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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13388/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13388/2022 vertente
TRA
, nato il [...] in [...] e residente a Parte_1
MI UR (BT) alla Via Labirinto n.35, C.F.:
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo, (c.f. ) C.F._2
1 RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappr.p.t.,
[...]
Rappr. e dif. dif. dall'Avv. Elena Zupa (c.f. C.F._3
RESITENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l n. 92/2012 assegnate al Giudicante a seguito del trasferimento ad
2 altro ufficio dei colleghi precedenti titolari (dott.sse , Per_1 CP_2
, , dott. , dott. , dott.sse CP_3 Controparte_4 CP_5 Per_2
e ), la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 Per_3 CP_6
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va premesso che il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità ed infondatezza della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente con provvedimento del 20.10.2022, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, annullarla e porla nel nulla;
b) per l'effetto, condannare l' Controparte_7
in persona del Presidente – legale rapp.te pro-
[...] tempore, con sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre 2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad €. 160,39; c) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente deduceva di essere stato assunto alle dipendenze dell' in data 17.05.2020 con la CP_1 qualifica di operaio specializzato, svolgendo le mansioni di addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico- forestale, nonché attività di sorveglianza del patrimonio boschivo e servizio antincendio come capo squadra della squadra denominata “
Ruvo 22”; che in data 6 agosto 2022 , mentre prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi e Persona_4
alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5
cessazione del turno di lavoro, aveva ricevuto una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava Persona_6
3 che il signor capo operaio, aveva chiamato la Testimone_1
postazione radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” Pt_2
e di informarli della necessità di raggiungere la località Castel del
Monte – Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio;
di aver comunicato all'operatore radio di avere necessità Per_6 urgente di recarsi presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ove era ricoverato un suo parente, le cui condizioni di salute si erano aggravate a tal punto da indurre i sanitari ad allertare i congiunti;
di aver, altresì, comunicato al collega che i due Per_6
colleghi della squadra Ruvo 22, signori e Persona_4
erano disponibili a recarsi presso il luogo ove Persona_5 si stava sviluppando l'incendio; che il signor aveva riferito Per_6 al collega operatore radio signor il contenuto della Parte_3 telefonata intercorsa con il ricorrente;
che il signor aveva Pt_2 contattato il signor , riferendo, poi, al – Testimone_1 Per_6 secondo quanto dallo stesso affermato nelle dichiarazioni sottoscritta in data 13.09.2022 e in data 30.09.2022 , allegate in atti - che lo stesso signor aveva autorizzato i componenti Tes_1
della squadra “Ruvo 22” a smontare regolarmente a fine turno, cioè alle 14,30; che, quindi, alle ore 14,30 del 06.08.2022 i tre componenti della squadra Ruvo 22 – il ricorrente, il sig. Per_4 ed il sig. - terminavano il turno di
[...] Persona_5 servizio senza essersi recati presso la località ove si era sviluppato l'incendio; che con comunicazione prot. Nr. 63838 del 26.08.2022,
l' aveva contestato al ricorrente l'illecito disciplinare ex art 25 del CP_1
CCNL di categoria conseguente al rifiuto di prestare attività AIB quale caposquadra in data 06.08.2022; che con comunicazione del
20.10.2022 l' irrogava in danno del ricorrente la sanzione CP_1
disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due
4 giorni;
che tale sanzione disciplinare era illegittima per i motivi indicati nella premessa del ricorso.
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
L'istruttoria svolta ha acclarato la fondatezza dell'assunto difensivo di parte ricorrente nonché l'esatta ricostruzione degli accadimenti del 06.08.2022. I due testi escussi hanno confermato integralmente le circostanze di fatto enunciate in ricorso. Il teste Per_6
ha infatti dichiarato : ADR “Indifferente. Sono
[...]
dipendente dell' dal 2010, attualmente con la qualifica di CP_1
impiegato. Sono stato operaio sino a febbraio 2021. Conosco il ricorrente in quanto mia collega di lavoro”. ADR “Confermo integralmente le circostanze di fatto di cui al punto a) della parte istruttoria del ricorso introduttivo della quale mi è stata data lettura
(Vero che in data 6 agosto 2022, mentre il ricorrente prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi Persona_4
e alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5 cessazione del turno di lavoro, riceveva una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava che il signor Persona_6
capo operaio , aveva chiamato la postazione Testimone_1
radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” e di informarli Pt_2
della necessità di raggiungere la località Castel del Monte –
Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio.) ”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub b) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura ( Vero che in data 6 agosto 2022 , mentre il ricorrente prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi e Persona_4
alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5
cessazione del turno di lavoro, riceveva una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava che il signor Persona_6
capo operaio , aveva chiamato la postazione Testimone_1
5 radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” e di informarli Pt_2
della necessità di raggiungere la località Castel del Monte –
Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio.) ”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub c) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura (“Vero che il ricorrente comunicava all'operatore radio di avere Per_6
necessità urgente di recarsi presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti , ove era ricoverato un suo parente , le cui condizioni di salute si erano aggravate a tal punto da indurre i sanitari ad allertare i congiunti.)” ADR “Confermo integralmente la circostanza sub d) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura (Vero che il comunicava al collega Parte_1
che i due colleghi della squadra Ruvo 22, signori Per_6 Per_4
e erano disponibili a recarsi presso
[...] Persona_5 il luogo ove si stava sviluppando l'incendio.) Confermo che il Pt_2 mi riferì che il sig. aveva detto che se i Testimone_1
componenti della squadra Ruvo 22 non volevano intervenire sull'incendio potevano fare quello che volevano, cioè smontare dal turno”. ADR “Confermo integralmente la circostanza sub e) della parte istruttoria del ricorso introduttivo della quale mi è stata data lettura (Vero che il signor riferiva al collega operatore radio Per_6 signor il contenuto della telefonata intercorsa con il Parte_3 ricorrente, e , quindi, il contattava il signor Pt_2 Tes_1
, riferendo, poi, al che lo stesso aveva autorizzato
[...] Per_6
i componenti della squadra “Ruvo 22” a smontare regolarmente a fine turno, cioè alle 14,30, dicendo espressamente “ se non vogliono intervenire facciano quello che vogliono” ).
Il teste ha affermato: ADR “Indifferente. Persona_5
Ho in giudizio in corso per ottenere il rimborso chilometrico in cui figurano e quest'ultima non so che in veste”. ADR CP_8 CP_1
6 “Conosco i fatti di causa perché ero collega del sig. , era il Parte_1
mio capo squadra presso l'Arif, dove ho lavorato dal 2019 all'Agosto
2023, come somministrato .” ADR “Confermo integralmente la CP_8 circostanza sub a) della parte istruttoria del ricorso, io ero presente nell'occasione”. ADR “Vera la circostanza sub b) della parte istruttoria del ricorso, ho assistito parzialmente ad essa”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub c) della parte istruttoria del ricorso, eravamo disponibili a recarci presso l'incendio sviluppatosi a Castel del Monte-Montegusto e il sig. lo Parte_1
riferì al sig. ”. ADR “Confermo la circostanza sub d) della Per_6
parte istruttoria del ricorso, ho assistito alla telefonata ricevuta dal sig. da parte del sig. nella quale il aveva Parte_1 Per_6 Pt_2 ricevuto disposizioni da di far smontare la squadra a fine Tes_1 turno alle 14,30. Ribadisco che io e avevamo dato piena Per_4 disponibilità a raggiungere l'incendio a Castel del Monte, ma nessuno ci è venuto a prendere”. ADR “Nulla so sulla circostanza sub e) della parte istruttoria del ricorso”. ADR “All'esito dei fatti descritti, io non ho mai ricevuto alcuna contestazione, richiamo o rimprovero”.
I due testi, quindi, hanno confermato quanto già dai medesimi dichiarato nel documento datato 01.09.2022 presente in atti che, peraltro, non differiscono dalle dichiarazioni rese dai signori Pt_3
e che la stessa riporta nella propria
[...] Testimone_1 CP_1 memoria difensiva. E' la stessa resistente, infatti, a confermare che il signor con riferimento ai fatti del 06.08.2022, dichiarava “ Pt_2
posso dire che , parlando della stessa cosa con Testimone_1
questi mi ha testualmente detto “ quello che vogliono fare facessero”
(pag. 6 della memoria di costituzione avversa) , circostanza confermata dallo stesso , il quale riferiva al “ a Tes_1 Pt_2
questo punto ho detto al sig. di riferire ai componenti della Pt_2
squadra testualmente “ se non vogliono intervenire facciano quello
7 che vogliono”. Quindi, è può ritenersi provato che al ricorrente ed ai componenti della squadra Ruvo 22, la mattina del 06.08.2022 non fu ordinato di recarsi sul luogo dell'incendio, tant'è vero che gli fu riferito di fare quello che volevano e che, come riferito dal teste
, nonostante la dichiarata disponibilità del medesimo e Persona_5 del collega a recarsi presso il luogo in cui si era sviluppato Per_4
l'incendio, nessuno era andato a prenderli per portarli a Castel del
Monte. Le concordi dichiarazioni, testimoniali e documentali, di tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda attestano inequivocabilmente che non fu mai impartito alcun ordine cogente alla squadra Ruvo 22 di intervenire sul luogo dell'incendio, ma fu lasciata alla loro volontà la decisione se intervenire o meno.
In considerazione di quanto sopra riportato, la sanzione disciplinare
è illegittima, attesa l'insussistenza dei fatti contestati e, quindi, va annullata.
In conclusione, quindi, per tutte le ragioni innanzi esposte, va annullata la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento del 20.10.2022, e, per l'effetto, l'
[...]
in Controparte_7
persona del Presidente – legale rapp.te pro-tempore, va condannata a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre 2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad € 160,39, oltre accessori di legge.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le deduzioni in merito al merito dei fatti contestati nonché le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti, ivi comprese quelle istruttorie.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente provvedimento del 20.10.2022, e, per l'effetto, condanna l' Controparte_7
in persona del Presidente – legale rapp.te
[...]
pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre
2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad €
160,39, oltre accessori come per legge;
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 321,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13388/2022 vertente
TRA
, nato il [...] in [...] e residente a Parte_1
MI UR (BT) alla Via Labirinto n.35, C.F.:
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo, (c.f. ) C.F._2
1 RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappr.p.t.,
[...]
Rappr. e dif. dif. dall'Avv. Elena Zupa (c.f. C.F._3
RESITENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l n. 92/2012 assegnate al Giudicante a seguito del trasferimento ad
2 altro ufficio dei colleghi precedenti titolari (dott.sse , Per_1 CP_2
, , dott. , dott. , dott.sse CP_3 Controparte_4 CP_5 Per_2
e ), la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 Per_3 CP_6
D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va premesso che il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità ed infondatezza della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente con provvedimento del 20.10.2022, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, annullarla e porla nel nulla;
b) per l'effetto, condannare l' Controparte_7
in persona del Presidente – legale rapp.te pro-
[...] tempore, con sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre 2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad €. 160,39; c) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente deduceva di essere stato assunto alle dipendenze dell' in data 17.05.2020 con la CP_1 qualifica di operaio specializzato, svolgendo le mansioni di addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico- forestale, nonché attività di sorveglianza del patrimonio boschivo e servizio antincendio come capo squadra della squadra denominata “
Ruvo 22”; che in data 6 agosto 2022 , mentre prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi e Persona_4
alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5
cessazione del turno di lavoro, aveva ricevuto una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava Persona_6
3 che il signor capo operaio, aveva chiamato la Testimone_1
postazione radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” Pt_2
e di informarli della necessità di raggiungere la località Castel del
Monte – Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio;
di aver comunicato all'operatore radio di avere necessità Per_6 urgente di recarsi presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ove era ricoverato un suo parente, le cui condizioni di salute si erano aggravate a tal punto da indurre i sanitari ad allertare i congiunti;
di aver, altresì, comunicato al collega che i due Per_6
colleghi della squadra Ruvo 22, signori e Persona_4
erano disponibili a recarsi presso il luogo ove Persona_5 si stava sviluppando l'incendio; che il signor aveva riferito Per_6 al collega operatore radio signor il contenuto della Parte_3 telefonata intercorsa con il ricorrente;
che il signor aveva Pt_2 contattato il signor , riferendo, poi, al – Testimone_1 Per_6 secondo quanto dallo stesso affermato nelle dichiarazioni sottoscritta in data 13.09.2022 e in data 30.09.2022 , allegate in atti - che lo stesso signor aveva autorizzato i componenti Tes_1
della squadra “Ruvo 22” a smontare regolarmente a fine turno, cioè alle 14,30; che, quindi, alle ore 14,30 del 06.08.2022 i tre componenti della squadra Ruvo 22 – il ricorrente, il sig. Per_4 ed il sig. - terminavano il turno di
[...] Persona_5 servizio senza essersi recati presso la località ove si era sviluppato l'incendio; che con comunicazione prot. Nr. 63838 del 26.08.2022,
l' aveva contestato al ricorrente l'illecito disciplinare ex art 25 del CP_1
CCNL di categoria conseguente al rifiuto di prestare attività AIB quale caposquadra in data 06.08.2022; che con comunicazione del
20.10.2022 l' irrogava in danno del ricorrente la sanzione CP_1
disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due
4 giorni;
che tale sanzione disciplinare era illegittima per i motivi indicati nella premessa del ricorso.
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
L'istruttoria svolta ha acclarato la fondatezza dell'assunto difensivo di parte ricorrente nonché l'esatta ricostruzione degli accadimenti del 06.08.2022. I due testi escussi hanno confermato integralmente le circostanze di fatto enunciate in ricorso. Il teste Per_6
ha infatti dichiarato : ADR “Indifferente. Sono
[...]
dipendente dell' dal 2010, attualmente con la qualifica di CP_1
impiegato. Sono stato operaio sino a febbraio 2021. Conosco il ricorrente in quanto mia collega di lavoro”. ADR “Confermo integralmente le circostanze di fatto di cui al punto a) della parte istruttoria del ricorso introduttivo della quale mi è stata data lettura
(Vero che in data 6 agosto 2022, mentre il ricorrente prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi Persona_4
e alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5 cessazione del turno di lavoro, riceveva una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava che il signor Persona_6
capo operaio , aveva chiamato la postazione Testimone_1
radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” e di informarli Pt_2
della necessità di raggiungere la località Castel del Monte –
Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio.) ”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub b) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura ( Vero che in data 6 agosto 2022 , mentre il ricorrente prestava servizio nella zona di Ruvo di Puglia con i colleghi e Persona_4
alle ore 13,58, cioè mezz'ora prima della Persona_5
cessazione del turno di lavoro, riceveva una chiamata dall'operatore radio signor il quale lo informava che il signor Persona_6
capo operaio , aveva chiamato la postazione Testimone_1
5 radio presso la località Cavone, comunicando all'operatore radio signor di contattare la squadra “ Ruvo 22” e di informarli Pt_2
della necessità di raggiungere la località Castel del Monte –
Montegusto presso la quale si era sviluppato un incendio.) ”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub c) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura (“Vero che il ricorrente comunicava all'operatore radio di avere Per_6
necessità urgente di recarsi presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti , ove era ricoverato un suo parente , le cui condizioni di salute si erano aggravate a tal punto da indurre i sanitari ad allertare i congiunti.)” ADR “Confermo integralmente la circostanza sub d) della parte istruttoria del ricorso introduttivo del quale mi è stata data lettura (Vero che il comunicava al collega Parte_1
che i due colleghi della squadra Ruvo 22, signori Per_6 Per_4
e erano disponibili a recarsi presso
[...] Persona_5 il luogo ove si stava sviluppando l'incendio.) Confermo che il Pt_2 mi riferì che il sig. aveva detto che se i Testimone_1
componenti della squadra Ruvo 22 non volevano intervenire sull'incendio potevano fare quello che volevano, cioè smontare dal turno”. ADR “Confermo integralmente la circostanza sub e) della parte istruttoria del ricorso introduttivo della quale mi è stata data lettura (Vero che il signor riferiva al collega operatore radio Per_6 signor il contenuto della telefonata intercorsa con il Parte_3 ricorrente, e , quindi, il contattava il signor Pt_2 Tes_1
, riferendo, poi, al che lo stesso aveva autorizzato
[...] Per_6
i componenti della squadra “Ruvo 22” a smontare regolarmente a fine turno, cioè alle 14,30, dicendo espressamente “ se non vogliono intervenire facciano quello che vogliono” ).
Il teste ha affermato: ADR “Indifferente. Persona_5
Ho in giudizio in corso per ottenere il rimborso chilometrico in cui figurano e quest'ultima non so che in veste”. ADR CP_8 CP_1
6 “Conosco i fatti di causa perché ero collega del sig. , era il Parte_1
mio capo squadra presso l'Arif, dove ho lavorato dal 2019 all'Agosto
2023, come somministrato .” ADR “Confermo integralmente la CP_8 circostanza sub a) della parte istruttoria del ricorso, io ero presente nell'occasione”. ADR “Vera la circostanza sub b) della parte istruttoria del ricorso, ho assistito parzialmente ad essa”. ADR
“Confermo integralmente la circostanza sub c) della parte istruttoria del ricorso, eravamo disponibili a recarci presso l'incendio sviluppatosi a Castel del Monte-Montegusto e il sig. lo Parte_1
riferì al sig. ”. ADR “Confermo la circostanza sub d) della Per_6
parte istruttoria del ricorso, ho assistito alla telefonata ricevuta dal sig. da parte del sig. nella quale il aveva Parte_1 Per_6 Pt_2 ricevuto disposizioni da di far smontare la squadra a fine Tes_1 turno alle 14,30. Ribadisco che io e avevamo dato piena Per_4 disponibilità a raggiungere l'incendio a Castel del Monte, ma nessuno ci è venuto a prendere”. ADR “Nulla so sulla circostanza sub e) della parte istruttoria del ricorso”. ADR “All'esito dei fatti descritti, io non ho mai ricevuto alcuna contestazione, richiamo o rimprovero”.
I due testi, quindi, hanno confermato quanto già dai medesimi dichiarato nel documento datato 01.09.2022 presente in atti che, peraltro, non differiscono dalle dichiarazioni rese dai signori Pt_3
e che la stessa riporta nella propria
[...] Testimone_1 CP_1 memoria difensiva. E' la stessa resistente, infatti, a confermare che il signor con riferimento ai fatti del 06.08.2022, dichiarava “ Pt_2
posso dire che , parlando della stessa cosa con Testimone_1
questi mi ha testualmente detto “ quello che vogliono fare facessero”
(pag. 6 della memoria di costituzione avversa) , circostanza confermata dallo stesso , il quale riferiva al “ a Tes_1 Pt_2
questo punto ho detto al sig. di riferire ai componenti della Pt_2
squadra testualmente “ se non vogliono intervenire facciano quello
7 che vogliono”. Quindi, è può ritenersi provato che al ricorrente ed ai componenti della squadra Ruvo 22, la mattina del 06.08.2022 non fu ordinato di recarsi sul luogo dell'incendio, tant'è vero che gli fu riferito di fare quello che volevano e che, come riferito dal teste
, nonostante la dichiarata disponibilità del medesimo e Persona_5 del collega a recarsi presso il luogo in cui si era sviluppato Per_4
l'incendio, nessuno era andato a prenderli per portarli a Castel del
Monte. Le concordi dichiarazioni, testimoniali e documentali, di tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda attestano inequivocabilmente che non fu mai impartito alcun ordine cogente alla squadra Ruvo 22 di intervenire sul luogo dell'incendio, ma fu lasciata alla loro volontà la decisione se intervenire o meno.
In considerazione di quanto sopra riportato, la sanzione disciplinare
è illegittima, attesa l'insussistenza dei fatti contestati e, quindi, va annullata.
In conclusione, quindi, per tutte le ragioni innanzi esposte, va annullata la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento del 20.10.2022, e, per l'effetto, l'
[...]
in Controparte_7
persona del Presidente – legale rapp.te pro-tempore, va condannata a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre 2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad € 160,39, oltre accessori di legge.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le deduzioni in merito al merito dei fatti contestati nonché le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti, ivi comprese quelle istruttorie.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente provvedimento del 20.10.2022, e, per l'effetto, condanna l' Controparte_7
in persona del Presidente – legale rapp.te
[...]
pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo delle due giornate di retribuzione riferite alle giornate del 28 e 29 ottobre
2022, oggetto del provvedimento di sospensione, pari ad €
160,39, oltre accessori come per legge;
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 321,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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