TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/10/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE (art. 429 c.p.c.) DOCENTI
definitiva nella causa iscritta al n. 175/2025 promossa da: _________________
Parte_1
Avv. ON CONTOZ e DI SAINT CUNEAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 31.7.2025, Parte_1 adiva in giudizio la , chiedendo rispettivamente la condanna Controparte_1 della resistente al pagamento della somma lorda di euro 623,84 oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atti introduttivi mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 denominata “retribuzione professionale docenti”;
- che nessuno si costituiva per la , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia e, trattandosi di causa già istruita documentalmente, invitava il difensore di parte ricorrente all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, emerge documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus
(aa.ss. 2020/2021) attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atto introduttivo, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene questo Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
1 a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_2 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attrice avesse diritto a percepire l'indennità de qua, anche se docente titolare di supplenze saltuarie e brevi.
Ciò detto in punto an, in punto quantum, non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità dei conteggi allegati agli atti introduttivi ed il mancato rispetto dei principi di cui sopra e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, il ricorso può trovare integrale accoglimento.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma di euro 623,84 lordi in favore di , oltre interessi dalla Parte_1 data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), stante la serialità della causa e la contumacia della convenuta, senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la R.A.V.A. al pagamento, in favore di Pt_1
della somma lorda di euro, 623,84 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle
[...] singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 335,40 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti
ON NT e DI SA AZ dichiaratesi antistatarie.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE (art. 429 c.p.c.) DOCENTI
definitiva nella causa iscritta al n. 175/2025 promossa da: _________________
Parte_1
Avv. ON CONTOZ e DI SAINT CUNEAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 31.7.2025, Parte_1 adiva in giudizio la , chiedendo rispettivamente la condanna Controparte_1 della resistente al pagamento della somma lorda di euro 623,84 oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atti introduttivi mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 denominata “retribuzione professionale docenti”;
- che nessuno si costituiva per la , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia e, trattandosi di causa già istruita documentalmente, invitava il difensore di parte ricorrente all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, emerge documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus
(aa.ss. 2020/2021) attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atto introduttivo, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene questo Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
1 a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_2 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attrice avesse diritto a percepire l'indennità de qua, anche se docente titolare di supplenze saltuarie e brevi.
Ciò detto in punto an, in punto quantum, non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità dei conteggi allegati agli atti introduttivi ed il mancato rispetto dei principi di cui sopra e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, il ricorso può trovare integrale accoglimento.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma di euro 623,84 lordi in favore di , oltre interessi dalla Parte_1 data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), stante la serialità della causa e la contumacia della convenuta, senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la R.A.V.A. al pagamento, in favore di Pt_1
della somma lorda di euro, 623,84 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle
[...] singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 335,40 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti
ON NT e DI SA AZ dichiaratesi antistatarie.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3