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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 752/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via G. Cusmano n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Orsola Carmela Gennuso, c.f.:
, C.F._2
Attore
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. P.IVA_1
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Convenuti
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Il sig. adiva il Tribunale con atto di citazione nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' Controparte_3 [...]
. Controparte_2
In particolare, il sig. premetteva che, in data 29/04/2019, egli presentava la DOMANDA N. Pt_1
94240259377 - CONFERME IMPEGNO 2019 - MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA –
BANDO 25722 - OPERAZIONE 11.2.1- “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38, co-finanziato tra e CP_2 [...]
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari. CP_1 Orbene, secondo la ricostruzione attorea, lo stato della domanda, dalla consultazione al SIAN, risultava con esito “AMMISSIBILE”, non riportava alcuna anomalia, ma solo una piccola riduzione del premio richiesto, per un piccolo scostamento, tuttavia l'importo ammesso pari a € 47.468,38, non veniva erogato poiché è “ IN ISTRUTTORIA PRESSO L'ENTE COMPETENTE dal 30/11/2020, con una successiva elaborazione per incremento del premio, dal 24/11/2022 ossia in Regione Sicilia
- Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari.
Il premio comunitario, quindi, veniva trattenuto, secondo l'atto di citazione, illegittimamente dalla
Regione Sicilia, nonché da poiché l'ente competente, immotivatamente, non aveva concluso CP_2
l'istruttoria della domanda, senza peraltro fornire alcun chiarimento in merito, in violazione delle disposizioni di cui al Reg. UE 1305/13- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 -
MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - SOTTOMISURA 11.2 - OPERAZIONE 11.2.1
“PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA” bando
2019.
Con nota di messa in mora del 20/10/2022, inviata a mezzo pec, venivano richieste dal sig. le Pt_1 ragioni del mancato pagamento del premio comunitario, e tale nota rimaneva inevasa.
Alla luce dei fatti indicati non si ravvisavano, secondo parte attrice, elementi per cui la domanda non dovesse essere pagata.
Il sig. , pertanto, così concludeva il proprio atto introduttivo Ritenere e dichiarare che il sig. Pt_1 [...]
ha diritto al pagamento della N. 94240259377 Pt_1 Parte_2
- “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38 co-finanziato tra All'effetto CP_4 Controparte_5 condannare la in persona del Controparte_5
Presidente pro tempore, e - in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 ciascuno secondo le rispettive responsabilità e competenze, al pagamento in favore del sig. della Parte_3
N. 94240259377 - “Pagamenti per il mantenimento Parte_2 dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38, o per la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, anche sulla base delle indicazione fornite dalle convenute, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo
Infine, con le note del 30.09.2025, la parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento della domanda e quindi modificava le proprie richieste Alla luce dell'avvenuto pagamento in data 03/01/2024 della
“ N. 94240259377 - “Pagamenti per il mantenimento Parte_2 dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38 cofinanziato tra e CP_2 [...]
- Ritenere e dichiarare la fondatezza della Controparte_5 domanda attorea;
- Condannare le odierne convenute al pagamento degli interessi dalla data della domanda di messa in mora del 26/10/2022 (si cfr. all.5) alla data del pagamento del 03/01/2024;
Considerato che
le convenute hanno accolto la domanda attorea dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuto in data 13/01/2023, si insiste per la condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 16.10.2023, si costituiva l' Controparte_1
che contestava la fondatezza della domanda avversa e così
[...] concludeva il proprio atto introduttivo “ rigettare la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione”.
All'udienza del 20.02.2024, il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI comma cpc e rinviava al
15.10.2024.
All'udienza del 15.10.2024 si rinviava al 30.09.2025 concedendo i termini ex art 189 cpc.
In data 21.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP, il quale fissava udienza per gli stessi incombenti al 06.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, considerato l'avvenuto pagamento, in data 03.01.2024, della somma di euro
47.468,38, deve ritenersi limitata solo alla richiesta degli interessi moratori, dal 26.10.2022, ed alla corresponsione delle spese legali relative all' azione giudiziaria di cui è causa.
Orbene, si ritiene che la domanda in ordine agli interessi maturati e conseguentemente alle spese di lite, potrebbe trovare accoglimento qualora fosse stato dimostrato un eventuale ritardo colpevole da parte dei convenuti nell'erogazione dei pagamenti spettanti a parte attrice.
Pertanto, appare opportuno operare una ricostruzione fattuale alla luce della documentazione versata in atti:
1) In data 24.09.2019, il sig. presentava Domanda nr 94240259377- Conferme impegno 2019- Pt_1
Misura 11 Agricoltura Bando 25722- Operazione 11.2.1. “Pagamenti per il Parte_2 mantenimento dell'agricoltura biologica”.
2) Il giorno 02.10.2020, veniva effettuata la lavorazione dell'ammissibilità al pagamento della domanda nr 94240259377 e veniva riscontrata la seguente anomalia bloccante: IC8734 e EC8675
Agricoltura Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB-X8). Parte_2
3) Tale anomalia era da imputare all'assenza, nella notifica biologica di riferimento nr. 20431546751 del 27.04.2017, del codice ASL058PA098, relativo agli asini presenti in azienda alla data di stampa e rilascio della notifica. 4) In data 03.10.2020, con Pec di parte attrice, protocollata al nr. 15841 del 05.10.2020, veniva chiesta, appunto dallo stesso sig. , la sospensione dell'istruttoria anche della domanda Pt_1 oggetto di giudizio.
5) Con successiva pec del 13.11.2020 e assunta al prot. Nr. 19977, la parte attrice richiedeva sia il riesame che la correttiva della domanda nr. 94240259377.
6) In data 17.11.2020, il sig. , per il tramite del proprio tecnico, inviava un'e-mail con allegato Pt_1 il registro stalla 070PA008 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
7) Con nota prot. nr. 2301 dell'11.12.2020, inviata tramite Pec, venivano comunicati al sig. Fatta i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda con l'indicazione delle anomalie gravanti sulle stesse.
8) In data 11.12.2020 ed in data 16.12.2020, il sig. faceva pervenire richiesta di riesame con la Pt_1 quale prendeva atto delle anomalie, chiedendo la risoluzione della difformità ed allegando il registro stalla degli equidi e la relazione del Tecnico abilitato a supporto della richiesta, per la risoluzione dell'anomalia IC8734 e EC8675 Agricoltura Biologica Assoggettamento agli impegni
(Controllo dei capi biologici) (SRB-X8).
9) Con pec pervenuta in data 22.12.2020 al prot. Nr. 24677, il sig. trasmetteva l'ulteriore Pt_1 documentazione a supporto della non pertinenza dell'anomalia riscontrata.
10) Quindi il sig. forniva, in data 22.12.2020, la documentazione necessaria per la richiesta di Pt_1 una correttiva della notifica biologica e dovendo attenersi al termine dei 30 giorni, per effettuare la correzione, la stessa non poteva eseguirsi prima del 31.12.2020, termine previsto per la fruizione della quota comunitaria del premio per le domande 2019: tale scadenza scaturiva dalle proroghe al termine del 30.06.2020 prescritto dall'art. 75 del Reg. UE 1306/2013.
Ebbene, occorre specificare, in primis, che la parte attrice non contesta in maniera specifica le sopra indicate circostanze di fatto esposte in comparsa dalla convenuta che devono, pertanto, ritenersi ammesse.
Orbene, non può dirsi che vi sia stato un ritardo colposo nel pagamento da parte dei convenuti considerato che, come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta dell'Assessorato, la documentazione per la richiesta correttiva della notifica biologica è stata fornita dall'attore in data
22.12.2020.
Appare opportuno specificare che l'anomalia de qua non deriva da un'attività omissiva della parte convenuta poiché, come si legge nello scritto del 22.12.2020 a firma del sig. Testimone_1
Responsabile del CAA Che da intercorsi colloqui con l'ufficio istruttore delle Parte_4 domande è stato evidenziato che la suesposta anomalia è dovuta al mancato inserimento in notifica del codice di allevamento 058/PA/098 relativo agli asini. Si fa rilevare che il mancato allineamento in notifica del codice 058/PA/098 relativo agli asini alla data di stampa e rilascio della notifica di variazione nr. 20431546751 è stato essenzialmente causato da un malfunzionamento informativo e che in ogni caso, l'assoggettamento per gli asini era comunque presente nel codice 070/PA/008. A dimostrazione di quanto avvenuto è prova l'esistenza di entrambi i codici nelle notifiche precedenti e seguenti quella indicata in oggetto. Sul malfunzionamento informatico
e sulla anomalie di allineamento tra BDE(Banca Dati Equina) e BDN (Anagrafe Zootecnica) si fa riferimento alla Nota emessa dal Ministero della Salute 0020102-P del 01.09.2017 che si allega in copia. (Cfr. Allegato
16 della comparsa di costituzione e risposta).
In sostanza, non può dirsi provato che vi sia stata, da parte dei convenuti, un'inerzia colpevole nell'erogazione del pagamento: infatti, la riscontrata anomalia è stata fattivamente risolta a favore dell'attore, tanto che il pagamento è avvenuto.
In sostanza, non è stata dimostrata, da parte attrice, una responsabilità dei convenuti per un eventuale ritardo nel pagamento della domanda proposta dal sig. . Pt_1
Mancando, in maniera univoca e certa, la prova di un comportamento omissivo da parte dei convenuti chiaramente deve essere respinta la richiesta di pagamento degli interessi di mora.
Inoltre, considerato l'avvenuto pagamento della somma di euro 47.468,38, come esposto dall'attore, in data 03.01.2024, e soprattutto considerato che non sono emersi profili di responsabilità in capo ai convenuti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta la domanda di pagamento degli interessi dalla data di messa in mora dal 26.10.2022 al
03.01.2024 così come richiesti dal sig. Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 05.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 752/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via G. Cusmano n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Orsola Carmela Gennuso, c.f.:
, C.F._2
Attore
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. P.IVA_1
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Convenuti
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Il sig. adiva il Tribunale con atto di citazione nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' Controparte_3 [...]
. Controparte_2
In particolare, il sig. premetteva che, in data 29/04/2019, egli presentava la DOMANDA N. Pt_1
94240259377 - CONFERME IMPEGNO 2019 - MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA –
BANDO 25722 - OPERAZIONE 11.2.1- “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38, co-finanziato tra e CP_2 [...]
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari. CP_1 Orbene, secondo la ricostruzione attorea, lo stato della domanda, dalla consultazione al SIAN, risultava con esito “AMMISSIBILE”, non riportava alcuna anomalia, ma solo una piccola riduzione del premio richiesto, per un piccolo scostamento, tuttavia l'importo ammesso pari a € 47.468,38, non veniva erogato poiché è “ IN ISTRUTTORIA PRESSO L'ENTE COMPETENTE dal 30/11/2020, con una successiva elaborazione per incremento del premio, dal 24/11/2022 ossia in Regione Sicilia
- Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari.
Il premio comunitario, quindi, veniva trattenuto, secondo l'atto di citazione, illegittimamente dalla
Regione Sicilia, nonché da poiché l'ente competente, immotivatamente, non aveva concluso CP_2
l'istruttoria della domanda, senza peraltro fornire alcun chiarimento in merito, in violazione delle disposizioni di cui al Reg. UE 1305/13- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 -
MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - SOTTOMISURA 11.2 - OPERAZIONE 11.2.1
“PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA” bando
2019.
Con nota di messa in mora del 20/10/2022, inviata a mezzo pec, venivano richieste dal sig. le Pt_1 ragioni del mancato pagamento del premio comunitario, e tale nota rimaneva inevasa.
Alla luce dei fatti indicati non si ravvisavano, secondo parte attrice, elementi per cui la domanda non dovesse essere pagata.
Il sig. , pertanto, così concludeva il proprio atto introduttivo Ritenere e dichiarare che il sig. Pt_1 [...]
ha diritto al pagamento della N. 94240259377 Pt_1 Parte_2
- “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38 co-finanziato tra All'effetto CP_4 Controparte_5 condannare la in persona del Controparte_5
Presidente pro tempore, e - in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 ciascuno secondo le rispettive responsabilità e competenze, al pagamento in favore del sig. della Parte_3
N. 94240259377 - “Pagamenti per il mantenimento Parte_2 dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38, o per la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, anche sulla base delle indicazione fornite dalle convenute, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo
Infine, con le note del 30.09.2025, la parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento della domanda e quindi modificava le proprie richieste Alla luce dell'avvenuto pagamento in data 03/01/2024 della
“ N. 94240259377 - “Pagamenti per il mantenimento Parte_2 dell'agricoltura biologica” per l'importo complessivo di € 47.468,38 cofinanziato tra e CP_2 [...]
- Ritenere e dichiarare la fondatezza della Controparte_5 domanda attorea;
- Condannare le odierne convenute al pagamento degli interessi dalla data della domanda di messa in mora del 26/10/2022 (si cfr. all.5) alla data del pagamento del 03/01/2024;
Considerato che
le convenute hanno accolto la domanda attorea dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuto in data 13/01/2023, si insiste per la condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 16.10.2023, si costituiva l' Controparte_1
che contestava la fondatezza della domanda avversa e così
[...] concludeva il proprio atto introduttivo “ rigettare la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione”.
All'udienza del 20.02.2024, il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI comma cpc e rinviava al
15.10.2024.
All'udienza del 15.10.2024 si rinviava al 30.09.2025 concedendo i termini ex art 189 cpc.
In data 21.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP, il quale fissava udienza per gli stessi incombenti al 06.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, considerato l'avvenuto pagamento, in data 03.01.2024, della somma di euro
47.468,38, deve ritenersi limitata solo alla richiesta degli interessi moratori, dal 26.10.2022, ed alla corresponsione delle spese legali relative all' azione giudiziaria di cui è causa.
Orbene, si ritiene che la domanda in ordine agli interessi maturati e conseguentemente alle spese di lite, potrebbe trovare accoglimento qualora fosse stato dimostrato un eventuale ritardo colpevole da parte dei convenuti nell'erogazione dei pagamenti spettanti a parte attrice.
Pertanto, appare opportuno operare una ricostruzione fattuale alla luce della documentazione versata in atti:
1) In data 24.09.2019, il sig. presentava Domanda nr 94240259377- Conferme impegno 2019- Pt_1
Misura 11 Agricoltura Bando 25722- Operazione 11.2.1. “Pagamenti per il Parte_2 mantenimento dell'agricoltura biologica”.
2) Il giorno 02.10.2020, veniva effettuata la lavorazione dell'ammissibilità al pagamento della domanda nr 94240259377 e veniva riscontrata la seguente anomalia bloccante: IC8734 e EC8675
Agricoltura Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB-X8). Parte_2
3) Tale anomalia era da imputare all'assenza, nella notifica biologica di riferimento nr. 20431546751 del 27.04.2017, del codice ASL058PA098, relativo agli asini presenti in azienda alla data di stampa e rilascio della notifica. 4) In data 03.10.2020, con Pec di parte attrice, protocollata al nr. 15841 del 05.10.2020, veniva chiesta, appunto dallo stesso sig. , la sospensione dell'istruttoria anche della domanda Pt_1 oggetto di giudizio.
5) Con successiva pec del 13.11.2020 e assunta al prot. Nr. 19977, la parte attrice richiedeva sia il riesame che la correttiva della domanda nr. 94240259377.
6) In data 17.11.2020, il sig. , per il tramite del proprio tecnico, inviava un'e-mail con allegato Pt_1 il registro stalla 070PA008 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
7) Con nota prot. nr. 2301 dell'11.12.2020, inviata tramite Pec, venivano comunicati al sig. Fatta i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda con l'indicazione delle anomalie gravanti sulle stesse.
8) In data 11.12.2020 ed in data 16.12.2020, il sig. faceva pervenire richiesta di riesame con la Pt_1 quale prendeva atto delle anomalie, chiedendo la risoluzione della difformità ed allegando il registro stalla degli equidi e la relazione del Tecnico abilitato a supporto della richiesta, per la risoluzione dell'anomalia IC8734 e EC8675 Agricoltura Biologica Assoggettamento agli impegni
(Controllo dei capi biologici) (SRB-X8).
9) Con pec pervenuta in data 22.12.2020 al prot. Nr. 24677, il sig. trasmetteva l'ulteriore Pt_1 documentazione a supporto della non pertinenza dell'anomalia riscontrata.
10) Quindi il sig. forniva, in data 22.12.2020, la documentazione necessaria per la richiesta di Pt_1 una correttiva della notifica biologica e dovendo attenersi al termine dei 30 giorni, per effettuare la correzione, la stessa non poteva eseguirsi prima del 31.12.2020, termine previsto per la fruizione della quota comunitaria del premio per le domande 2019: tale scadenza scaturiva dalle proroghe al termine del 30.06.2020 prescritto dall'art. 75 del Reg. UE 1306/2013.
Ebbene, occorre specificare, in primis, che la parte attrice non contesta in maniera specifica le sopra indicate circostanze di fatto esposte in comparsa dalla convenuta che devono, pertanto, ritenersi ammesse.
Orbene, non può dirsi che vi sia stato un ritardo colposo nel pagamento da parte dei convenuti considerato che, come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta dell'Assessorato, la documentazione per la richiesta correttiva della notifica biologica è stata fornita dall'attore in data
22.12.2020.
Appare opportuno specificare che l'anomalia de qua non deriva da un'attività omissiva della parte convenuta poiché, come si legge nello scritto del 22.12.2020 a firma del sig. Testimone_1
Responsabile del CAA Che da intercorsi colloqui con l'ufficio istruttore delle Parte_4 domande è stato evidenziato che la suesposta anomalia è dovuta al mancato inserimento in notifica del codice di allevamento 058/PA/098 relativo agli asini. Si fa rilevare che il mancato allineamento in notifica del codice 058/PA/098 relativo agli asini alla data di stampa e rilascio della notifica di variazione nr. 20431546751 è stato essenzialmente causato da un malfunzionamento informativo e che in ogni caso, l'assoggettamento per gli asini era comunque presente nel codice 070/PA/008. A dimostrazione di quanto avvenuto è prova l'esistenza di entrambi i codici nelle notifiche precedenti e seguenti quella indicata in oggetto. Sul malfunzionamento informatico
e sulla anomalie di allineamento tra BDE(Banca Dati Equina) e BDN (Anagrafe Zootecnica) si fa riferimento alla Nota emessa dal Ministero della Salute 0020102-P del 01.09.2017 che si allega in copia. (Cfr. Allegato
16 della comparsa di costituzione e risposta).
In sostanza, non può dirsi provato che vi sia stata, da parte dei convenuti, un'inerzia colpevole nell'erogazione del pagamento: infatti, la riscontrata anomalia è stata fattivamente risolta a favore dell'attore, tanto che il pagamento è avvenuto.
In sostanza, non è stata dimostrata, da parte attrice, una responsabilità dei convenuti per un eventuale ritardo nel pagamento della domanda proposta dal sig. . Pt_1
Mancando, in maniera univoca e certa, la prova di un comportamento omissivo da parte dei convenuti chiaramente deve essere respinta la richiesta di pagamento degli interessi di mora.
Inoltre, considerato l'avvenuto pagamento della somma di euro 47.468,38, come esposto dall'attore, in data 03.01.2024, e soprattutto considerato che non sono emersi profili di responsabilità in capo ai convenuti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta la domanda di pagamento degli interessi dalla data di messa in mora dal 26.10.2022 al
03.01.2024 così come richiesti dal sig. Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 05.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone