio 2010, le aree di intervento venivano interessate da ingenti precipitazioni, che comportavano lo straripamento dei fiumi Savuto, e Pt_4 Per_1
e il conseguente allagamento del cantiere, la distruzione delle piste e dei guadi, l'erosione degli argini e la lesione delle opere di regimentazione delle acque preesistenti;
per l'effetto, con Ordine di Servizio n. 25 del 16 febbraio 2010, il Direttore dei Lavori disponeva l'esecuzione delle opere di difesa spondale da parte del Contraente Generale in via anticipata rispetto al programma, nonché l'avvio di una interlocuzione con le autorità competenti nell'ottica di un ripristino delle opere di regimentazione e presidio danneggiate, con particolare riferimento alla situazione del fiume Savuto;
il Contraente Generale sottoscriveva con riserva il provvedimento, chiedendo la remunerazione delle maggiori lavorazioni richieste ed evidenziando che le opere ordinate erano previste in un'altra fase del cantiere e che la loro immediata esecuzione avrebbe comportato la necessità di una riprogrammazione complessiva dell'intervento, con conseguenti maggiori oneri, costi e danni di cui chiedeva il ristoro;
ancora, nella medesima riserva, il Contraente Generale evidenziava che la modifica del corso del fiume Savuto dovuta ai fenomeni eccezionali citati anche dal D.L. rendeva impossibile l'esecuzione di parti d'opera consistenti, che avrebbero dovuto eseguirsi in prossimità delle sponde del medesimo fiume, con conseguente necessario fermo delle stesse e progettazione in variante (cfr. doc. n. 175). 68. In seguito alla situazione che aveva coinvolto il fiume Savuto e a fronte della prosecuzione dei fenomeni piovosi eccezionali, venne adottato l'Ordine di Servizio 26 dell'11 marzo 2010, con cui il Direttore dei Lavori revocava il proprio precedente provvedimento e ad ordinava l'esecuzione di una scogliera provvisoria in massi originariamente non prevista a protezione dell'arteria autostradale esistente, con espressa indicazione del fatto che tale opera sarebbe stata oggetto di un apposito corrispettivo integrativo;
anche tale provvedimento veniva sottoscritto con riserva dal Contraente Generale, che, nel dichiararsi disponibile ad eseguire pag. 13 le opere necessarie, reclamava il riconoscimento di un corrispettivo integrativo e di maggiori tempi di realizzazione (cfr. doc. n. 176). 69. Nel frattempo, in altra parte del cantiere, il incontrava impreviste Parte_5 difficoltà geologiche relativamente alla realizzazione della galleria Timpa delle Vigne, che rendevano necessaria la modifica delle modalità di avanzamento per tenere conto della imprevista morfologia dell'ammasso; il presentava, pertanto, una Parte_5 richiesta di adozione di una formale variante per imprevisto geologico. Siccome la Committenza disconosceva inizialmente la natura di imprevisto geologico della situazione della galleria Timpa delle Vigne, il Contraente Generale apportava una specifica riserva per il pagamento delle attività svolte. 72. In data 29 aprile 2010, le parti sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo all'originario contratto di affidamento a contraente generale, all'interno del quale inserivano alcune delle varianti resesi necessarie e riconoscevano una protrazione del termine di ultimazione dei lavori sino al 9 aprile 2011, rideterminando la durata dei lavori in 1055 giorni nonché l'importo complessivo dell'affidamento in euro 312.613.424,12 (cfr. doc. n. 182).
74. Anche tale atto integrativo, nondimeno, non risolveva le problematiche che riguardavano l'avanzamento del cantiere, che continuava ad avere un andamento non conforme ai programmi, provocando anche un aumento consistente delle riserve formulate dal Contraente Generale.
75. Successivamente, in data 18.01.2011 veniva redatta la perizia di variante tecnica n. 3, al fine di recepire: a) le proposte migliorative del CG riguardo la modifica plano-altimetrica del tracciato e l'introduzione di nuova tipologia di pavimentazione avente maggiore durabilità; b) la messa in sicurezza dei versanti in seguito agli eccezionali eventi meteorologici registrati;
c) variazione dei lavori della galleria Timpa delle Vigne per evenienze di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico;
d) variazione dei lavori della galleria Monaco per evenienze di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico;
e) l'espunzione degli interventi a cavallo della tratta della Galleria oggetto del fermo lavori per il ritrovamento di materiale Pt_3 asbestiforme;
f) le maggiori occorrenze per indagini archeologiche e per le attività relative alle procedure espropriative. 75. Le parti, poi, avviavano un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 sulle riserve iscritte.
76. In data 27 giugno 2011, le parti sottoscrivevano un terzo atto aggiuntivo, con il quale disciplinavano le varianti sino a quel momento resesi necessarie o opportune, formalizzando i contenuti del piano di variante tecnica n. 3 e rideterminando l'importo complessivo dell'affidamento in euro 306.162.386,32 (cfr. doc. n. 208).
77. Nel medesimo atto, le parti stabilivano che l'originario termine di ultimazione delle opere sarebbe stato suddiviso in due, di cui il primo - denominato T1 (per tutto il lotto ad esclusione della tratta della progressiva kilometrica 12+440 alla pk 15+450) - sarebbe spirato il 25 febbraio 2012 ed il secondo - denominato T2 (relativo alla restante parte) - l'8 marzo 2013. Tuttavia, le parti nulla stabilivano in ordine agli oneri che il Contraente Generale avrebbe dovuto sopportare per effetto della dilazione temporale, ivi compresi gli oneri di sicurezza. 78. Successivamente, nel corso dell'esecuzione dello scavo della galleria Timpa delle Vigne, le risultanze dei monitoraggi disposti nell'ambito del terzo atto aggiuntivo confermavano della situazione geologica imprevista ed imprevedibile. Allo stesso tempo, si registravano dei pag. 14 rinvenimenti archeologici che comportavano di necessità l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e il temporaneo fermo delle lavorazioni.
79. Si rendeva, conseguentemente, necessaria la sottoscrizione di un quarto atto aggiuntivo (cfr. all. 265 di parte attrice) per il recepimento delle varianti di cui alla perizia di variante tecnica n. 4 en alla perizia di variante tecnica n. 5, il quale rideterminava l'importo dell'affidamento in euro 335.219.759,22, confermando le date di ultimazione già individuate nel precedente atto contrattuale. In tale atto aggiuntivo, il Contraente Generale faceva espressamente salve le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, con particolare riferimento alle domande di ristoro del pregiudizio sopportato per effetto del prolungamento temporale della commessa, ad eccezione delle sole riserve indicate all'art. 6 alle quali si obbligava a rinunciare, anche parzialmente.
80. Nelle more, il Contraente Generale formulava tre istanze di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori (cfr. docc. nn. 232 e 240):
- la prima, in data 20.04.2012, per il riconoscimento di 45 giorni a seguito del rinvenimento di nuove interferenze impreviste ed imprevedibili, di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli in diversi periodi e dello sciopero dei trasportatori;
la proroga è stata concessa dal RUP a valere sul tempo T1, ossia la data di ultimazione T1 del 25.02.2012, prevista nel 3° Atto Aggiuntivo, è stata prorogata di 45 gg, fermo restando il termine T2. provvedeva con nota CP_1 del 12 giugno 2012 a comunicare la concessione di una proroga di 45 giorni del termine T1, con il differimento dello stesso al 14 giugno 2012 (cfr. doc. n. 245);
- la seconda richiesta è del 13.06.2012, promossa per il riconoscimento di 25 giorni a seguito dell'esecuzione di maggiori lavori, quali attività di sistemazione idraulica e completamento dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito (cfr. doc. n. 246) questa proroga è stata concessa dal RUP a valere sul tempo T1, prorogato così di ulteriori 25 gg, ferme restando le altre previsioni del III A.A. (Atto Aggiuntivo);
- la terza richiesta di proroga, in data 07.02.2013, a seguito di diverse cause ostative sui lavori afferenti al tempo contrattualmente fissato T2, è stata accolta dal RUP per giorni 76, con conseguente fissazione del nuovo termine T2 al 23.05.2013 (cfr. doc. n. 291). Con nota del 20 maggio 2013, si determinava sulle richieste di proroga formulate dal Contraente Generale, CP_1 assentendo il differimento del termine T1 sino al 9 luglio 2012 (ossia alla data di ultimazione effettiva dei lavori certificata) e del termine T2 sino al 23 maggio 2013 (cfr. doc. n. 309).
81. In data 22 novembre 2012, le parti sottoscrivevano un accordo bonario sulle riserve formulate dal Contraente Generale sino al 26 aprile 2010 (data di competenza del SAL n. 7bis) (cfr. doc. n. 282); con tale atto le parti riconoscevano la fondatezza di alcune pretese per fattispecie che hanno continuato ad interessare il cantiere e che sono state fatte oggetto di nuove riserve che sono state azionate nel presente giudizio.
82. Con nota del 23 maggio 2013, la comunicava di aver concluso i lavori per i quali Parte_1 era stato previsto il termine di ultimazione T2 (cfr. doc. n. 311); tale ultimazione veniva confermata e certificata dal D.L., con contestuale assegnazione di un ulteriore termine di sessanta giorni per l'ultimazione delle opere marginali (cfr. doc. n. 313).
83. Con comunicazione del 18 luglio 2013, la si vedeva costretta a rappresentare alla Parte_1
Committenza i fatti che impedivano l'ultimazione delle opere residue (cfr. doc. n. 317). 84. Nelle more ordinava, altresì, l'esecuzione di opere aggiuntive richieste dai Comuni CP_1 interessati dai lavori, circostanza questa che comportava la necessaria sospensione temporanea delle attività in corso e l'assegnazione di un termine aggiuntivo di giorni 170
pag. 15 decorrenti dal 22 luglio 2013, fissando quindi il nuovo termine all'8 gennaio 2014 (cfr. docc. nn. 318 e 319).
85. Con verbale redatto in data 8 gennaio 2014, il Direttore dei lavori registrava il completamento di tutte le opere affidate al Contraente Generale (cfr. doc. n. 322).
86. prendeva atto con nota del 31 gennaio 2014 di tale verbale e, conseguentemente, CP_1 riconosceva la tempestiva ultimazione delle opere convenzionali (cfr. doc. n. 323).
87. In data 17 giugno 2014, la sottoscriveva l'atto di sottomissione – schema di quinto Parte_1 atto aggiuntivo relativo alle maggiori lavorazioni ordinate dall' per esaudire le richieste CP_1 delle amministrazioni locali coinvolte di cui alla perizia di variante tecnica n. 6 dell'11.06.2014, riconoscendo anche la tempestiva ultimazione dei lavori;
tale atto veniva approvato da in data 7 luglio 2014 e conduceva alla sottoscrizione del quinto atto CP_1 aggiuntivo in data 29 ottobre 2014 (cfr. docc. nn. 331, 332 e 342).
88. Parte attrice lamentava il ritardo della Committenza nella ultimazione delle verifiche e delle operazioni di collaudo che, a norma di contratto, avrebbe dovuto ultimare in sei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
89. Nelle more, emergevano delle problematiche inerenti alle opere di contenimento e regimentazione del torrente Savuto, che già in corso d'opera aveva creato difficoltà e rischio all'arteria autostradale, tanto da richiedere l'inserimento di manufatti nuovi originariamente non previsti: come puntualmente ricostruito dal Contraente Generale nella propria nota del 19 aprile 2016, la responsabilità della situazione era da attribuirsi unicamente alla mancata manutenzione delle opere di presidio del corso d'acqua da parte degli Enti competenti;
per tale ragione il Contraente Generale declinava ogni responsabilità relativamente alla situazione venutasi a creare e sollecitava la Committente a concludere con rapidità il collaudo dell'opera, essendo oramai decorsi trentaquattro mesi dall'ultimazione dei lavori (cfr. doc. n. 363.32).
90. Contestualmente, emergevano delle contestazioni da parte dei collaudatori relativamente alla conformità a progetto della pavimentazione stradale realizzata dalla con nota del 4 Parte_1 maggio 2016 il Contraente Generale inviava alla Committenza una relazione tecnica di un proprio consulente che confutava ogni contestazione inerente alla qualità e conformità a contratto della pavimentazione realizzata (cfr. doc. n. 363.34), salvo una modesta detrazione.
91. A tale ultima nota faceva seguito l'invio in data 13 giugno 2016, sempre da parte del Contraente Generale, di una proposta di risoluzione delle non conformità della pavimentazione stradale contestate formulate sulla base della relazione tecnica di cui sopra (cfr. doc. n. 363.48).
92. L' tuttavia, non accoglieva tale proposta del Contraente Generale, che formulava una CP_1 apposita riserva per contestare la detrazione contabile apportata per le asserite non conformità (la n. 190).
93. Nel medesimo periodo la Committente formulava al Contraente Generale una serie di richieste di intervento per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell'arteria per danneggiamenti da parte di terzi (che esulavano con ogni evidenza dall'ambito degli oneri di manutenzione convenzionalmente previsti); a fronte di tale domanda, la formulava Parte_1 una richiesta di corrispettivo integrativo che non veniva accolta dalla Committenza, costringendo nuovamente l'esecutrice a formulare riserva per il ristoro degli oneri (la n. 187).
94. In data 4 maggio 2017, veniva emesso in formato definitivo dalla Committenza il conto finale dei lavori, sottoscritto dal Contraente Generale con riserva con il richiamo di tutte le domande pag. 16 formulate nei precedenti atti contabili della commessa, al netto di quelle rinunciate per effetto dell'accordo bonario e/o dell'approvazione di varianti (cfr. docc. da n. 369.1 a n. 369.30).
Le riserve nn. 6 e 119: sul riconoscimento del maggior costo dei fattori produttivi Con le riserve in oggetto il Contraente Generale chiede, in dipendenza dell'allungamento dei tempi di commessa per fatti estranei alla propria responsabilità, il riconoscimento dei maggiori costi dei fattori di produzione estranei alla disciplina delle compensazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Preliminarmente, considerata l'estraneità dei maggiori costi richiesti dall'attore alla disciplina delle compensazioni di cui all'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, nonché la natura risarcitoria della domanda da questo avanzata, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presentata dalla convenuta. Invero, l'azione presentata dall'impresa in questo giudizio si sottrae dal generale divieto di Parte_1 revisione dei prezzi, non trattandosi di un adeguamento del corrispettivo originariamente richiesto alla maggior durata dei lavori sostenuti, quanto piuttosto di una richiesta risarcitoria. Nel merito, con la riserva n. 6, iscritta per la prima volta sul SAL n. 2 – interferenze al 29 febbraio 2008, il Contraente Generale chiedeva il ristoro dei danni subiti per effetto del ritardato avvio dei lavori rispetto alle previsioni di contratto e di progetto che aveva determinato la necessità di acquisire a prezzi maggiori del previsto il ferro, il cemento ed il gasolio. Tenuto conto che: il progetto esecutivo veniva consegnato alla stazione appaltante dal Contraente Generale in data 7 giugno 2007; il progetto esecutivo veniva approvato dalla stazione appaltante solamente in data 24 ottobre 2007, con 78 giorni di ritardo rispetto al termine di 60 giorni prescritto;
la stazione appaltante in data 16 novembre 2007 invitava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori che, tuttavia, avveniva solo il 20 dicembre 2007. Tuttavia con il primo atto aggiuntivo del 28 luglio 2008, cfr. all. 60 di parte attrice, è stata data la prova documentale della rinuncia da parte di alle pretese verso antecedenti alla Parte_1 CP_1 sottoscrizione dell'atto di rinuncia, sicché la pretesa è infondata e la riserva non può essere accolta. Con la riserva n. 119, iscritta sul SAL n. 16 in data 6 luglio 2011, il Contraente Generale lamentava, invece, l'abnorme incremento dei costi dei prodotti petroliferi nel periodo di prolungamento della commessa successivo alla data originaria di ultimazione dei lavori. La riserva non risulta meritevole di riconoscimento. Ebbene la domanda in questione non può essere innanzitutto ricondotta nella disciplina concernente i cosiddetti nuovi prezzi, di cui all'Articolo 133 comma 2 e 4 – Termini di adempimento, penali, adeguamenti prezzi del DLGS 163/2006 del Codice degli Appalti, e dell'art. 17 del CSA i quali, comunque, prevedono che: “I prezzi, a corpo e a misura … si intendono accettati dal Contraente Generale, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante”, sicché il rischio di tali aumenti, indipendentemente dalla cause che lo determinano e dall'entità dell'aumento, viene a norma di legge sopportato dal C.G. Ma in ogni caso, stante la natura meramente risarcitoria della pretesa, poiché la parte non richiede l'adeguamento dei prezzi dei materiali ma il risarcimento dei danni derivanti dall'aumento dei costi,
pag. 17 sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare dettagliatamente le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Pertanto, pur ritenendosi provato l'incremento dei costi dei prodotti petroliferi, anche mediante il deposito in atti delle tabelle di rilevazione dei prezzi redatte dal MEF e degli elaborati di computo (cfr. doc. 119.3 e ss.), l'attrice non ha dimostrato di aver subito un danno conseguenza tale da influenzare lo svolgimento della propria attività nel periodo di prolungamento della commessa, successivo alla data originaria di conclusione dei lavori. Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice con riferimento ai maggiori costi di cui alla riserva n. 119 deve essere rigettata.
n. 29: in tema di fermi produttivi in dipendenza delle modifiche progettuali chieste dalla Committenza allo svincolo stradale in corrispondenza del Comune di FA Con la domanda in questione, iscritta in data 4 giugno 2009 in calce al SAL n. 3 delle Interferenze, il Contraente Generale lamenta fermi di produttività in dipendenza delle modifiche progettuali chieste dalla Committenza allo svincolo stradale in corrispondenza del Comune di FA, a fronte delle richieste avanzate dal Sig. proprietario di un'area adiacente, al fine di non gravare il suo Parte_6 bene di una servitù idraulica e per tenere conto della omessa manutenzione degli alvei fluviali interessati dalla realizzazione dell'opera. Inoltre, il per conto suo, ha chiesto ad Parte_7 con nota del 16 dicembre 2008 di modificare il progetto esecutivo approvato per non far CP_1 confluire le acque del torrente Valeo 1 all'interno di quelle del Valeo 2. A tali richieste si aggiungeva quella dell'Autorità di Bacino competente di adeguamento della sistemazione idraulica al fine di ovviare al pessimo stato manutentivo delle opere di presidio dei corsi idrici e diffuso abusivismo delle aree. Ciò considerato, veniva modificato il progetto idraulico con conseguente rallentamento dell'esecuzione delle opere. Tenuto conto della variante dei lavori, la riserva rimaneva iscritta per il solo ristoro dei fermi produttivi dal 24 marzo 2011 al 18 gennaio 2012, data di fine della problematica, e per il riconoscimento dei maggiori tempi impiegati. Trattandosi di ritardi determinati unicamente da richieste pervenute da soggetti terzi e a cui la Committenza ha ritenuto di dare seguito, la riserva appare ammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 7 quater delle norme generali del Capitolato speciale di affidamento:
“L' o altri enti terzi, comunque per il tramite dell' potranno inoltre richiedere varianti CP_1 CP_1 al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l'obbligo di eseguire, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale e potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale e del termine di ultimazione”. Pertanto, il Contraente Generale è stato tenuto a dare seguito alle richieste avanzate da soggetti terzi che la Committenza ha ritenuto di dover accogliere, con conseguente prolungamento dei tempi di lavoro e aumento dei costi sostenuti, non imputabili a propri ritardi. Alla luce di ciò, si ammette la riserva, come anche specificato dalla Commissione di Collaudo e dalla Commissione costituita in sede di procedura ex art. 240 del D. lgs. 163/06, per il ristoro dei fermi produttivi a decorrere dal 25 marzo 2011 al 18 gennaio 2012 per la somma complessiva di € 233.084,54 in favore del Contraente Generale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, trattandosi di riserva risarcitoria.
n. 60: interessi per il ritardato pagamento dei ratei di corrispettivo
pag. 18 Con l'iscrizione della riserva n. 60 il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento degli interessi maturati a fronte del ritardato pagamento dei ratei di corrispettivo rispetto alle previsioni (art. 116 del D.P.R. 554199 e artt. 29 e 30 del D.M. 14512000). La riserva risulta accoglibile. Ebbene, parte convenuta non contesta la fondatezza della riserva, limitandosi ad eccepirne l'avvenuto pagamento in sede di accordo di bonario componimento del 21 dicembre 2011 (cfr. all. 282 di parte attrice). Tuttavia, dalla lettura della documentazione richiamata, la riserva in esame risulta “respinta” e, quindi, non conteggiata nel valore finale pattuito in complessivi euro 14.630.000,00. Si ritiene, pertanto, che parte convenuta sia tenuta alla corresponsione in favore del Contraente Generale della somma contabilizzata in euro 206.331,97, in quanto ritenuta congrua dal Consulente tecnico d'ufficio e, ancor prima in sede di redazione del suddetto accordo di bonario componimento, anche dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo, oltre interessi legali.
n. 62: maggiori oneri per il fermo produttivo conseguente al rilevamento di una sorpresa geologica relativamente ai lavori delle gallerie Caccavo I e II Con tale domanda, formulata in data 25 giugno 2010 in calce al SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto di essere tenuto indenne di tutte le conseguenze dannose - in termini di maggiori e diversi lavori e con riguardo ai fermi produttivi ed ai maggiori tempi - conseguenti al rinvenimento di situazioni geologiche impreviste nella demolizione delle gallerie Caccavo I e II preesistenti. In particolare, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della remunerazione dovuta per la realizzazione degli interventi resisi necessari a seguito del rinvenimento dell'imprevisto geologico ed il ristoro degli oneri per il formo parziale e la sottoproduzione registratisi nelle aree di sedime proprio in dipendenza della situazione imprevista appena descritta. Con la presente riserva il Contraente Generale chiede ad il pagamento della somma di € 112.780,06, oltre interessi e rivalutazione. CP_1
La riserva non può essere accolta. Emerge, innanzitutto, dalla lettura degli atti (allegati alla riserva 62) che i rinvenimenti emergenti dalla demolizione delle gallerie preesistenti non possono rientrare nel concetto di sorpresa geologica, espressione con la quale si identificano, esemplificativamente, inaspettate condizioni del suolo che non potevano essere previste dalle indagini iniziali, come la presenza di falde acquifere, rocce P particolari o instabilità del terreno. Nel caso di specie, la demolizione della galleria Caccavo ha portato alla luce che il c.d. piedritto (ossia quell'elemento verticale portante in architettura, come una colonna o un pilastro, che sostiene carichi verticali è risultato avere uno spessore inferiore ad 80 cm contro i cm 140 previsti) sicché è stato necessario operare una temporanea sospensione per fare intervenire il progettista al fine di compiere una verifica tecnica. Allo stesso tempo il direttore dei lavori ha ordinato il posizionamento di mire ottiche per monitorare gli eventuali movimenti della struttura e sono stati eseguiti fori d'ispezione per verificare il reale spessore della struttura. Inoltre, il direttore dei lavori ha ordinato di ridurre le vibrazioni a scopo cautelativo durante i lavori in entrambe le gallerie utilizzando un rullo più piccolo. La problematica riscontrata in occasione della demolizione delle gallerie, quindi, non interessava il suolo sottostante ma il manufatto stesso, con riguardo allo spessore delle strutture verticali, sicché l'accertamento dell'effettività di detto spessore non poteva essere ricompreso negli accertamenti necessari alla redazione del progetto di massima posti a carico della committenza, che si sostanziano nelle indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni poste a base delle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni pag. 19 possibili. Era onere, invece, dell'appaltatore eseguire una efficace campagna diagnostica, prima della presentazione del progetto esecutivo, inclusiva delle indagini, dei rilievi e delle analisi necessarie a definire le caratteristiche dell'intervento in ogni suo aspetto (architettonico, strutturale, impiantistico), a garantire il rispetto di tutte le normative vigenti, a stimare costi e tempi, e a minimizzare l'impatto ambientale atteso che il progetto esecutivo, parte integrante del processo di gara, è la fase che traduce l'idea in istruzioni concrete per la realizzazione dell'opera. Quanto affermato trova conferma nelle norme opportunamente citate dal convenuto ed in particolare l'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 163/06 secondo cui il progetto esecutivo “… è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari …” e l'art. 34, comma 2 del D.P.R. 207/10 – laddove si prevedono “indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti”. Riguardo, poi, ai monitoraggi dei quali il Contraente chiede il ristoro, - atteso che si interveniva a ridosso di una struttura, entro la quale si trovava il traffico in doppio senso di circolazione, alterandone l'originaria configurazione - gli stessi debbono essere intesi quali misure e adempimenti attuati “per evitare il verificarsi di danni […] alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto” e, come tali, a carico dell'esecutore ai sensi del comma 2 dell'art. 165 del DPR 207/10. D'altronde, anche per l'art. 8 bis del CSA-NG, “I costi relativi a tutte le attività, le apparecchiature e quant'altro necessario per l'espletamento dei controlli tenso-deformativi (come nel caso dell'utilizzo di mire ottiche) si intendono a totale carico e spese del Contraente Generale e sono compresi nei costi unitari di contratto”.
n. 63: maggiori oneri per l'esodo estivo del 2010 Con tale riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un corrispettivo per tutte le maggiori attività non previste convenzionalmente richieste da per garantire la viabilità nel periodo estivo, e CP_1 dei maggiori tempi inerenti. Tale riserva non appare fondata. Ai sensi dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” delle Norme Genarli del capitolato speciale d'affidamento sono a carico del Contraente Generale gli oneri volti
“ad assicurare la percorribilità della autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione all'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale al primo fine settimana dopo Capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori, anche se dipendente dal piano di esodo per garantire la continuità dell'esercizio durante tale periodo” (cfr. punto 19 dell'art. 8bis). Ciò considerato, nulla può essere preteso dal Contraente Generale nei confronti della Committente a titolo di rimborso dei costi sostenuti a causa della sottoscrizione di contratti di subaffidamento per la segnaletica aggiuntiva richiesta, nonché per gli oneri del personale impiegato. Invero, l'art. 8bis punto 19) si riferisce in generale a “ogni e qualsiasi onere” sostenuto a garanzia della viabilità nel periodo estivo, senza distinguere la tipologia di costi sostenuti, imputandoli espressamente alla Contraente Generale.
pag. 20 n. 64: maggiori oneri per il fermo produttivo causato dal provvedimento di revoca CP_1 dell'ordinanza di autorizzazione alla chiusura dall'asse autostradale nella notte tra il 24 ed il 25 giugno 2010 Con tale riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri da fermo produttivo (e l'inerente riconoscimento di un termine suppletivo) sopportati a causa della revoca, da parte di della CP_1 propria precedente Ordinanza di autorizzazione alla chiusura del tratto autostradale in conseguenza della concomitante festività del Santo Patrono del Comune di Nocera Torinese. La riserva appare fondata. Infatti, come dimostrato in atti (cfr. doc. n. 64.7 di parte attrice), la Committenza solamente in data 24.06.2010 revocava l'Ordinanza n. 142/2010 prot. n. UCS-0023025-P del 23.06.2010 con cui si disponeva la chiusura dello svincolo autostradale TI – Grimaldi e lo svincolo di FA a partire dalle 21.00 del giorno 25.06.2010 alle ore 5.00 del giorno 26.06.2010, arrecando un danno al Contraente Generale, il quale aveva già provveduto a predisporre le misure necessarie per darvi attuazione. Alla luce di ciò, si ritiene ammissibile la riserva presentato dal Contraente Generale, nonché il calcolo dei termini suppletivi indicati. Dunque, la riserva è accoglibile per l'importo di € 5.222,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
n. 66: rimborso somme versate alla per la risoluzione dell'interferenza Controparte_5 fibre ottiche su S.P. 163/1 La domanda, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, ha ad oggetto il rimborso delle somme di euro 35.076,88, versate alla società titolare Controparte_5 di un sottoservizio interferente con la realizzazione dei lavori, per non impedire l'esecuzione dei lavori e procedere allo spostamento dell'interferenza, oltre interessi per ulteriori euro 10.890,68. La riserva in questione non può essere ritenuta ammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 9 “Acquisizione aree di sedime ed eliminazione delle interferenze” del capitolato speciale d'affidamento: “l' ai sensi dell'art. 6 comma 8 del nuovo TESTO UNICO CP_1 in materia di espropri, conferisce al Contraente Generale il mandato di svolgere in sua rappresentanza, e senza alcun compenso aggiuntivo rimborso, salvo i rimborsi espressamente indicati nel presente articolo, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie (vedi allegato NG06), anche in sede di contenzioso, da attuarsi sia a posteriori della intervenuta DICHIARAZIONE di PUBBLICA UTILITA' del progetto (con speciale riguardo al caso di lavori a carattere di particolare urgenza), sia per l'eliminazione delle interferenze maggiori e minori”. Le uniche spese per cui l'articolo dispone il rimborso sono: “le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente giustificate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni G.U.R.I., tributi erariali) comunque dovuti allo Stato dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'affidamento”. Ciò considerato, nulla risulta dovuto al Contraente Generale a titolo di rimborso delle somme versate alla per i lavori sostenuti ai fini della eliminazione dell'interferenza rinvenuta anche CP_5 perché esclusivamente derivanti dalle scelte discrezionali della nella gestione della Parte_1 commessa.
pag. 21 n. 67: sottoproduzione dipendente dall'imprevisto rinvenimento di gabbioni Con la presente riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale fa richiesta di ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti alle sottoproduzioni registratesi sulla WBS CS 430 dal 1.7.2010 al 15.9.2010 e dal 1.2.2011 al 15.3.2011 oltre alla remunerazione delle attività di smaltimento, eseguite in ottemperanza alle vigenti norme, delle gabbie metalliche zincate rinvenute ed oltre ancora ai maggiori oneri e costi conseguenti alle chiusure notturne necessarie per procedere alla demolizione ed allo smaltimento dei suddetti gabbioni. La riserva si ritiene fondata. Infatti, nonostante i gabbioni siano stati rinvenuti in seguito alla Perizia di Variante Tecnica migliorativa avanzata dal Contraente Generale, il rinvenimento dei gabbioni nello svolgimento dei valori deve essere considerata quale circostanza imprevedibile non imputabile alla responsabilità di parte attrice. Pertanto, eventuali costi di rimozione e smaltimento dei gabbioni, nonché quelli conseguenti alle necessarie chiusure notturne dell'autostrada, devono ricadere sulla Committente.
Considerato che
parte attrice ha ben documentato le maggiori spese sostenute al fine di far fronte al suddetto incombente, si ritiene di dover accogliere la riserva iscritta con conseguente obbligo di pagare la somma di euro 2.626,14, oltre interessi, calcolati al 19 dicembre 2016, pari ad euro 749,28 (cfr. doc. nn. 67.4 e 67.10) e rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
n. 68: sottoproduzione per la sorpresa geologica rinvenuta nella realizzazione della galleria naturale Ogliastro Con tale domanda, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri di sottoproduzione e di fermo parziale sopportati nell'ambito dei lavori di realizzazione della galleria Ogliastro a seguito del rinvenimento in fase di scavo di impreviste ed imprevedibili condizioni geomeccaniche dell'ammasso. La domanda ha ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti ai ritardi produttivi derivanti a tale imprevista situazione geologica rinvenuta, conteggiati sulla base del programma lavori in quel momento vigente. La riserva si ritiene solo parzialmente ammissibile. Come confermato anche dal Consulente tecnico d'ufficio, la domanda del Contraente Generale per il riconoscimento dei maggiori oneri, derivati dalla modifica della soluzione progettuale a causa dell'imprevisto geologico suddetto, ha trovato pieno soddisfacimento con l'approvazione della Perizia di Variante n. 2, Delibera n. 5 del 27.1.2011, e successivo Atto Aggiuntivo n. 3. (cfr. CP_1 doc. nn. 369.29 e 369.30 di parte attrice) del 05/07/2006, dove in base alla Perizia di Variante n. 2 vengono esplicitate proposte migliorative da parte del C.G., costituite da: “modifiche plano- altimetriche del tracciato, nuova tipologia della pavimentazione;
messa in sicurezza dei versanti in seguito agli eccezionali eventi meteorologici registrati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici;
galleria Timpa delle Vigne;
galleria Monaco;
espunzione degli interventi a cavallo della tratta della galleria Giuria oggetto del fermo lavori per il ritrovamento di materiale asbestiforme;
maggiori occorrenze per indagini archeologiche;
maggiori occorrenze per le attività relative alle procedure espropriative”. In seguito, il Contraente Generale al Conto Finale ha rinunciato alla richiesta di remunerazione delle maggiori attività eseguite per l'importo pari a € 400.532,33 (cfr. all. n. 208 di parte attrice).
pag. 22 Alla luce di ciò, la riserva de quo può ritenersi fondata per la sola somma inerente alla sottoproduzione riferibile ai periodi dal 04/05/2010 al 20/07/2010 e dal 23/04/2010 al 03/05/2010, come dallo stesso richiesto, quantificata in complessivi € 12.954,69 e non oggetto della rinuncia sopra citata. Al contrario, non risulta provato l'importo di euro 360.150,26, richiesto da parte attrice a titolo di danno derivato dalla sottoproduzione dei lavori, come da richiesta risarcitoria avanzata dall'affidatario “Cossi Costruzioni S.p.A.” relativa al mancato ammortamento di personale, di macchinari e di costi vivi di cantiere, corrispondente nella quasi interezza agli importi richiesti dal subappaltatore per le medesime motivazioni già rinunciate nella riserva in esame. Peraltro, tale richiesta è basata unicamente su un documento riepilogativo (cfr. doc. 18) inviato dal subappaltatore ma privo di qualsivoglia pezza d'appoggio. Pertanto, per le suesposte ragioni, si ritiene parte convenuta tenuta alla corresponsione della minor somma di euro 12.954,69 in favore del Contraente Generale oltre interessi e rivalutazione monetaria.
n. 69: oneri per le limitazioni orarie del transito dei carichi eccezionali diretti al cantiere Con tale domanda iscritta in data 30 giugno 2010, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 5 afferente agli espropri, il Contraente Generale chiede il riconoscimento delle perdite produttive causate dalla determinazione della Committenza di autorizzare, nel periodo tra l'l luglio 2010 ed il 26 luglio 2010, il transito dei mezzi con carichi eccezionali diretti al cantiere unicamente nelle ore notturne. La riserva non merita accoglimento. Infatti, ai sensi dell'art. 15 “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori” del capitolato speciale di affidamento: “Il Contraente Generale non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata all'Alta Sorveglianza la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura”. Ciò considerato, nulla è dovuto al Contraente Generale per le lamentate perdite produttive.
nn. 70, 98 e 137: maggiori costi per il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori Con la riserva n. 70, formulata in calce al verbale di ripresa parziale dei lavori n. 11 del 14.7.2010 e successivamente inserita nella contabilità della commessa in occasione dell'emissione del SAL n. 9 del 28.7.2010, il C.G. chiede il ristoro dei maggiori oneri conseguenti al prolungamento dei tempi di esecuzione della commessa resosi necessario per effetto di cause allo stesso non imputabili. Trattandosi di riserva che duplica nel contenuto quanto già contestato con l'iscrizione della riserva n. 8 (cfr. doc. n. 19 di parte convenuta), rinunciata in sede di accordo di bonario componimento (cfr. doc. n. 282 di parte attrice), la stessa si ritiene non ammissibile. Con la riserva n. 98, iscritta in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per lavori, il C.G. chiede il ristoro degli oneri sopportati per il prolungamento dell'impegno contrattuale oltre l'originario termine di ultimazione dei lavori in forza della variante ai lavori disposta dalla Committenza con l'ordine di servizio della Direzione Lavori n. 46 del 15 aprile 2011. Anche questa riserva si sovrappone a quanto richiesto con la riserva n. 8, considerato che quest'ultima, nel suo ultimo aggiornamento risalente al SAL n. 26 del 13.9.2012, teneva conto del prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto intervenuto in forza della Perizia di Variante n. 1041 del 18.01.2011 e conseguente Atto Aggiuntivo n. 3 (Rep. 20094 del 27.06.11) con il quale veniva riconosciuto un maggior tempo di 510 giorni.
pag. 23 Infine, con la riserva n. 137, iscritta in data 6 febbraio 2012 in calce al SAL n. 21 per lavori, il Contraente Generale chiede il ristoro dei maggiori oneri conseguenti all'approvazione da parte della committenza della perizia di variante tecnica n. 3, che ha comportato il prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere dello svincolo FA sino all'8 marzo 2013. Tale riserva deve ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 165, comma 3 D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non quantificata dal Contraente Generale ma esposta in maniera generica.
n. 71: avente ad oggetto interessi per la ritardata contabilizzazione di lavori nel viadotto Tribito Con tale domanda, formulata dal Contraente Generale in data 3 agosto 2010 in calce al SAL n. 9, il Contraente Generale ha dapprima lamentato l'omessa contabilizzazione e pagamento di attività svolte nell'ambito dei lavori di esecuzione del viadotto Tribito. In seguito alla richiesta di predisposizione di una variante altimetrica ai lavori in fase di esecuzione formulata da con propria nota del 31 CP_1 marzo 2010 (doc. n. 71.5), il Contraente Generale redigeva e trasmetteva alla Committenza gli elaborati di variante, chiedendo il riconoscimento di un corrispettivo per le maggiori e variate attività necessarie. A seguito della contabilizzazione degli importi chiesti nell'ambito del successivo SAL n. 12 in data 31 gennaio 2011, l'odierna pretesa è rimasta unicamente per il riconoscimento degli interessi per la tardiva contabilizzazione e pagamento delle somme. Il Consulente tecnico non ha ritenuto fondata la riserva in considerazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per maggiori attività derivanti dalla variante altimetrica del viadotto. Considerato però che con la riserva in esame l'attore chiede il pagamento dei soli interessi derivanti dalla tardiva contabilizzazione e pagamento delle somme connesse ai lavori di esecuzione del viadotto Tribito, contabilizzati nell'ambito del SAL n. 12 in data 31 gennaio 2011 e non già dei corrispettivi già riconosciuti all'impresa. Ritenuta fondata la pretesa avanzata dall'attore, in quanto riferita alla tardiva contabilizzazione e pagamento degli importi rivendicati e non più al loro mancato pagamento. Si ritiene la presente riserva ammissibile e, conseguentemente, parte convenuta tenuta al pagamento di euro 2.952,06, così come richiesti dall'attrice, oltre interessi legali.
nn. 72 e 107: remunerazione del materiale drenante fornito dal Contraente Generale e di trattamento del materiale inidoneo di proprietà della Committenza Con la riserva n. 72, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un sovrapprezzo per la fornitura di materiale drenante che, a norma di contratto, avrebbe dovuto essere prelevato direttamente dal cantiere o comunque da depositi esterni di proprietà della Committenza. Con nota del 12 agosto 2010 il Contraente Generale ha formulato la propria domanda di riconoscimento di tale sovrapprezzo, segnalando l'inidoneità dei materiali provenienti dal cantiere e la conseguente necessità di procedere ad approvvigionare gli stessi tramite acquisti da terzi fuori dal cantiere. La Committenza si rifiutava di riconoscere tali importi, ritenendo che i materiali avrebbero potuto essere reperiti in altre zone del cantiere, eventualmente previo trattamento preliminare. Tale soluzione non venne ritenuta fattibile dal Contraente Generale, in quanto non idonea a garantire l'idoneità di tutti i materiali necessari. Pertanto, il Contraente Generale acquistava i materiali all'esterno, formulando la presente riserva. La riserva deve essere respinta. Ebbene, nella documentazione depositata da parte attrice al fine di provare i costi sostenuti, la voce di misurazione per il calcolo della tariffa “sovrapprezzo dell'articolo C.320.b” riporta la dicitura pag. 24 “drenaggio su arco rovescio in frantumato di cava – materiale di proprietà dell'amministrazione” (cfr. doc. n. 72.5 di parte attrice). Pertanto, parte attrice non ha dimostrato ma anzi ha esplicitamente ammesso che i materiali drenanti utilizzati fossero stati reperiti sui siti di proprietà dell'amministrazione escludendo quindi l'acquisto dei materiali da terzi fuori cantiere, non consentendo il riconoscimento della fondatezza della riserva. Peraltro, non vi è prova in atti che la valutazione di inidoneità dei predetti materiali al fine del loro reimpiego, previo trattamento come suggerito dalla Committenza, sia stata eseguita in contraddittorio con la committenza, sicché detta valutazione appare del tutto arbitraria. Con la domanda contenuta nella riserva n. 107, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha nuovamente chiesto la remunerazione delle maggiori attività di vagliatura per l'inidoneità del materiale di proprietà della Committenza proveniente dagli scavi della sottofondazione dell'originario asse stradale, che avrebbe dovuto essere vagliato al fine del successivo riutilizzo come materiale drenante e per la realizzazione della nuova pavimentazione. Anche in questo caso, la Committenza non ha riconosciuto tali importi, affermando che i materiali adatti avrebbero potuto essere reperiti in altre zone del cantiere, eventualmente previo trattamento preliminare degli stessi. Anche tale riserva deve ritenersi inammissibile, in quanto peraltro l'esecuzione di fondazione stradale con la tecnica della stabilizzazione a cemento in sito, di materiali inerti fu una lavorazione proposta dal Contraente Generale nell'ambito della PVT 2 – voce NP.M4. (VAR.31) (cfr. all. n. 24 di parte convenuta) quale intervento migliorativo (cfr. all. n. 25 di parte convenuta) - anche dal punto di vista economico.
n. 73: ristoro dei danni e dei perditempo connessi alle piogge eccezionali verificatesi in data 25 settembre 2010 e la necessità di rifacimento delle opere anche provvisionali ammalorate Con la riserva in esame, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di una situazione di forza maggiore dovuta alle precipitazioni atmosferiche avvenute nella giornata del 25 settembre 2010 con conseguente riconoscimento della sospensione dei lavori in tale occasione e del diritto del Contraente Generale al rimborso di tutti i costi necessari per il rifacimento delle opere ammaloratesi in dipendenza della situazione di maltempo anomalo verificatosi. La riserva risulta infondata e, pertanto, non accoglibile alla luce del disposto dell'art. 14 “Danni di forza maggiore” del capitolato speciale di affidamento, in forza del quale: “non saranno considerati danni di forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”.
n. 75: ristoro degli oneri da sottoproduzione provocata dai movimenti franosi verificatisi nel mese di agosto 2010 nel versante sovrastante la WBS OS600 Con tale riserva, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il C.G. ha evidenziato che in data 30 agosto 2010, in corrispondenza della porzione di versante sovrastante la WBS OS600 si era verificato un ampio movimento franoso imprevisto ed imprevedibile di significativa estensione e con fessure di ampiezza compresa tra cm 3 e cm 15, che aveva provocato danni all'opera di sostegno a quella data in corso di realizzazione. Solo con l'atto aggiuntivo n. 4 del 28 agosto 2012, riconosceva gli oneri per le maggiori lavorazioni occorse nell'ambito della CP_1
pag. 25 WBS OS600 in dipendenza del fenomeno franoso verificatosi nel 2010. In tale occasione, pertanto, il Contraente Generale rinunciava alla parte della riserva afferente ai maggiori lavori, mantenendola per quanto atteneva tutte le perdite produttive verificatesi per effetto di tale fenomeno imprevisto ed imprevedibile. La riserva risulta parzialmente ammissibile. Quanto all'an della pretesa, l'art. 176 co. 5 del D.lgs. n. 163/2006, vigente al momento dell'esecuzione del contratto di cui è causa, stabilisce che: “a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore”. Ne consegue la fondatezza della pretesa avanzata dal Contraente Generale nei confronti del committente perché derivanti da evento franoso imprevedibile. Con riferimento, invece, alla quantificazione della suddetta pretesa, si condividono le osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio, in forza delle quali viene riconosciuto al Contraente Generale il minor importo complessivo di € 38.131,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a fronte di € 63.048,52 richiesti.
n. 76: maggiori oneri conseguenti ai perditempo provocati da per le mancate indicazioni CP_1 in merito all'impiantistica di piattaforma Con tale domanda, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo con cui la Committenza ha fornito le indicazioni sul posizionamento sulla piattaforma autostradale delle dotazioni impiantistiche oggetto dell'affidamento ma interferenti con quelle di altri enti. La riserva deve ritenersi infondata. Invero, la progettazione esecutiva nonché il coordinamento con gli enti interferiti in corso d'opera e l'alea dei ritardi derivante dai rapporti con gli enti terzi rientrano fra gli obblighi e gli oneri a carico del CG, già compensati. Come precedentemente specificato, allorquando il contraente generale, soggetto dotato degli strumenti e dei mezzi utili alla realizzazione dell'opera sulla base di una progettazione esecutiva, presenta al contraente generale il piano di realizzazione dell'opera (progettazione esecutiva) sviluppato sulla base del progetto a base di gara, si vincola alla realizzazione dello stesso e del rispetto dei termini ivi indicati dovendo far fronte autonomamente agli eventuali inconvenienti relativi alla concreta realizzazione delle opere sulla base dell'assunto per cui ha già valutato il progetto “definitivo” sulla base delle proprie conoscenze tecniche ed ha già dichiarato mediante la progettazione “esecutiva” di essere in grado di realizzare quel progetto definitivo nel tempo stimato del progetto esecutivo e mediante le soluzioni tecniche ivi specificatamente indicate, e ciò per mezzo dell'ausilio del direttore dei lavori di propria fiducia e sulla base dei mezzi a sua disposizione (finanziari, informatici. legali etc.). In particolare, tale riserva sembra CP_3 riconducibile nella categoria delle variazioni richieste dal C.G. in sede di attuazione del Progetto esecutivo e non derivanti da variabili indipendenti dal proprio operato, cfr. art. 7 quater, secondo periodo, capitolato speciale di affidamento.
nn. 77 e 78: maggiori oneri per rinvenimenti archeologici Con la riserva n. 77, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro delle maggiori lavorazioni resesi necessarie per il pag. 26 rinvenimento di reperti archeologici in corrispondenza dell'interferenza Sorical della WBS OS600. Ed invero, con nota del 24 settembre 2010 il Contraente Generale ha segnalato che in data 21 settembre 2010, durante l'esecuzione dei lavori di risoluzione dell'interferenza costituita dall'acquedotto Sorical posto in prossimità della parte Nord della paratia della WBS 0S600 alla pk 302+500 circa, erano stati individuati dal personale addetto diversi frammenti di laterizi di interesse archeologico. La riserva in questione non appare ammissibile. Infatti, ai sensi del punto 47) dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” del capitolato speciale di affidamento: “restano a carico del Contraente Generale tutte le spese da sostenersi per le prestazioni relative alla sorveglianza che la Sovrintendenza Archeologica competente dovesse richiedere nel corso dell'esecuzione dei lavori”. Pertanto, trattandosi di somme connesse ai maggiori costi sostenuti dal C.G. a fronte delle disposizioni adottate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Calabria, consistenti nella interruzione delle operazioni di scavo per la posa della nuova tubazione Sorical con successiva riorganizzazione dei lavori in modo da non danneggiare la stratigrafia archeologica individuata, le stesse rientrano nel disposto della disposizione sopra riportata, ricadendo interamente sul Contraente Generale. Inoltre, il Contraente Generale si obbligava a rinunciare ad una serie di riserve elencate all'art. 6 dell'Atto aggiuntivo n. 4 del 14 settembre 2012, tra cui quella in esame. Allo stesso modo, il Contraente Generale si obbligava a rinunciare altresì alla riserva n. 78, di analogo contenuto, con cui ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri costi e danni conseguenti alla sospensione dei lavori dal 17 al 20 settembre 2010, gli importi relativi all'attività di scavo con presenziamento archeologico effettuata a seguito di rinvenimento di reperti archeologici nell'ambito dei lavori di riprofilatura della scarpata di monte alla pk 15+850 circa. Alla luce di ciò, entrambe le riserve fin qui esposte appaiono infondate.
nn. 79, 81, 84, 85, 94 e 109: ristoro dei perditempo e dei costi di rifacimento delle opere ammalorate a causa dell'eccezionale maltempo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, febbraio, marzo e maggio 2011
Con la riserva n. 79, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri da fermo produzione e i costi di ripristino delle opere ammalorate conseguenti agli eventi di eccezionale maltempo verificatisi in Calabria nei giorni 16-20 ottobre 2010.
Con la riserva n. 81, iscritta in data 30 novembre 2010 in calce al SAL n.
8 - interferenze presenta la medesima causale della precedente riserva ma attiene ai fenomeni meteorologici anomali verificatisi nel mese di novembre 2010.
Con la riserva n. 84, iscritta in data 20 dicembre 2010 in calce al SAL n. 11 lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli analoghi oneri provocati dall'ondata di precipitazioni nevose registratasi nel periodo 14-17 dicembre 2010, che ha determinato il necessario fermo delle lavorazioni per il formarsi di ghiaccio e ostruzioni alle piste di cantiere ed alla viabilità ordinaria.
Con la riserva n. 85, iscritta in data 8 marzo 2011 in calce al SAL n. 12 lavori, ha ad oggetto i medesimi fenomeni meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni 20-24 gennaio 2011.
Con la riserva n. 94 è stata iscritta in data 3 marzo 2011 (ed esplicitata il successivo 8 marzo 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12 Lavori), ed ha ad oggetto il ristoro dei danni e dei pag. 27 perditempo sopportati per l'eccezionale maltempo che ha investito le aree di cantiere nei giorni 28 febbraio 2011/1° marzo 2011. Con la riserva n. 109, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15
- lavori, ha ad oggetto gli eccezionali fenomeni di maltempo registratisi nel mese di maggio, testimoniati anche dai dati delle più vicine stazioni pluviometriche. Con riferimento alle riserve di cui sopra, considerato il disposto dell'art. 14 “Danni di forza maggiore” del capitolato speciale di affidamento, in forza del quale: “non saranno considerati danni di forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”, si ritiene le stesso non ammissibili, nonostante per i fatti di cui alla riserva n. 79 lo Stato abbia deliberato una dichiarazione dello stato di calamità naturale (cfr. doc. n. 79.10). Ebbene, la disposizione di cui all'art. 14 del capitolato speciale di affidamento esclude dalla definizione di “danni di forza maggiore” tutti quelli verificatesi a causa di “precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”, indipendentemente dal riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte delle istituzioni statali. Pertanto, alcuna maggiore somma può ritenersi spettante al Contraente Generale per i lavori aggiuntivi eseguiti a ristoro dei danni causati dal maltempo.
n. 83: ristoro dei fermi produttivi connessi alla sorpresa geologica incontrata nella realizzazione della galleria Timpa delle Vigne Con tale domanda il C.G. ha chiesto la remunerazione di tutte le attività extracontrattuali ed aggiuntive resesi necessarie a seguito della rilevazione di una imprevista situazione geologica dei terreni del sito di realizzazione della galleria Timpa delle Vigne – imbocco lato Nord – nonché il riconoscimento di un ristoro per le sottoproduzioni registratesi dal 25.07.10 al 18.04.11 connesse a tale situazione. La riserva appare parzialmente fondata, nei limiti di quanto rilevato dal Consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che il rallentamento lamentato da parte attrice sarebbe iniziato a novembre del 2010 e non nel mese di luglio del 2010, come dimostrato dagli atti allegati alla presente riserva. Inoltre, i costi richiesti dal subappaltatore risultano già conteggiati nelle riserve n. 27 e n. 48 e, pertanto, non sono suscettibili di duplicazione in questa sede. Inoltre, il complessivo richiesto dal Contraente Generale comprende anche ulteriori costi diretti ed indiretti richiesti al C.G. dall'affidatario “Cossi Costruzioni S.p.A.” € 2.724.298,59 (riserva n. 27 Cossi) + € 1.782.644,40 (riserva n. 48 Cossi) – per un totale di € 4.506.942,99 che non possono rientrare nei rapporti tra Stazione Appaltante e Contraente Generale. Infine, anche per il riconoscimento del ristoro per le sottoproduzioni registratesi dal 25.07.10 al 18.04.11 deve condividersi l'analisi contabile indicata dal Consulente CP_1
Ciò considerato, si può riconoscere al C.G. il solo importo di € 289.357,70, oltre interessi e rivalutazione.
n. 86: maggiori oneri per la rimozione, caratterizzazione e lo smaltimento del materiale del rilevato preesistente dalla progressiva chilometrica 2.570 alla progressiva 3.000 Con tale domanda, formulata in data 22 febbraio 2011 in calce al SAL n. 12 lavori, il Contraente Generale chiede di essere tenuto indenne di ogni onerosità conseguente alla gestione del materiale costituente il rilevato dell'asse stradale preesistente che, secondo la Committenza, poteva essere pag. 28 riutilizzato all'interno del cantiere. Tuttavia, il Contraente Generale constatava la non riutilizzabilità del materiale che, pertanto, doveva essere rimosso. Si ritiene accoglibile la riserva sulla base delle osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio. Invero, come esposto dal Consulente, nel corso della realizzazione della WBS CS06N il C.G è stato costretto ad approvvigionare nuovo materiale per la sistemazione del rilevato stradale. Nonostante, il C.G. sia anche progettista dell'opera e, come tale, in sede di progetto avrebbe potuto effettuare tutte le indagini conoscitive ritenute più opportune per caratterizzare il materiale presente in sito, risulta in atti che nel corso del progetto esecutivo le aeree in questione non erano nella disponibilità dell'Impresa, la quale non aveva pertanto accesso al sito e al suo materiale. La riserva, dunque, è riconoscibile per l'importo di € 66.044,81 a titolo di maggiori lavori eseguiti oltre interessi e € 84.578,18 per ridotta produzione rivalutazione monetaria e interessi legali. Non sono riconoscibili gli interessi per ritardato pagamento perché ricompresi nella suddetta liquidazione dei maggiori importi riconosciuti.
n. 87: maggiori costi e le perdite produttive connesse alle richieste dei Comuni di esecuzione di interventi su viabilità Con tale domanda, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro per le maggiori attività svolte e per le perdite produttive sopportate per effetto delle richieste di interventi aggiuntivi sulla viabilità dei Comuni circostanti il cantiere di esecuzione. La riserva in questione non è accoglibile, in quanto non quantificata. Invero, l'art. 165 rubricato eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità del DPR 554/99 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - e successive modificazioni e al punto 3 cita testualmente: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”. Dalla lettura della riserva in oggetto, iscritta il 22.2.2011 emerge che l'appaltatore ha richiesto il ristoro dei maggiori oneri anche per riprogrammazione e messa in sicurezza delle aree interessate e altri pesi, riservandosi di quantificare i propri pretesi compensi una volta venuto in possesso dei dati conoscitivi. né CP_6 nei 15 giorni successivi, né nei successivi richiami della riserva l'onere di quantificazione è stato adempiuto, sicché l'appaltatore deve ritenersi decaduto.
n. 89: ristoro della sottoproduzione indotta dalla campagna archeologica nell'area della WBS OS050 Con tale domanda, iscritta in data 22 febbraio 2011, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12- lavori, il Contraente Generale rappresenta che il protrarsi delle attività archeologiche in corrispondenza della WBS OS050 in un tratto che ha comunque estensione limitata, non è a lui imputabile e che, anzi, come segnalato (si veda nota prot. PZISAR4/6176/10 del 26 aprile 2010), lo stesso ne subisce gravi pregiudizi. Le attività in oggetto riguardano un'area per la quale la ha evidenziato le caratteristiche di Controparte_7 unicità nel suo genere (si vedano note pro. 13687 del 03/08/2009 e 4440 del 29/042009 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Calabria). Pertanto, si sono rese necessarie tecniche di intervento estremamente laboriose, che hanno comportato tempistiche maggiori rispetto a quelle osservate in altre zone.
pag. 29 La riserva non può essere accolta, considerato che dalla documentazione in atti emerge che i maggiori oneri e costi relativi alla sottoproduzione registrata sono stati pienamente ristorati attraverso le Perizie di Variante n. 1 e n.
2. Inoltre, il Contraente Generale nulla ha dimostrato circa gli oneri da fermo produttivo, non giustificando le somme di cui chiede il ristoro.
n. 90: maggiori oneri per il trattamento non previsto di materiali Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 12, il Contraente Generale ha chiesto la remunerazione delle maggiori attività, contrattualmente non previste, di trattamento con fresatura a calce o cemento del materiale di scavo per renderlo idoneo al reimpiego. Anche tale riserva deve ritenersi infondata. Ai sensi del C.S.A. – Norme Tecniche – Capo Secondo NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ART. 26 SCAVI – DEMOLIZIONI – RILEVATI: “i materiali provenienti dagli scavi in genere e dalle demolizioni rimangono di proprietà dell' CP_1
(DM 145/2000 art. 36 comma 1). L'Impresa ha l'obbligo di riutilizzarli, se qualitativamente ammissibili, per le altre lavorazioni previste in appalto. Potrà il Contraente Generale, se ciò verrà accettato dal Responsabile del Procedimento, utilizzare metodi di correzione dei materiali di caratteristiche fisico meccaniche scadenti provenienti dagli scavi in modo da renderli utilizzabili per i rilevati, restando a proprio carico ogni onere e spesa relativa ai materiali di correzione ed alle lavorazioni a ciò necessaria”. Ciò considerato, nulla può essere richiesto dal Contraente Generale per i maggiori oneri sostenuti.
n. 91: maggiori oneri per interferenze impreviste ed imprevedibili a causa dell'assenza dei disegni as built delle opere preesistenti Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n.12, il Contraente Generale ha evidenziato che il Contraente Generale ha più volte richiesto alla Committenza la trasmissione degli elaborati progettuali “as built” relativi all'opera autostradale esistente (si veda ad esempio nota prot. PZISAR4/10046/06 del 2 ottobre 2006), che CP_1 non ha mai trasmesso detti elaborati, che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state rinvenute interferenze non previste a causa della indisponibilità dei suddetti elaborati, che dette interferenze non erano, inoltre, prevedibili, essendo le stesse interrate, che il rinvenimento delle suddette interferenze ha comportato la necessità di sospendere le lavorazioni in corso di esecuzione e di elaborare nuove soluzioni progettuali. La riserva appare inammissibile, considerata la decadenza da tardiva iscrizione. Ebbene, nonostante i fatti oggetto della domanda risalgono agli anni 2009/2010, la riserva in esame è stata formalizzata in prima iscrizione solamente al SAL n. 12, potendo, tuttavia, essere iscritta già al SAL n. 11, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che anche recentemente, Cfr. Cassazione Civole, l'ordinanza n. 1215/2025, ha chiarito che: “la tardiva iscrizione delle riserve comporta la decadenza del diritto dell'appaltatore al riconoscimento dei propri crediti. L'impresa, dunque, è tenuta a iscrivere la riserva non appena l'evento lesivo diventa percepibile, anche se il danno economico non è ancora quantificabile”.
n. 92: pagamento delle attività extracontrattuali sulla segnaletica stradale disposte dalla committenza con verbale n. 2 del 25 febbraio 2011
pag. 30 Con la domanda in esame, formulata dal Contraente generale in data 8 marzo 2011 in occasione dell'esplicitazione delle riserve apposte in calce al SAL n. 12 Lavori, è stato chiesto il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo per le attività, extracontrattuali, di posizionamento di segnaletica stradale convenzionalmente non prevista. In occasione della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 5 del 29 ottobre 2014 la Committenza ha riconosciuto la fondatezza della domanda, impegnandosi a contabilizzare gli importi richiesti dal Contraente Generale. Successivamente, però, l' ha CP_1 omesso di contabilizzare le somme richieste sia in occasione dei SAL successivi all'atto aggiuntivo quanto nel conto finale della commessa. La riserva deve ritenersi accoglibile. Di fatto, dalla documentazione in atti, emerge che con il Verbale n. 2 del 25 febbraio 2011 la Committenza aveva chiesto il posizionamento di dispositivi luminosi di inizio cantiere, la sostituzione di cartelli di divieto di sorpasso in alcune tratte con altri non previsti dal Codice della Strada per la tipologia di arteria stradale in realizzazione, l'integrazione della segnaletica orizzontale dello svincolo di TI (cfr. all. n. 92.3 di parte convenuta). Rilevato che la richiesta veniva iscritta dal C.G., a causa dell'esorbitanza delle richieste dell' rispetto alle prescrizioni convenzionali, e che, CP_1 nell'Atto Aggiuntivo n. 5 del 29/10/2014, l' riconosceva la fondatezza della domanda. Alla luce CP_1 di ciò, si ritiene la riserva accoglibile per l'importo quantificato da parte attrice € 150.964,38, oltre interessi moratori.
n. 95: ristoro di oneri per imprevisto geologico rinvenuto nei lavori di cui alla WBS OS040 Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 201l in occasione dell'emissione del SAL n. 12, il Contraente Generale ha evidenziato che, durante la realizzazione dei pali dell'OS40, veniva intercettata in data 16 dicembre 2010 una falda in pressione, non segnalata e non prevista né prevedibile, che rendeva necessario procedere con tecniche costruttive adeguate, provocando così un allungamento dei tempi di realizzazione della parte d'opera interessata. La riserva non è accoglibile essendosi il Contraente Generale obbligato con Atto Aggiuntivo del 05 luglio 2006 rep. N. 59.087 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) a rinunciare alle riserve ivi elencate, tra le quali rientra anche quella in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 96: maggiori oneri scaturenti dall'ordine di servizio n. 44 del 16/3/2011 Con la riserva in esame, iscritta in data 22 marzo 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 13 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 44 con il quale la Direzione Lavori, in considerazione del presentarsi di fenomeni fessurativi nella galleria Caccavo II esistente, ha disposto che il eseguisse attività di monitoraggio dello stato del manufatto, sul Parte_5 presupposto che le fessurazioni presentatesi fossero collegate con la realizzazione delle opere da parte del medesimo . Parte_5
La riserva non è accoglibile. Come evidenziato dal Consulente tecnico d'ufficio, con Ordine di Servizio n. 21 del 13.10.2009, la D.L. ordinava al Contraente Generale di procedere, in maniera cautelativa, ad una attività di P monitoraggio della galleria Caccavo al fine di verificare il manifestarsi di eventuali fenomeni pag. 31 deformativi che potessero coinvolgere l'esistente galleria. Al riguardo la stessa D.L. ordinava, con Ordine di Servizio n. 44 del 16.03.2011, di verificare lo stato del rivestimento definito ed effettuare il disgaggio del materiale che risultava in condizioni di stabilità precaria. Era pertanto obbligo del Contraente Generale, come previsto dall'art 16 CSA, secondo cui: “ (…) adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi”, adottando cioè le necessarie precauzioni per la tutela del personale operante.
n. 97: ristoro dei maggiori oneri derivanti dall'ordine di servizio n. 45 dell'8 aprile 2011 Con la domanda in esame, iscritta in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri sopportati per l'incremento delle risorse di cantiere richiesto dalla Committenza con l'ordine di servizio n. 45. La riserva non è stata quantificata dal C.G. e, pertanto, non è accoglibile ai sensi del disposto dell'art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) punto 3.
n. 99: contestazioni delle prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 47 del 21 aprile 2011 Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha contestato le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori con l'ordine di servizio n. 47 in quanto contenente prescrizioni extracontrattuali relativamente alle attività di controllo delle lavorazioni relative alla formazione degli strati destinati a costituire la nuova fondazione autostradale e relativamente alle verifiche di planarità dei piani di imposta. La riserva è inammissibile. Con l'Ordine di Servizio n. 47 del 21.04.2011, la D.L. in merito alle attività di controllo delle lavorazioni relative alla formazione degli strati destinati a costituire la nuova fondazione autostradale ordina al CG che: 1) per ciascuno dei piani d'imposta indicati in premessa, vengano condotti i controlli sulle sezioni trasversali poste ad una interdistanza massima pari a ml. 10 lungo l'asse autostradale;
2) per ciascuna delle suddette sezioni trasversali, vengano registrate le quote in corrispondenza di 4 punti, posti ad una interdistanza pari a 1/3 della larghezza relativa alla sede viabile di progetto;
3) le registrazioni delle quote dovranno essere eseguite mediante rilievo celerimetrico, con trasferimento dei dati su supporto informatico e successiva stampa da consegnare alla scrivente;
4) nella documentazione da consegnare alla scrivente sia compreso anche il raffronto tra le quote previste in progetto e quelle rilevate, evidenziando gli eventuali scarti;
5) le operazioni di stesa di ogni singolo strato costituente la nuova fondazione e dal primo strato costituente la nuova pavimentazione autostradale, potranno avvenire solo dopo la positiva verifica che la scrivente condurrà sulla suddetta documentazione acquisita. Punti elencati dalla D.L., che rientrano nel CSA – Norme tecniche per pavimentazioni contemplata nella PTV n. 2 del 18.01.2011, al punto “B) - posa in opera”, dove è, comunque, previsto il controllo della superficie finita (cfr. all. 99.02 di parte attrice).
n. 100: disapplicazione delle sanzioni irrogate dalla Committenza Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha contestato l'irrogazione di una penale ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Affidamento - Norme Generali per la presunta violazione del protocollo di legalità relativamente alla presenza, sui mezzi e le attrezzature di cantiere, di un contrassegno di identificazione e riconoscimento, con riferimento ad una pompa Spritz C553 di proprietà del pag. 32 subaffidatario e ad un motocompressore di proprietà del Controparte_8 subaffidatario . CP_9
La riserva è infondata, in quanto il Contraente Generale ha l'obbligo contrattuale (cfr. art.
8.3.1 del CSA) di identificare univocamente ogni mezzo con idonea targhetta di riconoscimento pena l'applicazione di una multa pari a 500 euro per ciascuna violazione per un totale di € 1.000,00. Correttamente la contestazione è stata ricondotta alla ipotesi di cui all'art. 8.3.1, ossia la mancata apposizione delle targhette, sanzionata con la multa di € 500,00, atteso che nel caso di specie risulta dalla lettura degli atti, in particolare dal contenuto della riserva, che i mezzi in questione siano stati rinvenuti privi di targhetta all'interno del cantiere, nonostante all'atto dell'ingresso fossero stati etichettati correttamente.
n. 102: maggiori oneri diretti ed indiretti per il rinvenimento di rifiuti Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro del pregiudizio sopportato a seguito del rinvenimento - nell'ambito dei lavori di riprofilatura del rilevato esistente per la realizzazione della nuova WBS CS07S - di un deposito di rifiuti interrati e non visibili. A seguito di tale rinvenimento, infatti, è stato necessario sospendere le attività nei giorni dal 13 al 18 aprile 2011 per procedere alla rimozione dei materiali rinvenuti ed al loro conferimento in discariche autorizzate, come riportato nella lettera e) al punto 4) dell'art. 2 dell'atto aggiuntivo n. 4, in cui si parla in sintesi della Perizia di variante n.
4. La riserva appare inammissibile, in quanto rinunciata con la Perizia di Variante n. 4.
nn. 103 e 104: ristoro dei maggiori oneri da sottoproduzione conseguente al rinvenimento di caratteristiche impreviste ed imprevedibili dell'ammasso della galleria Ogliastro Con le riserve in esame, formulate in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14
- lavori, il Contraente Generale ha chiesto - in considerazione delle caratteristiche geomeccaniche strutturali dell'ammasso agli imbocchi sud e nord della galleria Ogliastro impreviste ed imprevedibili (per l'imbocco sud: forte presenza di vuoti, quindi, grado di compattezza inferiore alle attese e alla previsioni a base di gara;
per l'imbocco nord: presenza di materiale argillo-cistoso fratturato e discontinuità sub-verticali, presenza di vuoti), che hanno comportato maggiori tempi di esecuzione delle attività di perforazioni e la necessità di procedere ad iniezioni di volumi di miscela in quantitativi molto superiori a quelli progettualmente prevedibili e contrattualmente remunerati. Le riserve in esame appaiono inammissibili, tenuto conto della loro tardiva iscrizione. Invero, nonostante i fatti risalgano al luglio 2010, le riserve sono state formalizzate in prima iscrizione al SAL n° 14 Lavori del 20/04/2011.
n. 108: ristoro dei costi delle attività di presenziamento archeologico ed indagine archeologica svolti dal contraente generale Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14- lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei costi sopportati per le attività di indagine archeologica richieste dalla Soprintendenza archeologica della Calabria. La riserva non è accoglibile. Si deve accogliere l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame, considerato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso,
pag. 33 la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL. In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 bis comma 47 CSA: “Restano a carico del Contraente Generale tutte le spese da sostenersi per le prestazioni relative alla sorveglianza che la Sovrintendenza Archeologica competente dovesse richiedere nel corso delle esecuzione dei lavori”. Ciò considerato, per la riserva in oggetto il CG non ha diritto di pretendere dall' il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 184.503,69 oltre interessi e rivalutazione, come contabilizzata in atti, atteso che l'art. 8bis non pone limiti alla intensità della presenza degli archeologi sul cantiere, per cui si evince che anche una presenza continuativa delle predette professionalità rientrasse nell'alea di tolleranza posta a carico del C.G.
n. 110: ristoro dei maggiori oneri, costi e danni per perdita produttiva e remunerazione per le lavorazioni aggiuntive eseguite nell'ambito della posa del rilevato CS050 a seguito di rinvenimento di condizioni del terreno impreviste ed imprevedibili Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15 - lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dei lavori aggiuntivi resisi necessari a seguito del rinvenimento di impreviste ed imprevedibili condizioni geologiche dei terreni ove doveva essere eseguito il rilevato CS050 nonché della perdita produttiva derivata dalla forzata sospensione delle attività in attesa delle determinazioni della Committenza sulle opere da realizzare. Invero, con l'Ordine di Servizio n. 51 la D.L. ordina al CG l'approfondimento dello scavo di bonifica del piano di posa del rilevato tra le sezioni 50 e 58 in carreggiata sud secondo quanto indicato dalle sezioni allegate al presente ordine e condivise dal progettista;
la stesa di geotessile di tipo pesante con peso >500 gr/mq e resistenza >500 N/5cm avendo cura nell'esecuzione dei risvolti e della sovrapposizione tra teli;
il riempimento dello scavo di bonifica con materiale proveniente dagli scavi, di pezzatura adeguata e conforme a quanto indicato dal C.S.A., Norme Tecniche, art 3. In merito al suddetto Ordine di Servizio, il CG ritiene che detti interventi non fossero progettualmente previsti né tanto meno prevedibili e possano essere annoverati come sorpresa geologica. La riserva appare solo parzialmente ammissibile. Quanto ai lavori elencati dalla D.L., gli stessi sono stati remunerati al primo SAL utile, ovvero al SAL 17 – avanzamento al 28.07.2011 – come si evince dall'estratto del computo di contabilità. Riguardo la quantificazione dei danni per sottoproduzione, ci si riporta alle quantificazioni indicate dal Consulente dal 10.05.11 al 25.05.11 e condivise dal Consulente tecnico d'ufficio. Si CP_1 riconosce, pertanto, il solo importo di € 5.262,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, atteso che detta quantificazione è stata contestata soltanto genericamente da parte attrice.
n. 112: detrazioni ai lavori apportate con l'ordine di servizio n. 50 del 20 maggio 2011 Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15- lavori, l'impresa ha contestato le detrazioni apportate dalla Committenza alle categorie dei lavori relative alla progettazione esecutiva di dettaglio presentata dalla medesima esecutrice relativamente alle gallerie Monaco ed Ogliastro. La riserva deve essere rigettata, in quanto rinunciata dall'attore con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629, Art. 6 (Riserve e Rinunce).
pag. 34 Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 113: maggiori oneri per la realizzazione del bypass aggiuntivo allo svincolo di TI Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15 - lavori, il Contraente Generale ha evidenziato che: “al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della costruenda autostrada, si sono rese necessarie la chiusura totale dell'autostrada tra lo svincolo di TI/Grimaldi (km 285+800) e lo svincolo di FA (km 304+000) e la deviazione del traffico veicolare sulla nuova carreggiata sud tra il km 285+800 ed il km 288+600 in configurazione provvisoria di cantiere, come richiesto dal Contraente generale con nota prot. PZISAR4/08767/11 del 27 maggio 2011 ed autorizzato dalla Committenza con ordinanza compartimentale n. 127/2011 prot. UCS-0018024 dell'1.6.2011”. La riserva è ammissibile nei limiti di quanto ritenuto dal Consulente tecnico d'ufficio, il quale ha condiviso le determinazioni del Direttore dei Lavori nella propria Relazione Riservata, nel riconoscere l'onere richiesto per l'esecuzione del 2° by-pass, resasi necessaria a causa di uno smottamento - circostanza, non prevista né prevedibile - che aveva interessato la carreggiata nord riducendo la sezione stradale, nell'importo di € 7.298,44 a meno degli interessi. (vd. Note Preliminari CTP . Dunque, si ritiene la convenuta tenuta a corrispondere tale importo al Contraente CP_1
Generale.
n. 114: ristoro dei costi di gestione del traffico durante gli esodi primaverili Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SSL n. 15 - lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 7.999,52, comprensiva di interessi al 5 luglio 2016. A fondamento della pretesa il medesimo ha dedotto Parte_5 che con nota del 26 maggio 2011, aveva chiesto al Contraente Generale di eseguire CP_1 attività di “gestione di eventuali accumuli di traffico in avvicinamento e/o attraversamento dei cantieri, anche al di fuori” dei periodi rientranti nel calendario “esodo di primavera” (cfr. doc. n. 114.4). La riserva è inammissibile, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 8bis (Oneri ed obblighi a carico del C.G.) che prevede che, oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale, sono a carico del C.G.: “Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi-cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti Il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele;
nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
n. 115: riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi afferenti alla miscela cementizia utilizzata per i lavori di riempimento dello scavo della canna sud, Direzione Salerno della galleria Ogliastro
pag. 35 A fondamento della riserva in esame, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15-lavori, il Contraente Generale ha dedotto che nel mese di maggio 2011, nell'ambito dei lavori di scavo della galleria Ogliastro, canna sud, direzione Salerno ha rilevato decrementi locali delle caratteristiche geomeccaniche del fronte di scavo e comparsa di stillicidi d'acqua. La riserva deve essere rigettata, ritenendosi fondata l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 116: rimborso tasse, imposte e tributi Con tale domanda, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 91.474,35 dovuta per il rimborso di tasse, imposte e contributi versati. La riserva esposta dal C.G. è da ritenere inammissibile, considerato che la somma richiesta rientra a tra le spese generali inserite in percentuale nei prezzi contrattuali.
nn. 117, 121, 129, 130 e 143: pagamento del corrispettivo dei ferri di attesa del viadotto sul fiume Grande, del viadotto Monacella, del viadotto Serra II nord, del viadotto Ogliastro e del viadotto Sciabica Con la riserva n. 117, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 98.968,79, comprensiva di interessi maturati al 19 dicembre 2016, per la detrazione apportata dalla Direzione Lavori al corrispettivo per i ferri di attesa del viadotto sul Fiume Grande che, originariamente inseriti nei SAL 4 e 7, sono stati decurtati nel SAL n. 16 in quanto asseritamente rientranti nel prezzo a corpo. Considerazioni del tutto analoghe per la riserva n. 121, in tema di ferri di attesa del viadotto Monacella con richiesta di € 4.311,18, e per la riserva n. 129 con richiesta di € 46.674,34, nonché per la riserva n. 130 con richiesta di € 8.467,60 e la riserva n. 143 con richiesta di € 5.550,38. Le suddette riserve appaiono tutte inammissibili. Premesso che i "ferri di attesa" sono delle barre d'armatura in acciaio che sporgono da un getto di calcestruzzo per permettere il collegamento con getti successivi, garantendo la continuità strutturale, deve evidenziarsi che quelli relativi ai viadotti sul fiume Grande, Monacella, Serra 2, Ogliastro e Sciabica rientrano nei lavori a corpo e non a misura a carico del Contraente Generale, ai sensi di quanto disposto dal Capitolato Speciale D'Affidamento (Norme generali) all'art. 3 punto 2: “Opere d'arte di ogni genere, con riferimento alle parti strutturali a partire dal piano di spiccato dell'elevazione (elevazione in genere) per attraversamento di corsi di acqua, di impluvi, di strade, di ferrovie, ecc., ovvero per il sostegno ed il presidio del corpo stradale e delle sue pertinenze, nonché le parti in elevazione di muri di sostegno e di controripa, d'argine e di sottoscarpa comunque inclinati, per le dimensioni previste in progetto”.
