Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2022, n. 11679
CASS
Sentenza 13 dicembre 2022

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Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2022, n. 11679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11679
Data del deposito : 13 dicembre 2022

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