CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9922 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EG IS LO nato a [...] il [...] ET FA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS IM, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. FABRIZIO MICHELATFI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
ccR Penale Sent. Sez. 2 Num. 9922 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto GL IS LO e ET AF NC responsabili dei reati di truffa ed estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in capo a ET AF NC ed alla negazione delle attenuanti generiche in capo a GL IS LO;
nella memoria, GL operava piena confessione, assumendosi l'intera responsabilità per tutti i reati contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse essere considerata estranea alle condotte delittuose;
unitamente alla memoria era stata prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la ET era stata assolta da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell'odierno giudizio;
la Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, nonché negando a GL il riconoscimento delle attenuanti generiche "in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale", non solo dimostrava di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo aveva originato il vizio di omessa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); tale non è il caso in esame, in quanto: - relativamente alla responsabilità di ET AF NC, la Corte di appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avevano effettuato le ricariche erano intestate alla ET ed erano state attivate da lei, che i messaggi minatori rivolti alla persona offesa DI erano stati firmati "AF" e che quando DI aveva chiesto se la spedizione del telefono promesso in 2 vendita era stato effettuato da AF NC, GL aveva risposto affermativamente;
- il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello aveva rilevato l'assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio;
tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell'udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata ET. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS IM, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. FABRIZIO MICHELATFI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
ccR Penale Sent. Sez. 2 Num. 9922 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto GL IS LO e ET AF NC responsabili dei reati di truffa ed estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in capo a ET AF NC ed alla negazione delle attenuanti generiche in capo a GL IS LO;
nella memoria, GL operava piena confessione, assumendosi l'intera responsabilità per tutti i reati contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse essere considerata estranea alle condotte delittuose;
unitamente alla memoria era stata prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la ET era stata assolta da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell'odierno giudizio;
la Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, nonché negando a GL il riconoscimento delle attenuanti generiche "in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale", non solo dimostrava di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo aveva originato il vizio di omessa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); tale non è il caso in esame, in quanto: - relativamente alla responsabilità di ET AF NC, la Corte di appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avevano effettuato le ricariche erano intestate alla ET ed erano state attivate da lei, che i messaggi minatori rivolti alla persona offesa DI erano stati firmati "AF" e che quando DI aveva chiesto se la spedizione del telefono promesso in 2 vendita era stato effettuato da AF NC, GL aveva risposto affermativamente;
- il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello aveva rilevato l'assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio;
tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell'udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata ET. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2024