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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14484/ 2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a Rho (MI) il 16.8.1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 11.7.1975 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Confienza (PV) il 20.5.2012 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Confienza al n. 3, Serie A, P II, anno 2012;
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- a Milano (MI) il 4.12.2012, codice fiscale , Persona_1 C.F._3 cittadino italiano, minore di età;
- a Milano (MI) il 19.11.2017, codice fiscale , Parte_3 C.F._4 cittadino italiano, minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e , vengono affidati, come per legge, ad entrambi i coniugi, e collocati Per_1 Pt_3 presso di essi con modalità alternata, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione ex coniugale, in Lainate (MI), via Marche n.27/a; la mamma, con la separazione, provvederà a trasferirsi presso la nuova abitazione che ha reperito in Lainate, via Litta n.104, una volta perfezionato l'acquisto.
2) Fatto salvo ogni migliore e differente accordo tra le parti, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dalla mamma (che prevede turnazione anche nei fine settimana), e Per_1 Pt_3 trascorreranno 3 fine settimana al mese con il papà e un fine settimana con la mamma. I genitori concordano che, di regola, il fine settimana parte dal venerdì sera e termina il lunedì mattina. Dal lunedì al giovedì (eccettuata la settimana in cui la mamma terrà con sé i figli nel week end), i figli rimarranno presso l'abitazione materna (di regola dal tardo pomeriggio), ove pernotteranno;
la madre curerà anche il loro accompagnamento a scuola, se necessario in relazione all'età ed alla distanza da casa. Durante l'anno scolastico il papà curerà, invece, il ritiro dei figli da scuola nel pomeriggio e l'accompagnamento degli stessi alle attività extrascolastiche frequentate, sempre ove necessario in relazione all'età ed alla distanza da casa.
3) I genitori convengono che entrambi potranno assistere ai tornei sportivi cui parteciperanno i figli.
4) Ciascuno dei genitori avrà diritto a trascorrere periodi di vacanza con i figli fino ad un massimo di
3 settimane, anche non continuative, nel periodo tra giugno – settembre. Entro la data massima del
31 maggio di ogni anno i genitori si scambieranno i reciproci piani ferie, al fine di concordare i rispettivi periodi di vacanza.
5) I coniugi concordano che le festività Natalizie e pasquali verranno organizzate di comune accordo di anno in anno, tenendo conto dei prevalenti interessi e desideri dei figli e del calendario di lavoro della mamma. In relazione alle festività natalizie, le parti si impegnano a darsi reciproco preavviso dei periodi di rispettiva competenza entro la fine del mese di novembre.
6) In ogni caso, i genitori assumono l'impegno di concordare eventuali modifiche al regime di frequentazione dei figli, in funzione di eventuali modifiche degli orari e dei calendari di lavoro deli stessi e/o degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli.
7) Il padre, signor verserà alla madre signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 300,00. (€ 150,00. per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal trasferimento della signora presso la nuova abitazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo Parte_1 vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito della sentenza di separazione (prima rivalutazione anno successivo al deposito della sentenza).
8) L'Assegno Unico verrà ripartito tra i coniugi in misura del 50%.
9) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Gli impegni economici assunti dai genitori nei confronti dei figli permarranno anche oltre la loro maggiore età, fintantoché gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica o completato, con profitto, un percorso di studi superiore o universitario. 10) i genitori si assumono l'impegno reciproco ad introdurre con la dovuta gradualità (e comunque non prima che e abbiano raggiunto un certo grado di maturità) eventuali nuove figure Per_1 Pt_3 affettive di riferimento.
11) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i genitori e per i figli, ove necessario.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) la signora si obbliga a trasferire, a fronte di un corrispettivo pari a € 67.500 Parte_1
(sessantasettemilacinquecento/00 euro), entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, al signor che accetta il predetto trasferimento, il Pt_2
50% della proprietà del seguente immobile così testualmente descritto in titolo:
“in Comune di Lainate (MI) a parte del complesso immobiliare edificato in DIRITTO DI
SUPERFICIE avente accesso da via Marche, e più precisamente a parte del blocco di villette a schiera individuato con la lettera “H”:
avente accesso dal civico numero 27/A, sviluppantesi ai piani interrato, Parte_4 terra e primo comunicanti a mezzo di scala interna ed AUTORIMESSA al piano seminterrato, il tutto quale risulta censito al Reparto Catasto dell'Agenzia del Territorio di Milano, Sezione Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Lainate, con i seguenti dati:
Foglio 11, particelle numeri:
737 sub.1 via Marche P.T-1-S-S1 CAT.A/7 CL.4 VANI 8 Euro 764,36
737 sub.2 via Marche P.S1 CAT.C/6 CL.6 MQ.18 Euro 49,27
CONFINI IN CONTORNO A CORPO (secondo la Mappa del Catasto Terreni)
Particelle numeri 736,737, 738 e nuovamente 737”
Il tutto, presso Notaio scelto e pagato dal signor Pt_2
13) L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa della casa coniugale da parte della signora in favore del signor sono ritenuti dai coniugi Parte_1 Pt_2 indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alla disposizione patrimoniale di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999.
14) All'atto della firma del presente ricorso per la separazione, il signor si impegna a Pt_2 richiedere all'istituto bancario competente l'accollo esclusivo integrale e liberatorio del mutuo a carico del medesimo in quanto coniuge cessionario della quota che acquisisce l'intera proprietà dell'immobile sito in Lainate (MI) Via Marche n. 27, con integrale liberazione della sig.ra
[...] attualmente cointestataria del mutuo, ciò al fine di agevolare la signora Pt_1 Parte_1 nell'acquisto della nuova abitazione in Lainate, ove la stessa si trasferirà.
15) I beni ed arredi presenti nella casa coniugale (ad eccezione di alcuni beni che le parti hanno già definito di comune accordo) rimarranno definitivamente attribuiti al sig. il quale, a fronte Pt_2 di ciò, si impegna, a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €. 9.000,00 Parte_1
(novemila/00) entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale.
16) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
17) I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Confienza (PV) il 20.5.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Confienza (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a Rho (MI) il 16.8.1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 11.7.1975 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Confienza (PV) il 20.5.2012 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Confienza al n. 3, Serie A, P II, anno 2012;
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- a Milano (MI) il 4.12.2012, codice fiscale , Persona_1 C.F._3 cittadino italiano, minore di età;
- a Milano (MI) il 19.11.2017, codice fiscale , Parte_3 C.F._4 cittadino italiano, minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e , vengono affidati, come per legge, ad entrambi i coniugi, e collocati Per_1 Pt_3 presso di essi con modalità alternata, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione ex coniugale, in Lainate (MI), via Marche n.27/a; la mamma, con la separazione, provvederà a trasferirsi presso la nuova abitazione che ha reperito in Lainate, via Litta n.104, una volta perfezionato l'acquisto.
2) Fatto salvo ogni migliore e differente accordo tra le parti, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dalla mamma (che prevede turnazione anche nei fine settimana), e Per_1 Pt_3 trascorreranno 3 fine settimana al mese con il papà e un fine settimana con la mamma. I genitori concordano che, di regola, il fine settimana parte dal venerdì sera e termina il lunedì mattina. Dal lunedì al giovedì (eccettuata la settimana in cui la mamma terrà con sé i figli nel week end), i figli rimarranno presso l'abitazione materna (di regola dal tardo pomeriggio), ove pernotteranno;
la madre curerà anche il loro accompagnamento a scuola, se necessario in relazione all'età ed alla distanza da casa. Durante l'anno scolastico il papà curerà, invece, il ritiro dei figli da scuola nel pomeriggio e l'accompagnamento degli stessi alle attività extrascolastiche frequentate, sempre ove necessario in relazione all'età ed alla distanza da casa.
3) I genitori convengono che entrambi potranno assistere ai tornei sportivi cui parteciperanno i figli.
4) Ciascuno dei genitori avrà diritto a trascorrere periodi di vacanza con i figli fino ad un massimo di
3 settimane, anche non continuative, nel periodo tra giugno – settembre. Entro la data massima del
31 maggio di ogni anno i genitori si scambieranno i reciproci piani ferie, al fine di concordare i rispettivi periodi di vacanza.
5) I coniugi concordano che le festività Natalizie e pasquali verranno organizzate di comune accordo di anno in anno, tenendo conto dei prevalenti interessi e desideri dei figli e del calendario di lavoro della mamma. In relazione alle festività natalizie, le parti si impegnano a darsi reciproco preavviso dei periodi di rispettiva competenza entro la fine del mese di novembre.
6) In ogni caso, i genitori assumono l'impegno di concordare eventuali modifiche al regime di frequentazione dei figli, in funzione di eventuali modifiche degli orari e dei calendari di lavoro deli stessi e/o degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli.
7) Il padre, signor verserà alla madre signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 300,00. (€ 150,00. per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal trasferimento della signora presso la nuova abitazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo Parte_1 vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito della sentenza di separazione (prima rivalutazione anno successivo al deposito della sentenza).
8) L'Assegno Unico verrà ripartito tra i coniugi in misura del 50%.
9) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Gli impegni economici assunti dai genitori nei confronti dei figli permarranno anche oltre la loro maggiore età, fintantoché gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica o completato, con profitto, un percorso di studi superiore o universitario. 10) i genitori si assumono l'impegno reciproco ad introdurre con la dovuta gradualità (e comunque non prima che e abbiano raggiunto un certo grado di maturità) eventuali nuove figure Per_1 Pt_3 affettive di riferimento.
11) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i genitori e per i figli, ove necessario.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) la signora si obbliga a trasferire, a fronte di un corrispettivo pari a € 67.500 Parte_1
(sessantasettemilacinquecento/00 euro), entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, al signor che accetta il predetto trasferimento, il Pt_2
50% della proprietà del seguente immobile così testualmente descritto in titolo:
“in Comune di Lainate (MI) a parte del complesso immobiliare edificato in DIRITTO DI
SUPERFICIE avente accesso da via Marche, e più precisamente a parte del blocco di villette a schiera individuato con la lettera “H”:
avente accesso dal civico numero 27/A, sviluppantesi ai piani interrato, Parte_4 terra e primo comunicanti a mezzo di scala interna ed AUTORIMESSA al piano seminterrato, il tutto quale risulta censito al Reparto Catasto dell'Agenzia del Territorio di Milano, Sezione Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Lainate, con i seguenti dati:
Foglio 11, particelle numeri:
737 sub.1 via Marche P.T-1-S-S1 CAT.A/7 CL.4 VANI 8 Euro 764,36
737 sub.2 via Marche P.S1 CAT.C/6 CL.6 MQ.18 Euro 49,27
CONFINI IN CONTORNO A CORPO (secondo la Mappa del Catasto Terreni)
Particelle numeri 736,737, 738 e nuovamente 737”
Il tutto, presso Notaio scelto e pagato dal signor Pt_2
13) L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa della casa coniugale da parte della signora in favore del signor sono ritenuti dai coniugi Parte_1 Pt_2 indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alla disposizione patrimoniale di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999.
14) All'atto della firma del presente ricorso per la separazione, il signor si impegna a Pt_2 richiedere all'istituto bancario competente l'accollo esclusivo integrale e liberatorio del mutuo a carico del medesimo in quanto coniuge cessionario della quota che acquisisce l'intera proprietà dell'immobile sito in Lainate (MI) Via Marche n. 27, con integrale liberazione della sig.ra
[...] attualmente cointestataria del mutuo, ciò al fine di agevolare la signora Pt_1 Parte_1 nell'acquisto della nuova abitazione in Lainate, ove la stessa si trasferirà.
15) I beni ed arredi presenti nella casa coniugale (ad eccezione di alcuni beni che le parti hanno già definito di comune accordo) rimarranno definitivamente attribuiti al sig. il quale, a fronte Pt_2 di ciò, si impegna, a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €. 9.000,00 Parte_1
(novemila/00) entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale.
16) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
17) I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Confienza (PV) il 20.5.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Confienza (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG