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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1215/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1
Palomba con il quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
CP_1
GI PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di essere figlia maggiorenne del de cuius , deceduto il Persona_1
25.7.2023, titolare di pensione n. 13441310 VO;
che, essendo figlia a carico del
CP_ convivente e ritenendosi inabile al lavoro, presentava istanza all' il 30.8.2023 al fine di conseguire la pensione di reversibilità.
Conclusosi negativamente l'iter amministrativo, adiva l'Istituto innanzi al Tribunale di Nola. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso stante l'assenza del requisito sanitario. Espletata la ctu medico legale, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicate. Stabilisce l'art. 22, co.1, della l. 903 del 1965 che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non
1 abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'indicare la morte del genitore della prestazione pensionistica quale momento rispetto al quale verificare l'inabilità del figlio superstite. Nel caso in esame, incontestato il requisito della vivenza a carico del de cuius al momento del decesso, la parte ricorrente ha provato la reiezione da parte dell' della domanda di pensione di reversibilità, con ultimo provvedimento CP_2 del 28.11.2023 (cfr. allegati ricorso introduttivo). Res litigiosa è invece la sussistenza del requisito sanitario. Espletata la ctu medico legale, il consulente ha osservato che: “all'epoca della morte del padre la signora era affetta dalle seguenti, Parte_1 sostanziali infermità: neoplasia mammaria destra trattata con mastectomia oltre 2 anni prima (aprile 2021) e successiva chemioterapia e, all'epoca della domanda in trattamento ormonale;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico senza danno d'organo; psoriasi”. Ritenute di scarsa rilevanza le ultime due infermità diagnosticate ed esclusa la presenza di altre patologie obiettivabili, con riferimento alla neoplasia mammaria ha osservato che: “nella data di nostro interesse, la ricorrente aveva oramai da tempo completato anche la chemioterapia e assumeva unicamente terapia ormonale”, chiarendo altresì che, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, “l'impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro deve basarsi su patologie stabilizzate, escludendo dalla valutazione quelle a probabile evoluzione favorevole, com'era per la neoplasia mammaria nel caso in discussione”. Sulla scorta di tali argomentazioni, ha così concluso: “Nell'insieme, si tratta, come facilmente intuibile, di un quadro patologico scarsamente invalidante o comunque estremamente lontano da quello necessario per determinare l'impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Peraltro, in un soggetto in un'età lavorativa ancora relativamente giovane”. Ebbene, non residuano dubbi circa l'insussistenza del requisito sanitario, considerato che gli esiti cui giunge il ctu sono sorretti da una corretta motivazione e restano immuni da vizi logici, tanto da essere condivisi e fatti propri dallo scrivente. Spese irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Per la stessa ragione, le spese peritali vanno poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' , come da separato decreto.
2 Nola, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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