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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1524/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Roberto Picecchi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (05.02.2019) e Persona_1 Persona_2
1 Proc. R.G. n. 1524/2025
(10.05.2020) nati durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente, deducendo il completo disinteresse del padre verso i figli, chiedeva l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del resistente, nonché la previsione a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 per figlio alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace a seguito della notifica del ricorso avvenuta Controparte_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla udienza del 13.11.2025, sentita la ricorrente, il Giudice invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
A) Va osservato, nel caso di specie, che si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Invero, ha completamente trascurato il rapporto con i due figli Controparte_1 con i quali non ha alcun contatto dal mese di agosto 2024.
Il resistente, inoltre, si disinteressa dei minori anche sotto il profilo materiale non contribuendo in alcun modo al loro mantenimento da oltre un anno.
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
2 Proc. R.G. n. 1524/2025
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei due minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre-figli, le circostanze emerse in ordine al totale disinteresse manifestato negli anni verso i minori e la tenera età dei medesimi (rispettivamente, 6 e 5 anni), impongono di prevedere che il padre possa vedere i minori solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del
Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad
3 Proc. R.G. n. 1524/2025
avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Inoltre, tenuto conto della collocazione dei due minori presso la madre (che in virtù del regime di affidamento continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i due figli pari a complessivi 400,00 euro) e della precaria situazione patrimoniale del padre, deve prevedersi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento indiretto di 150,00 euro mensili per ciascun minore, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Il padre dovrà altresì provvedere al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli nella misura del 50%.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre (CF. Parte_1
) e colloca presso la stessa i figli minori C.F._1 [...]
(05.02.2019) e (10.05.2020); le decisioni di maggiore Persona_1 Persona_2 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio di ciascun minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
- il padre potrà vedere i figli minori solo dopo positiva Controparte_1 attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio
Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei
4 Proc. R.G. n. 1524/2025
minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e i figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento;
- determina in complessivi 300,00 euro (150,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig.
[...]
dovrà versare per il mantenimento dei due figli minori alla sig.ra CP_1 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
. dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei due figli minori nella misura del 50%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore dell'Erario, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Roberto Picecchi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (05.02.2019) e Persona_1 Persona_2
1 Proc. R.G. n. 1524/2025
(10.05.2020) nati durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente, deducendo il completo disinteresse del padre verso i figli, chiedeva l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del resistente, nonché la previsione a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 per figlio alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace a seguito della notifica del ricorso avvenuta Controparte_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla udienza del 13.11.2025, sentita la ricorrente, il Giudice invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
A) Va osservato, nel caso di specie, che si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Invero, ha completamente trascurato il rapporto con i due figli Controparte_1 con i quali non ha alcun contatto dal mese di agosto 2024.
Il resistente, inoltre, si disinteressa dei minori anche sotto il profilo materiale non contribuendo in alcun modo al loro mantenimento da oltre un anno.
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
2 Proc. R.G. n. 1524/2025
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei due minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre-figli, le circostanze emerse in ordine al totale disinteresse manifestato negli anni verso i minori e la tenera età dei medesimi (rispettivamente, 6 e 5 anni), impongono di prevedere che il padre possa vedere i minori solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del
Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad
3 Proc. R.G. n. 1524/2025
avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Inoltre, tenuto conto della collocazione dei due minori presso la madre (che in virtù del regime di affidamento continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i due figli pari a complessivi 400,00 euro) e della precaria situazione patrimoniale del padre, deve prevedersi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento indiretto di 150,00 euro mensili per ciascun minore, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Il padre dovrà altresì provvedere al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli nella misura del 50%.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre (CF. Parte_1
) e colloca presso la stessa i figli minori C.F._1 [...]
(05.02.2019) e (10.05.2020); le decisioni di maggiore Persona_1 Persona_2 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio di ciascun minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
- il padre potrà vedere i figli minori solo dopo positiva Controparte_1 attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio
Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei
4 Proc. R.G. n. 1524/2025
minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e i figli, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con i minori, interesse non merso nel corso del presente procedimento;
- determina in complessivi 300,00 euro (150,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig.
[...]
dovrà versare per il mantenimento dei due figli minori alla sig.ra CP_1 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
. dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei due figli minori nella misura del 50%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore dell'Erario, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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