Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 24/02/2026, n. 2805
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per intempestività della rettifica

    La Corte ritiene che non sussiste il vizio di intempestività lamentato dal ricorrente in ragione della natura non perentoria del termine di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 punto 3.

  • Rigettato
    Infondatezza della rendita attribuita

    La Corte ritiene che la censura si fonda su allegazioni incerte e prive di riscontro, poiché la ricorrente non ha fornito ulteriori elementi per identificare la predetta superficie. Inoltre, l'addizione del valore generato dalla superficie asfaltata risulta legittima in quanto discende da precedente accertamento di rettifica di rendita riconosciuto legittimo da questa Corte con sentenza n.1252/14/2021, e l'attribuzione al citato subalterno DA della qualifica di bene comune non censibile risulta non definitiva, essendo oggetto di una pratica presentata dalla ricorrente per divisione e diversa distribuzione degli spazi interni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 24/02/2026, n. 2805
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2805
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo