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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola SA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
43724/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.16, Parte_1
presso lo studio degli Avv. Orsola Accardo e Tiziana Molinaro, che la rappresentano e difendono, come da delega allegata al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “Nel merito, in via principale, per le causali esposte nel presente ricorso:
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o l'illegittimità, con decorrenza da luglio 2023, del recupero dell'indebito retributivo al lordo praticato dalla resistente
, per contrarietà a norma imperativa, per le presunte eccedenze stipendiali CP_1
corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile e, per
l'effetto
- ordinare alla resistente la cessazione del recupero dell'indebito retributivo CP_1
con la modalità attualmente praticata.
In via gradata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare l'importo netto riscosso dal ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile nel periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale, anche a mezzo di CTU e per
l'effetto
- subordinatamente alla mancata riforma della sentenza 7393/2024 Tribunale Lavoro di Roma emessa inter-partes, accertata l'inesattezza del calcolo dell'importo del preteso debito retributivo dell per cui è causa da parte della resistente Pt_1
Agenzia, accertare e dichiarare che la somma netta corrispondente al differenziale tra retribuzione di posizione variabile di III livello e quella di V livello è pari €
8.157,09 ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori.”.
A fondamento della domanda ha evidenziato di essere dipendente della parte convenuta deducendo l'illegittimità del recupero al lordo delle differenze retributive indebitamente percepite in relazione a un incarico dirigenziale da lei temporaneamente ricoperto.
Ha quindi esposto di essere risultata soccombente – insieme ad altri colleghi nella sua medesima posizione, dott. e – nel giudizio RG CP_2 CP_3
35339/2023, conclusosi con la sentenza 7393/2024 del Tribunale di Roma, sez.
Lavoro che ha riconosciuto il diritto dell'Amministrazione resistente di recuperare le somme indebitamente versate per degli incarichi dirigenziali da essi temporaneamente ricoperti.
Sulla base di tali premesse, ha contestato, come detto, le modalità con cui il recupero ha avuto luogo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo in via preliminare di dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Amministrazione convenuta aveva provveduto alla rideterminazione “al netto” del quantum da recuperare, come era dato evincere dalla nota prot. n. 2093 RI dell'Ufficio Stipendi e Previdenza e dal prospetto in atti.
Come precisato nella suddetta nota, la somma è stata rideterminata in € 8.088,84, importo di poco inferiore a quello quantificato dalla ricorrente, pari a € 8.157,09.
Concludeva, pertanto, nel senso sopra indicato, con compensazione delle spese di lite.
***
L'intervenuto riconoscimento da parte della parte resistente della fondatezza della domanda avanzata nel presente giudizio dalla ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, concordemente chiesta da entrambe le parti. Poiché non risulta che parte ricorrente abbia agito in giudizio prima della intervenuta comunicazione dell'amministrazione resistente del provvedimento assunto in via di autotutela le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Paola SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola SA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
43724/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.16, Parte_1
presso lo studio degli Avv. Orsola Accardo e Tiziana Molinaro, che la rappresentano e difendono, come da delega allegata al ricorso;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “Nel merito, in via principale, per le causali esposte nel presente ricorso:
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o l'illegittimità, con decorrenza da luglio 2023, del recupero dell'indebito retributivo al lordo praticato dalla resistente
, per contrarietà a norma imperativa, per le presunte eccedenze stipendiali CP_1
corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile e, per
l'effetto
- ordinare alla resistente la cessazione del recupero dell'indebito retributivo CP_1
con la modalità attualmente praticata.
In via gradata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare l'importo netto riscosso dal ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile nel periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale, anche a mezzo di CTU e per
l'effetto
- subordinatamente alla mancata riforma della sentenza 7393/2024 Tribunale Lavoro di Roma emessa inter-partes, accertata l'inesattezza del calcolo dell'importo del preteso debito retributivo dell per cui è causa da parte della resistente Pt_1
Agenzia, accertare e dichiarare che la somma netta corrispondente al differenziale tra retribuzione di posizione variabile di III livello e quella di V livello è pari €
8.157,09 ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori.”.
A fondamento della domanda ha evidenziato di essere dipendente della parte convenuta deducendo l'illegittimità del recupero al lordo delle differenze retributive indebitamente percepite in relazione a un incarico dirigenziale da lei temporaneamente ricoperto.
Ha quindi esposto di essere risultata soccombente – insieme ad altri colleghi nella sua medesima posizione, dott. e – nel giudizio RG CP_2 CP_3
35339/2023, conclusosi con la sentenza 7393/2024 del Tribunale di Roma, sez.
Lavoro che ha riconosciuto il diritto dell'Amministrazione resistente di recuperare le somme indebitamente versate per degli incarichi dirigenziali da essi temporaneamente ricoperti.
Sulla base di tali premesse, ha contestato, come detto, le modalità con cui il recupero ha avuto luogo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo in via preliminare di dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Amministrazione convenuta aveva provveduto alla rideterminazione “al netto” del quantum da recuperare, come era dato evincere dalla nota prot. n. 2093 RI dell'Ufficio Stipendi e Previdenza e dal prospetto in atti.
Come precisato nella suddetta nota, la somma è stata rideterminata in € 8.088,84, importo di poco inferiore a quello quantificato dalla ricorrente, pari a € 8.157,09.
Concludeva, pertanto, nel senso sopra indicato, con compensazione delle spese di lite.
***
L'intervenuto riconoscimento da parte della parte resistente della fondatezza della domanda avanzata nel presente giudizio dalla ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, concordemente chiesta da entrambe le parti. Poiché non risulta che parte ricorrente abbia agito in giudizio prima della intervenuta comunicazione dell'amministrazione resistente del provvedimento assunto in via di autotutela le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Paola SA