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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6766 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2657/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente C.F._2
e disgiuntamente dall'avv. Carmine Lombardi ) e C.F._3
dall'avv. Elio Abate ( ), come da procura speciale su C.F._4
foglio separato, con i quali elettivamente domicilia in Benevento al Viale
Mellusi n. 40.
APPELLANTI
Contro
) Controparte_1 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza nr. 686/2025 del 07/05/2025 del Tribunale di Avellino. All'udienza di trattazione del 04.12.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nella quale nessuno compariva.
Pertanto, l'indicata inattivita per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2013, applicandosi la declaratoria di estinzione gia in base alla formulazione novellata del 309 c.p.c., a far data dal 25.6.2008), da luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo. Detta pronuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, a mente dell'art. 338 c.p.c., va assunta con sentenza dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., considerato, altresì , che i commi 5 e 6, introdotti nel corpo dell'art. 350 c.p.c. per effetto del d.lgs. n. 164 del 2024, si applicano ai procedimenti (e non alle impugnazioni, vds. comma 1 dell'art. 7 riguardante le disposizioni transitorie) instaurati dopo il 28.2.2023.
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese. .
Napoli lì, 18/12/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2657/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente C.F._2
e disgiuntamente dall'avv. Carmine Lombardi ) e C.F._3
dall'avv. Elio Abate ( ), come da procura speciale su C.F._4
foglio separato, con i quali elettivamente domicilia in Benevento al Viale
Mellusi n. 40.
APPELLANTI
Contro
) Controparte_1 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza nr. 686/2025 del 07/05/2025 del Tribunale di Avellino. All'udienza di trattazione del 04.12.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nella quale nessuno compariva.
Pertanto, l'indicata inattivita per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2013, applicandosi la declaratoria di estinzione gia in base alla formulazione novellata del 309 c.p.c., a far data dal 25.6.2008), da luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo. Detta pronuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, a mente dell'art. 338 c.p.c., va assunta con sentenza dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., considerato, altresì , che i commi 5 e 6, introdotti nel corpo dell'art. 350 c.p.c. per effetto del d.lgs. n. 164 del 2024, si applicano ai procedimenti (e non alle impugnazioni, vds. comma 1 dell'art. 7 riguardante le disposizioni transitorie) instaurati dopo il 28.2.2023.
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese. .
Napoli lì, 18/12/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore