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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18932/2024
R.A.C.C.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, con gli avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale, domiciliati Parte_9 presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno depositato Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 distinti ricorsi, poi ritualmente notificati, con i quali hanno chiesto: a) accertare e dichiarare il proprio diritto “…ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica…..per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi stesso e “conseguentemente condannare del al riconoscimento del beneficio Controparte_2 stesso”; b) in via subordinata, previo accertamento “del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, condannare lo stesso convenuto al pagamento della somma conseguentemente dovuta a titolo risarcitorio. In seguito al rinnovo delle notifiche per l'odierna udienza, il é Controparte_1 rimasto contumace, sicché, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentito il difensore comparso per i ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, chiedono dunque di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma (indicati nei ricorsi stessi) e chiedono altresì la conseguente condanna del al Controparte_2 riconoscimento della carta stessa (anche a titolo risarcitorio).
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. Si dispone preliminarmente lo stralcio delle note depositate dai ricorrenti in corso di causa, in quanto non preventivamente autorizzate.
6. Gli odierni ricorrenti avanzano le domande esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quali docenti precari (risultanti dagli allegati contratti):
dal 8.1.2020 al 30.6.2020, dal 25.9.2020 al 30.6.2021; Parte_1 [...]
dal 27.11.2020 al 30.6.2021, 22.9.2021 al 30.6.2022, dal 16.9.2022 al Parte_2
30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 12.9.2022 al Parte_3
30.6.2023 (attualmente iscritte nelle graduatorie per le supplenze, come da prospetto informatico allegato agli atti); dal 4.10.2023 al 30.6.2024 (attualmente in Parte_4 servizio in base al contratto per il periodo 5.9.2024 - 31.8.2025, allegato agli atti);
[...]
dal 12.9.2022 al 30.6.2023 e dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio Parte_5 in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); Parte_6 dal 7.10.2020 al 30.6.2021, dal 11.10.2021 al 31.8.2022, dal 12.9.2022 al 30.6.2023, dal
11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo
16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 11.10.2021 al 31.8.2022, Parte_10 dal 12.9.2022 al 30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal Parte_8
24.10.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo
24.10.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Parte_9
(attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze, come da prospetto informatico allegato agli atti).
I ricorrenti hanno dunque svolto incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche - 30 giugno di ciascun anno scolastico (tranne per Parte_1 l'anno scolastico 2019-2020 come meglio di seguito si preciserà). Inoltre , , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_10 e risultano attualmente in servizio, e Parte_8 Parte_9 Parte_3 sono attualmente iscritti nelle graduatorie di supplenza (come in precedenza evidenziato), sicché tali ricorrenti risultano interni al sistema scolastico.
, attualmente esterno al sistema scolastico, ha diritto a conseguire il Parte_1 risarcimento del danno (altresì richiesto nel ricorso) avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances, di formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.” (come scritto nella citata sentenza), ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa in relazione al valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Tale risarcimento va tuttavia circoscritto alla sola annualità 2020/2021, in quanto l'incarico di supplenza relativo all'annualità 2019 - 2020 ha avuto decorrenza successiva al 31 dicembre (dal 8.1.2020). Pertanto il va condannato ad attribuire a Controparte_2 [...]
, , , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_10 Parte_8 e la “carta docente” nel valore di € 500,00 per Parte_9 Parte_3 ciascuna annualità ed a pagare a tale somma a titolo risarcitorio, in Parte_1 relazione all'incarico di supplenza da ciascuno svolto per i periodi sopra indicati.
7. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione per ciascuna causa in € 656,50 quanto a
[...]
, e nel resto in € 168,00 (tenuto conto per le Parte_2 Parte_6 Parte_7 prime del valore previsto per cause di lavoro da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e per le altre del valore inferiore) ed € 373,00 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,101,00 ad € 5.200,00), esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni, da distrarsi ex art 93 c.p.c.).
PQM.
Disattesa ogni altra istanza, condanna il ad attribuire Controparte_2 ai ricorrenti la “carta docente” e condanna il ad Controparte_2 attribuire a ciascuno la carta stessa nel complessivo valore di seguito indicato: a) € 2.000,00 per;
Parte_2 b) € 500,00 per;
Parte_4 c) € 1000,00 per;
Parte_5 d) € 2000,00 per;
Parte_6 e) € 1500,00 per Parte_7
f) € 500,00 per Parte_8 g) € 500,00 per Parte_9 h) € 500,00 a;
Parte_3 condanna il a pagare ad la somma Controparte_2 Parte_1 di € 500,00; condanna il al pagamento delle spese processuali dei Controparte_2 ricorrenti, liquidate complessivamente in € 3.350,50, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 25.3.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'UPP, dott. Maria Simona Ingrosso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18932/2024
R.A.C.C.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, con gli avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale, domiciliati Parte_9 presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno depositato Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 distinti ricorsi, poi ritualmente notificati, con i quali hanno chiesto: a) accertare e dichiarare il proprio diritto “…ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica…..per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi stesso e “conseguentemente condannare del al riconoscimento del beneficio Controparte_2 stesso”; b) in via subordinata, previo accertamento “del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, condannare lo stesso convenuto al pagamento della somma conseguentemente dovuta a titolo risarcitorio. In seguito al rinnovo delle notifiche per l'odierna udienza, il é Controparte_1 rimasto contumace, sicché, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentito il difensore comparso per i ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, chiedono dunque di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”, in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma (indicati nei ricorsi stessi) e chiedono altresì la conseguente condanna del al Controparte_2 riconoscimento della carta stessa (anche a titolo risarcitorio).
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. Si dispone preliminarmente lo stralcio delle note depositate dai ricorrenti in corso di causa, in quanto non preventivamente autorizzate.
6. Gli odierni ricorrenti avanzano le domande esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quali docenti precari (risultanti dagli allegati contratti):
dal 8.1.2020 al 30.6.2020, dal 25.9.2020 al 30.6.2021; Parte_1 [...]
dal 27.11.2020 al 30.6.2021, 22.9.2021 al 30.6.2022, dal 16.9.2022 al Parte_2
30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 12.9.2022 al Parte_3
30.6.2023 (attualmente iscritte nelle graduatorie per le supplenze, come da prospetto informatico allegato agli atti); dal 4.10.2023 al 30.6.2024 (attualmente in Parte_4 servizio in base al contratto per il periodo 5.9.2024 - 31.8.2025, allegato agli atti);
[...]
dal 12.9.2022 al 30.6.2023 e dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio Parte_5 in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); Parte_6 dal 7.10.2020 al 30.6.2021, dal 11.10.2021 al 31.8.2022, dal 12.9.2022 al 30.6.2023, dal
11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo
16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 11.10.2021 al 31.8.2022, Parte_10 dal 12.9.2022 al 30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo 16.9.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal Parte_8
24.10.2023 al 30.6.2024 (attualmente in servizio in base al contratto per il periodo
24.10.2024 - 30.6.2025, allegato agli atti); dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Parte_9
(attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze, come da prospetto informatico allegato agli atti).
I ricorrenti hanno dunque svolto incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche - 30 giugno di ciascun anno scolastico (tranne per Parte_1 l'anno scolastico 2019-2020 come meglio di seguito si preciserà). Inoltre , , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_10 e risultano attualmente in servizio, e Parte_8 Parte_9 Parte_3 sono attualmente iscritti nelle graduatorie di supplenza (come in precedenza evidenziato), sicché tali ricorrenti risultano interni al sistema scolastico.
, attualmente esterno al sistema scolastico, ha diritto a conseguire il Parte_1 risarcimento del danno (altresì richiesto nel ricorso) avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances, di formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.” (come scritto nella citata sentenza), ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa in relazione al valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Tale risarcimento va tuttavia circoscritto alla sola annualità 2020/2021, in quanto l'incarico di supplenza relativo all'annualità 2019 - 2020 ha avuto decorrenza successiva al 31 dicembre (dal 8.1.2020). Pertanto il va condannato ad attribuire a Controparte_2 [...]
, , , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_10 Parte_8 e la “carta docente” nel valore di € 500,00 per Parte_9 Parte_3 ciascuna annualità ed a pagare a tale somma a titolo risarcitorio, in Parte_1 relazione all'incarico di supplenza da ciascuno svolto per i periodi sopra indicati.
7. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione per ciascuna causa in € 656,50 quanto a
[...]
, e nel resto in € 168,00 (tenuto conto per le Parte_2 Parte_6 Parte_7 prime del valore previsto per cause di lavoro da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e per le altre del valore inferiore) ed € 373,00 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,101,00 ad € 5.200,00), esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni, da distrarsi ex art 93 c.p.c.).
PQM.
Disattesa ogni altra istanza, condanna il ad attribuire Controparte_2 ai ricorrenti la “carta docente” e condanna il ad Controparte_2 attribuire a ciascuno la carta stessa nel complessivo valore di seguito indicato: a) € 2.000,00 per;
Parte_2 b) € 500,00 per;
Parte_4 c) € 1000,00 per;
Parte_5 d) € 2000,00 per;
Parte_6 e) € 1500,00 per Parte_7
f) € 500,00 per Parte_8 g) € 500,00 per Parte_9 h) € 500,00 a;
Parte_3 condanna il a pagare ad la somma Controparte_2 Parte_1 di € 500,00; condanna il al pagamento delle spese processuali dei Controparte_2 ricorrenti, liquidate complessivamente in € 3.350,50, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 25.3.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'UPP, dott. Maria Simona Ingrosso.