TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata a [...], il [...], e residente in [...]
n. 32, nato ad [...], il [...], residente a [...]
n. 5, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore, Persona_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Lucci ed elettivamente domiciliati in Roma,
Via di Novella n. 1 presso il suo studio giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Dott.sa Sabrina De Rosa, CP_1 giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni “ Dichiari il diritto di come CP_1 Persona_1 sopra rappresentato e domiciliato all'indennità di accompagnamento ex art 1 l. 508/88
(l.18/80) in misura di legge a decorre dal 13.6.22, per l'effetto condanni l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Ha sostegno della domanda i ricorrenti deducevano di aver depositato, il 20.6.2023, ricorso ex art 445 bis, per ottenere il beneficio di cui alla l.18/80 e che il Giudice cui era stato assegnato il procedimento dopo aver disposto una c.t.u. medico-legale, il 9.10.2024 omologava l'accertamento tecnico preventivo riconoscendo il requisito sanitario di cui sopra, con decorrenza dalla domanda amministrativa
Che il suddetto provvedimento veniva notificato all' che tuttavia non erogava la CP_1 prestazione dovuta ai Sigg.ri nella loro qualità di esercenti la responsabilità Parte_3
genitoriale sul minore.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' per il tramite del CP_1
Funzionario Delegato deducendo di aver erogato la prestazione richiesta il 14.5.2025, dopo la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'Istituto di Previdenza chiedeva quindi la cessata materia con compensazione integrale delle spese
La causa stante la sua natura documentale è stata discussa ex art 127 ter c.p.c.
Con le note scritte per l'odierna udienza anche parte ricorrente ha richiesto la cessata materia chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite.
Le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto.
In assenza di accordo sulle spese rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all , il quale CP_1 riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso per cui è processo.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda (art. 2 13 co. 1 c.p.c.) nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto sulla base del D.M. n.
147/22, circostanza che giustifica anche la riduzione del 30% a mente dell'art. 4, co. 4, D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1
antistatario che si liquidano in Euro 1.305,50oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 07.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3