n. 118: rimborso degli oneri per l'osservanza della legge 136/2010 sul controllo del rischio di infiltrazione mafiosa
pag. 36 Con tale domanda, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il contraente generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 41.325,13. A sostegno di tale pretesa, il CG ha dedotto che successivamente alla conclusione del contratto di affidamento a contraente generale è stata emanata la L. 136/2010 che ha previsto una serie di adempimenti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La riserva in esame è infondata. Ebbene, i mutamenti normativi in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi quali eventi imprevedibili rientranti nell'alea normale dell'esercizio di impresa. Dunque, eventuali spese connesse al mutamento normativo in corso rientrano tra le spese generali gravanti sul Contraente Generale, non imputabili alla responsabilità della Committente.
n. 120: maggiori oneri per l'ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio n. 53 del 28 giugno 2011 Con tale riserva, iscritta in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale ha eccepito che la Committenza aveva irregolarmente disposto uno stralcio di lavorazioni senza rispettare le procedure di contratto (nella specie, lavori di rimodellazione di una scarpata), addossando al Contraente Generale l'onere di adattare il progetto a tale decisione. La riserva è inammissibile, poiché non quantificata. Invero, ai sensi dell'art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) al punto 3: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
n. 122: rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per far fronte all'esodo estivo 2011 Con tale domanda, formulata in data 1° agosto 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 17 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 255.024,00 oltre interessi per i costi sopportati dal medesimo affidatario per far fronte alle richieste della Committenza contenute nella nota del 27 luglio 2011. Con tale comunicazione, la Committenza ha chiesto la messa a disposizione di una squadra di quindici persone da parte del C.G. per garantire un regolare svolgimento dell'esodo estivo, ritenendo tale prestazione compresa negli obblighi convenzionali dell'impresa ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale di affidamento. Tale riserva, al pari della già analizzata riserva n. 63, non appare fondata. Ai sensi dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” delle Norme Genarli del capitolato speciale d'affidamento sono a carico del Contraente Generale gli oneri volti
“ad assicurare la percorribilità della autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione all'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale al primo fine settimana dopo Capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori, anche se dipendente dal piano di esodo per garantire la continuità dell'esercizio durante tale periodo” (cfr. punto 19 dell'art. 8bis).
pag. 37 Ebbene, l'art. 8bis punto 19) si riferisce in generale a “ogni e qualsiasi onere” sostenuto a garanzia della viabilità nel periodo estivo, senza distinguere la tipologia di costi sostenuti, imputandoli espressamente alla Contraente Generale.
nn. 123 e 127: ristoro delle perdite produttive connesse alla mancata concessione delle ordinanze di riconfigurazione del traffico nella fase post esodo 2011 e delle perdite produttive connesse alla mancata concessione di ordinanza relativa alla deviazione del traffico su carreggiata nord in configurazione doppio senso di marcia tra le PK 299+00 e 300+00 Con la prima delle domande citate, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri costi e danni conseguenti al fermo delle opere pari ad € 99.554,60. Con la seconda domanda, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione della emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro per il pregiudizio produttivo sopportato a seguito della mancata concessione della deviazione del traffico veicolare in doppio senso di marcia sulla carreggiata nord nella tratta 299+00 e 300+00. Le riserve non possono essere accolte. Invero, l'art. 8bis del C.S.A. al punto 18 cita testualmente: “Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione dell' all'eventuale chiusura o CP_1 limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata all'Alta Sorveglianza, almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione”. Nel caso di specie, come evidenziato altresì dal Consulente il varo delle travi dei due CP_1 cavalcavia era previsto per le notti dal 6 al 9 settembre, ma è stato eseguito durante le notti del 9 e del 12 settembre. Tuttavia, il C.G. ha inoltrato richiesta di ordinanza solamente il 30.08.11 (cfr. all. 123.6 prodotto dal C.G.) e cioè soltanto 7 giorni prima della data di varo prevista, non rispettando il termine dei 15 giorni richiesto dal suddetto articolo. La riserva non era quindi iscrivibile perché l'impresa era decaduta dal diritto di richiedere il ristoro.
n. 124: rimborso dei maggiori costi sopportati per l'esecuzione delle deviazioni del traffico nel tratto TI – San Mango Con tale domanda, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro pari ad € 3.145,94, comprensivo di interessi maturati fino al 19 dicembre 2016, a fronte dell'esecuzione di prestazioni integrative per garantire la deviazione in sicurezza del traffico. La pretesa nasce dalle prescrizioni emanate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nel corso della riunione del 7 settembre 2011, per prevenire il rischio di interferenze a seguito di parzializzazione delle chiusure stradali. La riserva non può ritenersi fondata, considerato che ai sensi dell'art. 6ter delle Norme generali del CSA “gli eventuali adeguamenti richiesti dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico del Contraente Generale, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali”. Invero, deve ritenersi che quanto richiesto al C.G. dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori va ricompreso tra gli adeguamenti di cui all'art. 6ter CSA, finalizzati a garantire la deviazione in pag. 38 sicurezza del traffico. Pertanto, gli stessi rientrano tra gli oneri a carico del C.G. con conseguente inammissibilità della riserva avanzata.
nn. 125 e 147: ristoro dei maggiori oneri di sicurezza sopportati e maggiori oneri di sicurezza connessi all'ordine di servizio n. 68 del 29 maggio 2012 Con tale domanda, formulata per la prima volta in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, e successivamente sempre richiamata ed aggiornata, l'odierna attrice ha chiesto il riconoscimento della somma complessiva di € 11.482.480,61, a fronte dell'abnorme incremento dei tempi di esecuzione e delle opere da realizzare e dell'incremento imprevisto dei costi di sicurezza sopportato sia per quanto riguarda le maggiori opere introdotte, sia con riferimento alla maggiore estensione temporale dei lavori. Invero, per effetto delle Perizie di variante intervenute nel corso dei lavori e dei conseguenti atti aggiuntivi al contratto, la durata contrattuale è passata da 1040 giorni (contratto Progetto Esecutivo) a 1754 giorni (3° Atto Aggiuntivo), con un aumento di 714 giorni, corrispondente all'incremento del 68,6%. La riserva appare fondata nell'an. Infatti, secondo la Linea Guida ANAS – Direttive e criteri per la trattazione delle riserve delle imprese nell'esecuzione di lavori pubblici - i maggiori oneri per la sicurezza possono derivare dall'allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori ovvero per l'esecuzione di lavori inizialmente non previsti, laddove siano provati da parte dell'impresa tramite idonea documentazione dalla quale si desuma che il maggior costo non rientra tra gli oneri previsti nel progetto o in una perizia di variante e che la protrazione non sia addebitabile all'impresa stessa. Una protrazione dei tempi per la realizzazione delle singole opere comporta un maggior costo della sicurezza limitatamente alla aliquota variabile con il tempo e soltanto per quelle attività che hanno registrato una maggior durata. Sempre secondo la Linea Guida ANAS, indicativamente, i costi della sicurezza variabili con il tempo e riconoscibili in caso di allungamento dei tempi non dovrebbero comunque superare 1/3 dei costi della sicurezza totali (ciò in considerazione del fatto che gli stessi costi variabili tendono a ridursi con l'avanzamento dei lavori). Diversamente, per ciò che concerne il quantum della pretesa avanzata dal Contraente Generale, devono essere condivise le osservazioni del Consulente confermate, altresì, dal Consulente CP_1 tecnico d'ufficio. Ebbene, con la predisposizione delle Perizie di variante intervenute, il C.G. ha provveduto ad adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corrispondente stima dei costi della sicurezza, ripetutamente rivista ed aggiornata in funzione anche delle interlocuzioni con l'Alta Sorveglianza. In particolare, il C.G. trasmetteva all'alta sorveglianza un computo dettagliato degli oneri per la sicurezza relativo alla Perizia di Variante n. 3 – per tutti i lavori a finire - redatto in data 20.10.2011 (cfr. all. n. 125.8 degli atti di importo complessivo pari ad € 31.904.957,77. Parte_1
Su questo computo si osserva quanto segue. Il C.G. propone il ricalcolo degli Oneri di Sicurezza per quelle voci dipendenti dal tempo (es. noleggi) rapportando le originarie quantità alle nuove tempistiche. In particolare, vengono ricomputate le quantità totali delle singole voci tempo-dipendenti passando dagli originari 34 mesi a 45 mesi (tempo T1). Per i successivi 13 mesi (dal tempo T1 al tempo T2), l'originaria quantità viene moltiplicata per un coefficiente 0,42 che rappresenta il rapporto fra il complessivo valore delle WBS la cui realizzazione si protrae sino al tempo T2 e il costo totale dell'appalto. In realtà, quale numeratore del rapporto è, correttamente, da inserire la produzione maturata nel periodo (T2-T1): considerando l'importo del 24° SAL, maturato il 24.05.12 (cioè, appena dopo il T1), pari ad € 259.513.515,00 e pag. 39 rapportandolo al complessivo ammontare dell'appalto (€ 317.180.042,00) il coefficiente moltiplicatore assume valore 0,18. Il Consulente non ritiene poi ammissibili le seguenti voci: il computo del recupero del ribasso d'asta sullo spritz-beton posto in opera sul fronte di scavo della galleria Timpa delle Vigne perché, così facendo, ogni opera provvisionale eseguita (pozzi di fondazione, paratie, spritz beton, etc.) verrebbe ad essere corrisposta a prezzo pieno senza applicazione di ribasso contrattuale;
l'introduzione di un N.P. per varo delle travi in condizioni disagiate (gru da 1200 tonnellate) perché, come già argomentato in riserva n. 91 il cui impiego è stato dettato esclusivamente dall'orografia del territorio e non per ragioni di sicurezza;
l'introduzione di un N.P. per servizio di guardiania notturna armata perché tale costo rientra fra le spese generali. Con queste premesse si è, quindi, emendato il computo degli Oneri della Sicurezza predisposto dal C.G. addivenendo ad un importo di € 25.325.820,86 (cfr. all. 125.01). Considerato che gli Oneri di Sicurezza complessivamente previsti negli Atti Aggiuntivi stipulati sono pari ad € 23.008.345,10, ne deriva un ulteriore maggiore costo da corrispondere al Contraente Generale pari ad € 25.325.820,86
- € 23.008.345,10 €, per un totale di € 2.317.475,76 a fronte di € 11.482.480,61 richiesti.
n. 131: detrazione contabile apportata con l'ordine di servizio n. 57 del 15 novembre 2011 Con tale pretesa, iscritta in data 2 dicembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL 20 per lavori ed esplicitata il successivo 15 dicembre 2011, la chiede la disapplicazione della detrazione Parte_1 contabile apportata dalla committenza per la mancata realizzazione delle asole del viadotto Fiume Grande in carreggiata nord. Il C.G., in particolare, contesta l'utilizzo di un costo orario del cestello Con (€/h 60,195) diverso da quello previsto nel contratto ANAS/C. €/h 47,76), oltre che l'impiego di attrezzatura by- bridge per ispezioni pulvini. La riserva deve essere rigettata, ritenendosi fondata l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
nn. 132, 134, 138, 142, 146, 155, 162 e 164: fermi produttivi per l'eccezionale maltempo nei mesi di dicembre 2011, febbraio 2012, aprile 2012, maggio 2012, ottobre 2012, gennaio 2013 e marzo 2013 Con la prima delle riserve indicate, iscritta per la prima volta in data 7 febbraio 2012 in calce al SAL lavori n. 21, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro per la perdita produttiva sopportata nel periodo 14/21 dicembre 2011 a causa della eccezionale ondata di maltempo, testimoniata dai dati pluviometrici della stazione meteorologica più prossima al cantiere (doc. n. 132.4). La riserva n. 134 attiene ai medesimi fenomeni nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il l4 febbraio 2012. La riserva n. 138, apposta negli atti contabili in data 8 marzo 2012 in occasione dell'emissione del SA.L n. 9 per gli espropri, ha ad oggetto il ristoro dei perditempo e dei danni subiti per effetto del maltempo che ha investito le aree di cantiere in data 21-26 febbraio 2012.
pag. 40 La riserva n. 142 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel mese di aprile 2012, ed è stata iscritta in data 12 aprile 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 11 per le interferenze. Anche in questa occasione, il Contraente Generale ritiene di aver subito un parziale fermo produttivo dal 13 aprile al 16 aprile 2012, sopportando costi da perdita produttiva, nonché si è visto costretto a procedere allo sfangamento del cantiere e al rifacimento di piste ed opere ammaloratesi. La riserva n. 146 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti dal 22 al 24 maggio 2012 ed è stata iscritta in data 28 maggio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 24 per lavori. Anche in questa occasione, il Contraente Generale lamenta un parziale fermo produttivo nel periodo indicato sopportando costi da perdita produttiva. La riserva n. 155 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti in data 28-29 ottobre
2012 ed è stata iscritta in data 7 novembre 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 13 per le interferenze. Anche in questa occasione, il Contraente Generale lamenta di aver provveduto al rifacimento delle opere (anche provvisionali) ammalorate, maturando il diritto al riconoscimento del relativo compenso. La riserva n. 162 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel periodo 15-18 gennaio
2013 ed è stata iscritta in data 25 gennaio 2013 in occasione dell'emissione del SAL n. 11 per gli espropri. Anche in questa occasione, il Contraente Generale ha subito un parziale fermo produttivo nei giorni dal 15 al 25 gennaio 2013 sopportando costi da perdita produttiva, nonché si è visto costretto a procedere allo sfangamento del cantiere e al rifacimento di piste ed opere ammaloratesi. Infine, la riserva n. 164 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel mese di marzo 2013 ed è stata iscritta in data 28 marzo 2013 in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. Per effetto della anomala piovosità registratasi nel mese di marzo 2013, pari al doppio delle medie stagionali, il Contraente Generale lamenta un parziale fermo produttivo nei giorni dall' 11 al 17 marzo 2013 con costi da perdita produttiva e rimborso delle spese per l'obbligo di rifacimento delle opere provvisionali ammalorate. Tutte le riserve indicate non appaio accoglibili. Infatti, l'art. 14 – Danni di Forza Maggiore del C.S.A cita chiaramente: “nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., e comunque non saranno considerati danni di forza maggiore gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
i dissesti del corpo stradale;
gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”. Pertanto, indipendentemente dall'eccezionale intensità dei fenomeni di maltempo incorsi, nulla può essere riconosciuto al Contraente Generale come ristoro delle perdite da parziale fermo produttivo e delle spese sostenute per il rifacimento delle opere lese.
n. 133: ristoro degli oneri per il fermo produttivo connesso allo sciopero degli autotrasporti Con tale domanda, formulata in data 7 febbraio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 21 per lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento di un ristoro pari ad € 20.098,91 per il pregiudizio sopportato a seguito del forzato fermo produttivo causato dalle agitazioni sindacali intervenute nel periodo dal 23 gennaio 2012 al 30 gennaio 2012 (compreso). La riserva non può essere accolta, considerato che i fatti lamentati dal Contraente Generale e per i quali si richiede il ristoro degli oneri improduttivamente sostenuti non sono imputabili a fatti relativi all'Amministrazione committente, quanto piuttosto ad eventi esterni e da questa non controllabili.
pag. 41 Dunque, considerati i fatti compresi all'interno dell'alea contrattuale gravante sul Contraente Generale in fase di esecuzione dei lavori, la riserva non è accoglibile.
n. 135: rimborso degli oneri per la nuova procedura adottata dalla Committenza per il processo autorizzativo dei varchi di accesso al cantiere Con la riserva iscritta in data 7 febbraio 2012 in calce al SAL n. 21 per lavori è stata contestata la richiesta contenuta nella nota del 13 gennaio 2012 di adozione della nuova procedura per il CP_1 rilascio delle autorizzazioni per i varchi di accesso in cantiere. La riserva è infondata, poiché non è quantificata. Dunque, ai sensi del già richiamato art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) al punto 3 cita testualmente: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
n. 136: maggior corrispettivo per le lavorazioni extracontrattuali disposte con l'ordine di servizio n. 60 del 16 gennaio 2012 Con tale domanda, esplicitata in data 21 febbraio 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 21 per Lavori, il Contraente Generale ha chiesto alla committenza il riconoscimento di un corrispettivo integrativo a fronte delle maggiori attività disposte dalla stessa con l'OdS n. 60. Il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo n. 5 all'Art. 6 “Riserve e Rinunce” (cfr. doc. 342 di parte convenuta) ha rinunciato alla riserva in esame, non essendo possibile ritenere la stessa inefficace poiché condizionata alla contabilizzazione delle somme, in quanto, come ritenuto per la riserva n. 112, tale attività configura esclusivamente come premessa per la rinuncia e non come sua condizione. Ciò considerato, la riserva deve essere rigettata.
n. 140: contestazione dell'ordine di servizio n. 63 del 14 marzo 2012 e della successiva detrazione apportata dalla committenza Con tale domanda, formulata per la prima volta in data 8 marzo 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 9 per gli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma complessiva di € 14.924,24. Infatti, con l'ordine di servizio n. 63 il D.L., constatato che il rilevato in terra rinforzata denominato OS140 risultava realizzato in maniera difforme ai requisiti di Capitolato ed alle regole dell'arte, ha ordinato la demolizione ed il rifacimento dell'opera. Il C.G. ha proposto la risoluzione della non conformità riscontrata senza ricorrere alla demolizione e al rifacimento dell'opera. Sebbene la modalità di risoluzione sia stata accettata dal D.L. e da il D.L. ha CP_1 operato una detrazione contabile per la non rispondenza del manufatto ai requisiti di capitolato. La riserva è inammissibile poiché la detrazione apportata dal Direttore dei Lavori nella nota di chiusura delle non conformità esecutive (nota 17317 - cfr. all. 140.01) appare legittima. Infatti, il D.L. ha espressamente confermato che “l'opera definitiva, anche se tecnicamente verificata, risulta comunque non rispondente ai requisiti di Capitolato” ed ha correttamente quantificato la conseguente penalità economica tenendo conto delle minori e/o variate lavorazioni.
n. 144: rimborso degli oneri derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 66 del 16 maggio 2021
pag. 42 La riserva è stata iscritta per la prima volta in data 28 maggio 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili per l'emissione del SAL 24 per lavori. Con il provvedimento oggetto di riserva la Committenza, a seguito di sopralluogo per la verifica della funzionalità delle sistemazioni idrauliche in prossimità degli imbocchi della galleria Tribito carreggiata nord, nel corso del quale era stato ravvisato il potenziale rischio che le acque provenienti dal versante allagassero la carreggiata autostradale a causa dell'occlusione dei tombini esistenti ha ordinato alcune lavorazioni non contrattualmente previste né remunerate. Tenuto conto della non quantificazione della riserva da parte del C.G., la stessa non può ritenersi ammissibile.
n. 145: remunerazione dell'attività di completamento dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito imposte con l'ordine di servizio n. 67 del 21 maggio 2012 La riserva è stata iscritta per la prima volta in data 28 maggio 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili per l'emissione del SAL 24 per lavori. Con tale domanda il Contraente Generale chiede la remunerazione delle maggiori attività derivanti dalla disposizione della Direzione Lavori di esecuzione dei lavori di completamento degli impianti di illuminazione della galleria Tribito a seguito del furto da parte di ignoti di cavi elettrici. La riserva, oltre alla richiesta di riconoscimento dei lavori ordinati per il ripristino dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito, quantificati dal C.G. in
€ 17.980,58, comprende anche la richiesta di remunerazione della fornitura di energia elettrica tramite motogeneratori alla stessa galleria. La riserva si ritiene essere fondata. Al riguardo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo bonario stipulato inter partes, ha CP_1 riconosciuto, con l'accoglimento della riserva n. 34, la fondatezza della pretesa per quanto attiene i costi di fornitura dell'energia elettrica proprio per la galleria Tribito di cui si parla per il periodo antecedente a quello oggetto della presente riserva. Dunque, considerato il contenuto analogo della riserva ora in esame, si ritiene che la stessa debba essere accolta per l'importo di euro 17.980,58, cui va aggiunto il valore della fornitura di energia elettrica tramite generatori alla galleria Tribito, pari ad
€ 328.711,52, come quantificato in atti da parte attrice.
n. 148: maggiori costi di fornitura di energia elettrica alla galleria Monaco La riserva, iscritta in data 3 luglio 2012 in calce al SAL n. 25 per lavori, ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'importo di € 416.825,35, oltre interessi quale rimborso dei costi sostenuti dal Contraente Generale per l'erogazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti (illuminazione, ventilazione, ecc.) esistenti nella galleria Monaco. La riserva si ritiene fondata, tuttavia, l'importo richiesto dal C.G. deve essere ridotto ad euro 277.663,79 oltre IVA. Invero, il periodo per il quale il C.G. poteva avanzare istanza di rimborso delle somme dei costi di fornitura dell'energia elettrica da porre per la galleria Monaco andava dal luglio 2012 (data di apertura al traffico, come confermato dallo stesso C.G. negli atti prodotti) fino al luglio 2014 (data di voltura della fornitura ENEL ad . CP_1
Visti i giustificativi allegati alla riserva (all. 148.4 del C.G. – cfr. all. 148.01 , dall'importo CP_1 richiesto da parte attrice devono essere detratti quelli antecedenti a luglio 2012, perché la fornitura di energia elettrica era ancora a servizio del cantiere stradale. Alla luce di ciò, si ritiene riconoscibile l'importo a rimborso pari ad € 277.663,79 oltre IVA.
pag. 43 n. 149: riconoscimento di maggiori compensi a fronte delle prestazioni chieste dalla
archeologica della Calabria con nota del 12.06.12 CP_4
Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di maggiori compensi per le prestazioni aggiuntive convenzionalmente non previste disposte dalla Soprintendenza con la nota del 12 giugno 2012. La riserva non viene quantificata, pertanto, è da ritenersi inammissibile.
n. 150: contestazioni delle presunte non conformità dei conglomerati bituminosi Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha respinto le contestazioni di non conformità dei conglomerati bituminosi posti in opera formulate dalla Committenza, che in occasione del SAL n. 25, provvedeva a detrarre la somma di € 147.799,19 dal corrispettivo per tenere conto delle non conformità indicate. La riserva è inammissibile, considerato che il petitum della stessa è confluito nella successiva riserva n. 190. Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto di valutare l'odierna domanda unicamente come fondamento della successiva riserva n. 190, e non come autonoma pretesa.
n. 151: remunerazione delle attività di fornitura di energia elettrica alla galleria Ogliastro Similmente con quanto richiesto con le riserve 145 e 148, con tale domanda formulata in data 6 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori il Contraente Generale chiede il rimborso di € 148.361,73 per costi sostenuti per garantire la fornitura di energia elettrica necessaria per assicurare la viabilità stradale in attesa che provvedesse a stipulare con Enel il contratto di CP_1 fornitura definitivo. La riserva deve essere accolta, riprendendo le medesime osservazioni fatte per la riserva n. 148. Preliminarmente, circa la fondatezza dell'an della pretesa avanzata dal C.G., si osserva che analoga richiesta era stata oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06 da parte della Committenza, confermandone la legittimità. Nel quantificare la pretesa, invece, si evidenzia che il periodo temporale di riferimento, a differenza di quanto sostenuto dal C.G. decorre dal 12.07.2012 (data di apertura al traffico – cfr. Ordinanza n. 263/2012 – all. 151.01 - per il tratto sede Nord dal km 298+210 al km 293+600) sino al 23.05.2013 (data di sospensione della fornitura) e, quindi, 10 mesi. Il costo mensile sostenuto dal C.G. è stato rideterminato dal D.L. in €/mese 3.141,00 (cfr. estratto relazione D.L. – all. 151.02) per un totale di
€ 31.410,00.
n. 152: maggiori oneri e richiesta remunerazione delle maggiori attività per l'ottemperanza all'ordine di servizio n. 70 del 9.07.12 Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto la refusione di tutti gli oneri derivanti dalla necessità di procedere al rifacimento della recinzione realizzata in corrispondenza della WBS CS10N, già eseguita in conformità al progetto di dettaglio presentato. La Committenza, infatti, pur senza compiere osservazioni in merito all'idoneità e correttezza dell'opera realizzata dal Contraente Generale, ha eccepito che la recinzione posta in opera era parzialmente non conforme alle previsioni del C.S.A. La riserva non può essere accolta, in quanto non quantificata.
pag. 44 n. 154: richiesta di maggiori compensi per il monitoraggio ambientale svolto successivamente alla ultimazione dei lavori convenzionalmente prevista La riserva è stata formulata in data 18 settembre 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili di commessa per l'emissione del SAL n. 26. Con tale domanda il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un compenso integrativo per l'estensione dell'attività di monitoraggio ambientale anche oltre l'originario termine convenzionale. A tal riguardo il Contraente Generale ha rappresentato che la durata contrattuale dei lavori, il cui termine di ultimazione era originariamente previsto al 25 marzo 2011, era stata protratta per necessità della Committenza o per circostanze, comunque, non attribuibili a responsabilità del medesimo affidatario, con la fissazione del termine di ultimazione TI al 30 aprile 2012 e del termine di ultimazione T2 a1l'8 marzo 2013. La riserva non è quantificata e, pertanto, deve essere rigettata.
n. 157: ristoro dei maggiori costi per il recupero dei ritardi su alcune opere Con tale domanda, formulata in data 14 dicembre 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 27 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri sopportati per dar seguito alla richiesta della Direzione Lavori contenuta nell'Ordine di Servizio n. 76 del 22 novembre 2012 di incrementare i turni di lavoro e le forze presenti in cantiere al fine di assicurare il rispetto dell'avanzamento previsto. Con la riserva in commento il Contraente Generale ha illustrato le cause di ritardo che avevano comportato il disallineamento tra produzione programmata e quella effettiva, sottolineando l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità. La riserva va rigettata. Il C.G. imputa il ritardo alla tardiva approvazione della Perizia di Variante riguardante gli interventi di difesa spondale del torrente Savuto. Il Consulente ha precisato che il proponente della perizia di variante è il C.G. medesimo e, ai sensi dell'art. 7 quater del C.S.A., Norme Generali, le proposte di varianti formulate devono essere tempestive e tener conto anche dei tempi necessari per l'approvazione, restando a carico del C.G. i maggiori tempi derivanti dalla non tempestiva presentazione della proposta. Il C.G. ha esposto come altra causa di ritardo la difficoltà di avanzamento nella realizzazione dei pali di fondazione dei viadotti Ogliastro 3, Ogliastro 4 e Sciabica per la presenza di substrati rocciosi e per l'interferenza con le opere di fondazione dei preesistenti viadotti. Il Consulente ha osservato che, pur ammettendo l'esistenza di criticità come riscontrate dal C.G. nel corso dell'esecuzione dei pali di sottofondazione dei predetti Viadotti, peraltro solo in alcune aree, ed ammettendone altresì i conseguenti rallentamenti esecutivi, gli stessi sono stati di entità trascurabile rispetto alla percentuale eccessivamente bassa delle produzioni registrate dalla DL e dalla medesima rappresentate con corrispondenza intercorsa (cfr. nota 16536 - all. 157.01); produzioni che hanno registrato un incremento solo a fronte dell'aumento del numero di trivelle in cantiere operato dal C.G. Pertanto, le argomentazioni addotte per tentare di giustificare i rallentamenti nei lavori di realizzazione delle fondazioni dei predetti viadotti appaiono non condivisibili. A tal proposito l'art. 11, secondo capoverso del CSA-NG stabilisce che: “la D.L., nel caso percepisca che non vengano rispettati i tempi di realizzazione, dovrà imporre al Contraente Generale un incremento della produzione di cantiere, anche con l'obbligo di introduzione di doppi e/o tripli turni. Il Contraente Generale rinuncerà a qualsiasi compenso aggiuntivo in conseguenza dell'incremento della produzione di cantiere, in relazione alla nuova e diversa organizzazione, sviluppo e avanzamento, che l'introduzione di doppi e/o tripli turni comporterà”.
n. 158: remunerazione per l'attività di monitoraggio svolta nella galleria naturale Monaco
pag. 45 Con tale domanda, formulata in data 14 dicembre 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 27 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della giusta remunerazione delle attività eseguite per dar seguito alla richiesta della Direzione Lavori - contenuta nella nota del 6 giugno 2012, di procedere ad una campagna di monitoraggio del rivestimento definitivo della galleria Monaco. La riserva appare inammissibile, in quanto presentata tardivamente. La domanda è stata iscritta per la prima volta solo al SAL n° 27 - firmato appunto con riserva dal Contraente Generale in data 14.12.2012 – ed è stata poi esplicitata in data 21.12.2012, pur afferendo ad eventi e circostanze manifestatesi già a febbraio del 2012 e segnalate dalla stessa con nota prot. Parte_1
PZ/SAR4/1211/12 del 06.06.2012 (cfr. doc. 158.4 di parte attrice). Inoltre, la riserva è altresì infondata nel merito della pretesa. In forza di quanto previsto dall'allegato NG10, art. 5 – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico del CG, che elenca le spese che si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale e al punto d) del suddetto articolo si rappresenta che sono a carico del CG: “le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui iniziano le attività fino al compimento del collaudo provvisorio”.
n. 161: rimborso fornitura elettrica presso lo svincolo di San Mango, la galleria Ogliastro ed il parcheggio di Pt_9
Con tale domanda, iscritta in data 25 gennaio 2013 in calce al SAL n. 11 per espropri, il Contraente Generale ha dedotto che, in conseguenza del ritardo della Committente nel formulare alle imprese erogatrici le richieste di fornitura di energia elettrica alle cabine dello svincolo di San Mango, della galleria “Ogliastro” e dell'area di parcheggio , non ha potuto avviare le attività di messa a Pt_9 punto e collaudo degli allestimenti impiantistici, né di messa in tensione dei cavi posti in opera. Tale situazione ha di fatto agevolato i furti dei cavi che, come tempestivamente denunciato alle autorità competenti e segnalato alla Committente, si sono registrati lungo le linee realizzate. La riserva, che come evidenziato non ha come oggetto il rimborso dei costi sostenuti per la fornitura elettrica, ma il ristoro delle conseguenze negative della tardiva erogazione dell'energia elettrica, non Co può essere accolta. Spetta, infatti, al la guardiania e custodia, con tutti gli oneri ad essa connessi, delle aree di cantiere e delle attrezzature nelle stesse allocate. Pertanto, trattandosi di furti avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, la riserva deve ritenersi non accoglibile con riconoscimento della responsabilità del C.G. per i fatti lamentati.
n. 163: perdite produttive connesse alla situazione di maltempo nella giornata del 6 marzo 2013 La riserva è stata iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. Con tale domanda il Contraente Generale chiede il ristoro della perdita produttiva sopportata nella giornata del 6 marzo 2013 a causa delle eccezionali ondate di vento che avevano addirittura divelto la segnaletica verticale definitiva. La riserva è inammissibile, in quanto non quantificata dal Contraente Generale.
n. 165: ristoro oneri conseguenti all'ordine di servizio n. 79 del 22 marzo 2013 Con la riserva in esame, iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori, il Contraente Generale chiede il ristoro di tutti i costi derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 79 della Direzione Lavori, con cui la pag. 46 Committenza ha ordinato di ripristinare a cura e spese del Contraente Generale le scarpate che risultavano solcate o comunque ammalorate a seguito degli eventi meteorici eccezionali avvenuti net mesi di febbraio-marzo 2013. La riserva appare infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consulente tecnico d'ufficio, si ritiene che la situazione del cantiere di cui veniva chiesto il rispristino dalla Committenza non rientra tra le previsioni di “forza maggiore” di cui all'art. 14 del CSA – Norme generali, il quale stabilisce che: “non saranno considerati danni di forza maggiore gli smottamenti e le solcature delle scarpate” anche perché esse, nel caso di specie, derivavano da condizioni meteorologiche avverse, che quali rientrano nell'alea contrattuale. Invero, alcun atto è stato allegato da parte ricorrente al fine di giustificare la maggiore gravità dell'evento. Alla luce di ciò, i maggiori costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi in adempimento all'ordine di servizio n. 79 devono ritenersi a carico del C.G.
n. 167: ristoro degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi La riserva in commento è stata iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. La stessa trae origine del Direttore dei lavori del 20 marzo 2013 con cui è stato disposto, a fronte di un registrato calo della produzione mensile del cantiere, che il Contraente Generale incrementasse le risorse umane e materiali coinvolte nei processi realizzativi (doc. n. 167.12). Il Contraente Generale ha contestato tale pretesa con propria nota del 22 marzo 2013, rappresentando le cause di rallentamento produttivo come non riconducibili a propria responsabilità, evidenziando che si sarebbe proceduto ad incrementare le risorse produttive addebitando alla committenza tutti i maggiori costi. La riserva deve ritenersi inammissibile, poiché non quantificata.
n. 170: remunerazione delle maggiori attività prescritte con ordine di servizio n. 80 del 9 maggio 2013 La riserva è stata formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'Ordine di Servizio n. 80 con il quale la Direzione Lavori, in ottemperanza a quanto prescritto da in data 10 aprile 2013, ha ordinato al Contraente Generale di CP_1 predisporre quanto necessario per effettuare la campagna di carotaggi supplementari sul cls posto in opera sulle WBS succitate (Viadotto Ogliastro 3 carr. sud VI14S- elevazione pila P4; viadotto Ogliastro 4 carr. sud VJ65S- elevazione pila P1; viadotto Sciabica carr. sud VJ18S elevazione pila P2, n.d.s.) ed in relazione alla quantità ed ubicazione dei prelievi che saranno indicati dall'
[...]
. Controparte_11
La riserva non è quantificata e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
n. 172: maggiori compensi per la realizzazione delle recinzioni Con tale domanda, formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto la refusione di tutti gli oneri derivanti dalla necessità di procedere al rifacimento della recinzione realizzata in conformità al progetto di dettaglio presentato. La Committenza, infatti, pur senza compiere osservazioni in merito all'idoneità e correttezza dell'opera realizzata dal Contraente Generale, ha eccepito che la recinzione posta in opera era parzialmente non conforme alle previsioni del C.S.A. Anche tale riserva non è stata quantificata dal C.G. e, dunque, deve ritenersi inammissibile.
pag. 47 n. 173: maggiori compensi per la fornitura di reti anti lancio Con tale domanda, formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'Ordine di Servizio n°8l del 27 giugno 2013, con cui la Direzione Lavori ha Comunicato l'approvazione tecnica ed economica degli elaborati di progetto esecutivo di dettaglio dell'istruttoria n°3 della perizia di variante 4, con delle riduzioni apportate alle quantità di rete anti lancio, relative alle opere di scavalco autostradale. Condividendo le osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio, la riserva in esame non risulta fondata. Ebbene, Con l'OdS N. 81 la D.L. ordina al CG l'esecuzione dei lavori, relativamente alle WBS CV020, CV030, CV040, CV060, CV070, CV080, CV090, CV20N, CV20S, GA550, VI11N, VI11S, VI66S secondo quanto riportato negli elaborati grafici con le rettifiche introdotte dall'
[...]
, di cui all'elenco allegato e nel rispetto degli elaborati economici approvati. Controparte_11
La stessa D.L. ritiene che dalle analisi effettuate ai sensi dell'art. 7 Quater del CSA, le modifiche sono congrue e non alterano le condizioni tecnico-economiche del progetto di appalto dal momento che risultano analizzati aspetti di dettaglio intervenuti sul progetto esecutivo approvato senza rilevanza contabile nella totalità delle WBS analizzate. Ciò considerato, la riserva non può essere accolta.
n. 175: remunerazione delle maggiori attività derivanti dall'ordine di servizio n. 84 del 17 dicembre 2013 Con tale domanda, formulata in data 16 dicembre 2013 in occasione del SAL n. 12 afferente gli espropri, il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 84 della Direzione Lavori con il quale, in ottemperanza a quanto prescritto da è stato ordinato al Contraente Generale CP_1 dopo oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori di espletare l'iter di restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea secondo quanto previsto nella procedura applicativa ANAS di cui al modello CDGT.C.18.140-1-01-06-2012, e di trasmettere un programma di completamento di tutte le procedure espropriative. La riserva in esame, siccome non quantificata, deve essere ritenuta inammissibile.
n. 176: remunerazione delle maggiori attività per l'esecuzione di prove di estrazione dei ceppi lapidei Con tale domanda, formulata in data 16 dicembre 2013 in occasione del SAL n. 12 afferente agli espropri, il Contraente Generale ha contestato la disposizione della Committenza di esecuzione di prove per verificare la corretta posa in opera di ceppi lapidei a confine delle proprietà non soggette ad esproprio. Il Contraente Generale ha contestato la prescrizione, in quanto le verifiche a campione non erano state fatte nel doveroso contraddittorio con l'impresa e senza neppure l'indicazione dell'esatta localizzazione dei cippi che avrebbero dato i risultati contestati. La riserva è inammissibile, poiché non quantificata dal C.G.
n. 179: rimborso costi per la fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne Con tale domanda, formulata in data 4 agosto 2014 in calce al SAL n. 13 per espropri, il Contraente Generale ha chiesto il rimborso dei costi affrontati per la fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne nella fase successiva all'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 23 maggio 2013. La riserva, analogamente alla 148 e alla 151, deve essere parzialmente accolta, considerato che analoga richiesta riferita alla fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne era stata già oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06.
pag. 48 Quanto, però, alla quantificazione della pretesa avanzata dal C.G., si ritiene riconoscibile a titolo di rimborso il solo importo di € 87.717,87 oltre IVA. Invero, il periodo di riferimento per la fornitura di energia elettrica decorre dal 23 maggio 2013 (data di apertura al traffico) sino al giugno 2014 (data di voltura della fornitura). Dunque, deve essere detratto dall'ammontare richiesto dal C.G. pari ad € 91.262,81 la somma di € 3.544,94 relativa al mese di maggio 2013, per un totale di € 87.717,87 oltre IVA.
n. 180: riconoscimento della remunerazione delle attività conseguenti all'ordine di servizio n. 86 del 9 agosto 2014 La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con tale domanda il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 86 con il quale la Direzione Lavori ha imposto all'impresa esecutrice il rifacimento di alcuni assi stradali siti nel comune di FA e, a dire della medesima amministrazione comunale, ammaloratisi a seguito del transito dei veicoli diretti al cantiere autostradale. La riserva deve essere ritenuta inammissibile, in quanto non quantificata dal C.G.
n. 181: remunerazione delle maggiori attività conseguenti all'ordine di servizio n. 87 del 9 agosto 2014 La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con il provvedimento contestato il Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto da ha ordinato al Contraente Generale di riattivare l'impianto di illuminazione della CP_1
Galleria Tribito- danneggiata da terzi rimasti ignoti in ottemperanza dell'art. 8bis punto 22 del C.S.A. in tema di riparazione delle opere convenzionali danneggiate da terzi. Il C.G. ha contestato la disposizione della Committenza, rilevando che l'art. 8bis non avrebbe potuto trovare applicazione in quanto l'impianto non era un'opera realizzata nel corso dell'affidamento. Nonostante ciò, la Committenza ha comunque ordinato al C.G. l'esecuzione degli interventi, per l'urgente necessità di provvedere a garantire la sicurezza del traffico veicolare. La riserva è inammissibile, perché non quantificata dal C.G.
n. 182: remunerazione per la fornitura di gasolio per il gruppo elettrogeno presso lo svincolo di San Mango La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con tale pretesa il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della remunerazione per la fornitura del gasolio per il gruppo elettrogeno dello svincolo di san Mango che era stato approvvigionato dopo la fine dei lavori per garantire l'operatività degli impianti in attesa che la Committente procedesse all'allaccio dei medesimi impianti alla rete elettrica.
Considerato che
similare richiesta a questa era stata già oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06, si ritiene che la riserva possa essere accolta così come quantificata dal Contraente Generale. Pertanto, si ritiene dovuta la somma di euro 2.033,16, oltre oneri di sicurezza per euro 159,02 e interessi maturati al 19 dicembre 2016 per euro 185,70, nonché gli ulteriori interessi dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge.
n. 183: remunerazione delle maggiori attività derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 88 del 18 gennaio 2016
pag. 49 La riserva è stata formulata per la prima volta in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri. Con tale pretesa il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri sopportati per dar seguito alle richieste della Committenza che, con l'ordine di servizio del gennaio 2016 (a quasi tre anni dalla fine dei lavori), aveva prescritto al Contraente Generale l'esecuzione di una serie di interventi a seguito della colatura di materiale liquido sulla parete sovrastante l'arteria stradale in esercizio al Km. 291 +650. La riserva deve essere accolta. Invero, la relazione geologica-strutturale del costone (cfr. all. 183.02 di parte attrice) evidenzia una falda detritica superficiale nella quale si conferma che “eventi meteorici, anche di normale entità, potrebbero dar luogo a fenomeni di erosione areale, quale erosione a solchi, ed erosione areale o diffusa, legata al ruscellamento incontrollato di acque piovane lungo il versante, che potrebbero evolvere in locali e contenuti fenomeni di massa, quali piccoli smottamenti” e per tale motivo è stato realizzato il “vallo di accumulo” a tergo dell'opera di sostegno per raccogliere il materiale detritico proveniente dal versante, che “ha consentito il corretto contenimento del fenomeno di colamento registrato”. Il “vallo di accumulo” richiesto dalla relazione geologica, tuttavia, ha contenuto solo in parte il fenomeno di colamento registrato. Il fatto, però, non appare imputabile all'Impresa che ha correttamente predisposto la misura necessaria per evitare il danno, poi realizzatosi. Considerata, quindi, la natura di evento imprevisto e particolare del fenomeno di colamento realizzato, si ritiene la riserva fondata per l'importo quantificato dal C.G. di euro 56.112,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensivi degli oneri di sicurezza.
n. 184: ristoro degli oneri per l'ottemperamento alle prescrizioni dell'ordine di servizio n. 91 del 18 gennaio 2016 Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della residua somma di € 32.384,06 su un totale di
€ 139.527,75, oltre interessi e rivalutazione maturandi. La pretesa trae fondamento dal fatto che il Direttore dei lavori aveva ordinato al Contraente Generale con l'Ordine di servizio n. 90, visto il fenomeno erosivo verificatosi nel Torrente Savuto al piede della protezione spondale della sovrastante autostrada, la redazione di un progetto di un intervento di sistemazione al fine di prevenire l'aggravarsi dei processi di scalzamento in atto. Con successivo O.d.S. del 26 febbraio 2016, la D.L. ordinava al CG di procedere all'immediata messa in sicurezza dell'opera e contestualmente dare comunicazione all'Autorità di Bacino Regionale dell'aggravamento della situazione già segnalata, con nota del C.G. del 11/02/2016, richiedendo eventuale sopralluogo congiunto;
di eseguire il rilievo di dettaglio delle nuove condizioni dei luoghi con monitoraggio dei movimenti in atto;
di richiedere al Progettista la proposta di risoluzione per la messa in sicurezza della protezione spondale estendendo la proposta a tutto il tratto interessato dall'OdS 90; di aggiornare il progetto già oggetto dell'Ordine di Servizio 90. La porzione di riserva, per la quale parte attrice chiede la corresponsione della residua somma di € 32.384,06 (cfr. pag. 97 atto di citazione) non appare accoglibile, essendo stati contabilizzati i corrispettivi dovuti per le opere sopra eseguite. Ebbene, il Direttore dei Lavori ha contabilizzato a l'importo pari ad € 153.502,23 Parte_10 suddiviso in € 42.995,58 oltre € 3.362,86 per oneri della sicurezza (Ordine di Servizio n. 90); € 99.371,54 oltre € 7.772,25 per oneri della sicurezza (Ordine di Servizio n. 91). (cfr. all. n. [026]) – Conto Finale. Il direttore dei lavori ha, però, escluso il riconoscimento di un maggiore importo per l'intervento di ripristino della protezione spondale, richiesto appunto nella misura di € 32.384,06,
pag. 50 poiché il Contraente Generale aveva dato esecuzione all'ordine di servizio con ritardo rispetto sua ricezione. Il Ctu ha concordato con quanto contabilizzato dalla Direzione dei Lavori nel Conto Finale mentre le osservazioni di parte attrice non appaiono sul punto conferenti. Ebbene, non rileva il fatto che l'esecuzione dell'intervento sia avvenuta dopo la fine dei lavori in quanto questa circostanza non esclude di per sé la rilevanza del ritardo nella esecuzione dell'intervento specifico da parte del C.G..
n. 185: riconoscimento di maggiori compensi per l'attività di ripristino dei sistemi di raccolta acque di piattaforma aerea del viadotto Fiume Grande Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 15.383,36 per capitale ed € 1.203,19 per oneri di sicurezza. La pretesa trae fondamento dalla necessità di esecuzione di un intervento di manutenzione dell'impianto di raccolta acque del viadotto Fiume Grande, manomesso da ignoti. La riserva non è ammissibile. Invero, come precedentemente ribadito per la riserva n. 161, l'onere della guardiania e della custodia delle aree di cantiere ricade sul Contraente Generale;
quindi, nessuna richiesta riconducibile al venir meno di tale obbligo può trovare accoglimento.
n. 186: rimborso dei costi per il ripristino dell'impianto di illuminazione della galleria Timpa delle Vigne manomesso da terzi Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale chiede il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di parzializzazione della carreggiata, attuati al fine di ripristinare l'impianto di illuminazione della galleria Timpa delle Vigne manomesso da terzi e quantificati in € 3.500,00. La riserva è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 8bis del CSA – N.G., ai punti 18 e 19, il Contraente Generale deve:
“assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico” e “resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette”. Ciò considerato, nessuna richiesta di rimborso può essere avanzata al Committente.
n. 187: remunerazione delle attività per il ripristino di opere ed impianti danneggiati da terzi Con la Riserva in oggetto il C.G. chiede il riconoscimento della somma di € 471. 778,28 complessive per opere di ripristino su danni prodotti da terzi. La riserva in esame non è ammissibile. Infatti, i lavori e le quantificazioni di cui il C.G. richiede il rimborso sono le seguenti:
1. Ripristino tratto collassato difesa spondale OI 500. Tale attività è già stata riconosciuta con la riserva n. 184.
2. La pretesa è infondata, in quanto l'onere del ripristino delle Parte_11 originarie condizioni dei luoghi ricade negli obblighi del Contraente Generale, come previsto dall'art. 8bis punti 18 e 19 del CSA.
3. Ripristino reti e chiodature OS 180. Si tratta di attività già riconosciuta con la riserva n. 183.
pag. 51 4. Ripristino cavi in itinere, impianti galleria Tribito, PC e software galleria Monaco. Pretesa già contabilizzata a Conto Finale per l'importo pari ad € 146.941,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.492,92.
5. Ripristino segnaletica verticale. Pretesa inammissibile in quanto non quantificata dal Contraente Generale.
6. Viabilità a monte dello svincolo di FA (come da richiesta del Committente . Pretesa CP_1 contabilizzata a Conto Finale per l'importo di € 6.840,69 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 535,04.
7. Ripristino tratti incidentati ed integrazioni barriere di sicurezza. Importo contabilizzato a Conto Finale per € 6.840,69 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 535,04. Tutto ciò considerato, la riserva avanzata dal C.G. deve essere ritenuta infondata.
n. 188: maggiori oneri per il ritardo nel compimento delle operazioni di collaudo La riserva è stata formulata per la prima volta in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri per chiedere il rimborso di tutti i maggiori costi indebitamente sopportati dal Contraente Generale per il ritardo della Committenza nell'ultimazione del collaudo dei lavori. In particolare, considerato che l'opera è stata ultimata il 23 maggio 2013 e che il collaudo sarebbe dovuto intervenire entro sei mesi dall'ultimazione, il Contraente Generale si è visto costretto a sopportare costi inerenti al ritardo nel pagamento della rata di saldo, i maggiori costi per ritardato svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., nonché della polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione del contratto, nonché i danni derivanti dal conseguente procrastinarsi della definitività del certificato di collaudo provvisorio, quali in via esemplificativa e non esaustiva, danni da ritardo nello svincolo della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, nonché nel pagamento delle ritenute a garanzia dei lavoratori ex art. 7 d.m. 145/2000. Per i motivi sopra esposti il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 1.263.085,98 a titolo di interessi legali maturati al 31 luglio 2017 sulla rata di saldo non corrisposta della Committenza proprio per il ritardo nell'ultimazione delle operazioni di collaudo. Inoltre, con tale domanda il Contraente Generale chiede il ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti al ritardo nell'ultimazione del collaudo dell'opera, comprensivi in via esemplificativa e non esaustiva di costi di manutenzione delle opere, ivi compresi i costi del ripristino delle stesse danneggiate nel periodo in questione dal fatto di terzi, dei ratei delle polizze assicurative, dei costi di mezzi e personale per il mantenimento del cantiere, dei maggiori oneri per le attività espropriative, per complessivi € 3.197.728, 51. La riserva appare fondata e, pertanto, accoglibile. All'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n. 5 viene stabilito quale termine di ultimazione dei lavori T2 il 23/05/2013 così come anche certificato dalla D.L. Successivamente le amministrazioni comunali di S. Mango D'Aquino e di Nocera Torinese chiedevano ad di effettuare interventi di sistemazione CP_1 sulle viabilità locali, interessate dai lavori di ammodernamento autostradale. Dunque, con nota n. 21349 del 18.07.13, l' chiedeva alla D.L. di ordinare al CG la progettazione e l'esecuzione degli CP_1 interventi richiesti con conseguente spostamento della data del fine lavori al 08.01.2014. (cfr. all. n.
[027] – Nota n. 21349). Alla luce di ciò, l'8 gennaio 2014 deve essere considerata quale data di ultimazione dei lavori da cui far decorrere il termine massimo di sei mesi entro cui il Committente deve eseguire il collaudo.
Considerato che
il collaudo risulta datato 05.07.2018, oltre quattro anni dopo la scadenza del termine, le pretese avanzate dal C.G. devono ritenersi fondate, condividendo la quantificazione per l'importo di € 3.197.728,51 oltri interessi legali e rivalutazione.
pag. 52 Non può essere accolta l'eccezione di tardività della riserva, atteso che la stessa è stata iscritta il 29 luglio 2016 ed il collaudo è stato eseguito soltanto il 5 luglio 2016.
n. 189: mancato pagamento delle prestazioni eseguite La domanda in argomento è stata formulata in calce al conto finale dei lavori sottoscritto in data 19 dicembre 2016. La pretesa trae fondamento dal fatto che la Committenza ha ritenuto di stralciare dalla contabilità finale di commessa delle opere previste convenzionalmente e realizzate dal Contraente Generale. Il Consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto la riserva non provata e, pertanto, non accoglibile. Invero, riguardo agli interventi di protezione delle scarpate, ai fini della loro contabilizzazione, il Direttore dei Lavori ha richiesto evidenza dei PCQ attestanti l'esecuzione dei lavori. Il Contraente Generale, in fase di istruttoria, non ha dato evidenza alla Direzione Lavori delle attività eseguite. Successivamente, in data 29.09.2016, la Direzione Lavori ha eseguito un sopralluogo in Co contraddittorio con il per accertare lo stato dei luoghi, durante il quale non si è potuto accertare l'esecuzione dei “prati armati”. (cfr. verbale di sopralluogo del 29.09.16 – all. 189.01). Orbene il Direttore dei Lavori ha disposto la detrazione contabile, pari ad € 112.086,78 per Parte_12
[...
e pari ad € 143.016,78 per , atteso che non sussistevano evidenze documentali relative Parte_13 alle lavorazioni “prati armati” al di sotto dei viadotti e , ricorreva una Parte_12 Parte_13 speciale difficoltà nell'indagine qualitativa per accertare l'effettiva esecuzione delle lavorazioni, l'intervento era previsto in progetto su un'area pari a mq 4.029,00 per e mq 5.140,79 per Parte_12
e considerata la necessità di portare immediatamente a contabilizzazione finale gli Parte_13 interventi accertati per attendere in modo tempestivo agli obblighi di norma e di legge della direzione lavori. Riguardo alle demolizioni, il Direttore dei Lavori ha effettuato un accertamento in contraddittorio con il Contraente Generale, di cui al verbale di sopralluogo del 29.09.2016, durante il quale si è potuto rilevare che risultano non demoliti: i muri d'ala dell'ex Galleria Caccavo II;
la spalla lato Reggio Calabria dell'ex viadotto Savuto;
entrambe le spalle dell'ex Viadotto Baratta II;
entrambe le spalle dell'ex Viadotto Chioccia, nonostante il progetto prevedeva la demolizione completa anche dei manufatti sopra rilevati. (cfr. verbale di sopralluogo del 29.09.16 cit.). Dalla verifica documentale, il Direttore dei Lavori, non avendo riscontrato il fondamento contrattuale della mancata demolizione come prevista dal progetto, in sede di contabilità finale ha disposto la detrazione contabile pari ad € 200.000,00 per la parte d'opera “a corpo” non eseguita. (cfr. pag. 138 del registro di contabilità lavori n. 20 – all. 189.02). Per quanto sopra la domanda è da rigettare.
n. 190: contestazione delle detrazioni apportate in sede di conto finale La richiesta economica in argomento, per la somma di € 426.195,10 è stata formulata in calce al conto finale dei lavori sottoscritto in data 19 dicembre 2016. La pretesa trae fondamento dalla contestazione delle detrazioni apportate dalla Committenza in sede di conto finale per presunte non conformità della pavimentazione stradale. La riserva deve essere rigettata. Si condividono infatti le conclusioni del CTU, il quale ha recepito le affermazioni del consulente secondo cui le detrazioni apportate dall' con nota 034448-P del 07.12.2016, riguardano in CP_1 CP_1 parte le accertate non conformità dal Consulente della Commissione di Collaudo – prof. Per_2
pag. 53 dell' - relativamente a difetti inerenti al bitume, la capacità drenante Persona_3 Parte_14
e gli spessori per € 225.181,52. Per il restante importo pari a circa € 200.000,00 stante l'applicazione dei criteri previsti nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche - per la reiterazione delle difformità riscontrate, anche se “di prodotto” e non “prestazionali”, relativamente alla percentuale di bitume prevista dal CSA. Ed invero osserva il Collegio, che la riserva in questione, quale somma delle detrazioni sopra eseguite, mutua le contestazioni svolte dall'impresa ad in seguito alle prime determinazioni della CP_1
Commissione di collaudo, cfr. Consulenza sull'accettabilità della Pavimentazione Stradale Realizzata, all. 190.5. Secondo l'impresa, infatti, la commissione di Collaudo, come si legge nella consulenza di parte eseguita dall'ing. denominata Analisi e Valutazioni relative a quanto esposto Persona_4 nella relazione dei Consulenti della Commissione di collaudo in merito alle non conformità e CP_1 alle detrazioni per il B4 – Tratti 6 e 7 della , avrebbe, Per_5 Parte_15 in estrema sintesi, compiuto delle valutazioni approssimative, basate su campioni di pavimentazione poco rappresentativi, nonché prelevati a distanza di tempo dall'epoca in cui i lavori erano stati fatti, con i connessi profili di usura del manto, si sarebbe affidata a un laboratorio di analisi fuori dai termini di capitolato, ed avrebbe utilizzato metodologie prive di fondamento scientifico, solo per citarne alcuni. Le detrazioni suggerite dai Consulenti della commissione di Collaudo erano applicate in misura maggiore a quelle oggi contestate dall'impresa nell'atto di citazione. Deve tuttavia rilevarsi che a fronte delle contestazioni della come corroborate dalla Parte_1 consulenza specialistica del 29.4.2016, l' aveva replicato con la relazione sul Conto finale dei CP_1 lavori, del 20 aprile 2017, con cui erano state applicate le detrazioni oggi contestate. Orbene, avendo la Direzione dei lavori applicato detrazioni per una misura minore a quella suggerita della prima consulenza, parte attrice ha continuato a contestare la detrazione in sé, senza formulare specifiche censure alla relazione finale. L'atto di citazione, così come gli atti successivi, non evidenziano infatti in maniera specifica le criticità delle conclusioni raggiunte da sicché le contestazioni, appaiono CP_1 del tutto generiche.
n. 191: contestazione dell'ordine di servizio n. 93 del 27 gennaio 2017 Con tale ultima riserva, con la quali si richiedono maggiori oneri per € 25.047,00, il Contraente ha contestato la pretesa delta Committenza di ottenere, dopo quasi quattro anni Pt_5 dall'ultimazione dei lavori e di costante transito veicolare, l'esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale per la presenza di avvallamenti. Il Contraente Generale ha replicato a tale richiesta della Committenza rappresentando che le problematiche evidenziate dovevano ritenersi connesse alla semplice usura del manto stradale dovuto all'intensità del traffico veicolare e non certo a vizi dell'opera realizzata, neppure ipotizzati dalla Committenza. La riserva non è accoglibile. Di fatto, con l'Ordine di Servizio 93 del 27/01/2017 il Direttore dei Lavori, constatata la presenza di avvallamenti sul piano viabile in molteplici punti delle carreggiate del , ordinava al Per_5
Contraente Generale di procedere al ripristino della pavimentazione nei punti segnalati. Dalla lettura degli atti emerge tuttavia (cfr. all. 191.7) che a seguito della segnalazione, che pure aveva evidenziato come detti avvallamenti fossero in realtà millimetrici, il non effettuò alcun Parte_5 intervento, atteso che il primo avvallamento non era in realtà esistente mentre per il secondo, benché esistente, si sconsigliava alcun intervento atteso che il ripristino, in presenza di una minima entità
pag. 54 avrebbe finito per peggiorare le condizioni della viabilità, determinando maggiori variazioni geometriche del piano viabile.
*** All'esito della valutazione di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, il Collegio riconoscere a parte attrice la somma di € 7.075.294,94, oltre interessi, rivalutazioni ed IVA secondo quanto specificamente riportato in motivazione per ciascuna riserva accolta, derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 29, 60, 64, 67, 68, 71, 75, 83, 86, 92, 110, 113, 125/147, 145, 148, 151, 179, 182, 183, 188. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma effettivamente riconosciuta e sono calcolate alle tariffe minime tenuto conto dell'accoglimento parziale domanda. Giova rammentare che parte attrice nel proprio atto di citazione aveva già chiesto il pagamento della complessiva somma di € 62.541.158,85 successivamente maggiorata delle somme ulteriormente richieste in sede di prima udienza di comparizione ed in particolare con riguardo alle riserve nr. 98 per l'importo aggiuntivo di
€ 4.260.425,38; nr. 154 per l'importo complessivo di € 1.107.515,64; nr 172 per l'importo complessivo di € 75.470,00 e nr. 186 per l'importo complessivo di € 26.052,14. Deve stigmatizzarsi, inoltre, che molte delle riserve rigettate con la presente sentenza sono risultate inammissibili per tardività, oppure decadute, oppure non quantificate o ancora già rinunciate e riproposta in presenza del pagamento delle somme riconosciute degli atti aggiuntivi citati oppure formulate genericamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: accoglie la domanda attorea per il minor importo di € 7.075.294,94, oltre di interessi, rivalutazioni ed imposte come da motivazione;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 32.070,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge. Pone a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, lì 19.11.2025
Il Presidente Dott. Giuseppe Di Salvo
IL Giudice rel/est Dott. Maria Pia De Lorenzo
pag. 55
in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice dott. Maria Pia De Lorenzo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79152 del RGAC dell'anno 2017, avente ad oggetto Appalto Pubblico decisa ai sensi degli art. 189, 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni assunte delle parti all'udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Luca Parte_1
Massatani; ATTORE E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Arena, Lara Giovane, Francesca Lulli e CP_1
CO MA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE: l' come sopra rappresentata e difesa CHIEDE Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'interno dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, così come precisate a verbale all'udienza del 3 ottobre 2018 e nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.. PER IL CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, relativamente alle riserve nn. 6 e 119; 2. nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili e/o intempestive e/o rinunciate e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi;
3. in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU con altro perito, ritenuto che la relazione integrativa depositata il 4.01.2023 (e nuovamente il 9.02.2023) non ha colmato le lacune riscontrate nella perizia definitiva, per le motivazioni già ampiamente riassunte nelle precedenti note di trattazione scritta del 15 marzo 2023. In ogni caso, condannare Parte_1 al pagamento dei compensi di Avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese
[...] generali, ulteriori accessori ed oneri riflessi come per legge.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2017, la società Parte_1
(di seguito anche solo o “Contraente Generale” o “C.G.”) conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale delle Imprese di Roma d'ora innanzi anche solo “ CP_1 CP_1
o “Committente”), chiedendo di condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in proprio favore della somma di euro 62.541.158,85 in accoglimento delle 107 riserve iscritte in contabilità, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi ed IVA a titolo di ristoro dei danni indicati nelle riserve iscritte nella contabilità della commessa di esecuzione dei lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno/Reggio Calabria nel tratto denominato tronco 2°, tratti sesto e settimo, dal Km. 286,00 al K. 294,600 e dal Km. 294,600 al Km 304,200.
2. Rappresentava parte attrice che l'affidamento in esame rientrava nella tipologia di affidamento a contraente generale, in cui al contraente era affidata anche la realizzazione di parte della progettazione dell'intervento, oltre all'esecuzione di molteplici attività accessorie ai sensi dell'allora vigente art. 1, comma 2, lett. f) della Legge 443/2001 e dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002 e che nell'ambito di tali attività l'attrice si era trovata ad affrontare una situazione ampiamente diversa da quella prevista e prevedibile in fase di gara sulla scorta degli atti progettuali redatti dalla committenza, da ciò derivando l'iscrizione di molteplici riserve.
3. Nonostante le riscontrate difficoltà esecutive, l'attrice sottolineava di aver comunque ultimato i lavori nel pieno rispetto delle tempistiche convenzionali e di essere stata costretta ad instaurare l'odierno giudizio stante l'impossibilità di addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza.
4. All'udienza del 3 ottobre 2018, il Giudice, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio e preso atto della precisazione delle domande formulata a verbale dalle parti, e precisamente l'indicazione che a seguito della sottoscrizione del certificato di collaudo era stato aggiornato l'importo di alcune delle riserve già oggetto del giudizio ed in particolare le riserve nr. 98 per l'importo aggiuntivo di € 4.260.425,38; nr. 154 per l'importo complessivo di € 1.107.515,64; nr 172 per l'importo complessivo di € 75.470,00 e nr. 186 per l'importo complessivo di € 26.052,14, mentre parte convenuta insisteva nell'eccezione di giurisdizione in merito alle riserve nr. 6 e 119, concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3 aprile 2019 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
5. Depositate le memorie istruttorie, sopravvenivamo vari rinvii stante l'impedimento del giudice assegnatario del procedimento, fino a che, con provvedimento pronunciato fuori dall'udienza dell'8 gennaio 2020, il Giudice provvisoriamente assegnatario del fascicolo disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica sui temi oggetto della controversia, rinviando la causa all'udienza del 27 gennaio 2020 per il giuramento del Perito, nella persona dell'architetto Roberto Lancia.
6. A causa del verificarsi e del protrarsi dei noti eventi pandemici, i termini originariamente concessi dal Giudicante per l'espletamento della consulenza venivano differiti più volte e dopo il deposito della relazione definitiva, nuovi rinvii erano disposti al fine di dare più compiuta risposta ai chiarimenti formulati da entrambe le parti. Quindi la causa era trattenuta in decisione con provvedimento comunicato in data 6 marzo 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
pag. 2 7. Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del D.Lgs 163/06, questo collegio richiama lo stesso art. 240 del D.Lgs 163-00 (modificato con legge del 2011) il quale prevede che “Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale” tra cui, per l'appunto quello oggetto del presente giudizio (l'affidamento a contraente generale è disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs 163-06 al Titolo III Capo IV sez. 1 del testo normativo). L'inapplicabilità della disciplina dell'accordo bonario al contratto di cui è causa consente, quindi, di ritenere la controversia procedibile.
Questioni preliminari
8. Prima di esaminare il contratto e ripercorrere il rapporto svoltosi fra le parti, deve premettersi una disamina dell'istituto del contraente Generale ed in generale del Project Financing poiché la principale eccezione preliminare svolta da nelle sue prime difese (pag. 6 e ss. della CP_1 comparsa di risposta) riguarda l'esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità da parte dell'affidatario dei lavori mediante il modello del contraente generale.
9. Secondo la prospettazione del convenuto, i principî cui sarebbe ispirato l'istituto (razionalizzazione ed accelerazione delle fasi realizzative dell'appalto, l'ampio margine di discrezionalità nella scelta delle soluzioni operative, l'ausilio di un direttore dei lavori di propria fiducia e elezione, l'unitarietà dell'affidamento e la realizzazione dell'opera “con qualsiasi mezzo”) riverserebbero sul solo contraente generale i rischi esecutivi dell'appalto con conseguente impossibilità di far sollevare tout court quegli “incidenti” esecutivi, cristallizzati nello strumento normativo dell'iscrizione di riserve sugli Stati di Avanzamento Lavori.
10. Giova ricordare che il Project financing è – come è noto - istituto di origine anglosassone che vede i privati in prima linea nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di opere di interesse pubblico per lo più caratterizzate dalla redditività dell'esercizio (autostrade, metropolitane, strade etc); in tale contesto il privato diviene realizzatore e, al tempo stesso, concessionario dell'opera di interesse pubblico per un periodo di tempo predeterminato dall'appaltante.
11. Mediante tale schema realizzativo, la stazione appaltante effettivamente progetta la realizzazione di grandi opere pubbliche coinvolgendo i privati nella loro realizzazione, predisponendo un progetto di massima e attribuendo ai privati il compito della loro compiuta realizzazione, del loro finanziamento e della gestione secondo principi di remuneratività tali per cui il privato, trascorso un determinato periodo di tempo, rientra dei costi di realizzazione dell'opera e matura anche potenziali margini di profitto.
12. In Italia, l'istituto ha trovato disciplina normativa con la cosiddetta “legge obiettivo” del 21 dicembre 2001 n. 443; con tale legge il Governo ha individuato le infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale per la modernizzazione del Paese, attribuendo un regime speciale a tali appalti che stabiliva la deroga a molte delle procedure previste dalla Legge RL (D.lgs n. 109/94), superando quindi le lungaggini delle conferenze di servizi pag. 3 ed un modello che prevedeva, quali modalità di contratto, il solo appalto modellato sull'istituto codicistico e la concessione di costruzione (principio questo ribadito dall'art 53 del D.Lgs 163/06). 13. L'articolo n. 2 comma f) della legge 443/01 (legge obiettivo) prevede difatti: f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti”.
14. Il 20 agosto 2002 è stato poi approvato il D.Lgs. n. 190 che attua la Legge Obiettivo per le grandi opere pubbliche e che ha anche introdotto un'ulteriore modalità di coinvolgimento dei privati nella realizzazione delle infrastrutture: la figura del "General Contractor" o "Contraente Generale" (di seguito CG).
15. In particolare, l'art. 6 prevede che, nel caso di realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale, sia possibile affidare le opere al Contraente Generale (art. 6 Modalità di realizzazione “In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale”), nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara.
16. L'articolo 9 di tale D.lgs fissa i compiti del Soggetto Aggiudicatore e del Contraente Generale:
“Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
…..c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
3. Il soggetto aggiudicatore provvede: b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere”.
17. Al di là, quindi, di queste rilevanti specificità, la disciplina del contraente generale ed il suo rapporto con il committente/appaltante, non appaiono strutturalmente dissimili rispetto alle note figure dell'appalto, sia esso relativo alle opere di pubblica utilità, che a quello di diretta derivazione codicistica.
18. Per quanto più ci interessa e per quanto concerne la specifica disciplina della responsabilità intercorrente tra affidante ed affidatario, il contraente generale - prosegue l'art. 9 - “risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto” fermo restando che “al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere;
il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle
pag. 4 varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione”.
19. Lo schema tradizionale dell'appalto pubblico nel quale la stazione appaltante procede alla redazione del progetto definitivo e nel quale l'appaltatore redige sulla base del progetto definitivo il progetto esecutivo e provvede alla sua realizzazione, non viene, quindi, scalfita nella disciplina introdotta dal D. Lgs 190/2002.
20. Né sussistono macroscopiche differenze tra tale figura e la “nuova” figura del Contraente Generale (CG) rimodulata nel D.Lgs. 163/2006 (il così detto “Codice degli Appalti”) all'articolo 176, comma 2, fonte dello specifico contratto di cui è causa, il quale testualmente demanda al contraente generale: a. lo sviluppo del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del , ove Pt_2 detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b. acquisizione delle aree di sedime;
c. progettazione esecutiva;
d. esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e loro direzione;
e. prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f. individuazione (ove richiesto) delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g. indicazione (al soggetto aggiudicatore) del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite di concerto con gli organi competenti in materia.
21. In particolare, l'Art. 176. Prevede testualmente: “
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b1), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 532, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo….….c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e di selezione dei soggetti gestori;
3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del , ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
Pt_2
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
pag. 5 22. Emergono, quindi, indubbiamente, dei profili di maggiore e più ampia autonomia in capo al contraente generale, anche in ragione della sua adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, della sua adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria nella realizzazione dell'opera, ma tale autonomia, astrattamente foriera di una responsabilità “oggettiva” così come sostenuto da trova comunque un limite CP_1 normativo ed un contrappeso, da un lato, nel rispetto dei principî di responsabilità dettati dalla legge n. 443/01 e dalla normativa comunitaria, e dall'altro lato nel “rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara”.
23. Allorquando, quindi, il contraente generale assume su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e le attività tecnico-amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del
, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in parte Pt_2 dell'opera da realizzare, la selezione dei soggetti gestori, etc., ciò avviene sempre nel rispetto e nell'alveo inderogabile del progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante.
24. È in questa dialettica, quindi, che si rinviene il discrimine tra la responsabilità della committenza e quella del Contraente generale: il contraente generale è tenuto ad assumere su di sé il rischio di impresa di tutte quelle problematiche che possono insorgere nella fase esecutiva dell'opera e di cui egli doveva necessariamente tenere conto in sede di redazione della progettazione esecutiva, laddove invece la stazione appaltante risponde nei confronti del Contraente generale delle lacune o degli errori contenuti nel progetto definitivo posto a base di gara, il quale, per sua natura e secondo preciso dettato normativo, è solo “implementabile” Co da parte del e non può essere, quindi, modificato unilateralmente dall'aggiudicatario. Il Contraente generale è, quindi, tenuto ad operare nei limiti e “nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara” e ogni modifica del progetto esecutivo deve comunque essere oggetto di specifica approvazione da parte della stazione appaltante.
25. Non appare, quindi, condivisibile quanto sostenuto da nella comparsa di risposta in CP_1 relazione ad una pretesa teorica assenza di qualsiasi responsabilità della stazione appaltante nelle problematiche relative all'esecuzione dell'opera, poiché, se è vero che il contraente generale opera, ai sensi della precitata normativa, con amplissimi poteri gestionali ed in un regime di necessaria speditezza nella realizzazione dell'opera, tuttavia rimane vincolato dalla progettazione definitiva redatta dalla committenza e può, quindi, far valere in astratto, eventuali carenze progettuali che ha dovuto subire nella fase esecutiva, qualora siano risultate potenzialmente foriere di danno risarcibile.
26. Al contrario rimarranno nell'alveo del rischio di impresa del CG tenuto alla realizzazione dell'opera “con qualsiasi mezzo” tutti gli imprevisti di carattere tecnico di cui poteva e doveva tenere conto nella stesura della progettazione esecutiva ovvero già contemplati, valutati ed accettati come possibili in sede di progettazione esecutiva.
27. La progettazione esecutiva, realizzata dal CG sulla base della progettazione definitiva posta a base di gara e nel dispiegamento delle sue capacità organizzative e tecnico realizzative, costituisce di fatto l'ambito in cui si circoscrive la responsabilità “oggettiva” menzionata da
CP_1
28. In sintesi, quindi, allorquando il contraente generale, soggetto dotato degli strumenti e dei mezzi utili alla realizzazione dell'opera sulla base di una progettazione esecutiva, presenta al pag. 6 contraente generale il piano di realizzazione dell'opera (progettazione esecutiva) sviluppato sulla base del progetto a base di gara, si vincola alla realizzazione dello stesso e del rispetto dei termini ivi indicati dovendo far fronte autonomamente agli eventuali inconvenienti relativi alla concreta realizzazione delle opere sulla base dell'assunto per cui ha già valutato il progetto “definitivo” sulla base delle proprie conoscenze tecniche ed ha già dichiarato mediante la progettazione “esecutiva” di essere in grado di realizzare quel progetto definitivo nel tempo stimato del progetto esecutivo e mediante le soluzioni tecniche ivi specificatamente indicate, e ciò per mezzo dell'ausilio del direttore dei lavori di propria fiducia e sulla base dei mezzi a sua disposizione (finanziari, informatici. legali etc.). CP_3
29. Si consenta un richiamo.
30. L'indicazione dei vari elementi costituitivi i livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e, quindi, il discrimine tra progettazione esecutiva e definitiva, si rinviene nell'abrogato art. 93 del D.Lgs 163/2006 (ma è rimasta sostanzialmente invariata anche nel D.Lgs 207/2010): “
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario (omissis).
31. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili (omissis)
32. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
33. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale pag. 7 o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo”.
34. Sulla base quindi di tale analitica distinzione, il consulente tecnico di ufficio ha proceduto a verificare le riserve iscritte in corso di appalto.
35. L'inquadramento della ripartizione del regime della responsabilità nell'esecuzione dell'appalto sulla base di quanto riversato dal contraente generale e dalla stazione appaltante rispettivamente nei progetti esecutivo e definitivo, oltre a rispondere ai principî generali della responsabilità per fatto proprio e nella esecuzione dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, trova conforto anche nei rari interventi giurisprudenziali in tema.
36. L'inquadramento della responsabilità del contraente generale nell'ambito del generale alveo della responsabilità per inadempimento dell'appalto di o.o.p.p. è stato oggetto, infatti, solo di sporadici interventi del Supremo Collegio, tutti, a dir la verità, pronunciati a mo' di obiter dicta in procedimenti nei quali la Cassazione era chiamata a risolvere conflitti di giurisdizione tra il giudice civile ed il giudice contabile e/o amministrativo.
37. La Corte Suprema di Cassazione ha, tuttavia, avuto modo di svolgere alcune importanti considerazioni sull'inquadramento della responsabilità del Contraente generale nell'ambito della realizzazione dell'opera appaltata.
38. Con Ordinanza S.S.U.U. n. 16240-14 la Corte Suprema ha affermato: “l'istituto del contraente generale, ora disciplinato dall'art. 176 codice dei contratti pubblici, attiene al contratto col quale la stazione appaltante affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico
- realizzativa e finanziaria la realizzazione dell'opera, con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori;
- il contraente generale assume su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e le attività tecnico- amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del , ove detto progetto non sia posto a base di gara, l'acquisizione delle aree Pt_2 di sedime, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera da realizzare, la selezione dei soggetti gestori, l'indicazione del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le forme stabilite con gli organi competenti in materia, ferma restando la competenza della stazione appaltante in tema di approvazione del progetto definitivo, di elaborazione del progetto esecutivo e delle varianti, nonché di alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e di collaudo delle stesse;
- la varietà di siffatti compiti ha generato, anche nella dottrina, incertezze circa la natura giuridica del contraente generale, talvolta assimilato alla figura dell'appaltatore, altre volte considerato piuttosto come un mandatario senza rappresentanza nell'interesse dell'amministrazione, oppure accostato ad un concessionario di lavori pubblici;
- analogamente, il rapporto intercorrente tra l'amministrazione ed il contraente generale è stato ricondotto, di volta in volta, alle tradizionali figure dell'appalto, del mandato o della concessione amministrativa, ma non è mancato chi ha scorto in esso un'ipotesi di
pag. 8 collegamento causale tra tipi negoziali diversi, oppure un contratto misto (atipico o connotato da una tipicità sui generis) o un contratto procedimentalizzato a struttura variabile;
-non v'è qui necessità di prendere posizione tra le diverse tesi affacciatesi a questo proposito in dottrina, bastando notare come l'esplicita previsione di affidamento al contraente generale della "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera" (art. 176 codice dei contratti pubblici, comma 1), comporti incontestabilmente l'assunzione a suo carico di un'obbligazione di risultato (si veda anche, in tal senso Cons. Stato 4584/2010, che proprio su questo aspetto fonda la differenza rispetto alla figura dalla concessione di committenza, connotata invece per il concessionario da un'obbligazione di mezzi), destinata a conglobare in sé le svariate attività strumentali cui dianzi s'è fatto cenno”.
39. I principî di cui sopra hanno trovato, poi, conferma nelle successive Ordinanze nn. 25847-16 e 10231-17 nelle quali, la Corte di Cassazione ha ulteriormente sottolineato come, solo nel caso in cui il direttore dei lavori venga nominato dalla p.a., lo stesso assume su di sé munera pubblicistici che ne attraggono la responsabilità nell'ambito della giurisdizione contabile;
allorquando, invece, come espressamente previsto dal D.Lgs n. 168-06, il Direttore dei lavori sia espressione del CG lo stesso non può essere chiamato a rispondere del danno erariale.
40. E questa affermazione non è di poco momento, giacché il Supremo Collegio sottrae dall'alveo del controllo della p.a., ovvero della stazione appaltante, le soluzioni tecniche e gli interventi che competono invece normativamente alla direzione dei lavori quali la sospensione dei lavori per fatti sopravvenuti, l'adeguatezza dei mezzi e delle tempistiche di realizzazione etc.
41. Il principio di fondo è quello per cui, la nomina da parte del CG della direzione dei lavori sia preclusiva a ché il CG riversi sulla stazione appaltante decisioni, scelte e soluzioni assunte unilateralmente dal direttore dei lavori.
42. La Cassazione sembra affermare, quindi, il principio di autonomia nella realizzazione Co dell'opera, nei mezzi e nello svolgimento del lavoro assegnato a , ma non esclude a priori la responsabilità della committenza nell'ipotesi di andamento anomalo dei lavori, allorquando, quindi, l'andamento anomalo venga espressamente attribuito a fatto e colpa della stazione appaltante ma ciò solo nell'alveo delle specifiche attività di sua competenza: redazione della progettazione definitiva, approvazione del progetto definitivo e delle varianti, alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e collaudo. Nessuna responsabilità per andamento anomalo dei lavori può, quindi, assumere la stazione appaltante in relazione alle competenze che la legge pone esclusivamente a carico del contraente Generale: lo sviluppo Co del progetto definitivo, quando questo è posto a carico del , e la sua trasposizione del progetto esecutivo, le attività tecnico- amministrative occorrenti per pervenire alla sua approvazione da parte del l'acquisizione delle aree di sedime, la direzione dei lavori, le Pt_2 scelte della direzione dei lavori, i controlli utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.
43. Anche questo Tribunale, infine, ha avuto modo di occuparsi della specifica problematica della responsabilità del CG nella sentenza n. 9232-17 del 10 maggio 2017; in detto provvedimento, questa sezione ha richiamato la “ più ampia libertà e responsabilità organizzativa in capo al soggetto affidatario rispetto quella di un appalto tradizionale” sicché “l'interessata è tenuta a porre in essere misure adeguate per superare le criticità che si manifestano in corso d'opera riorganizzando adeguatamente le proprie attività di cantiere, nell'ambito del più vasto intervento complessivo, ed evitando per quanto possibile, la diseconomica utilizzazione di manodopera e mezzi con la conseguenza del riconoscimento dell'equo compenso solo a fronte
pag. 9 di maggiori oneri derivanti da circostanze del tutto imprevedibili, tali da non consentire una programmazione delle attività contestuali allo stesso”. 44. Questi saranno, quindi, i principî cardine sui quali si muoverà questo collegio nell'esame delle specifiche riserve sollevate dal contraente generale e portate in giudizio nella causa in epigrafe.
Il contratto per cui è causa. 45. La ricostruzione dei fatti operata dall'attrice prende le mosse dal provvedimento di aggiudicazione n. 63 del 23 giugno 2006 (cfr. doc. n. 2) e successivo contratto di appalto del 5 luglio 2006 (Rep. 59087, racc. 12543 – cfr. doc. n. 3) con cui (di seguito CP_1 anche “la Committenza”, “l' , “il Committente”) affidava all'odierna attrice (di seguito CP_1 anche “la , “il Contraente Generale” o “l'impresa” o “il contraente” ed insieme ad Parte_1
“le parti”) i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CP_1
CNR/80 dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria nel tratto denominato tronco 2°, tratti 6° e 7°, lotto unico, dal Km. 286 al Km. 294,600 e dal Km. 294,600 al Km. 304,200 per un importo di € 284.709.612,90, con ribasso medio del 17,07061%.
46. Il predetto negozio veniva strutturato nella forma di affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 1, comma. 2, lett. f) della Legge 443/2001 e dell'art. 9 del D.lgs. 190/2002.
47. A mente dell'art. 2 del contratto, il rapporto sarebbe stato disciplinato dalle norme sopra richiamate nonché dalla documentazione tutta prodotta dal Contraente Generale nell'ambito della procedura concorsuale, dalle previsioni di gara e dal Capitolato Speciale d'Affidamento (cfr. doc. n. 4). Ai sensi del successivo art. 8 del contratto, le parti convenivano che le opere avrebbero dovuto essere progettate ed eseguite in 1.100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione da parte della Committenza – nella sua articolazione organica che avrebbe assunto il ruolo di Alta Sorveglianza dei lavori - dell'Ordine di Inizio delle Attività; all'interno dei 1100 giorni erano previsti anche 120 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 60 giorni per approvazione dello stesso da parte della Committenza.
48. L'articolo 19 prevedeva che le controversie nascenti dall'esecuzione avrebbero potuto essere devolute alla cognizione arbitrale, salva la facoltà di entrambi i contraenti di declinare la competenza arbitrale entro un termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda di arbitrato.
49. L'art. 1 del Capitolato Speciale di Affidamento – Norme generali (di seguito anche “il C.S.A.”
o “il Capitolato”) prescriveva che nell'ambito dell'affidamento erano ricomprese le attività di: a) acquisizione delle aree di sedime, tanto sotto il profilo degli espropri quanto per quanto atteneva la rimozione delle interferenze;
b) redazione della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c) acquisizione di ogni autorizzazione necessaria ai lavori;
d) svolgimento del ruolo di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
e) esecuzione dei lavori.
50. I lavori avrebbero dovuto eseguirsi senza interruzione dell'operatività dell'asse autostradale e garantendo in determinati periodi (definiti periodi di “esodo”) la percorribilità di più corsie per senso di marcia (art. 7 del C.S.A.); a tal fine, era posto a carico del Contraente Generale l'onere di garantire il servizio alla mobilità anche tramite movieri, personale addetto e segnaletica provvisoria (art. 8bis del C.S.A.).
51. A norma dell'art. 7quater del Capitolato le varianti introdotte per cause di forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute disposizioni di legge e richieste di o di enti terzi CP_1
pag. 10 avrebbero comportato il diritto per il Contraente Generale ad un aumento del corrispettivo pattuito per remunerare le maggiori attività progettuali ed esecutive ed al riconoscimento degli eventuali maggiori tempi.
52. L'art. 10 del Capitolato stabiliva, poi, che gli stati di avanzamento dei lavori in corso d'esecuzione sarebbero stati emessi ogni qual volta si fosse addivenuti ad un valore di opere pari ad € 20.000.000,00.
53. L'art. 12 del Capitolato disponeva che il collaudo dei lavori avrebbe dovuto compiersi entro sei mesi dalla conclusione delle attività; fino a che non fosse intervenuto, con esito positivo, il collaudo favorevole delle opere, il Contraente Generale, come sancito dal successivo art. 13 del medesimo Capitolato, era obbligato a garantire a propria cura e spese la manutenzione delle opere realizzate, anche se già aperte al traffico e nella piena disponibilità e sorveglianza dell' CP_1
54. In data 28 luglio 2006, emanava l'ordine di inizio delle attività progettuali ed CP_1 esecutive, fissando quindi al 31 luglio 2009 il termine di ultimazione dei lavori (cfr. doc. n. 5).
55. Col proprio atto introduttivo, l'impresa affermava di aver iniziato immediatamente Parte_1 la redazione della progettazione esecutiva e della documentazione ambientale e di sicurezza prevista dal contratto, dichiarando di aver immediatamente incontrato alcune difficoltà connesse alla mancata consegna, da parte di della documentazione catastale inerente CP_1 alle particelle già ad essa intestate, della progettazione as built dei manufatti autostradali già esistenti (ossia i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita), delle convenzioni e concessioni stipulate dalla Committenza con i titolari di servizi interferenti nonché, in generale, a causa della mancata cooperazione da parte della medesima Committente, che in questa prima fase si sarebbe estrinsecata anche nella mancata sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Prefetture in modo da consentire al Contraente Generale di procedere autonomamente alle verifiche antimafia previste in contratto (cfr. docc. nn. 6-13).
56. Nelle more della redazione del progetto esecutivo, peraltro, entrava in vigore il D.lgs. 264/2006 in tema di sicurezza delle gallerie autostradali, che comportava la necessità di rivedere le indicazioni del progetto definitivo ed esecutivo sul punto;
difatti, la Committenza, con propria nota del 13 marzo 2007, chiedeva la trasmissione di un adeguamento del progetto definitivo per tenere conto di tale innovazione normativa (cfr. doc. n. 28).
57. In data 25 maggio 2007, il Contraente Generale procedeva alla nuova emissione del progetto definitivo aggiornato secondo le indicazioni della Committenza (cfr. doc. n. 33).
58. Con nota in data 4 ottobre 2007, la Soprintendenza Archeologica della Calabria chiedeva al Contraente Generale ed alla Committenza che, in difformità a quanto previsto nel progetto definitivo di gara e nell'esecutivo consegnato, l'attività di indagine archeologica fosse estesa a tutta l'opera (cfr. doc. n. 35); a fronte di tale pretesa, il Contraente Generale chiedeva l'adozione, da parte della Committenza, di un'apposita variante (cfr. doc. n. 38); l' con CP_1 nota del 16 novembre 2007, disponeva al Contraente Generale di trattare la questione come un'interferenza (ossia un'attività per cui era previsto unicamente un rimborso dei costi effettivamente sostenuti e comprovati) (cfr. doc. n. 40).
59. In data 24 ottobre 2007, l' procedeva, quindi, ad approvare il progetto esecutivo così CP_1 come predisposto dal Contraente Generale ed autorizzare la stipula di un primo atto aggiuntivo al contratto per recepire le varianti la cui necessità era emersa in corso di redazione del pag. 11 medesimo progetto (cfr. perizia di variante n. 1 all. 60 di parte attrice), riconoscendo una durata dei lavori di 1040 giorni;
tra gli atti approvati dalla Committenza vi era anche un aggiornamento del piano particellare di esproprio rispetto a quello previsto nel progetto definitivo, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle nuove aree solo a decorrere da tale data (cfr. doc. n. 39). 60. In data 20 dicembre 2007, si procedeva, quindi, alla consegna parziale dei lavori per tenere conto della indisponibilità delle particelle catastali oggetto della nuova dichiarazione di pubblica utilità da parte della Committenza;
il Contraente Generale sottoscriveva con riserva tale atto, proprio al fine di contestare la mancata disponibilità di tutte le aree di cui al progetto esecutivo approvato, conseguente al procedimento seguito per le nuove particelle da espropriare, e segnatamente al ritardo con il quale era stata comunicata al Contraente Generale l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità per le maggiori aree interessate dal progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo;
il ritardo della Committenza nell'approvazione del progetto esecutivo e nell'adozione dei provvedimenti di competenza;
i maggiori oneri imposti dalla la compromissione del programma lavori per Controparte_4
l'impossibilità di sfruttare la “finestra” tra i due esodi, a causa della ritardata consegna lavori (cfr. doc. n. 46).
61. In data 19 maggio 2008, il Direttore dei Lavori (di seguito anche “il D.L.”) procedeva, quindi, alla consegna totale dei lavori, fissando al 25 marzo 2011 la data di conclusione degli stessi;
anche in questa occasione il Contraente Generale sottoscriveva l'atto apponendo 8 riserve (cfr. doc. n. 49).
62. In data 29 luglio 2008, le parti sottoscrivevano il primo atto aggiuntivo al contratto di affidamento a contraente generale, con il quale venivano recepite le varianti la cui necessità era emersa nella fase della redazione della progettazione esecutiva e veniva stabilito un termine di esecuzione dei lavori di 1040 giorni dalla data di consegna definitiva (doc. n. 60). All'interno dell'atto le Parti hanno riconosciuto (cfr. doc. n. 60, pag. 3) che l'allungamento dei tempi necessari per l'elaborazione della progettazione esecutiva e il connesso rallentato avvio dei lavori era dovuto ad errori del progetto definitivo di non riferibili alle CP_1 migliorie offerte in gara dal contraente generale;
difatti, nel testo si citano come motivi di proroga la “mancata rispondenza della cartografia di base di PD (progetto definitivo n.d.r.) rispetto alla reale situazione dei luoghi”, la “mancata disponibilità dei progetti “as built” (ossia comprensivi delle modifiche apportate rispetto al progetto originale durante la fase di cantiere) dell'attuale sede autostradale, con conseguente impossibilità di verificare le interferenze” le
“situazioni ambientali puntualmente difformi”, la “mancata definizione delle procedure ablative”.
63. Parte attrice dichiarava in sede di costituzione che, a seguito di tale atto, i lavori venivano da lei avviati e condotti nel rispetto delle previsioni di contratto e di programma e che, a tal riguardo, il Contraente Generale provvedeva a trasmettere per tempo alla Direzione Lavori i progetti esecutivi di dettaglio delle opere che dovevano essere realizzate al fine di ottenerne il preventivo benestare e l'autorizzazione all'avvio delle lavorazioni.
64. Nondimeno, nel corso delle attività, emergevano altre difficoltà, sintetizzate come segue: difficoltà connesse ad ondate eccezionali di maltempo, instabilità geologica delle aree e dei versanti interessati dai lavori e interventi della che provocavano Controparte_4 sospensioni parziali dei lavori e rallentavano il ritmo produttivo dei cantieri. Ciò considerato, il Contraente Generale provvedeva ad iscrivere apposite riserve miranti a contestare lo pag. 12 stravolgimento produttivo subito e a chiedere il riconoscimento di tempistiche aggiuntive nonché il ristoro del pregiudizio lamentato.
65. Nell'ambito delle attività esecutive il Contraente Generale avviava le indagini preliminari all'esecuzione della rinvenendo la presenza di concentrazioni naturali di Parte_3 amianto tali da implicare un ripensamento complessivo delle modalità di esecuzione dell'opera. Per l'effetto, la Direzione Lavori disponeva con proprio provvedimento del 4 novembre 2009 la sospensione parziale delle attività relative alla suddetta galleria;
l'atto veniva sottoscritto con riserva dal Contraente Generale, il quale lamentava l'ulteriore compromissione dei ritmi esecutivi programmati (cfr. docc. n. 158 e 159);
66. Con nota del 9 dicembre 2009, il Contraente Generale rappresentava alla Committenza la situazione di difficoltà afferente agli espropri, segnalando che, per effetto di provvedimenti amministrativi e giudiziari, gli importi da corrispondere ai vari soggetti destinatari dei provvedimenti ablativi stavano superando il totale degli importi stanziati in contratto, chiedendo, pertanto, alla Committenza la ricostituzione del fondo con importi integrativi (cfr. doc. n. 168). Per la risoluzione delle problematiche sino a quel momento evidenziate, la Committenza disponeva di procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica n. 2 redatta in data 10.12.2009, che conduceva all'emissione dell'Ordine di Servizio n. 24 dell'11 febbraio 2010, con cui veniva imposta al Contraente Generale l'esecuzione dei nuovi lavori, nelle more della redazione di un formale atto aggiuntivo al contratto (cfr. doc. n. 174).
67. Nei primi giorni del mese di febbraio 2010, le aree di intervento venivano interessate da ingenti precipitazioni, che comportavano lo straripamento dei fiumi Savuto, e Pt_4 Per_1
e il conseguente allagamento del cantiere, la distruzione delle piste e dei guadi, l'erosione degli argini e la lesione delle opere di regimentazione delle acque preesistenti;
per l'effetto, con Ordine di Servizio n. 25 del 16 febbraio 2010, il Direttore dei Lavori disponeva l'esecuzione delle opere di difesa spondale da parte del Contraente Generale in via anticipata rispetto al programma, nonché l'avvio di una interlocuzione con le autorità competenti nell'ottica di un ripristino delle opere di regimentazione e presidio danneggiate, con particolare riferimento alla situazione del fiume Savuto;
il Contraente Generale sottoscriveva con riserva il provvedimento, chiedendo la remunerazione delle maggiori lavorazioni richieste ed evidenziando che le opere ordinate erano previste in un'altra fase del cantiere e che la loro immediata esecuzione avrebbe comportato la necessità di una riprogrammazione complessiva dell'intervento, con conseguenti maggiori oneri, costi e danni di cui chiedeva il ristoro;
ancora, nella medesima riserva, il Contraente Generale evidenziava che la modifica del corso del fiume Savuto dovuta ai fenomeni eccezionali citati anche dal D.L. rendeva impossibile l'esecuzione di parti d'opera consistenti, che avrebbero dovuto eseguirsi in prossimità delle sponde del medesimo fiume, con conseguente necessario fermo delle stesse e progettazione in variante (cfr. doc. n. 175). 68. In seguito alla situazione che aveva coinvolto il fiume Savuto e a fronte della prosecuzione dei fenomeni piovosi eccezionali, venne adottato l'Ordine di Servizio 26 dell'11 marzo 2010, con cui il Direttore dei Lavori revocava il proprio precedente provvedimento e ad ordinava l'esecuzione di una scogliera provvisoria in massi originariamente non prevista a protezione dell'arteria autostradale esistente, con espressa indicazione del fatto che tale opera sarebbe stata oggetto di un apposito corrispettivo integrativo;
anche tale provvedimento veniva sottoscritto con riserva dal Contraente Generale, che, nel dichiararsi disponibile ad eseguire pag. 13 le opere necessarie, reclamava il riconoscimento di un corrispettivo integrativo e di maggiori tempi di realizzazione (cfr. doc. n. 176). 69. Nel frattempo, in altra parte del cantiere, il incontrava impreviste Parte_5 difficoltà geologiche relativamente alla realizzazione della galleria Timpa delle Vigne, che rendevano necessaria la modifica delle modalità di avanzamento per tenere conto della imprevista morfologia dell'ammasso; il presentava, pertanto, una Parte_5 richiesta di adozione di una formale variante per imprevisto geologico. Siccome la Committenza disconosceva inizialmente la natura di imprevisto geologico della situazione della galleria Timpa delle Vigne, il Contraente Generale apportava una specifica riserva per il pagamento delle attività svolte. 72. In data 29 aprile 2010, le parti sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo all'originario contratto di affidamento a contraente generale, all'interno del quale inserivano alcune delle varianti resesi necessarie e riconoscevano una protrazione del termine di ultimazione dei lavori sino al 9 aprile 2011, rideterminando la durata dei lavori in 1055 giorni nonché l'importo complessivo dell'affidamento in euro 312.613.424,12 (cfr. doc. n. 182).
74. Anche tale atto integrativo, nondimeno, non risolveva le problematiche che riguardavano l'avanzamento del cantiere, che continuava ad avere un andamento non conforme ai programmi, provocando anche un aumento consistente delle riserve formulate dal Contraente Generale.
75. Successivamente, in data 18.01.2011 veniva redatta la perizia di variante tecnica n. 3, al fine di recepire: a) le proposte migliorative del CG riguardo la modifica plano-altimetrica del tracciato e l'introduzione di nuova tipologia di pavimentazione avente maggiore durabilità; b) la messa in sicurezza dei versanti in seguito agli eccezionali eventi meteorologici registrati;
c) variazione dei lavori della galleria Timpa delle Vigne per evenienze di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico;
d) variazione dei lavori della galleria Monaco per evenienze di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico;
e) l'espunzione degli interventi a cavallo della tratta della Galleria oggetto del fermo lavori per il ritrovamento di materiale Pt_3 asbestiforme;
f) le maggiori occorrenze per indagini archeologiche e per le attività relative alle procedure espropriative. 75. Le parti, poi, avviavano un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 sulle riserve iscritte.
76. In data 27 giugno 2011, le parti sottoscrivevano un terzo atto aggiuntivo, con il quale disciplinavano le varianti sino a quel momento resesi necessarie o opportune, formalizzando i contenuti del piano di variante tecnica n. 3 e rideterminando l'importo complessivo dell'affidamento in euro 306.162.386,32 (cfr. doc. n. 208).
77. Nel medesimo atto, le parti stabilivano che l'originario termine di ultimazione delle opere sarebbe stato suddiviso in due, di cui il primo - denominato T1 (per tutto il lotto ad esclusione della tratta della progressiva kilometrica 12+440 alla pk 15+450) - sarebbe spirato il 25 febbraio 2012 ed il secondo - denominato T2 (relativo alla restante parte) - l'8 marzo 2013. Tuttavia, le parti nulla stabilivano in ordine agli oneri che il Contraente Generale avrebbe dovuto sopportare per effetto della dilazione temporale, ivi compresi gli oneri di sicurezza. 78. Successivamente, nel corso dell'esecuzione dello scavo della galleria Timpa delle Vigne, le risultanze dei monitoraggi disposti nell'ambito del terzo atto aggiuntivo confermavano della situazione geologica imprevista ed imprevedibile. Allo stesso tempo, si registravano dei pag. 14 rinvenimenti archeologici che comportavano di necessità l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e il temporaneo fermo delle lavorazioni.
79. Si rendeva, conseguentemente, necessaria la sottoscrizione di un quarto atto aggiuntivo (cfr. all. 265 di parte attrice) per il recepimento delle varianti di cui alla perizia di variante tecnica n. 4 en alla perizia di variante tecnica n. 5, il quale rideterminava l'importo dell'affidamento in euro 335.219.759,22, confermando le date di ultimazione già individuate nel precedente atto contrattuale. In tale atto aggiuntivo, il Contraente Generale faceva espressamente salve le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, con particolare riferimento alle domande di ristoro del pregiudizio sopportato per effetto del prolungamento temporale della commessa, ad eccezione delle sole riserve indicate all'art. 6 alle quali si obbligava a rinunciare, anche parzialmente.
80. Nelle more, il Contraente Generale formulava tre istanze di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori (cfr. docc. nn. 232 e 240):
- la prima, in data 20.04.2012, per il riconoscimento di 45 giorni a seguito del rinvenimento di nuove interferenze impreviste ed imprevedibili, di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli in diversi periodi e dello sciopero dei trasportatori;
la proroga è stata concessa dal RUP a valere sul tempo T1, ossia la data di ultimazione T1 del 25.02.2012, prevista nel 3° Atto Aggiuntivo, è stata prorogata di 45 gg, fermo restando il termine T2. provvedeva con nota CP_1 del 12 giugno 2012 a comunicare la concessione di una proroga di 45 giorni del termine T1, con il differimento dello stesso al 14 giugno 2012 (cfr. doc. n. 245);
- la seconda richiesta è del 13.06.2012, promossa per il riconoscimento di 25 giorni a seguito dell'esecuzione di maggiori lavori, quali attività di sistemazione idraulica e completamento dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito (cfr. doc. n. 246) questa proroga è stata concessa dal RUP a valere sul tempo T1, prorogato così di ulteriori 25 gg, ferme restando le altre previsioni del III A.A. (Atto Aggiuntivo);
- la terza richiesta di proroga, in data 07.02.2013, a seguito di diverse cause ostative sui lavori afferenti al tempo contrattualmente fissato T2, è stata accolta dal RUP per giorni 76, con conseguente fissazione del nuovo termine T2 al 23.05.2013 (cfr. doc. n. 291). Con nota del 20 maggio 2013, si determinava sulle richieste di proroga formulate dal Contraente Generale, CP_1 assentendo il differimento del termine T1 sino al 9 luglio 2012 (ossia alla data di ultimazione effettiva dei lavori certificata) e del termine T2 sino al 23 maggio 2013 (cfr. doc. n. 309).
81. In data 22 novembre 2012, le parti sottoscrivevano un accordo bonario sulle riserve formulate dal Contraente Generale sino al 26 aprile 2010 (data di competenza del SAL n. 7bis) (cfr. doc. n. 282); con tale atto le parti riconoscevano la fondatezza di alcune pretese per fattispecie che hanno continuato ad interessare il cantiere e che sono state fatte oggetto di nuove riserve che sono state azionate nel presente giudizio.
82. Con nota del 23 maggio 2013, la comunicava di aver concluso i lavori per i quali Parte_1 era stato previsto il termine di ultimazione T2 (cfr. doc. n. 311); tale ultimazione veniva confermata e certificata dal D.L., con contestuale assegnazione di un ulteriore termine di sessanta giorni per l'ultimazione delle opere marginali (cfr. doc. n. 313).
83. Con comunicazione del 18 luglio 2013, la si vedeva costretta a rappresentare alla Parte_1
Committenza i fatti che impedivano l'ultimazione delle opere residue (cfr. doc. n. 317). 84. Nelle more ordinava, altresì, l'esecuzione di opere aggiuntive richieste dai Comuni CP_1 interessati dai lavori, circostanza questa che comportava la necessaria sospensione temporanea delle attività in corso e l'assegnazione di un termine aggiuntivo di giorni 170
pag. 15 decorrenti dal 22 luglio 2013, fissando quindi il nuovo termine all'8 gennaio 2014 (cfr. docc. nn. 318 e 319).
85. Con verbale redatto in data 8 gennaio 2014, il Direttore dei lavori registrava il completamento di tutte le opere affidate al Contraente Generale (cfr. doc. n. 322).
86. prendeva atto con nota del 31 gennaio 2014 di tale verbale e, conseguentemente, CP_1 riconosceva la tempestiva ultimazione delle opere convenzionali (cfr. doc. n. 323).
87. In data 17 giugno 2014, la sottoscriveva l'atto di sottomissione – schema di quinto Parte_1 atto aggiuntivo relativo alle maggiori lavorazioni ordinate dall' per esaudire le richieste CP_1 delle amministrazioni locali coinvolte di cui alla perizia di variante tecnica n. 6 dell'11.06.2014, riconoscendo anche la tempestiva ultimazione dei lavori;
tale atto veniva approvato da in data 7 luglio 2014 e conduceva alla sottoscrizione del quinto atto CP_1 aggiuntivo in data 29 ottobre 2014 (cfr. docc. nn. 331, 332 e 342).
88. Parte attrice lamentava il ritardo della Committenza nella ultimazione delle verifiche e delle operazioni di collaudo che, a norma di contratto, avrebbe dovuto ultimare in sei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
89. Nelle more, emergevano delle problematiche inerenti alle opere di contenimento e regimentazione del torrente Savuto, che già in corso d'opera aveva creato difficoltà e rischio all'arteria autostradale, tanto da richiedere l'inserimento di manufatti nuovi originariamente non previsti: come puntualmente ricostruito dal Contraente Generale nella propria nota del 19 aprile 2016, la responsabilità della situazione era da attribuirsi unicamente alla mancata manutenzione delle opere di presidio del corso d'acqua da parte degli Enti competenti;
per tale ragione il Contraente Generale declinava ogni responsabilità relativamente alla situazione venutasi a creare e sollecitava la Committente a concludere con rapidità il collaudo dell'opera, essendo oramai decorsi trentaquattro mesi dall'ultimazione dei lavori (cfr. doc. n. 363.32).
90. Contestualmente, emergevano delle contestazioni da parte dei collaudatori relativamente alla conformità a progetto della pavimentazione stradale realizzata dalla con nota del 4 Parte_1 maggio 2016 il Contraente Generale inviava alla Committenza una relazione tecnica di un proprio consulente che confutava ogni contestazione inerente alla qualità e conformità a contratto della pavimentazione realizzata (cfr. doc. n. 363.34), salvo una modesta detrazione.
91. A tale ultima nota faceva seguito l'invio in data 13 giugno 2016, sempre da parte del Contraente Generale, di una proposta di risoluzione delle non conformità della pavimentazione stradale contestate formulate sulla base della relazione tecnica di cui sopra (cfr. doc. n. 363.48).
92. L' tuttavia, non accoglieva tale proposta del Contraente Generale, che formulava una CP_1 apposita riserva per contestare la detrazione contabile apportata per le asserite non conformità (la n. 190).
93. Nel medesimo periodo la Committente formulava al Contraente Generale una serie di richieste di intervento per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell'arteria per danneggiamenti da parte di terzi (che esulavano con ogni evidenza dall'ambito degli oneri di manutenzione convenzionalmente previsti); a fronte di tale domanda, la formulava Parte_1 una richiesta di corrispettivo integrativo che non veniva accolta dalla Committenza, costringendo nuovamente l'esecutrice a formulare riserva per il ristoro degli oneri (la n. 187).
94. In data 4 maggio 2017, veniva emesso in formato definitivo dalla Committenza il conto finale dei lavori, sottoscritto dal Contraente Generale con riserva con il richiamo di tutte le domande pag. 16 formulate nei precedenti atti contabili della commessa, al netto di quelle rinunciate per effetto dell'accordo bonario e/o dell'approvazione di varianti (cfr. docc. da n. 369.1 a n. 369.30).
Le riserve nn. 6 e 119: sul riconoscimento del maggior costo dei fattori produttivi Con le riserve in oggetto il Contraente Generale chiede, in dipendenza dell'allungamento dei tempi di commessa per fatti estranei alla propria responsabilità, il riconoscimento dei maggiori costi dei fattori di produzione estranei alla disciplina delle compensazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Preliminarmente, considerata l'estraneità dei maggiori costi richiesti dall'attore alla disciplina delle compensazioni di cui all'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, nonché la natura risarcitoria della domanda da questo avanzata, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presentata dalla convenuta. Invero, l'azione presentata dall'impresa in questo giudizio si sottrae dal generale divieto di Parte_1 revisione dei prezzi, non trattandosi di un adeguamento del corrispettivo originariamente richiesto alla maggior durata dei lavori sostenuti, quanto piuttosto di una richiesta risarcitoria. Nel merito, con la riserva n. 6, iscritta per la prima volta sul SAL n. 2 – interferenze al 29 febbraio 2008, il Contraente Generale chiedeva il ristoro dei danni subiti per effetto del ritardato avvio dei lavori rispetto alle previsioni di contratto e di progetto che aveva determinato la necessità di acquisire a prezzi maggiori del previsto il ferro, il cemento ed il gasolio. Tenuto conto che: il progetto esecutivo veniva consegnato alla stazione appaltante dal Contraente Generale in data 7 giugno 2007; il progetto esecutivo veniva approvato dalla stazione appaltante solamente in data 24 ottobre 2007, con 78 giorni di ritardo rispetto al termine di 60 giorni prescritto;
la stazione appaltante in data 16 novembre 2007 invitava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori che, tuttavia, avveniva solo il 20 dicembre 2007. Tuttavia con il primo atto aggiuntivo del 28 luglio 2008, cfr. all. 60 di parte attrice, è stata data la prova documentale della rinuncia da parte di alle pretese verso antecedenti alla Parte_1 CP_1 sottoscrizione dell'atto di rinuncia, sicché la pretesa è infondata e la riserva non può essere accolta. Con la riserva n. 119, iscritta sul SAL n. 16 in data 6 luglio 2011, il Contraente Generale lamentava, invece, l'abnorme incremento dei costi dei prodotti petroliferi nel periodo di prolungamento della commessa successivo alla data originaria di ultimazione dei lavori. La riserva non risulta meritevole di riconoscimento. Ebbene la domanda in questione non può essere innanzitutto ricondotta nella disciplina concernente i cosiddetti nuovi prezzi, di cui all'Articolo 133 comma 2 e 4 – Termini di adempimento, penali, adeguamenti prezzi del DLGS 163/2006 del Codice degli Appalti, e dell'art. 17 del CSA i quali, comunque, prevedono che: “I prezzi, a corpo e a misura … si intendono accettati dal Contraente Generale, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante”, sicché il rischio di tali aumenti, indipendentemente dalla cause che lo determinano e dall'entità dell'aumento, viene a norma di legge sopportato dal C.G. Ma in ogni caso, stante la natura meramente risarcitoria della pretesa, poiché la parte non richiede l'adeguamento dei prezzi dei materiali ma il risarcimento dei danni derivanti dall'aumento dei costi,
pag. 17 sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare dettagliatamente le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Pertanto, pur ritenendosi provato l'incremento dei costi dei prodotti petroliferi, anche mediante il deposito in atti delle tabelle di rilevazione dei prezzi redatte dal MEF e degli elaborati di computo (cfr. doc. 119.3 e ss.), l'attrice non ha dimostrato di aver subito un danno conseguenza tale da influenzare lo svolgimento della propria attività nel periodo di prolungamento della commessa, successivo alla data originaria di conclusione dei lavori. Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice con riferimento ai maggiori costi di cui alla riserva n. 119 deve essere rigettata.
n. 29: in tema di fermi produttivi in dipendenza delle modifiche progettuali chieste dalla Committenza allo svincolo stradale in corrispondenza del Comune di FA Con la domanda in questione, iscritta in data 4 giugno 2009 in calce al SAL n. 3 delle Interferenze, il Contraente Generale lamenta fermi di produttività in dipendenza delle modifiche progettuali chieste dalla Committenza allo svincolo stradale in corrispondenza del Comune di FA, a fronte delle richieste avanzate dal Sig. proprietario di un'area adiacente, al fine di non gravare il suo Parte_6 bene di una servitù idraulica e per tenere conto della omessa manutenzione degli alvei fluviali interessati dalla realizzazione dell'opera. Inoltre, il per conto suo, ha chiesto ad Parte_7 con nota del 16 dicembre 2008 di modificare il progetto esecutivo approvato per non far CP_1 confluire le acque del torrente Valeo 1 all'interno di quelle del Valeo 2. A tali richieste si aggiungeva quella dell'Autorità di Bacino competente di adeguamento della sistemazione idraulica al fine di ovviare al pessimo stato manutentivo delle opere di presidio dei corsi idrici e diffuso abusivismo delle aree. Ciò considerato, veniva modificato il progetto idraulico con conseguente rallentamento dell'esecuzione delle opere. Tenuto conto della variante dei lavori, la riserva rimaneva iscritta per il solo ristoro dei fermi produttivi dal 24 marzo 2011 al 18 gennaio 2012, data di fine della problematica, e per il riconoscimento dei maggiori tempi impiegati. Trattandosi di ritardi determinati unicamente da richieste pervenute da soggetti terzi e a cui la Committenza ha ritenuto di dare seguito, la riserva appare ammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 7 quater delle norme generali del Capitolato speciale di affidamento:
“L' o altri enti terzi, comunque per il tramite dell' potranno inoltre richiedere varianti CP_1 CP_1 al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l'obbligo di eseguire, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale e potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale e del termine di ultimazione”. Pertanto, il Contraente Generale è stato tenuto a dare seguito alle richieste avanzate da soggetti terzi che la Committenza ha ritenuto di dover accogliere, con conseguente prolungamento dei tempi di lavoro e aumento dei costi sostenuti, non imputabili a propri ritardi. Alla luce di ciò, si ammette la riserva, come anche specificato dalla Commissione di Collaudo e dalla Commissione costituita in sede di procedura ex art. 240 del D. lgs. 163/06, per il ristoro dei fermi produttivi a decorrere dal 25 marzo 2011 al 18 gennaio 2012 per la somma complessiva di € 233.084,54 in favore del Contraente Generale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, trattandosi di riserva risarcitoria.
n. 60: interessi per il ritardato pagamento dei ratei di corrispettivo
pag. 18 Con l'iscrizione della riserva n. 60 il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento degli interessi maturati a fronte del ritardato pagamento dei ratei di corrispettivo rispetto alle previsioni (art. 116 del D.P.R. 554199 e artt. 29 e 30 del D.M. 14512000). La riserva risulta accoglibile. Ebbene, parte convenuta non contesta la fondatezza della riserva, limitandosi ad eccepirne l'avvenuto pagamento in sede di accordo di bonario componimento del 21 dicembre 2011 (cfr. all. 282 di parte attrice). Tuttavia, dalla lettura della documentazione richiamata, la riserva in esame risulta “respinta” e, quindi, non conteggiata nel valore finale pattuito in complessivi euro 14.630.000,00. Si ritiene, pertanto, che parte convenuta sia tenuta alla corresponsione in favore del Contraente Generale della somma contabilizzata in euro 206.331,97, in quanto ritenuta congrua dal Consulente tecnico d'ufficio e, ancor prima in sede di redazione del suddetto accordo di bonario componimento, anche dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo, oltre interessi legali.
n. 62: maggiori oneri per il fermo produttivo conseguente al rilevamento di una sorpresa geologica relativamente ai lavori delle gallerie Caccavo I e II Con tale domanda, formulata in data 25 giugno 2010 in calce al SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto di essere tenuto indenne di tutte le conseguenze dannose - in termini di maggiori e diversi lavori e con riguardo ai fermi produttivi ed ai maggiori tempi - conseguenti al rinvenimento di situazioni geologiche impreviste nella demolizione delle gallerie Caccavo I e II preesistenti. In particolare, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della remunerazione dovuta per la realizzazione degli interventi resisi necessari a seguito del rinvenimento dell'imprevisto geologico ed il ristoro degli oneri per il formo parziale e la sottoproduzione registratisi nelle aree di sedime proprio in dipendenza della situazione imprevista appena descritta. Con la presente riserva il Contraente Generale chiede ad il pagamento della somma di € 112.780,06, oltre interessi e rivalutazione. CP_1
La riserva non può essere accolta. Emerge, innanzitutto, dalla lettura degli atti (allegati alla riserva 62) che i rinvenimenti emergenti dalla demolizione delle gallerie preesistenti non possono rientrare nel concetto di sorpresa geologica, espressione con la quale si identificano, esemplificativamente, inaspettate condizioni del suolo che non potevano essere previste dalle indagini iniziali, come la presenza di falde acquifere, rocce P particolari o instabilità del terreno. Nel caso di specie, la demolizione della galleria Caccavo ha portato alla luce che il c.d. piedritto (ossia quell'elemento verticale portante in architettura, come una colonna o un pilastro, che sostiene carichi verticali è risultato avere uno spessore inferiore ad 80 cm contro i cm 140 previsti) sicché è stato necessario operare una temporanea sospensione per fare intervenire il progettista al fine di compiere una verifica tecnica. Allo stesso tempo il direttore dei lavori ha ordinato il posizionamento di mire ottiche per monitorare gli eventuali movimenti della struttura e sono stati eseguiti fori d'ispezione per verificare il reale spessore della struttura. Inoltre, il direttore dei lavori ha ordinato di ridurre le vibrazioni a scopo cautelativo durante i lavori in entrambe le gallerie utilizzando un rullo più piccolo. La problematica riscontrata in occasione della demolizione delle gallerie, quindi, non interessava il suolo sottostante ma il manufatto stesso, con riguardo allo spessore delle strutture verticali, sicché l'accertamento dell'effettività di detto spessore non poteva essere ricompreso negli accertamenti necessari alla redazione del progetto di massima posti a carico della committenza, che si sostanziano nelle indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni poste a base delle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni pag. 19 possibili. Era onere, invece, dell'appaltatore eseguire una efficace campagna diagnostica, prima della presentazione del progetto esecutivo, inclusiva delle indagini, dei rilievi e delle analisi necessarie a definire le caratteristiche dell'intervento in ogni suo aspetto (architettonico, strutturale, impiantistico), a garantire il rispetto di tutte le normative vigenti, a stimare costi e tempi, e a minimizzare l'impatto ambientale atteso che il progetto esecutivo, parte integrante del processo di gara, è la fase che traduce l'idea in istruzioni concrete per la realizzazione dell'opera. Quanto affermato trova conferma nelle norme opportunamente citate dal convenuto ed in particolare l'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 163/06 secondo cui il progetto esecutivo “… è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari …” e l'art. 34, comma 2 del D.P.R. 207/10 – laddove si prevedono “indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti”. Riguardo, poi, ai monitoraggi dei quali il Contraente chiede il ristoro, - atteso che si interveniva a ridosso di una struttura, entro la quale si trovava il traffico in doppio senso di circolazione, alterandone l'originaria configurazione - gli stessi debbono essere intesi quali misure e adempimenti attuati “per evitare il verificarsi di danni […] alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto” e, come tali, a carico dell'esecutore ai sensi del comma 2 dell'art. 165 del DPR 207/10. D'altronde, anche per l'art. 8 bis del CSA-NG, “I costi relativi a tutte le attività, le apparecchiature e quant'altro necessario per l'espletamento dei controlli tenso-deformativi (come nel caso dell'utilizzo di mire ottiche) si intendono a totale carico e spese del Contraente Generale e sono compresi nei costi unitari di contratto”.
n. 63: maggiori oneri per l'esodo estivo del 2010 Con tale riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un corrispettivo per tutte le maggiori attività non previste convenzionalmente richieste da per garantire la viabilità nel periodo estivo, e CP_1 dei maggiori tempi inerenti. Tale riserva non appare fondata. Ai sensi dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” delle Norme Genarli del capitolato speciale d'affidamento sono a carico del Contraente Generale gli oneri volti
“ad assicurare la percorribilità della autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione all'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale al primo fine settimana dopo Capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori, anche se dipendente dal piano di esodo per garantire la continuità dell'esercizio durante tale periodo” (cfr. punto 19 dell'art. 8bis). Ciò considerato, nulla può essere preteso dal Contraente Generale nei confronti della Committente a titolo di rimborso dei costi sostenuti a causa della sottoscrizione di contratti di subaffidamento per la segnaletica aggiuntiva richiesta, nonché per gli oneri del personale impiegato. Invero, l'art. 8bis punto 19) si riferisce in generale a “ogni e qualsiasi onere” sostenuto a garanzia della viabilità nel periodo estivo, senza distinguere la tipologia di costi sostenuti, imputandoli espressamente alla Contraente Generale.
pag. 20 n. 64: maggiori oneri per il fermo produttivo causato dal provvedimento di revoca CP_1 dell'ordinanza di autorizzazione alla chiusura dall'asse autostradale nella notte tra il 24 ed il 25 giugno 2010 Con tale riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri da fermo produttivo (e l'inerente riconoscimento di un termine suppletivo) sopportati a causa della revoca, da parte di della CP_1 propria precedente Ordinanza di autorizzazione alla chiusura del tratto autostradale in conseguenza della concomitante festività del Santo Patrono del Comune di Nocera Torinese. La riserva appare fondata. Infatti, come dimostrato in atti (cfr. doc. n. 64.7 di parte attrice), la Committenza solamente in data 24.06.2010 revocava l'Ordinanza n. 142/2010 prot. n. UCS-0023025-P del 23.06.2010 con cui si disponeva la chiusura dello svincolo autostradale TI – Grimaldi e lo svincolo di FA a partire dalle 21.00 del giorno 25.06.2010 alle ore 5.00 del giorno 26.06.2010, arrecando un danno al Contraente Generale, il quale aveva già provveduto a predisporre le misure necessarie per darvi attuazione. Alla luce di ciò, si ritiene ammissibile la riserva presentato dal Contraente Generale, nonché il calcolo dei termini suppletivi indicati. Dunque, la riserva è accoglibile per l'importo di € 5.222,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
n. 66: rimborso somme versate alla per la risoluzione dell'interferenza Controparte_5 fibre ottiche su S.P. 163/1 La domanda, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, ha ad oggetto il rimborso delle somme di euro 35.076,88, versate alla società titolare Controparte_5 di un sottoservizio interferente con la realizzazione dei lavori, per non impedire l'esecuzione dei lavori e procedere allo spostamento dell'interferenza, oltre interessi per ulteriori euro 10.890,68. La riserva in questione non può essere ritenuta ammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 9 “Acquisizione aree di sedime ed eliminazione delle interferenze” del capitolato speciale d'affidamento: “l' ai sensi dell'art. 6 comma 8 del nuovo TESTO UNICO CP_1 in materia di espropri, conferisce al Contraente Generale il mandato di svolgere in sua rappresentanza, e senza alcun compenso aggiuntivo rimborso, salvo i rimborsi espressamente indicati nel presente articolo, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie (vedi allegato NG06), anche in sede di contenzioso, da attuarsi sia a posteriori della intervenuta DICHIARAZIONE di PUBBLICA UTILITA' del progetto (con speciale riguardo al caso di lavori a carattere di particolare urgenza), sia per l'eliminazione delle interferenze maggiori e minori”. Le uniche spese per cui l'articolo dispone il rimborso sono: “le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente giustificate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni G.U.R.I., tributi erariali) comunque dovuti allo Stato dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'affidamento”. Ciò considerato, nulla risulta dovuto al Contraente Generale a titolo di rimborso delle somme versate alla per i lavori sostenuti ai fini della eliminazione dell'interferenza rinvenuta anche CP_5 perché esclusivamente derivanti dalle scelte discrezionali della nella gestione della Parte_1 commessa.
pag. 21 n. 67: sottoproduzione dipendente dall'imprevisto rinvenimento di gabbioni Con la presente riserva, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale fa richiesta di ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti alle sottoproduzioni registratesi sulla WBS CS 430 dal 1.7.2010 al 15.9.2010 e dal 1.2.2011 al 15.3.2011 oltre alla remunerazione delle attività di smaltimento, eseguite in ottemperanza alle vigenti norme, delle gabbie metalliche zincate rinvenute ed oltre ancora ai maggiori oneri e costi conseguenti alle chiusure notturne necessarie per procedere alla demolizione ed allo smaltimento dei suddetti gabbioni. La riserva si ritiene fondata. Infatti, nonostante i gabbioni siano stati rinvenuti in seguito alla Perizia di Variante Tecnica migliorativa avanzata dal Contraente Generale, il rinvenimento dei gabbioni nello svolgimento dei valori deve essere considerata quale circostanza imprevedibile non imputabile alla responsabilità di parte attrice. Pertanto, eventuali costi di rimozione e smaltimento dei gabbioni, nonché quelli conseguenti alle necessarie chiusure notturne dell'autostrada, devono ricadere sulla Committente.
Considerato che
parte attrice ha ben documentato le maggiori spese sostenute al fine di far fronte al suddetto incombente, si ritiene di dover accogliere la riserva iscritta con conseguente obbligo di pagare la somma di euro 2.626,14, oltre interessi, calcolati al 19 dicembre 2016, pari ad euro 749,28 (cfr. doc. nn. 67.4 e 67.10) e rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
n. 68: sottoproduzione per la sorpresa geologica rinvenuta nella realizzazione della galleria naturale Ogliastro Con tale domanda, iscritta in data 25 giugno 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri di sottoproduzione e di fermo parziale sopportati nell'ambito dei lavori di realizzazione della galleria Ogliastro a seguito del rinvenimento in fase di scavo di impreviste ed imprevedibili condizioni geomeccaniche dell'ammasso. La domanda ha ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti ai ritardi produttivi derivanti a tale imprevista situazione geologica rinvenuta, conteggiati sulla base del programma lavori in quel momento vigente. La riserva si ritiene solo parzialmente ammissibile. Come confermato anche dal Consulente tecnico d'ufficio, la domanda del Contraente Generale per il riconoscimento dei maggiori oneri, derivati dalla modifica della soluzione progettuale a causa dell'imprevisto geologico suddetto, ha trovato pieno soddisfacimento con l'approvazione della Perizia di Variante n. 2, Delibera n. 5 del 27.1.2011, e successivo Atto Aggiuntivo n. 3. (cfr. CP_1 doc. nn. 369.29 e 369.30 di parte attrice) del 05/07/2006, dove in base alla Perizia di Variante n. 2 vengono esplicitate proposte migliorative da parte del C.G., costituite da: “modifiche plano- altimetriche del tracciato, nuova tipologia della pavimentazione;
messa in sicurezza dei versanti in seguito agli eccezionali eventi meteorologici registrati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici;
galleria Timpa delle Vigne;
galleria Monaco;
espunzione degli interventi a cavallo della tratta della galleria Giuria oggetto del fermo lavori per il ritrovamento di materiale asbestiforme;
maggiori occorrenze per indagini archeologiche;
maggiori occorrenze per le attività relative alle procedure espropriative”. In seguito, il Contraente Generale al Conto Finale ha rinunciato alla richiesta di remunerazione delle maggiori attività eseguite per l'importo pari a € 400.532,33 (cfr. all. n. 208 di parte attrice).
pag. 22 Alla luce di ciò, la riserva de quo può ritenersi fondata per la sola somma inerente alla sottoproduzione riferibile ai periodi dal 04/05/2010 al 20/07/2010 e dal 23/04/2010 al 03/05/2010, come dallo stesso richiesto, quantificata in complessivi € 12.954,69 e non oggetto della rinuncia sopra citata. Al contrario, non risulta provato l'importo di euro 360.150,26, richiesto da parte attrice a titolo di danno derivato dalla sottoproduzione dei lavori, come da richiesta risarcitoria avanzata dall'affidatario “Cossi Costruzioni S.p.A.” relativa al mancato ammortamento di personale, di macchinari e di costi vivi di cantiere, corrispondente nella quasi interezza agli importi richiesti dal subappaltatore per le medesime motivazioni già rinunciate nella riserva in esame. Peraltro, tale richiesta è basata unicamente su un documento riepilogativo (cfr. doc. 18) inviato dal subappaltatore ma privo di qualsivoglia pezza d'appoggio. Pertanto, per le suesposte ragioni, si ritiene parte convenuta tenuta alla corresponsione della minor somma di euro 12.954,69 in favore del Contraente Generale oltre interessi e rivalutazione monetaria.
n. 69: oneri per le limitazioni orarie del transito dei carichi eccezionali diretti al cantiere Con tale domanda iscritta in data 30 giugno 2010, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 5 afferente agli espropri, il Contraente Generale chiede il riconoscimento delle perdite produttive causate dalla determinazione della Committenza di autorizzare, nel periodo tra l'l luglio 2010 ed il 26 luglio 2010, il transito dei mezzi con carichi eccezionali diretti al cantiere unicamente nelle ore notturne. La riserva non merita accoglimento. Infatti, ai sensi dell'art. 15 “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori” del capitolato speciale di affidamento: “Il Contraente Generale non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata all'Alta Sorveglianza la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura”. Ciò considerato, nulla è dovuto al Contraente Generale per le lamentate perdite produttive.
nn. 70, 98 e 137: maggiori costi per il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori Con la riserva n. 70, formulata in calce al verbale di ripresa parziale dei lavori n. 11 del 14.7.2010 e successivamente inserita nella contabilità della commessa in occasione dell'emissione del SAL n. 9 del 28.7.2010, il C.G. chiede il ristoro dei maggiori oneri conseguenti al prolungamento dei tempi di esecuzione della commessa resosi necessario per effetto di cause allo stesso non imputabili. Trattandosi di riserva che duplica nel contenuto quanto già contestato con l'iscrizione della riserva n. 8 (cfr. doc. n. 19 di parte convenuta), rinunciata in sede di accordo di bonario componimento (cfr. doc. n. 282 di parte attrice), la stessa si ritiene non ammissibile. Con la riserva n. 98, iscritta in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per lavori, il C.G. chiede il ristoro degli oneri sopportati per il prolungamento dell'impegno contrattuale oltre l'originario termine di ultimazione dei lavori in forza della variante ai lavori disposta dalla Committenza con l'ordine di servizio della Direzione Lavori n. 46 del 15 aprile 2011. Anche questa riserva si sovrappone a quanto richiesto con la riserva n. 8, considerato che quest'ultima, nel suo ultimo aggiornamento risalente al SAL n. 26 del 13.9.2012, teneva conto del prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto intervenuto in forza della Perizia di Variante n. 1041 del 18.01.2011 e conseguente Atto Aggiuntivo n. 3 (Rep. 20094 del 27.06.11) con il quale veniva riconosciuto un maggior tempo di 510 giorni.
pag. 23 Infine, con la riserva n. 137, iscritta in data 6 febbraio 2012 in calce al SAL n. 21 per lavori, il Contraente Generale chiede il ristoro dei maggiori oneri conseguenti all'approvazione da parte della committenza della perizia di variante tecnica n. 3, che ha comportato il prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere dello svincolo FA sino all'8 marzo 2013. Tale riserva deve ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 165, comma 3 D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non quantificata dal Contraente Generale ma esposta in maniera generica.
n. 71: avente ad oggetto interessi per la ritardata contabilizzazione di lavori nel viadotto Tribito Con tale domanda, formulata dal Contraente Generale in data 3 agosto 2010 in calce al SAL n. 9, il Contraente Generale ha dapprima lamentato l'omessa contabilizzazione e pagamento di attività svolte nell'ambito dei lavori di esecuzione del viadotto Tribito. In seguito alla richiesta di predisposizione di una variante altimetrica ai lavori in fase di esecuzione formulata da con propria nota del 31 CP_1 marzo 2010 (doc. n. 71.5), il Contraente Generale redigeva e trasmetteva alla Committenza gli elaborati di variante, chiedendo il riconoscimento di un corrispettivo per le maggiori e variate attività necessarie. A seguito della contabilizzazione degli importi chiesti nell'ambito del successivo SAL n. 12 in data 31 gennaio 2011, l'odierna pretesa è rimasta unicamente per il riconoscimento degli interessi per la tardiva contabilizzazione e pagamento delle somme. Il Consulente tecnico non ha ritenuto fondata la riserva in considerazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per maggiori attività derivanti dalla variante altimetrica del viadotto. Considerato però che con la riserva in esame l'attore chiede il pagamento dei soli interessi derivanti dalla tardiva contabilizzazione e pagamento delle somme connesse ai lavori di esecuzione del viadotto Tribito, contabilizzati nell'ambito del SAL n. 12 in data 31 gennaio 2011 e non già dei corrispettivi già riconosciuti all'impresa. Ritenuta fondata la pretesa avanzata dall'attore, in quanto riferita alla tardiva contabilizzazione e pagamento degli importi rivendicati e non più al loro mancato pagamento. Si ritiene la presente riserva ammissibile e, conseguentemente, parte convenuta tenuta al pagamento di euro 2.952,06, così come richiesti dall'attrice, oltre interessi legali.
nn. 72 e 107: remunerazione del materiale drenante fornito dal Contraente Generale e di trattamento del materiale inidoneo di proprietà della Committenza Con la riserva n. 72, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un sovrapprezzo per la fornitura di materiale drenante che, a norma di contratto, avrebbe dovuto essere prelevato direttamente dal cantiere o comunque da depositi esterni di proprietà della Committenza. Con nota del 12 agosto 2010 il Contraente Generale ha formulato la propria domanda di riconoscimento di tale sovrapprezzo, segnalando l'inidoneità dei materiali provenienti dal cantiere e la conseguente necessità di procedere ad approvvigionare gli stessi tramite acquisti da terzi fuori dal cantiere. La Committenza si rifiutava di riconoscere tali importi, ritenendo che i materiali avrebbero potuto essere reperiti in altre zone del cantiere, eventualmente previo trattamento preliminare. Tale soluzione non venne ritenuta fattibile dal Contraente Generale, in quanto non idonea a garantire l'idoneità di tutti i materiali necessari. Pertanto, il Contraente Generale acquistava i materiali all'esterno, formulando la presente riserva. La riserva deve essere respinta. Ebbene, nella documentazione depositata da parte attrice al fine di provare i costi sostenuti, la voce di misurazione per il calcolo della tariffa “sovrapprezzo dell'articolo C.320.b” riporta la dicitura pag. 24 “drenaggio su arco rovescio in frantumato di cava – materiale di proprietà dell'amministrazione” (cfr. doc. n. 72.5 di parte attrice). Pertanto, parte attrice non ha dimostrato ma anzi ha esplicitamente ammesso che i materiali drenanti utilizzati fossero stati reperiti sui siti di proprietà dell'amministrazione escludendo quindi l'acquisto dei materiali da terzi fuori cantiere, non consentendo il riconoscimento della fondatezza della riserva. Peraltro, non vi è prova in atti che la valutazione di inidoneità dei predetti materiali al fine del loro reimpiego, previo trattamento come suggerito dalla Committenza, sia stata eseguita in contraddittorio con la committenza, sicché detta valutazione appare del tutto arbitraria. Con la domanda contenuta nella riserva n. 107, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha nuovamente chiesto la remunerazione delle maggiori attività di vagliatura per l'inidoneità del materiale di proprietà della Committenza proveniente dagli scavi della sottofondazione dell'originario asse stradale, che avrebbe dovuto essere vagliato al fine del successivo riutilizzo come materiale drenante e per la realizzazione della nuova pavimentazione. Anche in questo caso, la Committenza non ha riconosciuto tali importi, affermando che i materiali adatti avrebbero potuto essere reperiti in altre zone del cantiere, eventualmente previo trattamento preliminare degli stessi. Anche tale riserva deve ritenersi inammissibile, in quanto peraltro l'esecuzione di fondazione stradale con la tecnica della stabilizzazione a cemento in sito, di materiali inerti fu una lavorazione proposta dal Contraente Generale nell'ambito della PVT 2 – voce NP.M4. (VAR.31) (cfr. all. n. 24 di parte convenuta) quale intervento migliorativo (cfr. all. n. 25 di parte convenuta) - anche dal punto di vista economico.
n. 73: ristoro dei danni e dei perditempo connessi alle piogge eccezionali verificatesi in data 25 settembre 2010 e la necessità di rifacimento delle opere anche provvisionali ammalorate Con la riserva in esame, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di una situazione di forza maggiore dovuta alle precipitazioni atmosferiche avvenute nella giornata del 25 settembre 2010 con conseguente riconoscimento della sospensione dei lavori in tale occasione e del diritto del Contraente Generale al rimborso di tutti i costi necessari per il rifacimento delle opere ammaloratesi in dipendenza della situazione di maltempo anomalo verificatosi. La riserva risulta infondata e, pertanto, non accoglibile alla luce del disposto dell'art. 14 “Danni di forza maggiore” del capitolato speciale di affidamento, in forza del quale: “non saranno considerati danni di forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”.
n. 75: ristoro degli oneri da sottoproduzione provocata dai movimenti franosi verificatisi nel mese di agosto 2010 nel versante sovrastante la WBS OS600 Con tale riserva, iscritta in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il C.G. ha evidenziato che in data 30 agosto 2010, in corrispondenza della porzione di versante sovrastante la WBS OS600 si era verificato un ampio movimento franoso imprevisto ed imprevedibile di significativa estensione e con fessure di ampiezza compresa tra cm 3 e cm 15, che aveva provocato danni all'opera di sostegno a quella data in corso di realizzazione. Solo con l'atto aggiuntivo n. 4 del 28 agosto 2012, riconosceva gli oneri per le maggiori lavorazioni occorse nell'ambito della CP_1
pag. 25 WBS OS600 in dipendenza del fenomeno franoso verificatosi nel 2010. In tale occasione, pertanto, il Contraente Generale rinunciava alla parte della riserva afferente ai maggiori lavori, mantenendola per quanto atteneva tutte le perdite produttive verificatesi per effetto di tale fenomeno imprevisto ed imprevedibile. La riserva risulta parzialmente ammissibile. Quanto all'an della pretesa, l'art. 176 co. 5 del D.lgs. n. 163/2006, vigente al momento dell'esecuzione del contratto di cui è causa, stabilisce che: “a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore”. Ne consegue la fondatezza della pretesa avanzata dal Contraente Generale nei confronti del committente perché derivanti da evento franoso imprevedibile. Con riferimento, invece, alla quantificazione della suddetta pretesa, si condividono le osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio, in forza delle quali viene riconosciuto al Contraente Generale il minor importo complessivo di € 38.131,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a fronte di € 63.048,52 richiesti.
n. 76: maggiori oneri conseguenti ai perditempo provocati da per le mancate indicazioni CP_1 in merito all'impiantistica di piattaforma Con tale domanda, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo con cui la Committenza ha fornito le indicazioni sul posizionamento sulla piattaforma autostradale delle dotazioni impiantistiche oggetto dell'affidamento ma interferenti con quelle di altri enti. La riserva deve ritenersi infondata. Invero, la progettazione esecutiva nonché il coordinamento con gli enti interferiti in corso d'opera e l'alea dei ritardi derivante dai rapporti con gli enti terzi rientrano fra gli obblighi e gli oneri a carico del CG, già compensati. Come precedentemente specificato, allorquando il contraente generale, soggetto dotato degli strumenti e dei mezzi utili alla realizzazione dell'opera sulla base di una progettazione esecutiva, presenta al contraente generale il piano di realizzazione dell'opera (progettazione esecutiva) sviluppato sulla base del progetto a base di gara, si vincola alla realizzazione dello stesso e del rispetto dei termini ivi indicati dovendo far fronte autonomamente agli eventuali inconvenienti relativi alla concreta realizzazione delle opere sulla base dell'assunto per cui ha già valutato il progetto “definitivo” sulla base delle proprie conoscenze tecniche ed ha già dichiarato mediante la progettazione “esecutiva” di essere in grado di realizzare quel progetto definitivo nel tempo stimato del progetto esecutivo e mediante le soluzioni tecniche ivi specificatamente indicate, e ciò per mezzo dell'ausilio del direttore dei lavori di propria fiducia e sulla base dei mezzi a sua disposizione (finanziari, informatici. legali etc.). In particolare, tale riserva sembra CP_3 riconducibile nella categoria delle variazioni richieste dal C.G. in sede di attuazione del Progetto esecutivo e non derivanti da variabili indipendenti dal proprio operato, cfr. art. 7 quater, secondo periodo, capitolato speciale di affidamento.
nn. 77 e 78: maggiori oneri per rinvenimenti archeologici Con la riserva n. 77, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro delle maggiori lavorazioni resesi necessarie per il pag. 26 rinvenimento di reperti archeologici in corrispondenza dell'interferenza Sorical della WBS OS600. Ed invero, con nota del 24 settembre 2010 il Contraente Generale ha segnalato che in data 21 settembre 2010, durante l'esecuzione dei lavori di risoluzione dell'interferenza costituita dall'acquedotto Sorical posto in prossimità della parte Nord della paratia della WBS 0S600 alla pk 302+500 circa, erano stati individuati dal personale addetto diversi frammenti di laterizi di interesse archeologico. La riserva in questione non appare ammissibile. Infatti, ai sensi del punto 47) dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” del capitolato speciale di affidamento: “restano a carico del Contraente Generale tutte le spese da sostenersi per le prestazioni relative alla sorveglianza che la Sovrintendenza Archeologica competente dovesse richiedere nel corso dell'esecuzione dei lavori”. Pertanto, trattandosi di somme connesse ai maggiori costi sostenuti dal C.G. a fronte delle disposizioni adottate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Calabria, consistenti nella interruzione delle operazioni di scavo per la posa della nuova tubazione Sorical con successiva riorganizzazione dei lavori in modo da non danneggiare la stratigrafia archeologica individuata, le stesse rientrano nel disposto della disposizione sopra riportata, ricadendo interamente sul Contraente Generale. Inoltre, il Contraente Generale si obbligava a rinunciare ad una serie di riserve elencate all'art. 6 dell'Atto aggiuntivo n. 4 del 14 settembre 2012, tra cui quella in esame. Allo stesso modo, il Contraente Generale si obbligava a rinunciare altresì alla riserva n. 78, di analogo contenuto, con cui ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri costi e danni conseguenti alla sospensione dei lavori dal 17 al 20 settembre 2010, gli importi relativi all'attività di scavo con presenziamento archeologico effettuata a seguito di rinvenimento di reperti archeologici nell'ambito dei lavori di riprofilatura della scarpata di monte alla pk 15+850 circa. Alla luce di ciò, entrambe le riserve fin qui esposte appaiono infondate.
nn. 79, 81, 84, 85, 94 e 109: ristoro dei perditempo e dei costi di rifacimento delle opere ammalorate a causa dell'eccezionale maltempo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, febbraio, marzo e maggio 2011
Con la riserva n. 79, formulata in data 20 ottobre 2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 10, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri da fermo produzione e i costi di ripristino delle opere ammalorate conseguenti agli eventi di eccezionale maltempo verificatisi in Calabria nei giorni 16-20 ottobre 2010.
Con la riserva n. 81, iscritta in data 30 novembre 2010 in calce al SAL n.
8 - interferenze presenta la medesima causale della precedente riserva ma attiene ai fenomeni meteorologici anomali verificatisi nel mese di novembre 2010.
Con la riserva n. 84, iscritta in data 20 dicembre 2010 in calce al SAL n. 11 lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli analoghi oneri provocati dall'ondata di precipitazioni nevose registratasi nel periodo 14-17 dicembre 2010, che ha determinato il necessario fermo delle lavorazioni per il formarsi di ghiaccio e ostruzioni alle piste di cantiere ed alla viabilità ordinaria.
Con la riserva n. 85, iscritta in data 8 marzo 2011 in calce al SAL n. 12 lavori, ha ad oggetto i medesimi fenomeni meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni 20-24 gennaio 2011.
Con la riserva n. 94 è stata iscritta in data 3 marzo 2011 (ed esplicitata il successivo 8 marzo 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12 Lavori), ed ha ad oggetto il ristoro dei danni e dei pag. 27 perditempo sopportati per l'eccezionale maltempo che ha investito le aree di cantiere nei giorni 28 febbraio 2011/1° marzo 2011. Con la riserva n. 109, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15
- lavori, ha ad oggetto gli eccezionali fenomeni di maltempo registratisi nel mese di maggio, testimoniati anche dai dati delle più vicine stazioni pluviometriche. Con riferimento alle riserve di cui sopra, considerato il disposto dell'art. 14 “Danni di forza maggiore” del capitolato speciale di affidamento, in forza del quale: “non saranno considerati danni di forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”, si ritiene le stesso non ammissibili, nonostante per i fatti di cui alla riserva n. 79 lo Stato abbia deliberato una dichiarazione dello stato di calamità naturale (cfr. doc. n. 79.10). Ebbene, la disposizione di cui all'art. 14 del capitolato speciale di affidamento esclude dalla definizione di “danni di forza maggiore” tutti quelli verificatesi a causa di “precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”, indipendentemente dal riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte delle istituzioni statali. Pertanto, alcuna maggiore somma può ritenersi spettante al Contraente Generale per i lavori aggiuntivi eseguiti a ristoro dei danni causati dal maltempo.
n. 83: ristoro dei fermi produttivi connessi alla sorpresa geologica incontrata nella realizzazione della galleria Timpa delle Vigne Con tale domanda il C.G. ha chiesto la remunerazione di tutte le attività extracontrattuali ed aggiuntive resesi necessarie a seguito della rilevazione di una imprevista situazione geologica dei terreni del sito di realizzazione della galleria Timpa delle Vigne – imbocco lato Nord – nonché il riconoscimento di un ristoro per le sottoproduzioni registratesi dal 25.07.10 al 18.04.11 connesse a tale situazione. La riserva appare parzialmente fondata, nei limiti di quanto rilevato dal Consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che il rallentamento lamentato da parte attrice sarebbe iniziato a novembre del 2010 e non nel mese di luglio del 2010, come dimostrato dagli atti allegati alla presente riserva. Inoltre, i costi richiesti dal subappaltatore risultano già conteggiati nelle riserve n. 27 e n. 48 e, pertanto, non sono suscettibili di duplicazione in questa sede. Inoltre, il complessivo richiesto dal Contraente Generale comprende anche ulteriori costi diretti ed indiretti richiesti al C.G. dall'affidatario “Cossi Costruzioni S.p.A.” € 2.724.298,59 (riserva n. 27 Cossi) + € 1.782.644,40 (riserva n. 48 Cossi) – per un totale di € 4.506.942,99 che non possono rientrare nei rapporti tra Stazione Appaltante e Contraente Generale. Infine, anche per il riconoscimento del ristoro per le sottoproduzioni registratesi dal 25.07.10 al 18.04.11 deve condividersi l'analisi contabile indicata dal Consulente CP_1
Ciò considerato, si può riconoscere al C.G. il solo importo di € 289.357,70, oltre interessi e rivalutazione.
n. 86: maggiori oneri per la rimozione, caratterizzazione e lo smaltimento del materiale del rilevato preesistente dalla progressiva chilometrica 2.570 alla progressiva 3.000 Con tale domanda, formulata in data 22 febbraio 2011 in calce al SAL n. 12 lavori, il Contraente Generale chiede di essere tenuto indenne di ogni onerosità conseguente alla gestione del materiale costituente il rilevato dell'asse stradale preesistente che, secondo la Committenza, poteva essere pag. 28 riutilizzato all'interno del cantiere. Tuttavia, il Contraente Generale constatava la non riutilizzabilità del materiale che, pertanto, doveva essere rimosso. Si ritiene accoglibile la riserva sulla base delle osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio. Invero, come esposto dal Consulente, nel corso della realizzazione della WBS CS06N il C.G è stato costretto ad approvvigionare nuovo materiale per la sistemazione del rilevato stradale. Nonostante, il C.G. sia anche progettista dell'opera e, come tale, in sede di progetto avrebbe potuto effettuare tutte le indagini conoscitive ritenute più opportune per caratterizzare il materiale presente in sito, risulta in atti che nel corso del progetto esecutivo le aeree in questione non erano nella disponibilità dell'Impresa, la quale non aveva pertanto accesso al sito e al suo materiale. La riserva, dunque, è riconoscibile per l'importo di € 66.044,81 a titolo di maggiori lavori eseguiti oltre interessi e € 84.578,18 per ridotta produzione rivalutazione monetaria e interessi legali. Non sono riconoscibili gli interessi per ritardato pagamento perché ricompresi nella suddetta liquidazione dei maggiori importi riconosciuti.
n. 87: maggiori costi e le perdite produttive connesse alle richieste dei Comuni di esecuzione di interventi su viabilità Con tale domanda, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro per le maggiori attività svolte e per le perdite produttive sopportate per effetto delle richieste di interventi aggiuntivi sulla viabilità dei Comuni circostanti il cantiere di esecuzione. La riserva in questione non è accoglibile, in quanto non quantificata. Invero, l'art. 165 rubricato eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità del DPR 554/99 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - e successive modificazioni e al punto 3 cita testualmente: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”. Dalla lettura della riserva in oggetto, iscritta il 22.2.2011 emerge che l'appaltatore ha richiesto il ristoro dei maggiori oneri anche per riprogrammazione e messa in sicurezza delle aree interessate e altri pesi, riservandosi di quantificare i propri pretesi compensi una volta venuto in possesso dei dati conoscitivi. né CP_6 nei 15 giorni successivi, né nei successivi richiami della riserva l'onere di quantificazione è stato adempiuto, sicché l'appaltatore deve ritenersi decaduto.
n. 89: ristoro della sottoproduzione indotta dalla campagna archeologica nell'area della WBS OS050 Con tale domanda, iscritta in data 22 febbraio 2011, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 12- lavori, il Contraente Generale rappresenta che il protrarsi delle attività archeologiche in corrispondenza della WBS OS050 in un tratto che ha comunque estensione limitata, non è a lui imputabile e che, anzi, come segnalato (si veda nota prot. PZISAR4/6176/10 del 26 aprile 2010), lo stesso ne subisce gravi pregiudizi. Le attività in oggetto riguardano un'area per la quale la ha evidenziato le caratteristiche di Controparte_7 unicità nel suo genere (si vedano note pro. 13687 del 03/08/2009 e 4440 del 29/042009 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Calabria). Pertanto, si sono rese necessarie tecniche di intervento estremamente laboriose, che hanno comportato tempistiche maggiori rispetto a quelle osservate in altre zone.
pag. 29 La riserva non può essere accolta, considerato che dalla documentazione in atti emerge che i maggiori oneri e costi relativi alla sottoproduzione registrata sono stati pienamente ristorati attraverso le Perizie di Variante n. 1 e n.
2. Inoltre, il Contraente Generale nulla ha dimostrato circa gli oneri da fermo produttivo, non giustificando le somme di cui chiede il ristoro.
n. 90: maggiori oneri per il trattamento non previsto di materiali Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 12, il Contraente Generale ha chiesto la remunerazione delle maggiori attività, contrattualmente non previste, di trattamento con fresatura a calce o cemento del materiale di scavo per renderlo idoneo al reimpiego. Anche tale riserva deve ritenersi infondata. Ai sensi del C.S.A. – Norme Tecniche – Capo Secondo NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ART. 26 SCAVI – DEMOLIZIONI – RILEVATI: “i materiali provenienti dagli scavi in genere e dalle demolizioni rimangono di proprietà dell' CP_1
(DM 145/2000 art. 36 comma 1). L'Impresa ha l'obbligo di riutilizzarli, se qualitativamente ammissibili, per le altre lavorazioni previste in appalto. Potrà il Contraente Generale, se ciò verrà accettato dal Responsabile del Procedimento, utilizzare metodi di correzione dei materiali di caratteristiche fisico meccaniche scadenti provenienti dagli scavi in modo da renderli utilizzabili per i rilevati, restando a proprio carico ogni onere e spesa relativa ai materiali di correzione ed alle lavorazioni a ciò necessaria”. Ciò considerato, nulla può essere richiesto dal Contraente Generale per i maggiori oneri sostenuti.
n. 91: maggiori oneri per interferenze impreviste ed imprevedibili a causa dell'assenza dei disegni as built delle opere preesistenti Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n.12, il Contraente Generale ha evidenziato che il Contraente Generale ha più volte richiesto alla Committenza la trasmissione degli elaborati progettuali “as built” relativi all'opera autostradale esistente (si veda ad esempio nota prot. PZISAR4/10046/06 del 2 ottobre 2006), che CP_1 non ha mai trasmesso detti elaborati, che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state rinvenute interferenze non previste a causa della indisponibilità dei suddetti elaborati, che dette interferenze non erano, inoltre, prevedibili, essendo le stesse interrate, che il rinvenimento delle suddette interferenze ha comportato la necessità di sospendere le lavorazioni in corso di esecuzione e di elaborare nuove soluzioni progettuali. La riserva appare inammissibile, considerata la decadenza da tardiva iscrizione. Ebbene, nonostante i fatti oggetto della domanda risalgono agli anni 2009/2010, la riserva in esame è stata formalizzata in prima iscrizione solamente al SAL n. 12, potendo, tuttavia, essere iscritta già al SAL n. 11, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che anche recentemente, Cfr. Cassazione Civole, l'ordinanza n. 1215/2025, ha chiarito che: “la tardiva iscrizione delle riserve comporta la decadenza del diritto dell'appaltatore al riconoscimento dei propri crediti. L'impresa, dunque, è tenuta a iscrivere la riserva non appena l'evento lesivo diventa percepibile, anche se il danno economico non è ancora quantificabile”.
n. 92: pagamento delle attività extracontrattuali sulla segnaletica stradale disposte dalla committenza con verbale n. 2 del 25 febbraio 2011
pag. 30 Con la domanda in esame, formulata dal Contraente generale in data 8 marzo 2011 in occasione dell'esplicitazione delle riserve apposte in calce al SAL n. 12 Lavori, è stato chiesto il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo per le attività, extracontrattuali, di posizionamento di segnaletica stradale convenzionalmente non prevista. In occasione della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 5 del 29 ottobre 2014 la Committenza ha riconosciuto la fondatezza della domanda, impegnandosi a contabilizzare gli importi richiesti dal Contraente Generale. Successivamente, però, l' ha CP_1 omesso di contabilizzare le somme richieste sia in occasione dei SAL successivi all'atto aggiuntivo quanto nel conto finale della commessa. La riserva deve ritenersi accoglibile. Di fatto, dalla documentazione in atti, emerge che con il Verbale n. 2 del 25 febbraio 2011 la Committenza aveva chiesto il posizionamento di dispositivi luminosi di inizio cantiere, la sostituzione di cartelli di divieto di sorpasso in alcune tratte con altri non previsti dal Codice della Strada per la tipologia di arteria stradale in realizzazione, l'integrazione della segnaletica orizzontale dello svincolo di TI (cfr. all. n. 92.3 di parte convenuta). Rilevato che la richiesta veniva iscritta dal C.G., a causa dell'esorbitanza delle richieste dell' rispetto alle prescrizioni convenzionali, e che, CP_1 nell'Atto Aggiuntivo n. 5 del 29/10/2014, l' riconosceva la fondatezza della domanda. Alla luce CP_1 di ciò, si ritiene la riserva accoglibile per l'importo quantificato da parte attrice € 150.964,38, oltre interessi moratori.
n. 95: ristoro di oneri per imprevisto geologico rinvenuto nei lavori di cui alla WBS OS040 Con la riserva in esame, iscritta in data 22 febbraio 201l in occasione dell'emissione del SAL n. 12, il Contraente Generale ha evidenziato che, durante la realizzazione dei pali dell'OS40, veniva intercettata in data 16 dicembre 2010 una falda in pressione, non segnalata e non prevista né prevedibile, che rendeva necessario procedere con tecniche costruttive adeguate, provocando così un allungamento dei tempi di realizzazione della parte d'opera interessata. La riserva non è accoglibile essendosi il Contraente Generale obbligato con Atto Aggiuntivo del 05 luglio 2006 rep. N. 59.087 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) a rinunciare alle riserve ivi elencate, tra le quali rientra anche quella in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 96: maggiori oneri scaturenti dall'ordine di servizio n. 44 del 16/3/2011 Con la riserva in esame, iscritta in data 22 marzo 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 13 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 44 con il quale la Direzione Lavori, in considerazione del presentarsi di fenomeni fessurativi nella galleria Caccavo II esistente, ha disposto che il eseguisse attività di monitoraggio dello stato del manufatto, sul Parte_5 presupposto che le fessurazioni presentatesi fossero collegate con la realizzazione delle opere da parte del medesimo . Parte_5
La riserva non è accoglibile. Come evidenziato dal Consulente tecnico d'ufficio, con Ordine di Servizio n. 21 del 13.10.2009, la D.L. ordinava al Contraente Generale di procedere, in maniera cautelativa, ad una attività di P monitoraggio della galleria Caccavo al fine di verificare il manifestarsi di eventuali fenomeni pag. 31 deformativi che potessero coinvolgere l'esistente galleria. Al riguardo la stessa D.L. ordinava, con Ordine di Servizio n. 44 del 16.03.2011, di verificare lo stato del rivestimento definito ed effettuare il disgaggio del materiale che risultava in condizioni di stabilità precaria. Era pertanto obbligo del Contraente Generale, come previsto dall'art 16 CSA, secondo cui: “ (…) adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi”, adottando cioè le necessarie precauzioni per la tutela del personale operante.
n. 97: ristoro dei maggiori oneri derivanti dall'ordine di servizio n. 45 dell'8 aprile 2011 Con la domanda in esame, iscritta in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri sopportati per l'incremento delle risorse di cantiere richiesto dalla Committenza con l'ordine di servizio n. 45. La riserva non è stata quantificata dal C.G. e, pertanto, non è accoglibile ai sensi del disposto dell'art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) punto 3.
n. 99: contestazioni delle prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 47 del 21 aprile 2011 Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha contestato le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori con l'ordine di servizio n. 47 in quanto contenente prescrizioni extracontrattuali relativamente alle attività di controllo delle lavorazioni relative alla formazione degli strati destinati a costituire la nuova fondazione autostradale e relativamente alle verifiche di planarità dei piani di imposta. La riserva è inammissibile. Con l'Ordine di Servizio n. 47 del 21.04.2011, la D.L. in merito alle attività di controllo delle lavorazioni relative alla formazione degli strati destinati a costituire la nuova fondazione autostradale ordina al CG che: 1) per ciascuno dei piani d'imposta indicati in premessa, vengano condotti i controlli sulle sezioni trasversali poste ad una interdistanza massima pari a ml. 10 lungo l'asse autostradale;
2) per ciascuna delle suddette sezioni trasversali, vengano registrate le quote in corrispondenza di 4 punti, posti ad una interdistanza pari a 1/3 della larghezza relativa alla sede viabile di progetto;
3) le registrazioni delle quote dovranno essere eseguite mediante rilievo celerimetrico, con trasferimento dei dati su supporto informatico e successiva stampa da consegnare alla scrivente;
4) nella documentazione da consegnare alla scrivente sia compreso anche il raffronto tra le quote previste in progetto e quelle rilevate, evidenziando gli eventuali scarti;
5) le operazioni di stesa di ogni singolo strato costituente la nuova fondazione e dal primo strato costituente la nuova pavimentazione autostradale, potranno avvenire solo dopo la positiva verifica che la scrivente condurrà sulla suddetta documentazione acquisita. Punti elencati dalla D.L., che rientrano nel CSA – Norme tecniche per pavimentazioni contemplata nella PTV n. 2 del 18.01.2011, al punto “B) - posa in opera”, dove è, comunque, previsto il controllo della superficie finita (cfr. all. 99.02 di parte attrice).
n. 100: disapplicazione delle sanzioni irrogate dalla Committenza Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha contestato l'irrogazione di una penale ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Affidamento - Norme Generali per la presunta violazione del protocollo di legalità relativamente alla presenza, sui mezzi e le attrezzature di cantiere, di un contrassegno di identificazione e riconoscimento, con riferimento ad una pompa Spritz C553 di proprietà del pag. 32 subaffidatario e ad un motocompressore di proprietà del Controparte_8 subaffidatario . CP_9
La riserva è infondata, in quanto il Contraente Generale ha l'obbligo contrattuale (cfr. art.
8.3.1 del CSA) di identificare univocamente ogni mezzo con idonea targhetta di riconoscimento pena l'applicazione di una multa pari a 500 euro per ciascuna violazione per un totale di € 1.000,00. Correttamente la contestazione è stata ricondotta alla ipotesi di cui all'art. 8.3.1, ossia la mancata apposizione delle targhette, sanzionata con la multa di € 500,00, atteso che nel caso di specie risulta dalla lettura degli atti, in particolare dal contenuto della riserva, che i mezzi in questione siano stati rinvenuti privi di targhetta all'interno del cantiere, nonostante all'atto dell'ingresso fossero stati etichettati correttamente.
n. 102: maggiori oneri diretti ed indiretti per il rinvenimento di rifiuti Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 - lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro del pregiudizio sopportato a seguito del rinvenimento - nell'ambito dei lavori di riprofilatura del rilevato esistente per la realizzazione della nuova WBS CS07S - di un deposito di rifiuti interrati e non visibili. A seguito di tale rinvenimento, infatti, è stato necessario sospendere le attività nei giorni dal 13 al 18 aprile 2011 per procedere alla rimozione dei materiali rinvenuti ed al loro conferimento in discariche autorizzate, come riportato nella lettera e) al punto 4) dell'art. 2 dell'atto aggiuntivo n. 4, in cui si parla in sintesi della Perizia di variante n.
4. La riserva appare inammissibile, in quanto rinunciata con la Perizia di Variante n. 4.
nn. 103 e 104: ristoro dei maggiori oneri da sottoproduzione conseguente al rinvenimento di caratteristiche impreviste ed imprevedibili dell'ammasso della galleria Ogliastro Con le riserve in esame, formulate in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14
- lavori, il Contraente Generale ha chiesto - in considerazione delle caratteristiche geomeccaniche strutturali dell'ammasso agli imbocchi sud e nord della galleria Ogliastro impreviste ed imprevedibili (per l'imbocco sud: forte presenza di vuoti, quindi, grado di compattezza inferiore alle attese e alla previsioni a base di gara;
per l'imbocco nord: presenza di materiale argillo-cistoso fratturato e discontinuità sub-verticali, presenza di vuoti), che hanno comportato maggiori tempi di esecuzione delle attività di perforazioni e la necessità di procedere ad iniezioni di volumi di miscela in quantitativi molto superiori a quelli progettualmente prevedibili e contrattualmente remunerati. Le riserve in esame appaiono inammissibili, tenuto conto della loro tardiva iscrizione. Invero, nonostante i fatti risalgano al luglio 2010, le riserve sono state formalizzate in prima iscrizione al SAL n° 14 Lavori del 20/04/2011.
n. 108: ristoro dei costi delle attività di presenziamento archeologico ed indagine archeologica svolti dal contraente generale Con tale domanda, formulata in data 29 aprile 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 14- lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei costi sopportati per le attività di indagine archeologica richieste dalla Soprintendenza archeologica della Calabria. La riserva non è accoglibile. Si deve accogliere l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame, considerato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso,
pag. 33 la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL. In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 bis comma 47 CSA: “Restano a carico del Contraente Generale tutte le spese da sostenersi per le prestazioni relative alla sorveglianza che la Sovrintendenza Archeologica competente dovesse richiedere nel corso delle esecuzione dei lavori”. Ciò considerato, per la riserva in oggetto il CG non ha diritto di pretendere dall' il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 184.503,69 oltre interessi e rivalutazione, come contabilizzata in atti, atteso che l'art. 8bis non pone limiti alla intensità della presenza degli archeologi sul cantiere, per cui si evince che anche una presenza continuativa delle predette professionalità rientrasse nell'alea di tolleranza posta a carico del C.G.
n. 110: ristoro dei maggiori oneri, costi e danni per perdita produttiva e remunerazione per le lavorazioni aggiuntive eseguite nell'ambito della posa del rilevato CS050 a seguito di rinvenimento di condizioni del terreno impreviste ed imprevedibili Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15 - lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dei lavori aggiuntivi resisi necessari a seguito del rinvenimento di impreviste ed imprevedibili condizioni geologiche dei terreni ove doveva essere eseguito il rilevato CS050 nonché della perdita produttiva derivata dalla forzata sospensione delle attività in attesa delle determinazioni della Committenza sulle opere da realizzare. Invero, con l'Ordine di Servizio n. 51 la D.L. ordina al CG l'approfondimento dello scavo di bonifica del piano di posa del rilevato tra le sezioni 50 e 58 in carreggiata sud secondo quanto indicato dalle sezioni allegate al presente ordine e condivise dal progettista;
la stesa di geotessile di tipo pesante con peso >500 gr/mq e resistenza >500 N/5cm avendo cura nell'esecuzione dei risvolti e della sovrapposizione tra teli;
il riempimento dello scavo di bonifica con materiale proveniente dagli scavi, di pezzatura adeguata e conforme a quanto indicato dal C.S.A., Norme Tecniche, art 3. In merito al suddetto Ordine di Servizio, il CG ritiene che detti interventi non fossero progettualmente previsti né tanto meno prevedibili e possano essere annoverati come sorpresa geologica. La riserva appare solo parzialmente ammissibile. Quanto ai lavori elencati dalla D.L., gli stessi sono stati remunerati al primo SAL utile, ovvero al SAL 17 – avanzamento al 28.07.2011 – come si evince dall'estratto del computo di contabilità. Riguardo la quantificazione dei danni per sottoproduzione, ci si riporta alle quantificazioni indicate dal Consulente dal 10.05.11 al 25.05.11 e condivise dal Consulente tecnico d'ufficio. Si CP_1 riconosce, pertanto, il solo importo di € 5.262,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, atteso che detta quantificazione è stata contestata soltanto genericamente da parte attrice.
n. 112: detrazioni ai lavori apportate con l'ordine di servizio n. 50 del 20 maggio 2011 Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15- lavori, l'impresa ha contestato le detrazioni apportate dalla Committenza alle categorie dei lavori relative alla progettazione esecutiva di dettaglio presentata dalla medesima esecutrice relativamente alle gallerie Monaco ed Ogliastro. La riserva deve essere rigettata, in quanto rinunciata dall'attore con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629, Art. 6 (Riserve e Rinunce).
pag. 34 Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 113: maggiori oneri per la realizzazione del bypass aggiuntivo allo svincolo di TI Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15 - lavori, il Contraente Generale ha evidenziato che: “al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della costruenda autostrada, si sono rese necessarie la chiusura totale dell'autostrada tra lo svincolo di TI/Grimaldi (km 285+800) e lo svincolo di FA (km 304+000) e la deviazione del traffico veicolare sulla nuova carreggiata sud tra il km 285+800 ed il km 288+600 in configurazione provvisoria di cantiere, come richiesto dal Contraente generale con nota prot. PZISAR4/08767/11 del 27 maggio 2011 ed autorizzato dalla Committenza con ordinanza compartimentale n. 127/2011 prot. UCS-0018024 dell'1.6.2011”. La riserva è ammissibile nei limiti di quanto ritenuto dal Consulente tecnico d'ufficio, il quale ha condiviso le determinazioni del Direttore dei Lavori nella propria Relazione Riservata, nel riconoscere l'onere richiesto per l'esecuzione del 2° by-pass, resasi necessaria a causa di uno smottamento - circostanza, non prevista né prevedibile - che aveva interessato la carreggiata nord riducendo la sezione stradale, nell'importo di € 7.298,44 a meno degli interessi. (vd. Note Preliminari CTP . Dunque, si ritiene la convenuta tenuta a corrispondere tale importo al Contraente CP_1
Generale.
n. 114: ristoro dei costi di gestione del traffico durante gli esodi primaverili Con tale domanda, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SSL n. 15 - lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 7.999,52, comprensiva di interessi al 5 luglio 2016. A fondamento della pretesa il medesimo ha dedotto Parte_5 che con nota del 26 maggio 2011, aveva chiesto al Contraente Generale di eseguire CP_1 attività di “gestione di eventuali accumuli di traffico in avvicinamento e/o attraversamento dei cantieri, anche al di fuori” dei periodi rientranti nel calendario “esodo di primavera” (cfr. doc. n. 114.4). La riserva è inammissibile, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 8bis (Oneri ed obblighi a carico del C.G.) che prevede che, oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale, sono a carico del C.G.: “Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi-cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti Il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele;
nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
n. 115: riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi afferenti alla miscela cementizia utilizzata per i lavori di riempimento dello scavo della canna sud, Direzione Salerno della galleria Ogliastro
pag. 35 A fondamento della riserva in esame, iscritta in data 31 maggio 2011 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 15-lavori, il Contraente Generale ha dedotto che nel mese di maggio 2011, nell'ambito dei lavori di scavo della galleria Ogliastro, canna sud, direzione Salerno ha rilevato decrementi locali delle caratteristiche geomeccaniche del fronte di scavo e comparsa di stillicidi d'acqua. La riserva deve essere rigettata, ritenendosi fondata l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
n. 116: rimborso tasse, imposte e tributi Con tale domanda, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 91.474,35 dovuta per il rimborso di tasse, imposte e contributi versati. La riserva esposta dal C.G. è da ritenere inammissibile, considerato che la somma richiesta rientra a tra le spese generali inserite in percentuale nei prezzi contrattuali.
nn. 117, 121, 129, 130 e 143: pagamento del corrispettivo dei ferri di attesa del viadotto sul fiume Grande, del viadotto Monacella, del viadotto Serra II nord, del viadotto Ogliastro e del viadotto Sciabica Con la riserva n. 117, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 98.968,79, comprensiva di interessi maturati al 19 dicembre 2016, per la detrazione apportata dalla Direzione Lavori al corrispettivo per i ferri di attesa del viadotto sul Fiume Grande che, originariamente inseriti nei SAL 4 e 7, sono stati decurtati nel SAL n. 16 in quanto asseritamente rientranti nel prezzo a corpo. Considerazioni del tutto analoghe per la riserva n. 121, in tema di ferri di attesa del viadotto Monacella con richiesta di € 4.311,18, e per la riserva n. 129 con richiesta di € 46.674,34, nonché per la riserva n. 130 con richiesta di € 8.467,60 e la riserva n. 143 con richiesta di € 5.550,38. Le suddette riserve appaiono tutte inammissibili. Premesso che i "ferri di attesa" sono delle barre d'armatura in acciaio che sporgono da un getto di calcestruzzo per permettere il collegamento con getti successivi, garantendo la continuità strutturale, deve evidenziarsi che quelli relativi ai viadotti sul fiume Grande, Monacella, Serra 2, Ogliastro e Sciabica rientrano nei lavori a corpo e non a misura a carico del Contraente Generale, ai sensi di quanto disposto dal Capitolato Speciale D'Affidamento (Norme generali) all'art. 3 punto 2: “Opere d'arte di ogni genere, con riferimento alle parti strutturali a partire dal piano di spiccato dell'elevazione (elevazione in genere) per attraversamento di corsi di acqua, di impluvi, di strade, di ferrovie, ecc., ovvero per il sostegno ed il presidio del corpo stradale e delle sue pertinenze, nonché le parti in elevazione di muri di sostegno e di controripa, d'argine e di sottoscarpa comunque inclinati, per le dimensioni previste in progetto”.
n. 118: rimborso degli oneri per l'osservanza della legge 136/2010 sul controllo del rischio di infiltrazione mafiosa
pag. 36 Con tale domanda, formulata in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il contraente generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 41.325,13. A sostegno di tale pretesa, il CG ha dedotto che successivamente alla conclusione del contratto di affidamento a contraente generale è stata emanata la L. 136/2010 che ha previsto una serie di adempimenti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La riserva in esame è infondata. Ebbene, i mutamenti normativi in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi quali eventi imprevedibili rientranti nell'alea normale dell'esercizio di impresa. Dunque, eventuali spese connesse al mutamento normativo in corso rientrano tra le spese generali gravanti sul Contraente Generale, non imputabili alla responsabilità della Committente.
n. 120: maggiori oneri per l'ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio n. 53 del 28 giugno 2011 Con tale riserva, iscritta in data 6 luglio 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 16 per lavori, il Contraente Generale ha eccepito che la Committenza aveva irregolarmente disposto uno stralcio di lavorazioni senza rispettare le procedure di contratto (nella specie, lavori di rimodellazione di una scarpata), addossando al Contraente Generale l'onere di adattare il progetto a tale decisione. La riserva è inammissibile, poiché non quantificata. Invero, ai sensi dell'art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) al punto 3: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
n. 122: rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per far fronte all'esodo estivo 2011 Con tale domanda, formulata in data 1° agosto 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 17 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 255.024,00 oltre interessi per i costi sopportati dal medesimo affidatario per far fronte alle richieste della Committenza contenute nella nota del 27 luglio 2011. Con tale comunicazione, la Committenza ha chiesto la messa a disposizione di una squadra di quindici persone da parte del C.G. per garantire un regolare svolgimento dell'esodo estivo, ritenendo tale prestazione compresa negli obblighi convenzionali dell'impresa ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale di affidamento. Tale riserva, al pari della già analizzata riserva n. 63, non appare fondata. Ai sensi dell'art. 8 bis “oneri ed obblighi diversi a carico del contraente generale” delle Norme Genarli del capitolato speciale d'affidamento sono a carico del Contraente Generale gli oneri volti
“ad assicurare la percorribilità della autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione all'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale al primo fine settimana dopo Capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori, anche se dipendente dal piano di esodo per garantire la continuità dell'esercizio durante tale periodo” (cfr. punto 19 dell'art. 8bis).
pag. 37 Ebbene, l'art. 8bis punto 19) si riferisce in generale a “ogni e qualsiasi onere” sostenuto a garanzia della viabilità nel periodo estivo, senza distinguere la tipologia di costi sostenuti, imputandoli espressamente alla Contraente Generale.
nn. 123 e 127: ristoro delle perdite produttive connesse alla mancata concessione delle ordinanze di riconfigurazione del traffico nella fase post esodo 2011 e delle perdite produttive connesse alla mancata concessione di ordinanza relativa alla deviazione del traffico su carreggiata nord in configurazione doppio senso di marcia tra le PK 299+00 e 300+00 Con la prima delle domande citate, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri costi e danni conseguenti al fermo delle opere pari ad € 99.554,60. Con la seconda domanda, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione della emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro per il pregiudizio produttivo sopportato a seguito della mancata concessione della deviazione del traffico veicolare in doppio senso di marcia sulla carreggiata nord nella tratta 299+00 e 300+00. Le riserve non possono essere accolte. Invero, l'art. 8bis del C.S.A. al punto 18 cita testualmente: “Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione dell' all'eventuale chiusura o CP_1 limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata all'Alta Sorveglianza, almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione”. Nel caso di specie, come evidenziato altresì dal Consulente il varo delle travi dei due CP_1 cavalcavia era previsto per le notti dal 6 al 9 settembre, ma è stato eseguito durante le notti del 9 e del 12 settembre. Tuttavia, il C.G. ha inoltrato richiesta di ordinanza solamente il 30.08.11 (cfr. all. 123.6 prodotto dal C.G.) e cioè soltanto 7 giorni prima della data di varo prevista, non rispettando il termine dei 15 giorni richiesto dal suddetto articolo. La riserva non era quindi iscrivibile perché l'impresa era decaduta dal diritto di richiedere il ristoro.
n. 124: rimborso dei maggiori costi sopportati per l'esecuzione delle deviazioni del traffico nel tratto TI – San Mango Con tale domanda, formulata in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro pari ad € 3.145,94, comprensivo di interessi maturati fino al 19 dicembre 2016, a fronte dell'esecuzione di prestazioni integrative per garantire la deviazione in sicurezza del traffico. La pretesa nasce dalle prescrizioni emanate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nel corso della riunione del 7 settembre 2011, per prevenire il rischio di interferenze a seguito di parzializzazione delle chiusure stradali. La riserva non può ritenersi fondata, considerato che ai sensi dell'art. 6ter delle Norme generali del CSA “gli eventuali adeguamenti richiesti dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico del Contraente Generale, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali”. Invero, deve ritenersi che quanto richiesto al C.G. dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori va ricompreso tra gli adeguamenti di cui all'art. 6ter CSA, finalizzati a garantire la deviazione in pag. 38 sicurezza del traffico. Pertanto, gli stessi rientrano tra gli oneri a carico del C.G. con conseguente inammissibilità della riserva avanzata.
nn. 125 e 147: ristoro dei maggiori oneri di sicurezza sopportati e maggiori oneri di sicurezza connessi all'ordine di servizio n. 68 del 29 maggio 2012 Con tale domanda, formulata per la prima volta in data 21 settembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 18 per lavori, e successivamente sempre richiamata ed aggiornata, l'odierna attrice ha chiesto il riconoscimento della somma complessiva di € 11.482.480,61, a fronte dell'abnorme incremento dei tempi di esecuzione e delle opere da realizzare e dell'incremento imprevisto dei costi di sicurezza sopportato sia per quanto riguarda le maggiori opere introdotte, sia con riferimento alla maggiore estensione temporale dei lavori. Invero, per effetto delle Perizie di variante intervenute nel corso dei lavori e dei conseguenti atti aggiuntivi al contratto, la durata contrattuale è passata da 1040 giorni (contratto Progetto Esecutivo) a 1754 giorni (3° Atto Aggiuntivo), con un aumento di 714 giorni, corrispondente all'incremento del 68,6%. La riserva appare fondata nell'an. Infatti, secondo la Linea Guida ANAS – Direttive e criteri per la trattazione delle riserve delle imprese nell'esecuzione di lavori pubblici - i maggiori oneri per la sicurezza possono derivare dall'allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori ovvero per l'esecuzione di lavori inizialmente non previsti, laddove siano provati da parte dell'impresa tramite idonea documentazione dalla quale si desuma che il maggior costo non rientra tra gli oneri previsti nel progetto o in una perizia di variante e che la protrazione non sia addebitabile all'impresa stessa. Una protrazione dei tempi per la realizzazione delle singole opere comporta un maggior costo della sicurezza limitatamente alla aliquota variabile con il tempo e soltanto per quelle attività che hanno registrato una maggior durata. Sempre secondo la Linea Guida ANAS, indicativamente, i costi della sicurezza variabili con il tempo e riconoscibili in caso di allungamento dei tempi non dovrebbero comunque superare 1/3 dei costi della sicurezza totali (ciò in considerazione del fatto che gli stessi costi variabili tendono a ridursi con l'avanzamento dei lavori). Diversamente, per ciò che concerne il quantum della pretesa avanzata dal Contraente Generale, devono essere condivise le osservazioni del Consulente confermate, altresì, dal Consulente CP_1 tecnico d'ufficio. Ebbene, con la predisposizione delle Perizie di variante intervenute, il C.G. ha provveduto ad adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corrispondente stima dei costi della sicurezza, ripetutamente rivista ed aggiornata in funzione anche delle interlocuzioni con l'Alta Sorveglianza. In particolare, il C.G. trasmetteva all'alta sorveglianza un computo dettagliato degli oneri per la sicurezza relativo alla Perizia di Variante n. 3 – per tutti i lavori a finire - redatto in data 20.10.2011 (cfr. all. n. 125.8 degli atti di importo complessivo pari ad € 31.904.957,77. Parte_1
Su questo computo si osserva quanto segue. Il C.G. propone il ricalcolo degli Oneri di Sicurezza per quelle voci dipendenti dal tempo (es. noleggi) rapportando le originarie quantità alle nuove tempistiche. In particolare, vengono ricomputate le quantità totali delle singole voci tempo-dipendenti passando dagli originari 34 mesi a 45 mesi (tempo T1). Per i successivi 13 mesi (dal tempo T1 al tempo T2), l'originaria quantità viene moltiplicata per un coefficiente 0,42 che rappresenta il rapporto fra il complessivo valore delle WBS la cui realizzazione si protrae sino al tempo T2 e il costo totale dell'appalto. In realtà, quale numeratore del rapporto è, correttamente, da inserire la produzione maturata nel periodo (T2-T1): considerando l'importo del 24° SAL, maturato il 24.05.12 (cioè, appena dopo il T1), pari ad € 259.513.515,00 e pag. 39 rapportandolo al complessivo ammontare dell'appalto (€ 317.180.042,00) il coefficiente moltiplicatore assume valore 0,18. Il Consulente non ritiene poi ammissibili le seguenti voci: il computo del recupero del ribasso d'asta sullo spritz-beton posto in opera sul fronte di scavo della galleria Timpa delle Vigne perché, così facendo, ogni opera provvisionale eseguita (pozzi di fondazione, paratie, spritz beton, etc.) verrebbe ad essere corrisposta a prezzo pieno senza applicazione di ribasso contrattuale;
l'introduzione di un N.P. per varo delle travi in condizioni disagiate (gru da 1200 tonnellate) perché, come già argomentato in riserva n. 91 il cui impiego è stato dettato esclusivamente dall'orografia del territorio e non per ragioni di sicurezza;
l'introduzione di un N.P. per servizio di guardiania notturna armata perché tale costo rientra fra le spese generali. Con queste premesse si è, quindi, emendato il computo degli Oneri della Sicurezza predisposto dal C.G. addivenendo ad un importo di € 25.325.820,86 (cfr. all. 125.01). Considerato che gli Oneri di Sicurezza complessivamente previsti negli Atti Aggiuntivi stipulati sono pari ad € 23.008.345,10, ne deriva un ulteriore maggiore costo da corrispondere al Contraente Generale pari ad € 25.325.820,86
- € 23.008.345,10 €, per un totale di € 2.317.475,76 a fronte di € 11.482.480,61 richiesti.
n. 131: detrazione contabile apportata con l'ordine di servizio n. 57 del 15 novembre 2011 Con tale pretesa, iscritta in data 2 dicembre 2011 in occasione dell'emissione del SAL 20 per lavori ed esplicitata il successivo 15 dicembre 2011, la chiede la disapplicazione della detrazione Parte_1 contabile apportata dalla committenza per la mancata realizzazione delle asole del viadotto Fiume Grande in carreggiata nord. Il C.G., in particolare, contesta l'utilizzo di un costo orario del cestello Con (€/h 60,195) diverso da quello previsto nel contratto ANAS/C. €/h 47,76), oltre che l'impiego di attrezzatura by- bridge per ispezioni pulvini. La riserva deve essere rigettata, ritenendosi fondata l'eccezione avanzata da parte convenuta, secondo cui il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo del 04 del 05 luglio 2006 rep. N. 20629 all'Art. 6 (Riserve e Rinunce) avrebbe rinunciato alla riserva in esame. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la contabilizzazione configura una mera premessa e non una condizione per la rinuncia. In ogni caso, la contabilizzazione è avvenuta successivamente all'iscrizione della riserva, allorquando in sede di redazione dell'atto aggiuntivo, sono stati stabiliti i nuovi prezzi e contabilizzati i nuovi corrispettivi, sulla base degli accertamenti in contraddittorio avvenuti fra la ditta e il D.L., liquidati con i successivi SAL.
nn. 132, 134, 138, 142, 146, 155, 162 e 164: fermi produttivi per l'eccezionale maltempo nei mesi di dicembre 2011, febbraio 2012, aprile 2012, maggio 2012, ottobre 2012, gennaio 2013 e marzo 2013 Con la prima delle riserve indicate, iscritta per la prima volta in data 7 febbraio 2012 in calce al SAL lavori n. 21, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un ristoro per la perdita produttiva sopportata nel periodo 14/21 dicembre 2011 a causa della eccezionale ondata di maltempo, testimoniata dai dati pluviometrici della stazione meteorologica più prossima al cantiere (doc. n. 132.4). La riserva n. 134 attiene ai medesimi fenomeni nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il l4 febbraio 2012. La riserva n. 138, apposta negli atti contabili in data 8 marzo 2012 in occasione dell'emissione del SA.L n. 9 per gli espropri, ha ad oggetto il ristoro dei perditempo e dei danni subiti per effetto del maltempo che ha investito le aree di cantiere in data 21-26 febbraio 2012.
pag. 40 La riserva n. 142 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel mese di aprile 2012, ed è stata iscritta in data 12 aprile 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 11 per le interferenze. Anche in questa occasione, il Contraente Generale ritiene di aver subito un parziale fermo produttivo dal 13 aprile al 16 aprile 2012, sopportando costi da perdita produttiva, nonché si è visto costretto a procedere allo sfangamento del cantiere e al rifacimento di piste ed opere ammaloratesi. La riserva n. 146 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti dal 22 al 24 maggio 2012 ed è stata iscritta in data 28 maggio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 24 per lavori. Anche in questa occasione, il Contraente Generale lamenta un parziale fermo produttivo nel periodo indicato sopportando costi da perdita produttiva. La riserva n. 155 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti in data 28-29 ottobre
2012 ed è stata iscritta in data 7 novembre 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 13 per le interferenze. Anche in questa occasione, il Contraente Generale lamenta di aver provveduto al rifacimento delle opere (anche provvisionali) ammalorate, maturando il diritto al riconoscimento del relativo compenso. La riserva n. 162 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel periodo 15-18 gennaio
2013 ed è stata iscritta in data 25 gennaio 2013 in occasione dell'emissione del SAL n. 11 per gli espropri. Anche in questa occasione, il Contraente Generale ha subito un parziale fermo produttivo nei giorni dal 15 al 25 gennaio 2013 sopportando costi da perdita produttiva, nonché si è visto costretto a procedere allo sfangamento del cantiere e al rifacimento di piste ed opere ammaloratesi. Infine, la riserva n. 164 attiene agli oneri connessi ai fenomeni meteorici avvenuti nel mese di marzo 2013 ed è stata iscritta in data 28 marzo 2013 in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. Per effetto della anomala piovosità registratasi nel mese di marzo 2013, pari al doppio delle medie stagionali, il Contraente Generale lamenta un parziale fermo produttivo nei giorni dall' 11 al 17 marzo 2013 con costi da perdita produttiva e rimborso delle spese per l'obbligo di rifacimento delle opere provvisionali ammalorate. Tutte le riserve indicate non appaio accoglibili. Infatti, l'art. 14 – Danni di Forza Maggiore del C.S.A cita chiaramente: “nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., e comunque non saranno considerati danni di forza maggiore gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
i dissesti del corpo stradale;
gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli”. Pertanto, indipendentemente dall'eccezionale intensità dei fenomeni di maltempo incorsi, nulla può essere riconosciuto al Contraente Generale come ristoro delle perdite da parziale fermo produttivo e delle spese sostenute per il rifacimento delle opere lese.
n. 133: ristoro degli oneri per il fermo produttivo connesso allo sciopero degli autotrasporti Con tale domanda, formulata in data 7 febbraio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 21 per lavori, il Contraente Generale chiede il riconoscimento di un ristoro pari ad € 20.098,91 per il pregiudizio sopportato a seguito del forzato fermo produttivo causato dalle agitazioni sindacali intervenute nel periodo dal 23 gennaio 2012 al 30 gennaio 2012 (compreso). La riserva non può essere accolta, considerato che i fatti lamentati dal Contraente Generale e per i quali si richiede il ristoro degli oneri improduttivamente sostenuti non sono imputabili a fatti relativi all'Amministrazione committente, quanto piuttosto ad eventi esterni e da questa non controllabili.
pag. 41 Dunque, considerati i fatti compresi all'interno dell'alea contrattuale gravante sul Contraente Generale in fase di esecuzione dei lavori, la riserva non è accoglibile.
n. 135: rimborso degli oneri per la nuova procedura adottata dalla Committenza per il processo autorizzativo dei varchi di accesso al cantiere Con la riserva iscritta in data 7 febbraio 2012 in calce al SAL n. 21 per lavori è stata contestata la richiesta contenuta nella nota del 13 gennaio 2012 di adozione della nuova procedura per il CP_1 rilascio delle autorizzazioni per i varchi di accesso in cantiere. La riserva è infondata, poiché non è quantificata. Dunque, ai sensi del già richiamato art. 165 della legge 554/99 (eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) al punto 3 cita testualmente: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
n. 136: maggior corrispettivo per le lavorazioni extracontrattuali disposte con l'ordine di servizio n. 60 del 16 gennaio 2012 Con tale domanda, esplicitata in data 21 febbraio 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 21 per Lavori, il Contraente Generale ha chiesto alla committenza il riconoscimento di un corrispettivo integrativo a fronte delle maggiori attività disposte dalla stessa con l'OdS n. 60. Il Contraente Generale con l'Atto Aggiuntivo n. 5 all'Art. 6 “Riserve e Rinunce” (cfr. doc. 342 di parte convenuta) ha rinunciato alla riserva in esame, non essendo possibile ritenere la stessa inefficace poiché condizionata alla contabilizzazione delle somme, in quanto, come ritenuto per la riserva n. 112, tale attività configura esclusivamente come premessa per la rinuncia e non come sua condizione. Ciò considerato, la riserva deve essere rigettata.
n. 140: contestazione dell'ordine di servizio n. 63 del 14 marzo 2012 e della successiva detrazione apportata dalla committenza Con tale domanda, formulata per la prima volta in data 8 marzo 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 9 per gli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma complessiva di € 14.924,24. Infatti, con l'ordine di servizio n. 63 il D.L., constatato che il rilevato in terra rinforzata denominato OS140 risultava realizzato in maniera difforme ai requisiti di Capitolato ed alle regole dell'arte, ha ordinato la demolizione ed il rifacimento dell'opera. Il C.G. ha proposto la risoluzione della non conformità riscontrata senza ricorrere alla demolizione e al rifacimento dell'opera. Sebbene la modalità di risoluzione sia stata accettata dal D.L. e da il D.L. ha CP_1 operato una detrazione contabile per la non rispondenza del manufatto ai requisiti di capitolato. La riserva è inammissibile poiché la detrazione apportata dal Direttore dei Lavori nella nota di chiusura delle non conformità esecutive (nota 17317 - cfr. all. 140.01) appare legittima. Infatti, il D.L. ha espressamente confermato che “l'opera definitiva, anche se tecnicamente verificata, risulta comunque non rispondente ai requisiti di Capitolato” ed ha correttamente quantificato la conseguente penalità economica tenendo conto delle minori e/o variate lavorazioni.
n. 144: rimborso degli oneri derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 66 del 16 maggio 2021
pag. 42 La riserva è stata iscritta per la prima volta in data 28 maggio 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili per l'emissione del SAL 24 per lavori. Con il provvedimento oggetto di riserva la Committenza, a seguito di sopralluogo per la verifica della funzionalità delle sistemazioni idrauliche in prossimità degli imbocchi della galleria Tribito carreggiata nord, nel corso del quale era stato ravvisato il potenziale rischio che le acque provenienti dal versante allagassero la carreggiata autostradale a causa dell'occlusione dei tombini esistenti ha ordinato alcune lavorazioni non contrattualmente previste né remunerate. Tenuto conto della non quantificazione della riserva da parte del C.G., la stessa non può ritenersi ammissibile.
n. 145: remunerazione dell'attività di completamento dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito imposte con l'ordine di servizio n. 67 del 21 maggio 2012 La riserva è stata iscritta per la prima volta in data 28 maggio 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili per l'emissione del SAL 24 per lavori. Con tale domanda il Contraente Generale chiede la remunerazione delle maggiori attività derivanti dalla disposizione della Direzione Lavori di esecuzione dei lavori di completamento degli impianti di illuminazione della galleria Tribito a seguito del furto da parte di ignoti di cavi elettrici. La riserva, oltre alla richiesta di riconoscimento dei lavori ordinati per il ripristino dell'impianto di illuminazione della galleria Tribito, quantificati dal C.G. in
€ 17.980,58, comprende anche la richiesta di remunerazione della fornitura di energia elettrica tramite motogeneratori alla stessa galleria. La riserva si ritiene essere fondata. Al riguardo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo bonario stipulato inter partes, ha CP_1 riconosciuto, con l'accoglimento della riserva n. 34, la fondatezza della pretesa per quanto attiene i costi di fornitura dell'energia elettrica proprio per la galleria Tribito di cui si parla per il periodo antecedente a quello oggetto della presente riserva. Dunque, considerato il contenuto analogo della riserva ora in esame, si ritiene che la stessa debba essere accolta per l'importo di euro 17.980,58, cui va aggiunto il valore della fornitura di energia elettrica tramite generatori alla galleria Tribito, pari ad
€ 328.711,52, come quantificato in atti da parte attrice.
n. 148: maggiori costi di fornitura di energia elettrica alla galleria Monaco La riserva, iscritta in data 3 luglio 2012 in calce al SAL n. 25 per lavori, ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'importo di € 416.825,35, oltre interessi quale rimborso dei costi sostenuti dal Contraente Generale per l'erogazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti (illuminazione, ventilazione, ecc.) esistenti nella galleria Monaco. La riserva si ritiene fondata, tuttavia, l'importo richiesto dal C.G. deve essere ridotto ad euro 277.663,79 oltre IVA. Invero, il periodo per il quale il C.G. poteva avanzare istanza di rimborso delle somme dei costi di fornitura dell'energia elettrica da porre per la galleria Monaco andava dal luglio 2012 (data di apertura al traffico, come confermato dallo stesso C.G. negli atti prodotti) fino al luglio 2014 (data di voltura della fornitura ENEL ad . CP_1
Visti i giustificativi allegati alla riserva (all. 148.4 del C.G. – cfr. all. 148.01 , dall'importo CP_1 richiesto da parte attrice devono essere detratti quelli antecedenti a luglio 2012, perché la fornitura di energia elettrica era ancora a servizio del cantiere stradale. Alla luce di ciò, si ritiene riconoscibile l'importo a rimborso pari ad € 277.663,79 oltre IVA.
pag. 43 n. 149: riconoscimento di maggiori compensi a fronte delle prestazioni chieste dalla
archeologica della Calabria con nota del 12.06.12 CP_4
Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di maggiori compensi per le prestazioni aggiuntive convenzionalmente non previste disposte dalla Soprintendenza con la nota del 12 giugno 2012. La riserva non viene quantificata, pertanto, è da ritenersi inammissibile.
n. 150: contestazioni delle presunte non conformità dei conglomerati bituminosi Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha respinto le contestazioni di non conformità dei conglomerati bituminosi posti in opera formulate dalla Committenza, che in occasione del SAL n. 25, provvedeva a detrarre la somma di € 147.799,19 dal corrispettivo per tenere conto delle non conformità indicate. La riserva è inammissibile, considerato che il petitum della stessa è confluito nella successiva riserva n. 190. Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto di valutare l'odierna domanda unicamente come fondamento della successiva riserva n. 190, e non come autonoma pretesa.
n. 151: remunerazione delle attività di fornitura di energia elettrica alla galleria Ogliastro Similmente con quanto richiesto con le riserve 145 e 148, con tale domanda formulata in data 6 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori il Contraente Generale chiede il rimborso di € 148.361,73 per costi sostenuti per garantire la fornitura di energia elettrica necessaria per assicurare la viabilità stradale in attesa che provvedesse a stipulare con Enel il contratto di CP_1 fornitura definitivo. La riserva deve essere accolta, riprendendo le medesime osservazioni fatte per la riserva n. 148. Preliminarmente, circa la fondatezza dell'an della pretesa avanzata dal C.G., si osserva che analoga richiesta era stata oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06 da parte della Committenza, confermandone la legittimità. Nel quantificare la pretesa, invece, si evidenzia che il periodo temporale di riferimento, a differenza di quanto sostenuto dal C.G. decorre dal 12.07.2012 (data di apertura al traffico – cfr. Ordinanza n. 263/2012 – all. 151.01 - per il tratto sede Nord dal km 298+210 al km 293+600) sino al 23.05.2013 (data di sospensione della fornitura) e, quindi, 10 mesi. Il costo mensile sostenuto dal C.G. è stato rideterminato dal D.L. in €/mese 3.141,00 (cfr. estratto relazione D.L. – all. 151.02) per un totale di
€ 31.410,00.
n. 152: maggiori oneri e richiesta remunerazione delle maggiori attività per l'ottemperanza all'ordine di servizio n. 70 del 9.07.12 Con tale riserva, formulata in data 3 luglio 2012 in occasione dell'emissione del SAL n. 25 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto la refusione di tutti gli oneri derivanti dalla necessità di procedere al rifacimento della recinzione realizzata in corrispondenza della WBS CS10N, già eseguita in conformità al progetto di dettaglio presentato. La Committenza, infatti, pur senza compiere osservazioni in merito all'idoneità e correttezza dell'opera realizzata dal Contraente Generale, ha eccepito che la recinzione posta in opera era parzialmente non conforme alle previsioni del C.S.A. La riserva non può essere accolta, in quanto non quantificata.
pag. 44 n. 154: richiesta di maggiori compensi per il monitoraggio ambientale svolto successivamente alla ultimazione dei lavori convenzionalmente prevista La riserva è stata formulata in data 18 settembre 2012 in occasione della sottoscrizione dei registri contabili di commessa per l'emissione del SAL n. 26. Con tale domanda il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento di un compenso integrativo per l'estensione dell'attività di monitoraggio ambientale anche oltre l'originario termine convenzionale. A tal riguardo il Contraente Generale ha rappresentato che la durata contrattuale dei lavori, il cui termine di ultimazione era originariamente previsto al 25 marzo 2011, era stata protratta per necessità della Committenza o per circostanze, comunque, non attribuibili a responsabilità del medesimo affidatario, con la fissazione del termine di ultimazione TI al 30 aprile 2012 e del termine di ultimazione T2 a1l'8 marzo 2013. La riserva non è quantificata e, pertanto, deve essere rigettata.
n. 157: ristoro dei maggiori costi per il recupero dei ritardi su alcune opere Con tale domanda, formulata in data 14 dicembre 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 27 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri sopportati per dar seguito alla richiesta della Direzione Lavori contenuta nell'Ordine di Servizio n. 76 del 22 novembre 2012 di incrementare i turni di lavoro e le forze presenti in cantiere al fine di assicurare il rispetto dell'avanzamento previsto. Con la riserva in commento il Contraente Generale ha illustrato le cause di ritardo che avevano comportato il disallineamento tra produzione programmata e quella effettiva, sottolineando l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità. La riserva va rigettata. Il C.G. imputa il ritardo alla tardiva approvazione della Perizia di Variante riguardante gli interventi di difesa spondale del torrente Savuto. Il Consulente ha precisato che il proponente della perizia di variante è il C.G. medesimo e, ai sensi dell'art. 7 quater del C.S.A., Norme Generali, le proposte di varianti formulate devono essere tempestive e tener conto anche dei tempi necessari per l'approvazione, restando a carico del C.G. i maggiori tempi derivanti dalla non tempestiva presentazione della proposta. Il C.G. ha esposto come altra causa di ritardo la difficoltà di avanzamento nella realizzazione dei pali di fondazione dei viadotti Ogliastro 3, Ogliastro 4 e Sciabica per la presenza di substrati rocciosi e per l'interferenza con le opere di fondazione dei preesistenti viadotti. Il Consulente ha osservato che, pur ammettendo l'esistenza di criticità come riscontrate dal C.G. nel corso dell'esecuzione dei pali di sottofondazione dei predetti Viadotti, peraltro solo in alcune aree, ed ammettendone altresì i conseguenti rallentamenti esecutivi, gli stessi sono stati di entità trascurabile rispetto alla percentuale eccessivamente bassa delle produzioni registrate dalla DL e dalla medesima rappresentate con corrispondenza intercorsa (cfr. nota 16536 - all. 157.01); produzioni che hanno registrato un incremento solo a fronte dell'aumento del numero di trivelle in cantiere operato dal C.G. Pertanto, le argomentazioni addotte per tentare di giustificare i rallentamenti nei lavori di realizzazione delle fondazioni dei predetti viadotti appaiono non condivisibili. A tal proposito l'art. 11, secondo capoverso del CSA-NG stabilisce che: “la D.L., nel caso percepisca che non vengano rispettati i tempi di realizzazione, dovrà imporre al Contraente Generale un incremento della produzione di cantiere, anche con l'obbligo di introduzione di doppi e/o tripli turni. Il Contraente Generale rinuncerà a qualsiasi compenso aggiuntivo in conseguenza dell'incremento della produzione di cantiere, in relazione alla nuova e diversa organizzazione, sviluppo e avanzamento, che l'introduzione di doppi e/o tripli turni comporterà”.
n. 158: remunerazione per l'attività di monitoraggio svolta nella galleria naturale Monaco
pag. 45 Con tale domanda, formulata in data 14 dicembre 2012 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 27 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della giusta remunerazione delle attività eseguite per dar seguito alla richiesta della Direzione Lavori - contenuta nella nota del 6 giugno 2012, di procedere ad una campagna di monitoraggio del rivestimento definitivo della galleria Monaco. La riserva appare inammissibile, in quanto presentata tardivamente. La domanda è stata iscritta per la prima volta solo al SAL n° 27 - firmato appunto con riserva dal Contraente Generale in data 14.12.2012 – ed è stata poi esplicitata in data 21.12.2012, pur afferendo ad eventi e circostanze manifestatesi già a febbraio del 2012 e segnalate dalla stessa con nota prot. Parte_1
PZ/SAR4/1211/12 del 06.06.2012 (cfr. doc. 158.4 di parte attrice). Inoltre, la riserva è altresì infondata nel merito della pretesa. In forza di quanto previsto dall'allegato NG10, art. 5 – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico del CG, che elenca le spese che si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale e al punto d) del suddetto articolo si rappresenta che sono a carico del CG: “le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui iniziano le attività fino al compimento del collaudo provvisorio”.
n. 161: rimborso fornitura elettrica presso lo svincolo di San Mango, la galleria Ogliastro ed il parcheggio di Pt_9
Con tale domanda, iscritta in data 25 gennaio 2013 in calce al SAL n. 11 per espropri, il Contraente Generale ha dedotto che, in conseguenza del ritardo della Committente nel formulare alle imprese erogatrici le richieste di fornitura di energia elettrica alle cabine dello svincolo di San Mango, della galleria “Ogliastro” e dell'area di parcheggio , non ha potuto avviare le attività di messa a Pt_9 punto e collaudo degli allestimenti impiantistici, né di messa in tensione dei cavi posti in opera. Tale situazione ha di fatto agevolato i furti dei cavi che, come tempestivamente denunciato alle autorità competenti e segnalato alla Committente, si sono registrati lungo le linee realizzate. La riserva, che come evidenziato non ha come oggetto il rimborso dei costi sostenuti per la fornitura elettrica, ma il ristoro delle conseguenze negative della tardiva erogazione dell'energia elettrica, non Co può essere accolta. Spetta, infatti, al la guardiania e custodia, con tutti gli oneri ad essa connessi, delle aree di cantiere e delle attrezzature nelle stesse allocate. Pertanto, trattandosi di furti avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, la riserva deve ritenersi non accoglibile con riconoscimento della responsabilità del C.G. per i fatti lamentati.
n. 163: perdite produttive connesse alla situazione di maltempo nella giornata del 6 marzo 2013 La riserva è stata iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. Con tale domanda il Contraente Generale chiede il ristoro della perdita produttiva sopportata nella giornata del 6 marzo 2013 a causa delle eccezionali ondate di vento che avevano addirittura divelto la segnaletica verticale definitiva. La riserva è inammissibile, in quanto non quantificata dal Contraente Generale.
n. 165: ristoro oneri conseguenti all'ordine di servizio n. 79 del 22 marzo 2013 Con la riserva in esame, iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori, il Contraente Generale chiede il ristoro di tutti i costi derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 79 della Direzione Lavori, con cui la pag. 46 Committenza ha ordinato di ripristinare a cura e spese del Contraente Generale le scarpate che risultavano solcate o comunque ammalorate a seguito degli eventi meteorici eccezionali avvenuti net mesi di febbraio-marzo 2013. La riserva appare infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consulente tecnico d'ufficio, si ritiene che la situazione del cantiere di cui veniva chiesto il rispristino dalla Committenza non rientra tra le previsioni di “forza maggiore” di cui all'art. 14 del CSA – Norme generali, il quale stabilisce che: “non saranno considerati danni di forza maggiore gli smottamenti e le solcature delle scarpate” anche perché esse, nel caso di specie, derivavano da condizioni meteorologiche avverse, che quali rientrano nell'alea contrattuale. Invero, alcun atto è stato allegato da parte ricorrente al fine di giustificare la maggiore gravità dell'evento. Alla luce di ciò, i maggiori costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi in adempimento all'ordine di servizio n. 79 devono ritenersi a carico del C.G.
n. 167: ristoro degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi La riserva in commento è stata iscritta nei registri contabili in data 28 marzo 2013, in occasione dell'emissione del SAL n. 28 per lavori. La stessa trae origine del Direttore dei lavori del 20 marzo 2013 con cui è stato disposto, a fronte di un registrato calo della produzione mensile del cantiere, che il Contraente Generale incrementasse le risorse umane e materiali coinvolte nei processi realizzativi (doc. n. 167.12). Il Contraente Generale ha contestato tale pretesa con propria nota del 22 marzo 2013, rappresentando le cause di rallentamento produttivo come non riconducibili a propria responsabilità, evidenziando che si sarebbe proceduto ad incrementare le risorse produttive addebitando alla committenza tutti i maggiori costi. La riserva deve ritenersi inammissibile, poiché non quantificata.
n. 170: remunerazione delle maggiori attività prescritte con ordine di servizio n. 80 del 9 maggio 2013 La riserva è stata formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'Ordine di Servizio n. 80 con il quale la Direzione Lavori, in ottemperanza a quanto prescritto da in data 10 aprile 2013, ha ordinato al Contraente Generale di CP_1 predisporre quanto necessario per effettuare la campagna di carotaggi supplementari sul cls posto in opera sulle WBS succitate (Viadotto Ogliastro 3 carr. sud VI14S- elevazione pila P4; viadotto Ogliastro 4 carr. sud VJ65S- elevazione pila P1; viadotto Sciabica carr. sud VJ18S elevazione pila P2, n.d.s.) ed in relazione alla quantità ed ubicazione dei prelievi che saranno indicati dall'
[...]
. Controparte_11
La riserva non è quantificata e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
n. 172: maggiori compensi per la realizzazione delle recinzioni Con tale domanda, formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha chiesto la refusione di tutti gli oneri derivanti dalla necessità di procedere al rifacimento della recinzione realizzata in conformità al progetto di dettaglio presentato. La Committenza, infatti, pur senza compiere osservazioni in merito all'idoneità e correttezza dell'opera realizzata dal Contraente Generale, ha eccepito che la recinzione posta in opera era parzialmente non conforme alle previsioni del C.S.A. Anche tale riserva non è stata quantificata dal C.G. e, dunque, deve ritenersi inammissibile.
pag. 47 n. 173: maggiori compensi per la fornitura di reti anti lancio Con tale domanda, formulata in data 8 luglio 2013 in calce al SAL n. 29 per lavori, il Contraente Generale ha contestato l'Ordine di Servizio n°8l del 27 giugno 2013, con cui la Direzione Lavori ha Comunicato l'approvazione tecnica ed economica degli elaborati di progetto esecutivo di dettaglio dell'istruttoria n°3 della perizia di variante 4, con delle riduzioni apportate alle quantità di rete anti lancio, relative alle opere di scavalco autostradale. Condividendo le osservazioni del Consulente tecnico d'ufficio, la riserva in esame non risulta fondata. Ebbene, Con l'OdS N. 81 la D.L. ordina al CG l'esecuzione dei lavori, relativamente alle WBS CV020, CV030, CV040, CV060, CV070, CV080, CV090, CV20N, CV20S, GA550, VI11N, VI11S, VI66S secondo quanto riportato negli elaborati grafici con le rettifiche introdotte dall'
[...]
, di cui all'elenco allegato e nel rispetto degli elaborati economici approvati. Controparte_11
La stessa D.L. ritiene che dalle analisi effettuate ai sensi dell'art. 7 Quater del CSA, le modifiche sono congrue e non alterano le condizioni tecnico-economiche del progetto di appalto dal momento che risultano analizzati aspetti di dettaglio intervenuti sul progetto esecutivo approvato senza rilevanza contabile nella totalità delle WBS analizzate. Ciò considerato, la riserva non può essere accolta.
n. 175: remunerazione delle maggiori attività derivanti dall'ordine di servizio n. 84 del 17 dicembre 2013 Con tale domanda, formulata in data 16 dicembre 2013 in occasione del SAL n. 12 afferente gli espropri, il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 84 della Direzione Lavori con il quale, in ottemperanza a quanto prescritto da è stato ordinato al Contraente Generale CP_1 dopo oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori di espletare l'iter di restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea secondo quanto previsto nella procedura applicativa ANAS di cui al modello CDGT.C.18.140-1-01-06-2012, e di trasmettere un programma di completamento di tutte le procedure espropriative. La riserva in esame, siccome non quantificata, deve essere ritenuta inammissibile.
n. 176: remunerazione delle maggiori attività per l'esecuzione di prove di estrazione dei ceppi lapidei Con tale domanda, formulata in data 16 dicembre 2013 in occasione del SAL n. 12 afferente agli espropri, il Contraente Generale ha contestato la disposizione della Committenza di esecuzione di prove per verificare la corretta posa in opera di ceppi lapidei a confine delle proprietà non soggette ad esproprio. Il Contraente Generale ha contestato la prescrizione, in quanto le verifiche a campione non erano state fatte nel doveroso contraddittorio con l'impresa e senza neppure l'indicazione dell'esatta localizzazione dei cippi che avrebbero dato i risultati contestati. La riserva è inammissibile, poiché non quantificata dal C.G.
n. 179: rimborso costi per la fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne Con tale domanda, formulata in data 4 agosto 2014 in calce al SAL n. 13 per espropri, il Contraente Generale ha chiesto il rimborso dei costi affrontati per la fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne nella fase successiva all'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 23 maggio 2013. La riserva, analogamente alla 148 e alla 151, deve essere parzialmente accolta, considerato che analoga richiesta riferita alla fornitura di energia elettrica alla galleria Timpa delle Vigne era stata già oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06.
pag. 48 Quanto, però, alla quantificazione della pretesa avanzata dal C.G., si ritiene riconoscibile a titolo di rimborso il solo importo di € 87.717,87 oltre IVA. Invero, il periodo di riferimento per la fornitura di energia elettrica decorre dal 23 maggio 2013 (data di apertura al traffico) sino al giugno 2014 (data di voltura della fornitura). Dunque, deve essere detratto dall'ammontare richiesto dal C.G. pari ad € 91.262,81 la somma di € 3.544,94 relativa al mese di maggio 2013, per un totale di € 87.717,87 oltre IVA.
n. 180: riconoscimento della remunerazione delle attività conseguenti all'ordine di servizio n. 86 del 9 agosto 2014 La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con tale domanda il Contraente Generale ha contestato l'ordine di servizio n. 86 con il quale la Direzione Lavori ha imposto all'impresa esecutrice il rifacimento di alcuni assi stradali siti nel comune di FA e, a dire della medesima amministrazione comunale, ammaloratisi a seguito del transito dei veicoli diretti al cantiere autostradale. La riserva deve essere ritenuta inammissibile, in quanto non quantificata dal C.G.
n. 181: remunerazione delle maggiori attività conseguenti all'ordine di servizio n. 87 del 9 agosto 2014 La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con il provvedimento contestato il Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto da ha ordinato al Contraente Generale di riattivare l'impianto di illuminazione della CP_1
Galleria Tribito- danneggiata da terzi rimasti ignoti in ottemperanza dell'art. 8bis punto 22 del C.S.A. in tema di riparazione delle opere convenzionali danneggiate da terzi. Il C.G. ha contestato la disposizione della Committenza, rilevando che l'art. 8bis non avrebbe potuto trovare applicazione in quanto l'impianto non era un'opera realizzata nel corso dell'affidamento. Nonostante ciò, la Committenza ha comunque ordinato al C.G. l'esecuzione degli interventi, per l'urgente necessità di provvedere a garantire la sicurezza del traffico veicolare. La riserva è inammissibile, perché non quantificata dal C.G.
n. 182: remunerazione per la fornitura di gasolio per il gruppo elettrogeno presso lo svincolo di San Mango La riserva è stata formulata in data 2 febbraio 2015 in occasione dell'emissione del SAL n. 14 per espropri. Con tale pretesa il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della remunerazione per la fornitura del gasolio per il gruppo elettrogeno dello svincolo di san Mango che era stato approvvigionato dopo la fine dei lavori per garantire l'operatività degli impianti in attesa che la Committente procedesse all'allaccio dei medesimi impianti alla rete elettrica.
Considerato che
similare richiesta a questa era stata già oggetto di riconoscimento in sede di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06, si ritiene che la riserva possa essere accolta così come quantificata dal Contraente Generale. Pertanto, si ritiene dovuta la somma di euro 2.033,16, oltre oneri di sicurezza per euro 159,02 e interessi maturati al 19 dicembre 2016 per euro 185,70, nonché gli ulteriori interessi dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge.
n. 183: remunerazione delle maggiori attività derivanti dall'ottemperanza all'ordine di servizio n. 88 del 18 gennaio 2016
pag. 49 La riserva è stata formulata per la prima volta in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri. Con tale pretesa il Contraente Generale ha chiesto il ristoro degli oneri sopportati per dar seguito alle richieste della Committenza che, con l'ordine di servizio del gennaio 2016 (a quasi tre anni dalla fine dei lavori), aveva prescritto al Contraente Generale l'esecuzione di una serie di interventi a seguito della colatura di materiale liquido sulla parete sovrastante l'arteria stradale in esercizio al Km. 291 +650. La riserva deve essere accolta. Invero, la relazione geologica-strutturale del costone (cfr. all. 183.02 di parte attrice) evidenzia una falda detritica superficiale nella quale si conferma che “eventi meteorici, anche di normale entità, potrebbero dar luogo a fenomeni di erosione areale, quale erosione a solchi, ed erosione areale o diffusa, legata al ruscellamento incontrollato di acque piovane lungo il versante, che potrebbero evolvere in locali e contenuti fenomeni di massa, quali piccoli smottamenti” e per tale motivo è stato realizzato il “vallo di accumulo” a tergo dell'opera di sostegno per raccogliere il materiale detritico proveniente dal versante, che “ha consentito il corretto contenimento del fenomeno di colamento registrato”. Il “vallo di accumulo” richiesto dalla relazione geologica, tuttavia, ha contenuto solo in parte il fenomeno di colamento registrato. Il fatto, però, non appare imputabile all'Impresa che ha correttamente predisposto la misura necessaria per evitare il danno, poi realizzatosi. Considerata, quindi, la natura di evento imprevisto e particolare del fenomeno di colamento realizzato, si ritiene la riserva fondata per l'importo quantificato dal C.G. di euro 56.112,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensivi degli oneri di sicurezza.
n. 184: ristoro degli oneri per l'ottemperamento alle prescrizioni dell'ordine di servizio n. 91 del 18 gennaio 2016 Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della residua somma di € 32.384,06 su un totale di
€ 139.527,75, oltre interessi e rivalutazione maturandi. La pretesa trae fondamento dal fatto che il Direttore dei lavori aveva ordinato al Contraente Generale con l'Ordine di servizio n. 90, visto il fenomeno erosivo verificatosi nel Torrente Savuto al piede della protezione spondale della sovrastante autostrada, la redazione di un progetto di un intervento di sistemazione al fine di prevenire l'aggravarsi dei processi di scalzamento in atto. Con successivo O.d.S. del 26 febbraio 2016, la D.L. ordinava al CG di procedere all'immediata messa in sicurezza dell'opera e contestualmente dare comunicazione all'Autorità di Bacino Regionale dell'aggravamento della situazione già segnalata, con nota del C.G. del 11/02/2016, richiedendo eventuale sopralluogo congiunto;
di eseguire il rilievo di dettaglio delle nuove condizioni dei luoghi con monitoraggio dei movimenti in atto;
di richiedere al Progettista la proposta di risoluzione per la messa in sicurezza della protezione spondale estendendo la proposta a tutto il tratto interessato dall'OdS 90; di aggiornare il progetto già oggetto dell'Ordine di Servizio 90. La porzione di riserva, per la quale parte attrice chiede la corresponsione della residua somma di € 32.384,06 (cfr. pag. 97 atto di citazione) non appare accoglibile, essendo stati contabilizzati i corrispettivi dovuti per le opere sopra eseguite. Ebbene, il Direttore dei Lavori ha contabilizzato a l'importo pari ad € 153.502,23 Parte_10 suddiviso in € 42.995,58 oltre € 3.362,86 per oneri della sicurezza (Ordine di Servizio n. 90); € 99.371,54 oltre € 7.772,25 per oneri della sicurezza (Ordine di Servizio n. 91). (cfr. all. n. [026]) – Conto Finale. Il direttore dei lavori ha, però, escluso il riconoscimento di un maggiore importo per l'intervento di ripristino della protezione spondale, richiesto appunto nella misura di € 32.384,06,
pag. 50 poiché il Contraente Generale aveva dato esecuzione all'ordine di servizio con ritardo rispetto sua ricezione. Il Ctu ha concordato con quanto contabilizzato dalla Direzione dei Lavori nel Conto Finale mentre le osservazioni di parte attrice non appaiono sul punto conferenti. Ebbene, non rileva il fatto che l'esecuzione dell'intervento sia avvenuta dopo la fine dei lavori in quanto questa circostanza non esclude di per sé la rilevanza del ritardo nella esecuzione dell'intervento specifico da parte del C.G..
n. 185: riconoscimento di maggiori compensi per l'attività di ripristino dei sistemi di raccolta acque di piattaforma aerea del viadotto Fiume Grande Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale ha chiesto il riconoscimento della somma di € 15.383,36 per capitale ed € 1.203,19 per oneri di sicurezza. La pretesa trae fondamento dalla necessità di esecuzione di un intervento di manutenzione dell'impianto di raccolta acque del viadotto Fiume Grande, manomesso da ignoti. La riserva non è ammissibile. Invero, come precedentemente ribadito per la riserva n. 161, l'onere della guardiania e della custodia delle aree di cantiere ricade sul Contraente Generale;
quindi, nessuna richiesta riconducibile al venir meno di tale obbligo può trovare accoglimento.
n. 186: rimborso dei costi per il ripristino dell'impianto di illuminazione della galleria Timpa delle Vigne manomesso da terzi Con tale domanda, formulata in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri, il Contraente Generale chiede il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di parzializzazione della carreggiata, attuati al fine di ripristinare l'impianto di illuminazione della galleria Timpa delle Vigne manomesso da terzi e quantificati in € 3.500,00. La riserva è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 8bis del CSA – N.G., ai punti 18 e 19, il Contraente Generale deve:
“assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico” e “resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette”. Ciò considerato, nessuna richiesta di rimborso può essere avanzata al Committente.
n. 187: remunerazione delle attività per il ripristino di opere ed impianti danneggiati da terzi Con la Riserva in oggetto il C.G. chiede il riconoscimento della somma di € 471. 778,28 complessive per opere di ripristino su danni prodotti da terzi. La riserva in esame non è ammissibile. Infatti, i lavori e le quantificazioni di cui il C.G. richiede il rimborso sono le seguenti:
1. Ripristino tratto collassato difesa spondale OI 500. Tale attività è già stata riconosciuta con la riserva n. 184.
2. La pretesa è infondata, in quanto l'onere del ripristino delle Parte_11 originarie condizioni dei luoghi ricade negli obblighi del Contraente Generale, come previsto dall'art. 8bis punti 18 e 19 del CSA.
3. Ripristino reti e chiodature OS 180. Si tratta di attività già riconosciuta con la riserva n. 183.
pag. 51 4. Ripristino cavi in itinere, impianti galleria Tribito, PC e software galleria Monaco. Pretesa già contabilizzata a Conto Finale per l'importo pari ad € 146.941,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.492,92.
5. Ripristino segnaletica verticale. Pretesa inammissibile in quanto non quantificata dal Contraente Generale.
6. Viabilità a monte dello svincolo di FA (come da richiesta del Committente . Pretesa CP_1 contabilizzata a Conto Finale per l'importo di € 6.840,69 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 535,04.
7. Ripristino tratti incidentati ed integrazioni barriere di sicurezza. Importo contabilizzato a Conto Finale per € 6.840,69 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 535,04. Tutto ciò considerato, la riserva avanzata dal C.G. deve essere ritenuta infondata.
n. 188: maggiori oneri per il ritardo nel compimento delle operazioni di collaudo La riserva è stata formulata per la prima volta in data 29 luglio 2016 in calce al SAL n. 15 relativo agli espropri per chiedere il rimborso di tutti i maggiori costi indebitamente sopportati dal Contraente Generale per il ritardo della Committenza nell'ultimazione del collaudo dei lavori. In particolare, considerato che l'opera è stata ultimata il 23 maggio 2013 e che il collaudo sarebbe dovuto intervenire entro sei mesi dall'ultimazione, il Contraente Generale si è visto costretto a sopportare costi inerenti al ritardo nel pagamento della rata di saldo, i maggiori costi per ritardato svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., nonché della polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione del contratto, nonché i danni derivanti dal conseguente procrastinarsi della definitività del certificato di collaudo provvisorio, quali in via esemplificativa e non esaustiva, danni da ritardo nello svincolo della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, nonché nel pagamento delle ritenute a garanzia dei lavoratori ex art. 7 d.m. 145/2000. Per i motivi sopra esposti il Contraente Generale chiede il riconoscimento della somma di € 1.263.085,98 a titolo di interessi legali maturati al 31 luglio 2017 sulla rata di saldo non corrisposta della Committenza proprio per il ritardo nell'ultimazione delle operazioni di collaudo. Inoltre, con tale domanda il Contraente Generale chiede il ristoro dei maggiori oneri, costi e danni conseguenti al ritardo nell'ultimazione del collaudo dell'opera, comprensivi in via esemplificativa e non esaustiva di costi di manutenzione delle opere, ivi compresi i costi del ripristino delle stesse danneggiate nel periodo in questione dal fatto di terzi, dei ratei delle polizze assicurative, dei costi di mezzi e personale per il mantenimento del cantiere, dei maggiori oneri per le attività espropriative, per complessivi € 3.197.728, 51. La riserva appare fondata e, pertanto, accoglibile. All'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n. 5 viene stabilito quale termine di ultimazione dei lavori T2 il 23/05/2013 così come anche certificato dalla D.L. Successivamente le amministrazioni comunali di S. Mango D'Aquino e di Nocera Torinese chiedevano ad di effettuare interventi di sistemazione CP_1 sulle viabilità locali, interessate dai lavori di ammodernamento autostradale. Dunque, con nota n. 21349 del 18.07.13, l' chiedeva alla D.L. di ordinare al CG la progettazione e l'esecuzione degli CP_1 interventi richiesti con conseguente spostamento della data del fine lavori al 08.01.2014. (cfr. all. n.
[027] – Nota n. 21349). Alla luce di ciò, l'8 gennaio 2014 deve essere considerata quale data di ultimazione dei lavori da cui far decorrere il termine massimo di sei mesi entro cui il Committente deve eseguire il collaudo.
Considerato che
il collaudo risulta datato 05.07.2018, oltre quattro anni dopo la scadenza del termine, le pretese avanzate dal C.G. devono ritenersi fondate, condividendo la quantificazione per l'importo di € 3.197.728,51 oltri interessi legali e rivalutazione.
pag. 52 Non può essere accolta l'eccezione di tardività della riserva, atteso che la stessa è stata iscritta il 29 luglio 2016 ed il collaudo è stato eseguito soltanto il 5 luglio 2016.
n. 189: mancato pagamento delle prestazioni eseguite La domanda in argomento è stata formulata in calce al conto finale dei lavori sottoscritto in data 19 dicembre 2016. La pretesa trae fondamento dal fatto che la Committenza ha ritenuto di stralciare dalla contabilità finale di commessa delle opere previste convenzionalmente e realizzate dal Contraente Generale. Il Consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto la riserva non provata e, pertanto, non accoglibile. Invero, riguardo agli interventi di protezione delle scarpate, ai fini della loro contabilizzazione, il Direttore dei Lavori ha richiesto evidenza dei PCQ attestanti l'esecuzione dei lavori. Il Contraente Generale, in fase di istruttoria, non ha dato evidenza alla Direzione Lavori delle attività eseguite. Successivamente, in data 29.09.2016, la Direzione Lavori ha eseguito un sopralluogo in Co contraddittorio con il per accertare lo stato dei luoghi, durante il quale non si è potuto accertare l'esecuzione dei “prati armati”. (cfr. verbale di sopralluogo del 29.09.16 – all. 189.01). Orbene il Direttore dei Lavori ha disposto la detrazione contabile, pari ad € 112.086,78 per Parte_12
[...
e pari ad € 143.016,78 per , atteso che non sussistevano evidenze documentali relative Parte_13 alle lavorazioni “prati armati” al di sotto dei viadotti e , ricorreva una Parte_12 Parte_13 speciale difficoltà nell'indagine qualitativa per accertare l'effettiva esecuzione delle lavorazioni, l'intervento era previsto in progetto su un'area pari a mq 4.029,00 per e mq 5.140,79 per Parte_12
e considerata la necessità di portare immediatamente a contabilizzazione finale gli Parte_13 interventi accertati per attendere in modo tempestivo agli obblighi di norma e di legge della direzione lavori. Riguardo alle demolizioni, il Direttore dei Lavori ha effettuato un accertamento in contraddittorio con il Contraente Generale, di cui al verbale di sopralluogo del 29.09.2016, durante il quale si è potuto rilevare che risultano non demoliti: i muri d'ala dell'ex Galleria Caccavo II;
la spalla lato Reggio Calabria dell'ex viadotto Savuto;
entrambe le spalle dell'ex Viadotto Baratta II;
entrambe le spalle dell'ex Viadotto Chioccia, nonostante il progetto prevedeva la demolizione completa anche dei manufatti sopra rilevati. (cfr. verbale di sopralluogo del 29.09.16 cit.). Dalla verifica documentale, il Direttore dei Lavori, non avendo riscontrato il fondamento contrattuale della mancata demolizione come prevista dal progetto, in sede di contabilità finale ha disposto la detrazione contabile pari ad € 200.000,00 per la parte d'opera “a corpo” non eseguita. (cfr. pag. 138 del registro di contabilità lavori n. 20 – all. 189.02). Per quanto sopra la domanda è da rigettare.
n. 190: contestazione delle detrazioni apportate in sede di conto finale La richiesta economica in argomento, per la somma di € 426.195,10 è stata formulata in calce al conto finale dei lavori sottoscritto in data 19 dicembre 2016. La pretesa trae fondamento dalla contestazione delle detrazioni apportate dalla Committenza in sede di conto finale per presunte non conformità della pavimentazione stradale. La riserva deve essere rigettata. Si condividono infatti le conclusioni del CTU, il quale ha recepito le affermazioni del consulente secondo cui le detrazioni apportate dall' con nota 034448-P del 07.12.2016, riguardano in CP_1 CP_1 parte le accertate non conformità dal Consulente della Commissione di Collaudo – prof. Per_2
pag. 53 dell' - relativamente a difetti inerenti al bitume, la capacità drenante Persona_3 Parte_14
e gli spessori per € 225.181,52. Per il restante importo pari a circa € 200.000,00 stante l'applicazione dei criteri previsti nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche - per la reiterazione delle difformità riscontrate, anche se “di prodotto” e non “prestazionali”, relativamente alla percentuale di bitume prevista dal CSA. Ed invero osserva il Collegio, che la riserva in questione, quale somma delle detrazioni sopra eseguite, mutua le contestazioni svolte dall'impresa ad in seguito alle prime determinazioni della CP_1
Commissione di collaudo, cfr. Consulenza sull'accettabilità della Pavimentazione Stradale Realizzata, all. 190.5. Secondo l'impresa, infatti, la commissione di Collaudo, come si legge nella consulenza di parte eseguita dall'ing. denominata Analisi e Valutazioni relative a quanto esposto Persona_4 nella relazione dei Consulenti della Commissione di collaudo in merito alle non conformità e CP_1 alle detrazioni per il B4 – Tratti 6 e 7 della , avrebbe, Per_5 Parte_15 in estrema sintesi, compiuto delle valutazioni approssimative, basate su campioni di pavimentazione poco rappresentativi, nonché prelevati a distanza di tempo dall'epoca in cui i lavori erano stati fatti, con i connessi profili di usura del manto, si sarebbe affidata a un laboratorio di analisi fuori dai termini di capitolato, ed avrebbe utilizzato metodologie prive di fondamento scientifico, solo per citarne alcuni. Le detrazioni suggerite dai Consulenti della commissione di Collaudo erano applicate in misura maggiore a quelle oggi contestate dall'impresa nell'atto di citazione. Deve tuttavia rilevarsi che a fronte delle contestazioni della come corroborate dalla Parte_1 consulenza specialistica del 29.4.2016, l' aveva replicato con la relazione sul Conto finale dei CP_1 lavori, del 20 aprile 2017, con cui erano state applicate le detrazioni oggi contestate. Orbene, avendo la Direzione dei lavori applicato detrazioni per una misura minore a quella suggerita della prima consulenza, parte attrice ha continuato a contestare la detrazione in sé, senza formulare specifiche censure alla relazione finale. L'atto di citazione, così come gli atti successivi, non evidenziano infatti in maniera specifica le criticità delle conclusioni raggiunte da sicché le contestazioni, appaiono CP_1 del tutto generiche.
n. 191: contestazione dell'ordine di servizio n. 93 del 27 gennaio 2017 Con tale ultima riserva, con la quali si richiedono maggiori oneri per € 25.047,00, il Contraente ha contestato la pretesa delta Committenza di ottenere, dopo quasi quattro anni Pt_5 dall'ultimazione dei lavori e di costante transito veicolare, l'esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale per la presenza di avvallamenti. Il Contraente Generale ha replicato a tale richiesta della Committenza rappresentando che le problematiche evidenziate dovevano ritenersi connesse alla semplice usura del manto stradale dovuto all'intensità del traffico veicolare e non certo a vizi dell'opera realizzata, neppure ipotizzati dalla Committenza. La riserva non è accoglibile. Di fatto, con l'Ordine di Servizio 93 del 27/01/2017 il Direttore dei Lavori, constatata la presenza di avvallamenti sul piano viabile in molteplici punti delle carreggiate del , ordinava al Per_5
Contraente Generale di procedere al ripristino della pavimentazione nei punti segnalati. Dalla lettura degli atti emerge tuttavia (cfr. all. 191.7) che a seguito della segnalazione, che pure aveva evidenziato come detti avvallamenti fossero in realtà millimetrici, il non effettuò alcun Parte_5 intervento, atteso che il primo avvallamento non era in realtà esistente mentre per il secondo, benché esistente, si sconsigliava alcun intervento atteso che il ripristino, in presenza di una minima entità
pag. 54 avrebbe finito per peggiorare le condizioni della viabilità, determinando maggiori variazioni geometriche del piano viabile.
*** All'esito della valutazione di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, il Collegio riconoscere a parte attrice la somma di € 7.075.294,94, oltre interessi, rivalutazioni ed IVA secondo quanto specificamente riportato in motivazione per ciascuna riserva accolta, derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 29, 60, 64, 67, 68, 71, 75, 83, 86, 92, 110, 113, 125/147, 145, 148, 151, 179, 182, 183, 188. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma effettivamente riconosciuta e sono calcolate alle tariffe minime tenuto conto dell'accoglimento parziale domanda. Giova rammentare che parte attrice nel proprio atto di citazione aveva già chiesto il pagamento della complessiva somma di € 62.541.158,85 successivamente maggiorata delle somme ulteriormente richieste in sede di prima udienza di comparizione ed in particolare con riguardo alle riserve nr. 98 per l'importo aggiuntivo di
€ 4.260.425,38; nr. 154 per l'importo complessivo di € 1.107.515,64; nr 172 per l'importo complessivo di € 75.470,00 e nr. 186 per l'importo complessivo di € 26.052,14. Deve stigmatizzarsi, inoltre, che molte delle riserve rigettate con la presente sentenza sono risultate inammissibili per tardività, oppure decadute, oppure non quantificate o ancora già rinunciate e riproposta in presenza del pagamento delle somme riconosciute degli atti aggiuntivi citati oppure formulate genericamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: accoglie la domanda attorea per il minor importo di € 7.075.294,94, oltre di interessi, rivalutazioni ed imposte come da motivazione;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 32.070,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge. Pone a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, lì 19.11.2025
Il Presidente Dott. Giuseppe Di Salvo
IL Giudice rel/est Dott. Maria Pia De Lorenzo
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