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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2258/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento, 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6327/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 5223 del 17 dicembre 2024, notificato dal Comune di Gioia Tauro in data 15 gennaio 2025, riferita alla Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.
Eccepisce la decadenza dal potere impositivo.
Fa presente, quindi, che l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione costituisce la mera duplicazione di un avviso già annullato da questa Corte con sentenza passata in giudicato (avviso di accertamento esecutivo n. 3543 del 22 aprile 2022, riferito alla stessa tassa e per lo stesso anno, annullato con sentenza n. 4067/2023, depositata il 14/07/2023).
In ogni caso deduce la nullità dell'avviso in quanto trasmesso in copia cartacea e senza attestazione di conformità; inoltre eccepisce la violazione dell'art.
8-comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011, dell'art.
2-lett. b del
D. Lgs. n. 504/1994, del comma 669 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014.
Deduce, ancora, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioia Tauro, rappresentando doversi dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che il Comune, verificata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha provveduto ad effettuare il discarico dell'avviso impugnato (provvedimento allegato); in ogni caso eccepisce l'infondatezza degli altri motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto discarico va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese possono essere compensate, per come richiesto dal Comune e non opposto da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2258/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento, 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6327/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 5223 del 17 dicembre 2024, notificato dal Comune di Gioia Tauro in data 15 gennaio 2025, riferita alla Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.
Eccepisce la decadenza dal potere impositivo.
Fa presente, quindi, che l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione costituisce la mera duplicazione di un avviso già annullato da questa Corte con sentenza passata in giudicato (avviso di accertamento esecutivo n. 3543 del 22 aprile 2022, riferito alla stessa tassa e per lo stesso anno, annullato con sentenza n. 4067/2023, depositata il 14/07/2023).
In ogni caso deduce la nullità dell'avviso in quanto trasmesso in copia cartacea e senza attestazione di conformità; inoltre eccepisce la violazione dell'art.
8-comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011, dell'art.
2-lett. b del
D. Lgs. n. 504/1994, del comma 669 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014.
Deduce, ancora, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioia Tauro, rappresentando doversi dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che il Comune, verificata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha provveduto ad effettuare il discarico dell'avviso impugnato (provvedimento allegato); in ogni caso eccepisce l'infondatezza degli altri motivi di ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto discarico va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese possono essere compensate, per come richiesto dal Comune e non opposto da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.