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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1803 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
con sede in Sassari nella via Manno 28 (p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del CdA nominato, elettivamente domiciliata in Sassari nella via Taramelli n. 6 nello studio dell'avv. Andrea Russo che la rappresenta e la difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vanessa Porqueddu, con studio in Sassari alla via Principessa Jolanda n. 57;
opponente
contro
, in persona del rappresentante nominato, con sede in alla Controparte_1 CP_1
piazza Salimbeni n. 3
con sede in Roma alla via Piemonte n. 38, Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Gemma Maurizi, con studio in Sassari alla via Roma n. 71;
opposta
e
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla piazza Gae Controparte_3
Aulenti n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Ferrini del Foro di Verona
con domicilio eletto presso l'avv. Francesca Pes con studio in Sassari alla via Costa n. 50;
terza chiamata
e
non in proprio ma in qualità di procuratrice di con Controparte_4 Controparte_2
sede in Roma alla via Carucci n. 131 in qualità di procuratrice di , con sede legale in CP_2
Roma alla via Piemonte n. 38, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Giuseppe
Caputi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga con studio in Sassari alla via n. 13;
intervenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 11.05.20218; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 18.05.2018; nell'interesse della terza chiamata come da atto introduttivo del 18.05.2018; nell'interesse dell'intervenuta come da atto del 27.3.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
Contr
(d'ora in poi , esponendo: Controparte_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 284/2018, immediatamente esecutivo,
notificato in data 23.03.2018, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare la somma di
€. 2.668.149,66, oltre interessi legali dal 4.3.2018 fino al saldo, oltre le spese di procedura;
pagina 2 di 7 Contr
- il credito vantato da si fonderebbe su un contratto di mutuo stipulato con gli Istituti di credito riuniti in pool, Unipol Merchant s.p.a. e Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. per Controparte_6
l'importo complessivo di €. 37.000.000,00; inoltre, a garanzia del rischio di aumento del tasso di
Contr interesse, e proponevano all'opponente la stipula di alcuni contratti di Interest Rate CP_3
Swap, e stipulava negli anni 2006/2007 - quattro contratti I.R.S. per un nozionale di Parte_1
Contr riferimento complessivo di €. 37.000.000,00, di cui due contratti con per un nozionale di €.
7.500.000,00 ciascuno e due con per €. 11.000.000,00 ciascuno;
CP_3
- ritenendo tutti i contratti stipulati da collegati tra loro, l'opponente ne lamentava Parte_1
l'invalidità e inefficacia con azzeramento delle posizioni debitorie (composti dagli addebiti sugli interessi passivi prodotti dai derivati) sui conti sui quali i contratti I.R.S. si appoggiavano (conto
Contr corrente n. 8000.32 per e n. 000005332457 per;
CP_3
Contr
- in particolare, deduceva che la posizione debitoria di ammontava su ad €. Parte_1
2.686.149,66 di cui €. 2.402.923,68 per addebiti effettuati dall'Istituto di credito per I.R.S., sui quali sarebbero stati calcolati interessi anatocistici per €. 190.236,26;
- eccepiva in via preliminare la competenza degli arbitri secondo quanto stabilito dalle parti all'art. 27
dell'Accordo normativo del 16.08.2006;
- nel merito, facendo riferimento alla propria perizia di parte, lamentava gravi omissioni informative da parte di entrambi gli Istituti di Credito (tenendo conto che non sarebbe operatore Parte_1
qualificato), il che squilibrava il sinallagma contrattuale al punto da far sì che non vi sarebbe alcuna alea per la Banca che è elemento intrinseco e causale di ogni I.R.S., in tal modo viziando di nullità i contratti per mancanza di causa;
- altro profilo di invalidità consisterebbe nel fatto che avrebbe sottoscritto contratti con Parte_1
entrambe le Banche in cui il tasso fisso sarebbe più elevato rispetto ai valori di mercato (contratti “non
par”), presentando significative commissioni occulte;
pagina 3 di 7 - ancora, i derivati non assolverebbero alla funzione di copertura per cui sono stati in concreto stipulati,
mancando la dovuta coincidenza tra le caratteristiche tecnico – finanziarie (piano di ammortamento e metodo di calcolo del tasso di interesse) dell'oggetto della copertura ossia del mutuo, e gli I.R.S.
sottoscritti;
- ulteriore profilo di nullità discenderebbe dalla mancata previsione della clausola di recesso ex art. 30
T.U.F., dall'applicazione di spese e oneri non dovuti e dall'addebito di interessi anatocistici.
Concludeva in via preliminare chiedendo venisse accolta l'eccezione di compromesso, nel merito,
previo accertamento del collegamento negoziale, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dei contratti I.R.S e di quelli di conto corrente su cui i primi risultano appoggiati, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione di tutte le somme indebitamente versate. Con vittoria di spese di lite.
Contr Contr Si costituivano in giudizio e cessionaria del credito di contestando Controparte_2
la ricostruzione di parte avversa ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per incertezza sul soggetto chiamato in giudizio e per indeterminatezza dell'oggetto della domanda (non essendo specificate le clausole viziate da nullità, gli importi contestati, i vizi che determinerebbero un ricalcolo dell'importo dovuto), chiedeva inoltre il rigetto dell'eccezione di compromesso contestando, anche nel merito, l'asserita sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di conto corrente inizialmente stipulato, contratto di mutuo fondiario in pool e successivi contratti di I.R.S. e ritenendo che l'unico contratto da esaminare fosse quello di conto corrente. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'atto di opposizione nullo per i motivi esposti, rigettare tutte le altre domande. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì la chiamata Unicredit s.p.a., preliminarmente eccependo la competenza arbitrale in ordine alle operazioni di I.R.S. e/o di altro Tribunale, nel merito chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata dall'opponente. Chiedeva la separazione del giudizio che la riguarda in considerazione del fatto che il proprio rapporto con sarebbe estraneo a quello opposto all'esito della procedura Parte_1
monitoria, negando peraltro la sussistenza di un collegamento negoziale poiché le operazioni di I.R.S.
pagina 4 di 7 stipulate con sarebbero del tutto autonome. Nel merito ha contestato la proponibilità della CP_3
domanda di nullità, asserendo trattarsi, semmai, di domande diverse (ad es. ripetizione di indebito,
risarcimento del danno), per cui sarebbe già decorso il termine prescrizionale. Lamentava inoltre la mancata produzione dell'accordo quadro per le operazioni di I.R.S. e affermava la qualità di operatore qualificato di . Scendeva poi nel particolare delle censure tecniche mosse dall'opponente, Parte_1
contestandole punto per punto.
Ferme le eccezioni preliminari, concludeva nel merito per il rigetto di tutte le domande dell'opponente.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche , in qualità di procuratrice di cessionaria del CP_4 Controparte_2
Contr credito vantato da nei confronti di , sostituendosi e facendo proprie le difese dell'avv. Parte_1
Maurizi, già sopra riportate.
Con ordinanza del 27.09.2021, il Giudice dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle
Contr controversie relative ai 2 contratti di I.R.S. stipulati tra la e la rispettivamente in data Parte_1
11.8.2006 e 8.2.2007 e regolati dall'accordo normativo del 16.08.2006 in favore del Collegio Arbitrale
con sede in Milano di cui all'art. 27, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione e dichiarava la propria competenza a conoscere del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 284/2018 in cui si controverte sul contratto di conto corrente n. 8000.32 aperto in data 16.05.2006 e chiuso in data
27.02.2017, cui accedeva il contratto di apertura di credito del 08.08.2006, stipulato tra e Parte_1
Contr
Esperito il giudizio arbitrale, veniva depositato il lodo in data 01.07.2024, che definiva le questioni relative ai contratti di I.R.S.
Con ordinanza del 02.10.2024 il Giudice invitava le parti a conciliare, fissando all'uopo l'udienza del
18.12.2024. A tale udienza l'avv. Maurizi formulava la propria proposta come segue “poiché nelle
Contr more è stato esperito lodo arbitrale che ha riconosciuta come non dovuta alla la somma di €.
890.390,85 quale quota interessi, sempre nell'ambito del lodo sono stati corrisposti €. 85.038,00 per
pagina 5 di 7 compensi al Collegio arbitrale dovuti dalla in solido e non saldati. Quindi si formula una Parte_1
quantificazione del credito vantato pari a €. 1.862.796,80 a spese compensate”. I difensori di chiedevano breve rinvio per verificare la quantificazione delle somme dovute. Parte_1
Con atto depositato il 28.01.2025 l'avv. Caputi dava atto che il credito azionato nel giudizio era stato
Contr nuovamente ceduto da a che è tornata ad esserne unica titolare e, pertanto, Controparte_2
chiedeva l'estromissione della propria assistita.
All'udienza del 04.02.2025, le parti dichiaravano di nulla opporre all'estromissione di . CP_2
Contr L'avv. Maurizi per dichiarava quanto segue: “in riferimento all'importo del decreto ingiuntivo
insiste negli importi già indicati al verbale del 18.12.2024 e chiede emettersi sentenza che dichiari
dovuta la somma di €. 1.862.796,80 (compresi gli €. 85.000,00 delle spese arbitrali). Spese
compensate”. Gli avv.ti Russo e Porqueddu per dichiaravano “sentenza per revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del quantum in €. 1.862.796,80 (compresi gli €.
85.000,00 delle spese arbitrali) per le causali di cui al verbale del 18.12.2024. Spese compensate”.
L'avv. Verga per l'avv. Caputi chiedeva l'estromissione di e della relativa Controparte_2
procuratrice con spese compensate. Nulla osservava per il resto.
Tutte le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice riservava la decisione.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente deve essere disposta l'estromissione di e della Controparte_2
relativa procuratrice, poiché il credito azionato nel giudizio è stato nuovamente ceduto da
Contr a che è tornata ad esserne unica titolare. Controparte_2
Nel merito, essendovi stato riconoscimento di debito da parte dell'opponente, deve darsi atto
Contr che ha riconosciuto essere debitrice nei confronti di della somma di €. Parte_1
1.862.796,80 (compresi gli €. 85.000,00 delle spese arbitrali) per le causali di cui al verbale pagina 6 di 7 del 18.12.2024.
Nulla deve disporsi per la cui posizione è stata definita in sede arbitrale e che non CP_3
ha più coltivato il presente giudizio.
Il sostanziale accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dispone l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €. 1.862.796,80;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari, in data 18.02.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1803 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
con sede in Sassari nella via Manno 28 (p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del CdA nominato, elettivamente domiciliata in Sassari nella via Taramelli n. 6 nello studio dell'avv. Andrea Russo che la rappresenta e la difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vanessa Porqueddu, con studio in Sassari alla via Principessa Jolanda n. 57;
opponente
contro
, in persona del rappresentante nominato, con sede in alla Controparte_1 CP_1
piazza Salimbeni n. 3
con sede in Roma alla via Piemonte n. 38, Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Gemma Maurizi, con studio in Sassari alla via Roma n. 71;
opposta
e
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla piazza Gae Controparte_3
Aulenti n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Ferrini del Foro di Verona
con domicilio eletto presso l'avv. Francesca Pes con studio in Sassari alla via Costa n. 50;
terza chiamata
e
non in proprio ma in qualità di procuratrice di con Controparte_4 Controparte_2
sede in Roma alla via Carucci n. 131 in qualità di procuratrice di , con sede legale in CP_2
Roma alla via Piemonte n. 38, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Giuseppe
Caputi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga con studio in Sassari alla via n. 13;
intervenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 11.05.20218; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 18.05.2018; nell'interesse della terza chiamata come da atto introduttivo del 18.05.2018; nell'interesse dell'intervenuta come da atto del 27.3.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
Contr
(d'ora in poi , esponendo: Controparte_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 284/2018, immediatamente esecutivo,
notificato in data 23.03.2018, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare la somma di
€. 2.668.149,66, oltre interessi legali dal 4.3.2018 fino al saldo, oltre le spese di procedura;
pagina 2 di 7 Contr
- il credito vantato da si fonderebbe su un contratto di mutuo stipulato con gli Istituti di credito riuniti in pool, Unipol Merchant s.p.a. e Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. per Controparte_6
l'importo complessivo di €. 37.000.000,00; inoltre, a garanzia del rischio di aumento del tasso di
Contr interesse, e proponevano all'opponente la stipula di alcuni contratti di Interest Rate CP_3
Swap, e stipulava negli anni 2006/2007 - quattro contratti I.R.S. per un nozionale di Parte_1
Contr riferimento complessivo di €. 37.000.000,00, di cui due contratti con per un nozionale di €.
7.500.000,00 ciascuno e due con per €. 11.000.000,00 ciascuno;
CP_3
- ritenendo tutti i contratti stipulati da collegati tra loro, l'opponente ne lamentava Parte_1
l'invalidità e inefficacia con azzeramento delle posizioni debitorie (composti dagli addebiti sugli interessi passivi prodotti dai derivati) sui conti sui quali i contratti I.R.S. si appoggiavano (conto
Contr corrente n. 8000.32 per e n. 000005332457 per;
CP_3
Contr
- in particolare, deduceva che la posizione debitoria di ammontava su ad €. Parte_1
2.686.149,66 di cui €. 2.402.923,68 per addebiti effettuati dall'Istituto di credito per I.R.S., sui quali sarebbero stati calcolati interessi anatocistici per €. 190.236,26;
- eccepiva in via preliminare la competenza degli arbitri secondo quanto stabilito dalle parti all'art. 27
dell'Accordo normativo del 16.08.2006;
- nel merito, facendo riferimento alla propria perizia di parte, lamentava gravi omissioni informative da parte di entrambi gli Istituti di Credito (tenendo conto che non sarebbe operatore Parte_1
qualificato), il che squilibrava il sinallagma contrattuale al punto da far sì che non vi sarebbe alcuna alea per la Banca che è elemento intrinseco e causale di ogni I.R.S., in tal modo viziando di nullità i contratti per mancanza di causa;
- altro profilo di invalidità consisterebbe nel fatto che avrebbe sottoscritto contratti con Parte_1
entrambe le Banche in cui il tasso fisso sarebbe più elevato rispetto ai valori di mercato (contratti “non
par”), presentando significative commissioni occulte;
pagina 3 di 7 - ancora, i derivati non assolverebbero alla funzione di copertura per cui sono stati in concreto stipulati,
mancando la dovuta coincidenza tra le caratteristiche tecnico – finanziarie (piano di ammortamento e metodo di calcolo del tasso di interesse) dell'oggetto della copertura ossia del mutuo, e gli I.R.S.
sottoscritti;
- ulteriore profilo di nullità discenderebbe dalla mancata previsione della clausola di recesso ex art. 30
T.U.F., dall'applicazione di spese e oneri non dovuti e dall'addebito di interessi anatocistici.
Concludeva in via preliminare chiedendo venisse accolta l'eccezione di compromesso, nel merito,
previo accertamento del collegamento negoziale, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dei contratti I.R.S e di quelli di conto corrente su cui i primi risultano appoggiati, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione di tutte le somme indebitamente versate. Con vittoria di spese di lite.
Contr Contr Si costituivano in giudizio e cessionaria del credito di contestando Controparte_2
la ricostruzione di parte avversa ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per incertezza sul soggetto chiamato in giudizio e per indeterminatezza dell'oggetto della domanda (non essendo specificate le clausole viziate da nullità, gli importi contestati, i vizi che determinerebbero un ricalcolo dell'importo dovuto), chiedeva inoltre il rigetto dell'eccezione di compromesso contestando, anche nel merito, l'asserita sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di conto corrente inizialmente stipulato, contratto di mutuo fondiario in pool e successivi contratti di I.R.S. e ritenendo che l'unico contratto da esaminare fosse quello di conto corrente. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'atto di opposizione nullo per i motivi esposti, rigettare tutte le altre domande. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì la chiamata Unicredit s.p.a., preliminarmente eccependo la competenza arbitrale in ordine alle operazioni di I.R.S. e/o di altro Tribunale, nel merito chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata dall'opponente. Chiedeva la separazione del giudizio che la riguarda in considerazione del fatto che il proprio rapporto con sarebbe estraneo a quello opposto all'esito della procedura Parte_1
monitoria, negando peraltro la sussistenza di un collegamento negoziale poiché le operazioni di I.R.S.
pagina 4 di 7 stipulate con sarebbero del tutto autonome. Nel merito ha contestato la proponibilità della CP_3
domanda di nullità, asserendo trattarsi, semmai, di domande diverse (ad es. ripetizione di indebito,
risarcimento del danno), per cui sarebbe già decorso il termine prescrizionale. Lamentava inoltre la mancata produzione dell'accordo quadro per le operazioni di I.R.S. e affermava la qualità di operatore qualificato di . Scendeva poi nel particolare delle censure tecniche mosse dall'opponente, Parte_1
contestandole punto per punto.
Ferme le eccezioni preliminari, concludeva nel merito per il rigetto di tutte le domande dell'opponente.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche , in qualità di procuratrice di cessionaria del CP_4 Controparte_2
Contr credito vantato da nei confronti di , sostituendosi e facendo proprie le difese dell'avv. Parte_1
Maurizi, già sopra riportate.
Con ordinanza del 27.09.2021, il Giudice dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle
Contr controversie relative ai 2 contratti di I.R.S. stipulati tra la e la rispettivamente in data Parte_1
11.8.2006 e 8.2.2007 e regolati dall'accordo normativo del 16.08.2006 in favore del Collegio Arbitrale
con sede in Milano di cui all'art. 27, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione e dichiarava la propria competenza a conoscere del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 284/2018 in cui si controverte sul contratto di conto corrente n. 8000.32 aperto in data 16.05.2006 e chiuso in data
27.02.2017, cui accedeva il contratto di apertura di credito del 08.08.2006, stipulato tra e Parte_1
Contr
Esperito il giudizio arbitrale, veniva depositato il lodo in data 01.07.2024, che definiva le questioni relative ai contratti di I.R.S.
Con ordinanza del 02.10.2024 il Giudice invitava le parti a conciliare, fissando all'uopo l'udienza del
18.12.2024. A tale udienza l'avv. Maurizi formulava la propria proposta come segue “poiché nelle
Contr more è stato esperito lodo arbitrale che ha riconosciuta come non dovuta alla la somma di €.
890.390,85 quale quota interessi, sempre nell'ambito del lodo sono stati corrisposti €. 85.038,00 per
pagina 5 di 7 compensi al Collegio arbitrale dovuti dalla in solido e non saldati. Quindi si formula una Parte_1
quantificazione del credito vantato pari a €. 1.862.796,80 a spese compensate”. I difensori di chiedevano breve rinvio per verificare la quantificazione delle somme dovute. Parte_1
Con atto depositato il 28.01.2025 l'avv. Caputi dava atto che il credito azionato nel giudizio era stato
Contr nuovamente ceduto da a che è tornata ad esserne unica titolare e, pertanto, Controparte_2
chiedeva l'estromissione della propria assistita.
All'udienza del 04.02.2025, le parti dichiaravano di nulla opporre all'estromissione di . CP_2
Contr L'avv. Maurizi per dichiarava quanto segue: “in riferimento all'importo del decreto ingiuntivo
insiste negli importi già indicati al verbale del 18.12.2024 e chiede emettersi sentenza che dichiari
dovuta la somma di €. 1.862.796,80 (compresi gli €. 85.000,00 delle spese arbitrali). Spese
compensate”. Gli avv.ti Russo e Porqueddu per dichiaravano “sentenza per revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del quantum in €. 1.862.796,80 (compresi gli €.
85.000,00 delle spese arbitrali) per le causali di cui al verbale del 18.12.2024. Spese compensate”.
L'avv. Verga per l'avv. Caputi chiedeva l'estromissione di e della relativa Controparte_2
procuratrice con spese compensate. Nulla osservava per il resto.
Tutte le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice riservava la decisione.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente deve essere disposta l'estromissione di e della Controparte_2
relativa procuratrice, poiché il credito azionato nel giudizio è stato nuovamente ceduto da
Contr a che è tornata ad esserne unica titolare. Controparte_2
Nel merito, essendovi stato riconoscimento di debito da parte dell'opponente, deve darsi atto
Contr che ha riconosciuto essere debitrice nei confronti di della somma di €. Parte_1
1.862.796,80 (compresi gli €. 85.000,00 delle spese arbitrali) per le causali di cui al verbale pagina 6 di 7 del 18.12.2024.
Nulla deve disporsi per la cui posizione è stata definita in sede arbitrale e che non CP_3
ha più coltivato il presente giudizio.
Il sostanziale accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dispone l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €. 1.862.796,80;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari, in data 18.02.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7