Art. 2. ((Ai membri del Parlamento europeo)) indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , quale modificato con l' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato".
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato".