CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 33482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33482 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE della LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che insiste per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
udito l'avvocato ANTONIO SAVOIA in difesa di GE DA che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame A proposta da NA JD avverso l'ordinanza del 28 novembre 2023 del G.i.p. di Lecce che applicava nei suoi confronti la misura cautelare massima in relazione al reato di tentata , estorsione continuata ai danni di due prostitute. i ir 2. Presentando ricorso per Cassazione, il difensore dell'indagato formula un unico motivo incentrato su violazione di legge penale e processuale (art. 606 lett. b e c, c.p.p.) nonché su tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità - art.606 lett. e, c.p.p.). In particolare, si deduce l'inattendibilità della persona offesa NO FO TK, a sua volta indagata nello stesso procedimento per riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché tentata estorsione aggravata. Si contesta come manifestamente illogica l'argomentazione addotta dal tribunale per fondare il giudizio di attendibilità della donna. Secondo la motivazione del provvedimento impugnato, quand'anche la denuncia della donna trovasse la propria ragion d'essere (come affermato nche dal G.i.p.) nel tentativo di costei di imporsi nella gestione delle "piazze" di prostituzione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 33482 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/07/2024 ciò, a livello logico, implicherebbe comunque che vi fosse stata, effettivamente, una condotta intimidatoria da parte dell'indagato. Tanto più che lo stesso Tribunale concordava che l'altra denunciante (tal IM YA OD) fosse stata 'istruita' dalla NO in ordine al secondo episodio di tentata estorsione. Quale ulteriore profilo di violazione di legge e di carenza motivazionale, si deduce la mancanza di indizi di colpevolezza del reato contestato all'indagato per l'assenza di metus da parte della vittima, per nulla intimorita da una minaccia del tutto inidonea ad incutere timore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo non consentito. In sostanza, a questa Corte viene richiesta la rinnovazione del giudizio di merito sulla gravità indiziaria, in patente conflitto con i principi ordinamentali che le assegnano una funzione di valutazione della motivazione del giudice di merito confinata alla verifica di sussistenza dei tre vizi indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p.. È vero che nella intestazione del motivo i tre profili evocati (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sono tutti menzionati promiscuamente, ma proprio questo è indice della confusione concettuale con cui si affronta la tematica del vizio motivazionale, in sostanza pretendendo da questa Corte una non consentita rivalutazione del quadro indiziario. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Per contro, abbiano nel caso specifico la contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall'art.606 lett. e) c.p.p., ciò che costituisce una pratica non consentita, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. Si tratta di una modalità di formulazione del motivo in sé rivelatrice dell'incapacità di attingere al vizio di legittimità, premessa del giudizio di Cessazione. 2. In sostanza, il motivo si concentra sulla inattendibilità della NO a causa del coinvolgimento di costei in pratiche di sfruttamento della prostituzione e condotte collegate (tratta e riduzione in schiavitù), non tanto per il giudizio morale che se ne possa trarre, ma per il rischio di strumentalità della deposizione per l'interesse alla eliminazione di concorrenti. Ebbene, proprio accettando tale prospettiva, si dovrebbe concludere, se mai, che essa conferma quanto meno lo scenario generale in cui la vicenda si colloca, quella di una disputa per il controllo del territorio. Non vi sarebbe quindi alcuna illogicità nella conclusione trattane dal Tribunale del riesame, che la disputa territoriale avesse come premessa la sussistenza di una qualche rivendicazione da parte dell'imputato, per gestire il territorio prospicente il campo nomadi o per veder riconosciuta la posizione della propria protetta, quella Metaliay Aneta, "Anni", che pure si era presentata alla denunciante per ricordarle la necessità di pagare il 'pizzo' all'indagato per lo sfruttamento della piazza di prostituzione. Ed anche la critica della attendibilità della seconda denunciante, la Sinneonova, o la valutazione del quadro indiziario complessivo si risolve nella proposizione di letture alternative che non rientrano nella competenza di questa Corte, per le ragioni sopra espresse. Nel provvedimento impugnato da pg.5 (con il riscontro alla denuncia fornito dall'intercettazione telefonica, nemmeno menzionata nel ricorso) e fino a pg.7, gli elementi indiziari vengono soppesati in maniera del tutto adeguata, giungendosi a formulare una valutazione del quadro fattuale immune da critiche di legittimità. Anche in relazione al significato minatorio delle espressioni usate dall'indagato e dell'effetto intimidatorio ai danni della NO e della IM, la motivazione, che si impegna a ricostruire il reale significato della vicenda (pg.3) fino a smentire la valutazione sul punto del g.i.p., riesce a confutare efficacemente la tesi difensiva della assenza di coartazione o comunque dell'assenza di metus. Riproporre la tesi difensiva in questa sede, per di più in termini generici ed assertivi, chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto, per comprendere se vi fu coartazione o se la minaccia ingenerò timore nella persona offesa, equivale a chiedere a questa Corte un terzo grado di giudizio. Si tratta di una richiesta non consentita e quindi inammissibile in base al disposto dell'art.606 comma 3 c.p.p.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue l'invio di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de liso in Roma, 10 luglio 2024 DEPOSITATO M CANCELLARIA
sentite le conclusioni del Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che insiste per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
udito l'avvocato ANTONIO SAVOIA in difesa di GE DA che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame A proposta da NA JD avverso l'ordinanza del 28 novembre 2023 del G.i.p. di Lecce che applicava nei suoi confronti la misura cautelare massima in relazione al reato di tentata , estorsione continuata ai danni di due prostitute. i ir 2. Presentando ricorso per Cassazione, il difensore dell'indagato formula un unico motivo incentrato su violazione di legge penale e processuale (art. 606 lett. b e c, c.p.p.) nonché su tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità - art.606 lett. e, c.p.p.). In particolare, si deduce l'inattendibilità della persona offesa NO FO TK, a sua volta indagata nello stesso procedimento per riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché tentata estorsione aggravata. Si contesta come manifestamente illogica l'argomentazione addotta dal tribunale per fondare il giudizio di attendibilità della donna. Secondo la motivazione del provvedimento impugnato, quand'anche la denuncia della donna trovasse la propria ragion d'essere (come affermato nche dal G.i.p.) nel tentativo di costei di imporsi nella gestione delle "piazze" di prostituzione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 33482 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/07/2024 ciò, a livello logico, implicherebbe comunque che vi fosse stata, effettivamente, una condotta intimidatoria da parte dell'indagato. Tanto più che lo stesso Tribunale concordava che l'altra denunciante (tal IM YA OD) fosse stata 'istruita' dalla NO in ordine al secondo episodio di tentata estorsione. Quale ulteriore profilo di violazione di legge e di carenza motivazionale, si deduce la mancanza di indizi di colpevolezza del reato contestato all'indagato per l'assenza di metus da parte della vittima, per nulla intimorita da una minaccia del tutto inidonea ad incutere timore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo non consentito. In sostanza, a questa Corte viene richiesta la rinnovazione del giudizio di merito sulla gravità indiziaria, in patente conflitto con i principi ordinamentali che le assegnano una funzione di valutazione della motivazione del giudice di merito confinata alla verifica di sussistenza dei tre vizi indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p.. È vero che nella intestazione del motivo i tre profili evocati (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sono tutti menzionati promiscuamente, ma proprio questo è indice della confusione concettuale con cui si affronta la tematica del vizio motivazionale, in sostanza pretendendo da questa Corte una non consentita rivalutazione del quadro indiziario. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Per contro, abbiano nel caso specifico la contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall'art.606 lett. e) c.p.p., ciò che costituisce una pratica non consentita, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. Si tratta di una modalità di formulazione del motivo in sé rivelatrice dell'incapacità di attingere al vizio di legittimità, premessa del giudizio di Cessazione. 2. In sostanza, il motivo si concentra sulla inattendibilità della NO a causa del coinvolgimento di costei in pratiche di sfruttamento della prostituzione e condotte collegate (tratta e riduzione in schiavitù), non tanto per il giudizio morale che se ne possa trarre, ma per il rischio di strumentalità della deposizione per l'interesse alla eliminazione di concorrenti. Ebbene, proprio accettando tale prospettiva, si dovrebbe concludere, se mai, che essa conferma quanto meno lo scenario generale in cui la vicenda si colloca, quella di una disputa per il controllo del territorio. Non vi sarebbe quindi alcuna illogicità nella conclusione trattane dal Tribunale del riesame, che la disputa territoriale avesse come premessa la sussistenza di una qualche rivendicazione da parte dell'imputato, per gestire il territorio prospicente il campo nomadi o per veder riconosciuta la posizione della propria protetta, quella Metaliay Aneta, "Anni", che pure si era presentata alla denunciante per ricordarle la necessità di pagare il 'pizzo' all'indagato per lo sfruttamento della piazza di prostituzione. Ed anche la critica della attendibilità della seconda denunciante, la Sinneonova, o la valutazione del quadro indiziario complessivo si risolve nella proposizione di letture alternative che non rientrano nella competenza di questa Corte, per le ragioni sopra espresse. Nel provvedimento impugnato da pg.5 (con il riscontro alla denuncia fornito dall'intercettazione telefonica, nemmeno menzionata nel ricorso) e fino a pg.7, gli elementi indiziari vengono soppesati in maniera del tutto adeguata, giungendosi a formulare una valutazione del quadro fattuale immune da critiche di legittimità. Anche in relazione al significato minatorio delle espressioni usate dall'indagato e dell'effetto intimidatorio ai danni della NO e della IM, la motivazione, che si impegna a ricostruire il reale significato della vicenda (pg.3) fino a smentire la valutazione sul punto del g.i.p., riesce a confutare efficacemente la tesi difensiva della assenza di coartazione o comunque dell'assenza di metus. Riproporre la tesi difensiva in questa sede, per di più in termini generici ed assertivi, chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto, per comprendere se vi fu coartazione o se la minaccia ingenerò timore nella persona offesa, equivale a chiedere a questa Corte un terzo grado di giudizio. Si tratta di una richiesta non consentita e quindi inammissibile in base al disposto dell'art.606 comma 3 c.p.p.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue l'invio di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de liso in Roma, 10 luglio 2024 DEPOSITATO M CANCELLARIA