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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 15468/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marina Terlizzi
e DI MO RE C.F. C.F._2
avv. Antonella Potenza con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 29.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e collocati prevalentemente presso la residenza della madre, genitrice collocataria.
2. Il calendario di frequentazione tra padre e figli prevedrà - stante la tenera età della figlia minore - una graduazione nei pernotti con il padre, Per_1 come di seguito descritta: - i pernotti saranno previsti per il primo anno ogni 3 mesi inserendo - quindi - con tale cadenza - i fine settimana che i bambini trascorreranno col papà. Il primo fine settimana con pernotto cadrà, dunque, fine giugno. Tutti i fine settimana con pernotto paterno inizieranno il sabato dalle ore 10.00 con prelievo presso il domicilio materno e con rientro domenica alle ore 19.00 presso la casa materna;
- per il secondo anno si trasformeranno in bimestrali - quindi con un fine settimana ogni due mesi - per il primo semestre e mensili per il secondo semestre - quindi con un fine settimana ogni ultimo week-end del mese, salvo diversi accordi tra le parti;
- il terzo anno saranno previsti ogni 15 giorni dal quarto anno si farà luogo a fine settimana alternati madre-padre. I fine settimana decorreranno sempre dal sabato dalle ore 10.00 con rientro alla domenica alle ore 19.00. 3. In assenza di pernotti, comunque il padre potrà stare con i bambini due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il venerdì, salvo diverso accordo da comunicarsi anticipatamente almeno il fine settimana che precede la settimana nella quale è richiesta la variazione. I bambini saranno prelevati direttamente dalla scuola e riaccompagnati presso l'abitazione materna entro le 19.00, in tempo per la cena.
4. Fintanto che non inizieranno i pernotti, il padre potrà stare e vedere i bambini a fine settimana alternati prelevandoli a casa della madre il sabato mattina entro le ore 11:00 e riaccompagnandoli alle ore 19.00, per poi prelevarli di nuovo la domenica seguente entro le ore 11.00 e riportandoli sempre alle ore 19.00, in tempo per la cena.
5. Nelle settimane in cui è previsto il week-end di sua competenza, il padre potrà vedere i bambini una sola volta a settimana, preferibilmente il martedì, salvo diverso accordo da comunicarsi anticipatamente almeno il fine settimana che precede la settimana nella quale è richiesta la variazione.
6. Le vacanze estive verranno regolate come segue: - a settimane alterne o, comunque, non consecutive - fintanto che non sarà trascorso il periodo necessario per l'avvio dei pernotti come indicato ai superiori punti - i bambini staranno con il padre per tutta la settimana ma senza pernotto e quindi con prelievo dalla residenza materna - tutte le mattine – in orario compatibile con l'organizzazione lavorativa della madre e li riporterà entro le ore 20.00 o tardando sino alle 21.00 previo avviso;
- a far data dal quarto anno decorrente dalla sottoscrizione del presente accordo e, quindi, quando entrerà in vigore il calendario dei pernotti nei fine settimana alternati, durante il periodo feriale, il padre potrà stare con i figli per due settimane, non consecutive - salvo diverso accordo - con i relativi pernotti;
- la comunicazione del piano ferie sarà trasmessa all'altro genitore, entro il 30 marzo di ogni anno. Ove le parti non trovassero accordo sul piano ferie, alterneranno di anno in anno la priorità della scelta.
7. Le festività verranno regolate come segue: - Festività del Santo Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività natalizie, dal 23 dicembre (di ogni anno) alle ore 10:00 al 31 dicembre di ogni anno alle ore 10:00 e dal 31 dicembre del medesimo anno fino al 7 gennaio dell'anno successivo, con accompagno a scuola. All'interno del primo periodo (23 - 31 dicembre), i figli trascorreranno con un genitore la settimana dal 23 al 31, però alternando con l'altro genitore la Vigilia o il pranzo di Natale, seguendo l'alternanza dell'anno precedente. Parimenti, all'interno del secondo periodo (31 dicembre - 7 gennaio), i genitori alterneranno la sera del capodanno con il giorno del primo dell'anno; - Festività pasquali: ad anni alterni i genitori terranno i figli per le festività pasquali stabilendo tra chi passerà la Pasqua e chi il lunedì dell'Angelo con i bambini.
8. Giorno del compleanno dei bambini: indipendentemente dal giorno di frequentazione, i genitori si impegneranno per organizzare, nell'interesse dei bambini, incontri/pranzi/ momenti ludici per i bambini con compartecipazione congiunta.
9. Giorno del compleanno dei genitori: i bambini trascorreranno il compleanno dei genitori a pranzo o a cena con ciascuno di essi, a prescindere dal giorno di spettanza. 10. Con riguardo al mantenimento tra i coniugi, nulla si dispone essendo entrambi autonomi e autosufficienti: - la sig.ra lavora Pt_1 come dipendente pubblico c/o la Asl RM1 in qualità di CPSI infermiere con contratto a tempo indeterminato per un reddito di €1.600,00 al mese;
- il sig. Di GI lavora come dipendente pubblico c/o la Asl RM1 in qualità di CPSI infermiere con contratto a tempo indeterminato per un reddito di € 1.700,00 al mese. 11. Con riguardo al mantenimento dei figli minori, il sig. Di GI contribuirà al mantenimento per essi versando entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese la mensilità corrente pari alla somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 a minore), somma rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. 12. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra che ivi rimarrà a vivere con i minori. 13. Il mutuo gravante sull'immobile coniugale verrà Pt_1 versato metà ciascuno dai coniugi sino ad estinzione. Il versamento della rispettiva quota del 50% dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 27 (ventisette) di ogni mese. 14. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 60% dalla sig.ra e nella misura del 40% dal sig. Di Pt_1
GI. La parte che percepirà in prima istanza l'assegno sarà obbligata a riversarne la quota parte in favore dell'altro coniuge entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuto incasso e contestualmente esibirà documento attestante il totale percepito a titolo di assegno unico. I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie dei figli, così come indicate nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Roma. 16. I genitori percepiranno al 50% le detrazioni fiscali inerenti le spese effettuate per i minori. Atteso che per l'anno 2024 (redditi 2023, modello 730/2024) le detrazioni sono state percepite integralmente dal sig. Di GI, per l'anno 2025 (redditi 2024, modello 730/2025) esse saranno percepite integralmente dalla sig.ra , e dal 2026 le parti Pt_1 attueranno la detrazione al 50%. 17. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, un genitore, a fronte di una richiesta scritta (via e-mail, SMS o via WhatsApp) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 18. Il genitore anticipatario della spesa invierà all'altro una e-mail / SMS /messaggio WhatsApp entro 30 giorni con la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e l'altro genitore rimborserà entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. 19. Con riferimento alla particolare spesa a titolo di baby sitter, si specifica che attualmente i genitori sono aiutati nella gestione dei minori dalla madre della sig.ra e dalla zia del sig. Di GI;
ove tale aiuto venisse meno, le parti - sin da ora Pt_1 concordano - che la spesa di una eventuale baby sitter che si dovesse rendere necessaria ai genitori sia contemplata tra le spese straordinarie considerate necessarie e quindi già oggetto di approvazione da parte dei coniugi e da dividersi al 50% secondo il protocollo vigente con il Tribunale di Roma. 20. Le parti reciprocamente prevedono che in caso di viaggi all'estero con i minori dovranno ottenere il consenso scritto dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 21. I bollettini dei lavori straordinari sulla casa coniugale verranno corrisposti al 50% tra le parti, mentre il Condominio - intendendosi ordinario e straordinario compresi quindi i lavori straordinari - e l'eventuale TARI arretrata, sino alla data del mese di febbraio 2024 rimarranno integralmente a carico del sig. Di GI. 22. Le rate di condominio ordinario e Tari successive al mese di febbraio 2024 saranno a totale carico della sig.ra fintanto che Pt_1
l'immobile è adibito a abitazione della stessa. Ove il bene venisse posto in vendita o affittato nel comune interesse delle parti e non adibito ad abitazione della sig.ra il pagamento verrà Pt_1 nuovamente posto al 50% a carico dei comproprietari. Il sig. Di GI in ordine all'imposta della TARI si impegna ad effettuare una variazione con indicazione del numero di occupanti l'immobile che sarà definito in n. 3 occupanti. Le parti dichiarano, per il resto, di non aver null'altro a che pretendere economicamente l'una dall'altra” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dandosi atto delle ulteriori condizioni, di natura negoziale ed esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e Di GI DR nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno a2019 atto n. 00089 Parte I serie 13);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 15468/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marina Terlizzi
e DI MO RE C.F. C.F._2
avv. Antonella Potenza con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 29.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e collocati prevalentemente presso la residenza della madre, genitrice collocataria.
2. Il calendario di frequentazione tra padre e figli prevedrà - stante la tenera età della figlia minore - una graduazione nei pernotti con il padre, Per_1 come di seguito descritta: - i pernotti saranno previsti per il primo anno ogni 3 mesi inserendo - quindi - con tale cadenza - i fine settimana che i bambini trascorreranno col papà. Il primo fine settimana con pernotto cadrà, dunque, fine giugno. Tutti i fine settimana con pernotto paterno inizieranno il sabato dalle ore 10.00 con prelievo presso il domicilio materno e con rientro domenica alle ore 19.00 presso la casa materna;
- per il secondo anno si trasformeranno in bimestrali - quindi con un fine settimana ogni due mesi - per il primo semestre e mensili per il secondo semestre - quindi con un fine settimana ogni ultimo week-end del mese, salvo diversi accordi tra le parti;
- il terzo anno saranno previsti ogni 15 giorni dal quarto anno si farà luogo a fine settimana alternati madre-padre. I fine settimana decorreranno sempre dal sabato dalle ore 10.00 con rientro alla domenica alle ore 19.00. 3. In assenza di pernotti, comunque il padre potrà stare con i bambini due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il venerdì, salvo diverso accordo da comunicarsi anticipatamente almeno il fine settimana che precede la settimana nella quale è richiesta la variazione. I bambini saranno prelevati direttamente dalla scuola e riaccompagnati presso l'abitazione materna entro le 19.00, in tempo per la cena.
4. Fintanto che non inizieranno i pernotti, il padre potrà stare e vedere i bambini a fine settimana alternati prelevandoli a casa della madre il sabato mattina entro le ore 11:00 e riaccompagnandoli alle ore 19.00, per poi prelevarli di nuovo la domenica seguente entro le ore 11.00 e riportandoli sempre alle ore 19.00, in tempo per la cena.
5. Nelle settimane in cui è previsto il week-end di sua competenza, il padre potrà vedere i bambini una sola volta a settimana, preferibilmente il martedì, salvo diverso accordo da comunicarsi anticipatamente almeno il fine settimana che precede la settimana nella quale è richiesta la variazione.
6. Le vacanze estive verranno regolate come segue: - a settimane alterne o, comunque, non consecutive - fintanto che non sarà trascorso il periodo necessario per l'avvio dei pernotti come indicato ai superiori punti - i bambini staranno con il padre per tutta la settimana ma senza pernotto e quindi con prelievo dalla residenza materna - tutte le mattine – in orario compatibile con l'organizzazione lavorativa della madre e li riporterà entro le ore 20.00 o tardando sino alle 21.00 previo avviso;
- a far data dal quarto anno decorrente dalla sottoscrizione del presente accordo e, quindi, quando entrerà in vigore il calendario dei pernotti nei fine settimana alternati, durante il periodo feriale, il padre potrà stare con i figli per due settimane, non consecutive - salvo diverso accordo - con i relativi pernotti;
- la comunicazione del piano ferie sarà trasmessa all'altro genitore, entro il 30 marzo di ogni anno. Ove le parti non trovassero accordo sul piano ferie, alterneranno di anno in anno la priorità della scelta.
7. Le festività verranno regolate come segue: - Festività del Santo Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività natalizie, dal 23 dicembre (di ogni anno) alle ore 10:00 al 31 dicembre di ogni anno alle ore 10:00 e dal 31 dicembre del medesimo anno fino al 7 gennaio dell'anno successivo, con accompagno a scuola. All'interno del primo periodo (23 - 31 dicembre), i figli trascorreranno con un genitore la settimana dal 23 al 31, però alternando con l'altro genitore la Vigilia o il pranzo di Natale, seguendo l'alternanza dell'anno precedente. Parimenti, all'interno del secondo periodo (31 dicembre - 7 gennaio), i genitori alterneranno la sera del capodanno con il giorno del primo dell'anno; - Festività pasquali: ad anni alterni i genitori terranno i figli per le festività pasquali stabilendo tra chi passerà la Pasqua e chi il lunedì dell'Angelo con i bambini.
8. Giorno del compleanno dei bambini: indipendentemente dal giorno di frequentazione, i genitori si impegneranno per organizzare, nell'interesse dei bambini, incontri/pranzi/ momenti ludici per i bambini con compartecipazione congiunta.
9. Giorno del compleanno dei genitori: i bambini trascorreranno il compleanno dei genitori a pranzo o a cena con ciascuno di essi, a prescindere dal giorno di spettanza. 10. Con riguardo al mantenimento tra i coniugi, nulla si dispone essendo entrambi autonomi e autosufficienti: - la sig.ra lavora Pt_1 come dipendente pubblico c/o la Asl RM1 in qualità di CPSI infermiere con contratto a tempo indeterminato per un reddito di €1.600,00 al mese;
- il sig. Di GI lavora come dipendente pubblico c/o la Asl RM1 in qualità di CPSI infermiere con contratto a tempo indeterminato per un reddito di € 1.700,00 al mese. 11. Con riguardo al mantenimento dei figli minori, il sig. Di GI contribuirà al mantenimento per essi versando entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese la mensilità corrente pari alla somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 a minore), somma rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. 12. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra che ivi rimarrà a vivere con i minori. 13. Il mutuo gravante sull'immobile coniugale verrà Pt_1 versato metà ciascuno dai coniugi sino ad estinzione. Il versamento della rispettiva quota del 50% dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 27 (ventisette) di ogni mese. 14. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 60% dalla sig.ra e nella misura del 40% dal sig. Di Pt_1
GI. La parte che percepirà in prima istanza l'assegno sarà obbligata a riversarne la quota parte in favore dell'altro coniuge entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuto incasso e contestualmente esibirà documento attestante il totale percepito a titolo di assegno unico. I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie dei figli, così come indicate nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Roma. 16. I genitori percepiranno al 50% le detrazioni fiscali inerenti le spese effettuate per i minori. Atteso che per l'anno 2024 (redditi 2023, modello 730/2024) le detrazioni sono state percepite integralmente dal sig. Di GI, per l'anno 2025 (redditi 2024, modello 730/2025) esse saranno percepite integralmente dalla sig.ra , e dal 2026 le parti Pt_1 attueranno la detrazione al 50%. 17. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, un genitore, a fronte di una richiesta scritta (via e-mail, SMS o via WhatsApp) dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 18. Il genitore anticipatario della spesa invierà all'altro una e-mail / SMS /messaggio WhatsApp entro 30 giorni con la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e l'altro genitore rimborserà entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. 19. Con riferimento alla particolare spesa a titolo di baby sitter, si specifica che attualmente i genitori sono aiutati nella gestione dei minori dalla madre della sig.ra e dalla zia del sig. Di GI;
ove tale aiuto venisse meno, le parti - sin da ora Pt_1 concordano - che la spesa di una eventuale baby sitter che si dovesse rendere necessaria ai genitori sia contemplata tra le spese straordinarie considerate necessarie e quindi già oggetto di approvazione da parte dei coniugi e da dividersi al 50% secondo il protocollo vigente con il Tribunale di Roma. 20. Le parti reciprocamente prevedono che in caso di viaggi all'estero con i minori dovranno ottenere il consenso scritto dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 21. I bollettini dei lavori straordinari sulla casa coniugale verranno corrisposti al 50% tra le parti, mentre il Condominio - intendendosi ordinario e straordinario compresi quindi i lavori straordinari - e l'eventuale TARI arretrata, sino alla data del mese di febbraio 2024 rimarranno integralmente a carico del sig. Di GI. 22. Le rate di condominio ordinario e Tari successive al mese di febbraio 2024 saranno a totale carico della sig.ra fintanto che Pt_1
l'immobile è adibito a abitazione della stessa. Ove il bene venisse posto in vendita o affittato nel comune interesse delle parti e non adibito ad abitazione della sig.ra il pagamento verrà Pt_1 nuovamente posto al 50% a carico dei comproprietari. Il sig. Di GI in ordine all'imposta della TARI si impegna ad effettuare una variazione con indicazione del numero di occupanti l'immobile che sarà definito in n. 3 occupanti. Le parti dichiarano, per il resto, di non aver null'altro a che pretendere economicamente l'una dall'altra” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dandosi atto delle ulteriori condizioni, di natura negoziale ed esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e Di GI DR nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno a2019 atto n. 00089 Parte I serie 13);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi