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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5846/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140016466100 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/09/2016 , l'Arch. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320140016466100 , notificata in data 17/03/2016, a seguito del controllo formale ex art. 36-ter del Dpr
600/73 per l'anno 2009, con le seguenti motivazioni
1.Violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari -
2. Nullità della cartella di pagamento per decadenza.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decsiione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' illegittima la cartella di pagamento notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 25 del D.
P.R. n. 602/1973. Ai sensi del comma 1, del suddetto articolo di legge, viene stabilito che la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ( o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata), per le somme dovute a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni ( artt. 36-bis del D.P.R.n.600/73 e 54-bis del D.P.R.
n.633/72); del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art.36-ter del D.P.R. n.600/73; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in basa agli accertamenti degli uffici;
Per la controversia che ci occupa si è nell'ipotesi di cui al punto sub 2), quindi la notifica della cartella di pagamento avvenuta a seguito del controllo formale ex art.36 ter, delle dichiarazioni per l'anno d'imposta
2009, doveva avvenire entro il termine del 31 dicembre 2014.
La cartella è notificata in data 17/03/2016 e, pertanto, la stessa è illegittima. La sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie del contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella di pagamento n . 29320140016466100.
Condanna l'appellato Agente della Riscossione al pagamento in favore dell'appellante signor Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO RI AN ID TA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5846/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140016466100 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/09/2016 , l'Arch. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320140016466100 , notificata in data 17/03/2016, a seguito del controllo formale ex art. 36-ter del Dpr
600/73 per l'anno 2009, con le seguenti motivazioni
1.Violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari -
2. Nullità della cartella di pagamento per decadenza.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decsiione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' illegittima la cartella di pagamento notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 25 del D.
P.R. n. 602/1973. Ai sensi del comma 1, del suddetto articolo di legge, viene stabilito che la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ( o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata), per le somme dovute a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni ( artt. 36-bis del D.P.R.n.600/73 e 54-bis del D.P.R.
n.633/72); del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art.36-ter del D.P.R. n.600/73; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in basa agli accertamenti degli uffici;
Per la controversia che ci occupa si è nell'ipotesi di cui al punto sub 2), quindi la notifica della cartella di pagamento avvenuta a seguito del controllo formale ex art.36 ter, delle dichiarazioni per l'anno d'imposta
2009, doveva avvenire entro il termine del 31 dicembre 2014.
La cartella è notificata in data 17/03/2016 e, pertanto, la stessa è illegittima. La sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie del contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella di pagamento n . 29320140016466100.
Condanna l'appellato Agente della Riscossione al pagamento in favore dell'appellante signor Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO RI AN ID TA