Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2026, proposto da
Colser Società Cooperativa, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con Camst Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Ottani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda di Servizi alla Persona di Parma, non costituita in giudizio;
nei confronti
Dussmann Service S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 3 dell’8 gennaio 2026 dell’Azienda di Servizi alla Persona di Parma, comunicata in data 12 gennaio 2026, limitatamente alla parte in cui è stata accolta la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dall'operatore economico Dussmann Service S.r.l., attuale aggiudicatario;
- della nota/proposta del Responsabile Unico di Progetto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Parma del 29 dicembre 2025 avente ad oggetto “ Determinazioni in ordine alle richieste di oscuramento di parte delle offerte tecniche ”, limitatamente alla parte in cui ha proposto di accogliere la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'operatore economico Dussmann Service S.r.l. e quindi di rendere disponibile la sola offerta tecnica oscurata;
- dell'eventuale diniego implicito/tacito all'accesso integrale alla documentazione di gara dell'aggiudicataria (in particolare all'offerta tecnica non oscurata, ai giustificativi dell'offerta, alla documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati da Dussmann Service S.r.l.);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto, ivi compresa per quanto occorrer possa la comunicazione di aggiudicazione trasmessa via PEC in data 12 gennaio 2026 nella quale si è dato atto, tra l'altro, dell'accoglimento della richiesta di parziale oscuramento della relazione tecnica formulata dall'aggiudicatario;
... per l'accertamento ...
del diritto della ricorrente Colser Società Cooperativa ad accedere integralmente alla documentazione dell'aggiudicataria Dussmann S.r.l. e della Stazione appaltante, oggetto di accesso (in particolare all'offerta tecnica non oscurata, ai giustificativi dell'offerta, alla documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati da Dussmann Service S.r.l.);
... e per la condanna ...
dell'Amministrazione a trasmettere copia di e/o a esibire, in versione integrale, tutta la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa CA PE, nessuno presente per le parti;
Colser Società Cooperativa agisce in giudizio con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione integrale della documentazione relativa all’aggiudicazione all’operatore economico Dussmann Service S.r.l. della gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione (CIG B78F525089), indetta dall’Azienda di Servizi alla Persona di Parma, e, segnatamente, dell’offerta tecnica non oscurata dell’aggiudicataria, dei giustificativi dell’offerta e della documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati.
Con memoria del 6 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla notifica del ricorso, l’Azienda di Servizi alla Persona di Parma ha consegnato tutta la documentazione oggetto di istanza di accesso, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto addotto dalla ricorrente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
È quanto è avvenuto nel caso di specie, giacché, come dichiarato dalla ricorrente con la memoria del 6 febbraio 2026, nelle more del giudizio l’Azienda di Servizi alla Persona di Parma ha consegnato tutta la documentazione oggetto di istanza di accesso.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Le spese di giudizio possono essere dichiarate irripetibili, visto che nelle conclusioni parte ricorrente non ha insistito nella richiesta di condanna alle spese né una simile richiesta è stata formulata nel corso dell’udienza camerale (nessuno essendo intervenuto per la società), sì da potersene desumere la carenza di interesse alla refusione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
CA PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PE | Italo SO |
IL SEGRETARIO