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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 24/02/2026, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2805/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente DE IS MA, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15877/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaele Costi, 58/60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024RM0403900 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1068/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.
RM0302036/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio
(notificato in data 27/06/2024), con il quale, relativamente a due porzioni di fabbricato industriale site
Daticatastali_1 LInel comune di Ariccia - censite ai e , entrambe classificate in categoria D/1, Opifici - veniva accertata una nuova rendita catastale, maggiore di quella proposta con atto di aggiornamento catastale protocollo n. RM0537047/2022 presentato il 02/12/2022.
Sostiene la ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo per intempestività della rettifica con esso effettuata, e per infondatezza della rendita attribuita, giacché generata dalla non corretta addizione ai singoli subalterni Daticatastali_1 e LI del presunto valore generato da parte di superficie del subalterno DA
(bene comune non censibile), incapace di produrre reddito. L'Agenzia anzidetta ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene in primo luogo la Corte che non sussiste il vizio di intempestività lamentato dal ricorrente in ragione della natura non perentoria del termine di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 punto 3 (v. Cass. 11844/17 e 20823/17), applicabile alla fattispecie, e nemmeno il dedotto vizio di errata attribuzione della maggior rendita.
A tal ultimo riguardo deve considerarsi che la ricorrente non ha fornito ulteriori elementi per identificare la predetta superficie del subalterno 509 incapace di produrre reddito, sicché la censura spiegata si fonda su allegazioni incerte e prive di riscontro.
In proposito occorre, in ogni caso, considerare che l'addizione, alle unità immobiliari per cui è causa, del valore generato da una superficie asfaltata mq. 4080 (per un valore pari a € 50 mq.), riferibile secondo parte resistente al citato subalterno n. DA, risulta legittima per due ordine di motivi: per un verso, essa discende da precedente accertamento di rettifica di rendita riconosciuto legittimo da questa Corte con sentenza n.1252/14/2021 versata in atti, ed il cui passaggio in giudicato non è stato contestato dalla ricorrente;
per un altro, l'addizione anzidetta risulta dalla storia catastale delle medesime unità immobiliare, come ricostruita dalla parte resistente e non contestata dalla controparte, e che trova riscontro nelle visure catastali storiche prodotte in giudizio dalla prima.
Occorre altresì considerare che l'attribuzione al citato subalterno DA esso della qualifica di bene comune non censibile, oltre a contrastare con le risultanze di cui sopra, risulta essere non definitiva. Tale attribuzione, in base alle predette visure storiche, risulta essere oggetto della pratica
DOC/FA presentata dalla ricorrente il 3.8.2022, protocollo n. RM0344349/2022, con causale
“DIVISIONE - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI RISTRUTTURAZIONE ”, cosicchè la rendita relativa, pari a zero, in forza dell'art. 1 comma 3, del D.M. 701/94 rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, la quale deve ritenersi intervenuta solo con l'atto impugnato nel presente giudizio. Alla luce delle sopra riportate considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro 4.000,00. Roma 30.01.2026
Il Relatore
IO De OR
Il Presidente
ER SS
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente DE IS MA, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15877/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaele Costi, 58/60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024RM0403900 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1068/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.
RM0302036/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio
(notificato in data 27/06/2024), con il quale, relativamente a due porzioni di fabbricato industriale site
Daticatastali_1 LInel comune di Ariccia - censite ai e , entrambe classificate in categoria D/1, Opifici - veniva accertata una nuova rendita catastale, maggiore di quella proposta con atto di aggiornamento catastale protocollo n. RM0537047/2022 presentato il 02/12/2022.
Sostiene la ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo per intempestività della rettifica con esso effettuata, e per infondatezza della rendita attribuita, giacché generata dalla non corretta addizione ai singoli subalterni Daticatastali_1 e LI del presunto valore generato da parte di superficie del subalterno DA
(bene comune non censibile), incapace di produrre reddito. L'Agenzia anzidetta ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene in primo luogo la Corte che non sussiste il vizio di intempestività lamentato dal ricorrente in ragione della natura non perentoria del termine di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 punto 3 (v. Cass. 11844/17 e 20823/17), applicabile alla fattispecie, e nemmeno il dedotto vizio di errata attribuzione della maggior rendita.
A tal ultimo riguardo deve considerarsi che la ricorrente non ha fornito ulteriori elementi per identificare la predetta superficie del subalterno 509 incapace di produrre reddito, sicché la censura spiegata si fonda su allegazioni incerte e prive di riscontro.
In proposito occorre, in ogni caso, considerare che l'addizione, alle unità immobiliari per cui è causa, del valore generato da una superficie asfaltata mq. 4080 (per un valore pari a € 50 mq.), riferibile secondo parte resistente al citato subalterno n. DA, risulta legittima per due ordine di motivi: per un verso, essa discende da precedente accertamento di rettifica di rendita riconosciuto legittimo da questa Corte con sentenza n.1252/14/2021 versata in atti, ed il cui passaggio in giudicato non è stato contestato dalla ricorrente;
per un altro, l'addizione anzidetta risulta dalla storia catastale delle medesime unità immobiliare, come ricostruita dalla parte resistente e non contestata dalla controparte, e che trova riscontro nelle visure catastali storiche prodotte in giudizio dalla prima.
Occorre altresì considerare che l'attribuzione al citato subalterno DA esso della qualifica di bene comune non censibile, oltre a contrastare con le risultanze di cui sopra, risulta essere non definitiva. Tale attribuzione, in base alle predette visure storiche, risulta essere oggetto della pratica
DOC/FA presentata dalla ricorrente il 3.8.2022, protocollo n. RM0344349/2022, con causale
“DIVISIONE - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI RISTRUTTURAZIONE ”, cosicchè la rendita relativa, pari a zero, in forza dell'art. 1 comma 3, del D.M. 701/94 rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, la quale deve ritenersi intervenuta solo con l'atto impugnato nel presente giudizio. Alla luce delle sopra riportate considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro 4.000,00. Roma 30.01.2026
Il Relatore
IO De OR
Il Presidente
ER SS