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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATI FABIOLA, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. TESTA Controparte_1 C.F._2
SIMONA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM), alla
Via Colonnelle 93, di proprietà della SI.ra , unitamente ai mobili, Pt_1 arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale asportando i propri CP_1 effetti personali. 2
4. I figli minori, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 Per_3 presso la dimora materna.
Il padre potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita, con impegno che il SI. fornisca il proprio calendario di turnazione CP_1 mesile alla SI.ra : Pt_1
- nella settimana in cui il SI. non terrà con sé i minori durante il CP_1 fine settimana, le parti concordano che lo stesso terrà i figli con sé, due giorni infrasettimanali, preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì, tenuto presente della turnazione del SI. dall'uscita della scuola sino alle CP_1 ore 21.30;
- nella settimana in cui il padre terrà con sé i minori durante il fine settimana, le parti concordano che il SI. terrà i figli con sé, un giorno CP_1 infrasettimanale, preferibilmente nel giorno di mercoledì, tenuto presente della turnazione del SI. dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30; CP_1
- i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 21.30 della domenica oppure dalle ore 10.00 del sabato sino all'orario di entrata di scuola del lunedì mattina, a seconda della turnazione del SI. CP_1
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il genitore non collocatario due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il entro il 30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie nei giorni del 24/25/26 dicembre con un genitore, nei giorni del 31/12-01/01 e giorno dell'Epifania con l'altro genitore, ad anni alternati;
- per 2 (due) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. Il sig. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c/c, entro CP_1 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00, (€ 200,00 per ogni figlio) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) così previste dal Protocollo inerente le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Tivoli. In caso di rimborso, 3 le spese saranno corrisposte alla moglie entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta corredata da documenti giustificativi.
8. L'assegno unico universale sarà attribuito, nella misura del 50%, ad entrambi i genitori, come per legge.
9. Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali Persona_4 dei coniugi, i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti
11. come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale, ex art. 19 L. n. 74/87, i ricorrenti concordano che l'autovettura Fiat 600 targata DD087CL, già intestata alla SI.ra
[...]
e nella disponibilità del SI. , sia trasferita a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'emenanda sentenza, con esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizioni e dell'imposta di bollo.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti: la SI.ra
è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato” Pt_1
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, C.F. , e C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, 4 trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATI FABIOLA, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. TESTA Controparte_1 C.F._2
SIMONA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM), alla
Via Colonnelle 93, di proprietà della SI.ra , unitamente ai mobili, Pt_1 arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale asportando i propri CP_1 effetti personali. 2
4. I figli minori, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 Per_3 presso la dimora materna.
Il padre potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita, con impegno che il SI. fornisca il proprio calendario di turnazione CP_1 mesile alla SI.ra : Pt_1
- nella settimana in cui il SI. non terrà con sé i minori durante il CP_1 fine settimana, le parti concordano che lo stesso terrà i figli con sé, due giorni infrasettimanali, preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì, tenuto presente della turnazione del SI. dall'uscita della scuola sino alle CP_1 ore 21.30;
- nella settimana in cui il padre terrà con sé i minori durante il fine settimana, le parti concordano che il SI. terrà i figli con sé, un giorno CP_1 infrasettimanale, preferibilmente nel giorno di mercoledì, tenuto presente della turnazione del SI. dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30; CP_1
- i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 21.30 della domenica oppure dalle ore 10.00 del sabato sino all'orario di entrata di scuola del lunedì mattina, a seconda della turnazione del SI. CP_1
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il genitore non collocatario due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il entro il 30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie nei giorni del 24/25/26 dicembre con un genitore, nei giorni del 31/12-01/01 e giorno dell'Epifania con l'altro genitore, ad anni alternati;
- per 2 (due) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. Il sig. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c/c, entro CP_1 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00, (€ 200,00 per ogni figlio) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) così previste dal Protocollo inerente le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Tivoli. In caso di rimborso, 3 le spese saranno corrisposte alla moglie entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta corredata da documenti giustificativi.
8. L'assegno unico universale sarà attribuito, nella misura del 50%, ad entrambi i genitori, come per legge.
9. Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali Persona_4 dei coniugi, i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti
11. come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale, ex art. 19 L. n. 74/87, i ricorrenti concordano che l'autovettura Fiat 600 targata DD087CL, già intestata alla SI.ra
[...]
e nella disponibilità del SI. , sia trasferita a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'emenanda sentenza, con esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizioni e dell'imposta di bollo.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti: la SI.ra
è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato” Pt_1
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, C.F. , e C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, 4 trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai