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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9809 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 15985/2025 R.G. promossa dal
NO ( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Paola BAROLI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via
Giuseppe Mazzini nr. 5 a Corbetta (MI);
PARTE RICORRENTE
contro il
NO (C.F. ), anagraficamente residente in [...] C.F._2 nr. 63 a DR (MI);
PARTE RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione orale dell'odierna udienza, visto l'art.281 sexies c.p.c., il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 18.9.2025, 4.12.2025 e 18.12.2025, osserva: la parte ricorrente (in estrema sintesi) ha agito in giudizio per ottenere il rilascio del bene immobile
(box ad uso autorimessa) sito in via Fagnani nr. 65 a DR (MI), al piano seminterrato - contraddistinto dai seguenti dati al C.F. del ridetto Comune: Foglio nr. 5, Mappale nr. 543, Subalterno nr. 93, Categoria C/6, Classe 2, mq. 13 -, bene immobile il cui uso gratuito era stato concesso al NO pagina 1 di 3 in forza di un contratto verbale di comodato non prevedente una durata precisa, ma CP_1
l'impegno del comodatario a restituirlo, non appena il comodante ne avesse fatto richiesta;
la parte ricorrente sottolineava come il comodatario non avesse provveduto alla restituzione del bene immobile, nonostante le esplicite richieste di restituzione, formulate, dapprima, nel mese di Dicembre
2023, e, in seguito, in data 9.9.2024, a mezzo del Legale di fiducia;
la parte ricorrente, infine, evidenziava che esito negativo aveva la esperita Mediazione, attesa la mancata adesione della parte resistente.
La parte resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La stessa non ha fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti.
Ritenuto in diritto che: la parte ricorrente non abbia prodotto la documentazione attestante la avvenuta registrazione del contratto di Comodato, concluso in forma verbale con la parte resistente, e, pertanto, tale contratto debba ritenersi nullo, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 346 della L. nr. 311/04, secondo cui “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”; in ogni caso, nel corso del giudizio non sia emersa la sussistenza di alcun titolo che giustifichi la attuale occupazione del bene immobile da parte del resistente, posto che il NO non CP_1
è di esso proprietario, né è dello stesso usufruttuario, né ne ha ottenuto il godimento dal proprietario
NO sulla base di un contratto di locazione, ritualmente registrato, di un altro Parte_2 contratto validamente stipulato;
che, pertanto, essendo il bene immobile oggetto del contendere occupato senza titolo dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato all' immediato rilascio dello stesso, libero da (eventuali) persone, da (eventuali) animali e da cose, in favore della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
pagina 2 di 3 1) condanna il resistente NO a rilasciare immediatamente il box ad uso Controparte_1 autorimessa sito in via Fagnani nr. 65 a DR (MI), al piano seminterrato - bene immobile contraddistinto dai seguenti dati al C.F. del ridetto Comune: Foglio nr. 5, Mappale nr. 543,
Subalterno nr. 93, Categoria C/6, Classe 2, mq. 13 -, libero da (eventuali) persone, da
(eventuali) animali e da cose, in favore del ricorrente NO;
Parte_1
2) condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed in € 994,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 15985/2025 R.G. promossa dal
NO ( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Paola BAROLI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via
Giuseppe Mazzini nr. 5 a Corbetta (MI);
PARTE RICORRENTE
contro il
NO (C.F. ), anagraficamente residente in [...] C.F._2 nr. 63 a DR (MI);
PARTE RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione orale dell'odierna udienza, visto l'art.281 sexies c.p.c., il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 18.9.2025, 4.12.2025 e 18.12.2025, osserva: la parte ricorrente (in estrema sintesi) ha agito in giudizio per ottenere il rilascio del bene immobile
(box ad uso autorimessa) sito in via Fagnani nr. 65 a DR (MI), al piano seminterrato - contraddistinto dai seguenti dati al C.F. del ridetto Comune: Foglio nr. 5, Mappale nr. 543, Subalterno nr. 93, Categoria C/6, Classe 2, mq. 13 -, bene immobile il cui uso gratuito era stato concesso al NO pagina 1 di 3 in forza di un contratto verbale di comodato non prevedente una durata precisa, ma CP_1
l'impegno del comodatario a restituirlo, non appena il comodante ne avesse fatto richiesta;
la parte ricorrente sottolineava come il comodatario non avesse provveduto alla restituzione del bene immobile, nonostante le esplicite richieste di restituzione, formulate, dapprima, nel mese di Dicembre
2023, e, in seguito, in data 9.9.2024, a mezzo del Legale di fiducia;
la parte ricorrente, infine, evidenziava che esito negativo aveva la esperita Mediazione, attesa la mancata adesione della parte resistente.
La parte resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La stessa non ha fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti.
Ritenuto in diritto che: la parte ricorrente non abbia prodotto la documentazione attestante la avvenuta registrazione del contratto di Comodato, concluso in forma verbale con la parte resistente, e, pertanto, tale contratto debba ritenersi nullo, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 346 della L. nr. 311/04, secondo cui “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”; in ogni caso, nel corso del giudizio non sia emersa la sussistenza di alcun titolo che giustifichi la attuale occupazione del bene immobile da parte del resistente, posto che il NO non CP_1
è di esso proprietario, né è dello stesso usufruttuario, né ne ha ottenuto il godimento dal proprietario
NO sulla base di un contratto di locazione, ritualmente registrato, di un altro Parte_2 contratto validamente stipulato;
che, pertanto, essendo il bene immobile oggetto del contendere occupato senza titolo dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato all' immediato rilascio dello stesso, libero da (eventuali) persone, da (eventuali) animali e da cose, in favore della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
pagina 2 di 3 1) condanna il resistente NO a rilasciare immediatamente il box ad uso Controparte_1 autorimessa sito in via Fagnani nr. 65 a DR (MI), al piano seminterrato - bene immobile contraddistinto dai seguenti dati al C.F. del ridetto Comune: Foglio nr. 5, Mappale nr. 543,
Subalterno nr. 93, Categoria C/6, Classe 2, mq. 13 -, libero da (eventuali) persone, da
(eventuali) animali e da cose, in favore del ricorrente NO;
Parte_1
2) condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed in € 994,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 3