TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2671/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2671/2021 promossa da:
(deceduta in corso di causa) e Persona_1 Persona_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN e dall'avv. CORTI PAOLO, domiciliatari;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCHESI MICHELE, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, contumace;
CP_2
- parte convenuta -
e in qualità di erede di , rappresentato e difeso, Persona_2 Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN e dall'avv. CORTI
PAOLO, domiciliatari;
pagina 1 di 8 - parte intervenuta -
In punto: responsabilità aquiliana – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte : Persona_2
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa,
- accertare e dichiarare la corresponsabilità al 50% o a quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia della signora , CP_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , in ordine C.F._1
alla causazione del sinistro stradale verificatosi in data 25.05.2018, dal quale è occorso in capo alla signora , nata a [...] il [...], cod. Persona_1
fisc. , un trauma cranico non commotivo con contusione C.F._2
in regione facciale e del cuoio capelluto e frattura della branca ischio pubica sinistra;
- conseguentemente, accertare e dichiarare le convenute e CP_2
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo condotto da CP_1
quella in occasione del predetto sinistro del 25.05.2018, tenute in solido al risarcimento del 50% o di quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati a Per_1
e ;
[...] Persona_2
- per l'effetto condannare le convenute, in solido tra loro, a risarcire a Per_2
quale erede di il 50% o quell'altra maggiore o minore
[...] Persona_1
percentuale che verrà ritenuta di giustizia de-: a) i danni non patrimoniali complessivamente subiti dalla signora anche in ragione del Persona_1
proprio ricovero presso una struttura sanitaria di lungodegenza, pari ad Euro
41.081,20 ovvero a quell'altro maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino pagina 2 di 8 all'integrale soddisfo;
b) i danni patrimoniali complessivamente patiti dalla signora pari ad Euro 85.279,19 ovvero a quell'altro maggiore o Persona_1
minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
- per l'effetto condannare le convenute in solido tra loro a risarcire a Per_2
il 50% o quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di
[...]
giustizia dei patiti danni non patrimoniali da perdita ovvero grave compromissione del rapporto parentale con la madre , pari ad Euro Persona_1
252.375,00 ovvero a quell'altro maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CAP“; di parte CP_1
“In via principale: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile ad esclusiva responsabilità dell'attrice
, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con Persona_1
il favore del compenso professionale.
In via subordinata: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile alla prevalente responsabilità dell'attrice , previa determinazione del suo grado di responsabilità, Persona_1
nonché previa quantificazione dei soli danni conseguenza immediata e diretta delle lesioni riportate nel sinistro del 25.05.2018, con esclusione delle voci di danno non provate, inammissibili, insussistenti e non riferibili al sinistro, previa detrazione dell'importo di € 3.000,00 già versato da ante causam CP_1
nonché degli importi eventualmente aliunde percepiti (Enti Previdenziali,
Provincia Autonoma di Bolzano e/o assicuratori privati), rigettare le pretese attoree, essendo il danno già integralmente risarcito. Con il favore del compenso professionale.
pagina 3 di 8 In via ulteriormente subordinata: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile alla prevalente responsabilità dell'attrice , previa determinazione del suo grado di Persona_1
responsabilità, nonché previa quantificazione dei soli danni conseguenza immediata e diretta delle lesioni riportate nel sinistro del 25.05.2018, con esclusione delle voci di danno non provate, inammissibili, insussistenti e non riferibili al sinistro, previa detrazione dell'importo di € 3.000,00 già versato da ante causam nonché degli importi eventualmente aliunde percepiti CP_1
(Enti Previdenziali, Provincia Autonoma di Bolzano e/o assicuratori privati), determinare il danno concretamente ancora risarcibile anche alla luce dell'art. 1227/1 c.c. e del concorso di colpa della danneggiata. Con la compensazione delle spese di lite“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Secondo la versione attorea, la mattina del 25.05.2018, verso le ore 8.00,
“… la signora , come tutte le mattine, si recava in direzione della Persona_1
panetteria situata all'interno dell'area di distribuzione di benzina del gestore
“Kostner”, sita lungo la SS12 Brennero (BZ). Giunta all'altezza del distributore, al km. 522+400 ca., dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli, iniziava ad attraversare la SS12 fuori delle strisce pedonali, poste a 80 m di distanza …” e “… mentre era intenta ad attraversare la strada, la signora alla guida della sua VW Passat SW targata CP_2
FF829PS si dirigeva verso l'uscita della piazzola del distributore, per immettersi sulla SS 12 in direzione sud. Durante questa manovra non si avvedeva del sopraggiungere della signora , intenta ad attraversare la Per_1
strada, e la investiva violentemente”.
Dal rapporto dei Carabinieri della Stazione di Vipiteno in atti si ricava che il pagina 4 di 8 luogo teatro del sinistro era la via Brennero del comune di Vipiteno, all'altezza del distributore Kostner m 522+400, che vi era un solo testimone oculare del fatto, tale sig. , che l'auto della convenuta – VW Persona_3
Passat – non presentava alcun danno visibile e che la signora CP_2
non risultava aver assunto sostanze proibite mentre si trovava alla guida.
Assolutamente determinanti sono le dichiarazioni che rilasciava il teste che ai Carabinieri intervenuti dichiarava: “Mi trovavo alla guida della Per_3
mia autovettura per recarmi al lavoro presso gli uffici Leitner vi via Brennero a
Vipiteno. Alle ore 8.05 circa poco distante dall'albergo Rosskopf direzione sud verso nord notavo una signora anziana sul marciapiede che cercava di attraversare la strada, molto indecisa se attraversare o meno. All'improvviso
l'autovettura Passat condotta da una ragazza usciva dal distributore carburanti
Kostner a velocità moderata in direzione sud verso Campo di Trens. Durante la marcia, all'improvviso la signora attraversava la strada andando a sbattere sulla parte anteriore sinistra ribaltando cadendo poi sull'asfalto …”.
Il medesimo teste, in sede di audizione dinanzi a questo Giudice, oltre a confermare le proprie dichiarazioni ai Carabinieri di cui sopra, dichiarava: “… ricordo che la signora poi investita era sul marciapiede, era ferma e guardava a sinistra e a destra come per voler attraversare la strada. In quel punto le strisce pedonali non ci sono. Conosco quella signora di vista perché la incontravo ogni mattina sul marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali che si trovano
a circa 200 metri di distanza dal punto da me indicato sulla foto e posso dire che quella signora aveva un modo strano di camminare, a testa bassa tanto da farmi dubitare che assumesse dei farmaci che incidevano sul comportamento. Il giorno dell'incidente ricordo che mi trovavo a piedi sullo stesso marciapiedi dal lato della signora poi investita, che si trovava all'altezza dell'albergo Rosskopf;
io mi trovavo ad una distanza di circa 100 metri dalla signora che era l'unica persona presente sul marciapiedi. Ricordo poi di aver visto uscire dal
pagina 5 di 8 distributore di benzina una VW Passat di colore scuro dal lato opposto a quello della signora, che si è immessa sulla carreggiata in direzione di Bolzano.
Ricordo che al momento di uscire dal distributore, l'auto si trovava circa alla stessa altezza della signora, ma qualche metro più verso Vipiteno;
ricordo quindi la immissione dell'auto sulla carreggiata in direzione Bolzano quando, ancor prima di completare la manovra di immissione sulla carreggiata e pertanto quando l'auto non era rivolta completamente in direzione Bolzano, la signora poi investita è improvvisamente saltata giù dal marciapiedi. Posso dire che
l'auto si trovava molto vicina alla signora quando questa è saltata giù e ho avuto l'impressione che la conducente non potesse in alcun modo evitare la signora.
a.d.r.: preciso che quanto riportato nelle s.i.t. ovvero che mi trovavo alla guida della mia auto è incompleto, perché è vero quanto riportato circa il fatto che mi trovassi alla guida, ma poi, dopo averla parcheggiata, ho percorso un tratto a piedi, come poi oggi riferito.
Con riferimento a quanto da me riferito a verbale, ovvero che la signora all'improvviso attraversava la strada, confermo che la signora è scesa repentinamente dal marciapiedi.
Ricordo che la signora venne colpita sul lato sinistro e cadde poi sul cofano dell'auto per poi cadere davanti all'auto, che si era fermata subito, inchiodando.
Preciso che quanto da me dichiarato ai Carabinieri circa la parte anteriore sinistra, si riferisce alla mia posizione prospettica, corrispondente alla fiancata destra dell'auto”.
Risulta, come esposto in citazione e poi appreso dalla documentazione medica prodotta, che la signora fosse paziente psichiatrica, affetta da Per_1
“… disturbo affettivo bipolare con sporadici episodi maniacali con sintomi psicotici, epilessia idiopatica e una sindrome psico-organica cronica …” (pag. 3 della citazione) e che prima del sinistro oggetto di lite assumesse terapia pagina 6 di 8 farmacologica con Depakin 500, OLanzapin 5 e Levetiracetam (cfr. doc. 2 attorea, certificato dd. 25.5.2018).
A sostegno di quanto riferito dal teste circa il riferito strano comportamento sul marciapiede della signora , dal foglietto illustrativo dei farmaci che Per_1
assumeva si ricavano effetti collaterali quali – circa l'Olanzapin - alterazioni del comportamento, difficoltà a camminare, irrequietezza, vertigini e circa il
Levetiracetam capogiri, disturbi dell'equilibrio, convulsioni, ideazioni suicide ed autolesionistiche.
Il teste a ritenuto pienamente capace ed attendibile. Per_3
Quanto da lui riferito, in particolare circa l'improvviso balzo che la signora avrebbe fatto dal marciapiede sulla strada poco prima dell'investimento, Per_1
quando si trovava a brevissima distanza dall'auto sopraggiungente, integra ipotesi di scuola di caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudie, nessun rimprovero può muoversi a
[...]
CP_2
Va dato credito a quanto dallo stesso riferito circa la condotta della convenuta, che era impegnata in manovra di uscita dal distributore e da cui si ricava la velocità necessariamente moderata riferita dal teste, come del resto confermato dall'assenza di danni riportati dall'auto (cfr. relazione incidente stradale, pagg. 1, 2).
Non può inoltre pretendersi che la signora prestasse particolare CP_2
attenzione al pedone, perché quest'ultimo si trovava notevolmente distante dall'attraversamento pedonale e, intenta ad immettersi sulla carreggiata, era pretendibile prestasse attenzione unicamente ad eventuali veicoli provenienti in entrambi i sensi di marcia rispetto ai quali la manovra in cui era impegnata poteva costituire potenziale pericolo.
Per contro, non solo la versione attorea della dinamica non ha trovato pagina 7 di 8 conferma, ma è stata smentita dalle risultanze istruttorie, potendosi escludere categoricamente che la signora si fosse “… accertata che non Per_1
sopraggiungessero veicoli …” e che sia stata investita “… violentemente”.
Tutte le domande di parte attrice-intervenuta vanno pertanto rigettate.
Alla soccombenza segue il carico delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di e;
Persona_1 Persona_2
condanna
e al rimborso delle spese di lite di Persona_1 Persona_2 CP_1
che liquida per spese vive in € 40,05 e per onorari in € 22.457,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 21/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2671/2021 promossa da:
(deceduta in corso di causa) e Persona_1 Persona_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN e dall'avv. CORTI PAOLO, domiciliatari;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCHESI MICHELE, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, contumace;
CP_2
- parte convenuta -
e in qualità di erede di , rappresentato e difeso, Persona_2 Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. DORIGATTI CHRISTIAN e dall'avv. CORTI
PAOLO, domiciliatari;
pagina 1 di 8 - parte intervenuta -
In punto: responsabilità aquiliana – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte : Persona_2
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa,
- accertare e dichiarare la corresponsabilità al 50% o a quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia della signora , CP_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , in ordine C.F._1
alla causazione del sinistro stradale verificatosi in data 25.05.2018, dal quale è occorso in capo alla signora , nata a [...] il [...], cod. Persona_1
fisc. , un trauma cranico non commotivo con contusione C.F._2
in regione facciale e del cuoio capelluto e frattura della branca ischio pubica sinistra;
- conseguentemente, accertare e dichiarare le convenute e CP_2
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo condotto da CP_1
quella in occasione del predetto sinistro del 25.05.2018, tenute in solido al risarcimento del 50% o di quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati a Per_1
e ;
[...] Persona_2
- per l'effetto condannare le convenute, in solido tra loro, a risarcire a Per_2
quale erede di il 50% o quell'altra maggiore o minore
[...] Persona_1
percentuale che verrà ritenuta di giustizia de-: a) i danni non patrimoniali complessivamente subiti dalla signora anche in ragione del Persona_1
proprio ricovero presso una struttura sanitaria di lungodegenza, pari ad Euro
41.081,20 ovvero a quell'altro maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino pagina 2 di 8 all'integrale soddisfo;
b) i danni patrimoniali complessivamente patiti dalla signora pari ad Euro 85.279,19 ovvero a quell'altro maggiore o Persona_1
minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
- per l'effetto condannare le convenute in solido tra loro a risarcire a Per_2
il 50% o quell'altra maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di
[...]
giustizia dei patiti danni non patrimoniali da perdita ovvero grave compromissione del rapporto parentale con la madre , pari ad Euro Persona_1
252.375,00 ovvero a quell'altro maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CAP“; di parte CP_1
“In via principale: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile ad esclusiva responsabilità dell'attrice
, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con Persona_1
il favore del compenso professionale.
In via subordinata: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile alla prevalente responsabilità dell'attrice , previa determinazione del suo grado di responsabilità, Persona_1
nonché previa quantificazione dei soli danni conseguenza immediata e diretta delle lesioni riportate nel sinistro del 25.05.2018, con esclusione delle voci di danno non provate, inammissibili, insussistenti e non riferibili al sinistro, previa detrazione dell'importo di € 3.000,00 già versato da ante causam CP_1
nonché degli importi eventualmente aliunde percepiti (Enti Previdenziali,
Provincia Autonoma di Bolzano e/o assicuratori privati), rigettare le pretese attoree, essendo il danno già integralmente risarcito. Con il favore del compenso professionale.
pagina 3 di 8 In via ulteriormente subordinata: Accertato e dichiarato per le ragioni di cui in narrativa che il sinistro del 25.05.2018 è imputabile alla prevalente responsabilità dell'attrice , previa determinazione del suo grado di Persona_1
responsabilità, nonché previa quantificazione dei soli danni conseguenza immediata e diretta delle lesioni riportate nel sinistro del 25.05.2018, con esclusione delle voci di danno non provate, inammissibili, insussistenti e non riferibili al sinistro, previa detrazione dell'importo di € 3.000,00 già versato da ante causam nonché degli importi eventualmente aliunde percepiti CP_1
(Enti Previdenziali, Provincia Autonoma di Bolzano e/o assicuratori privati), determinare il danno concretamente ancora risarcibile anche alla luce dell'art. 1227/1 c.c. e del concorso di colpa della danneggiata. Con la compensazione delle spese di lite“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Secondo la versione attorea, la mattina del 25.05.2018, verso le ore 8.00,
“… la signora , come tutte le mattine, si recava in direzione della Persona_1
panetteria situata all'interno dell'area di distribuzione di benzina del gestore
“Kostner”, sita lungo la SS12 Brennero (BZ). Giunta all'altezza del distributore, al km. 522+400 ca., dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli, iniziava ad attraversare la SS12 fuori delle strisce pedonali, poste a 80 m di distanza …” e “… mentre era intenta ad attraversare la strada, la signora alla guida della sua VW Passat SW targata CP_2
FF829PS si dirigeva verso l'uscita della piazzola del distributore, per immettersi sulla SS 12 in direzione sud. Durante questa manovra non si avvedeva del sopraggiungere della signora , intenta ad attraversare la Per_1
strada, e la investiva violentemente”.
Dal rapporto dei Carabinieri della Stazione di Vipiteno in atti si ricava che il pagina 4 di 8 luogo teatro del sinistro era la via Brennero del comune di Vipiteno, all'altezza del distributore Kostner m 522+400, che vi era un solo testimone oculare del fatto, tale sig. , che l'auto della convenuta – VW Persona_3
Passat – non presentava alcun danno visibile e che la signora CP_2
non risultava aver assunto sostanze proibite mentre si trovava alla guida.
Assolutamente determinanti sono le dichiarazioni che rilasciava il teste che ai Carabinieri intervenuti dichiarava: “Mi trovavo alla guida della Per_3
mia autovettura per recarmi al lavoro presso gli uffici Leitner vi via Brennero a
Vipiteno. Alle ore 8.05 circa poco distante dall'albergo Rosskopf direzione sud verso nord notavo una signora anziana sul marciapiede che cercava di attraversare la strada, molto indecisa se attraversare o meno. All'improvviso
l'autovettura Passat condotta da una ragazza usciva dal distributore carburanti
Kostner a velocità moderata in direzione sud verso Campo di Trens. Durante la marcia, all'improvviso la signora attraversava la strada andando a sbattere sulla parte anteriore sinistra ribaltando cadendo poi sull'asfalto …”.
Il medesimo teste, in sede di audizione dinanzi a questo Giudice, oltre a confermare le proprie dichiarazioni ai Carabinieri di cui sopra, dichiarava: “… ricordo che la signora poi investita era sul marciapiede, era ferma e guardava a sinistra e a destra come per voler attraversare la strada. In quel punto le strisce pedonali non ci sono. Conosco quella signora di vista perché la incontravo ogni mattina sul marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali che si trovano
a circa 200 metri di distanza dal punto da me indicato sulla foto e posso dire che quella signora aveva un modo strano di camminare, a testa bassa tanto da farmi dubitare che assumesse dei farmaci che incidevano sul comportamento. Il giorno dell'incidente ricordo che mi trovavo a piedi sullo stesso marciapiedi dal lato della signora poi investita, che si trovava all'altezza dell'albergo Rosskopf;
io mi trovavo ad una distanza di circa 100 metri dalla signora che era l'unica persona presente sul marciapiedi. Ricordo poi di aver visto uscire dal
pagina 5 di 8 distributore di benzina una VW Passat di colore scuro dal lato opposto a quello della signora, che si è immessa sulla carreggiata in direzione di Bolzano.
Ricordo che al momento di uscire dal distributore, l'auto si trovava circa alla stessa altezza della signora, ma qualche metro più verso Vipiteno;
ricordo quindi la immissione dell'auto sulla carreggiata in direzione Bolzano quando, ancor prima di completare la manovra di immissione sulla carreggiata e pertanto quando l'auto non era rivolta completamente in direzione Bolzano, la signora poi investita è improvvisamente saltata giù dal marciapiedi. Posso dire che
l'auto si trovava molto vicina alla signora quando questa è saltata giù e ho avuto l'impressione che la conducente non potesse in alcun modo evitare la signora.
a.d.r.: preciso che quanto riportato nelle s.i.t. ovvero che mi trovavo alla guida della mia auto è incompleto, perché è vero quanto riportato circa il fatto che mi trovassi alla guida, ma poi, dopo averla parcheggiata, ho percorso un tratto a piedi, come poi oggi riferito.
Con riferimento a quanto da me riferito a verbale, ovvero che la signora all'improvviso attraversava la strada, confermo che la signora è scesa repentinamente dal marciapiedi.
Ricordo che la signora venne colpita sul lato sinistro e cadde poi sul cofano dell'auto per poi cadere davanti all'auto, che si era fermata subito, inchiodando.
Preciso che quanto da me dichiarato ai Carabinieri circa la parte anteriore sinistra, si riferisce alla mia posizione prospettica, corrispondente alla fiancata destra dell'auto”.
Risulta, come esposto in citazione e poi appreso dalla documentazione medica prodotta, che la signora fosse paziente psichiatrica, affetta da Per_1
“… disturbo affettivo bipolare con sporadici episodi maniacali con sintomi psicotici, epilessia idiopatica e una sindrome psico-organica cronica …” (pag. 3 della citazione) e che prima del sinistro oggetto di lite assumesse terapia pagina 6 di 8 farmacologica con Depakin 500, OLanzapin 5 e Levetiracetam (cfr. doc. 2 attorea, certificato dd. 25.5.2018).
A sostegno di quanto riferito dal teste circa il riferito strano comportamento sul marciapiede della signora , dal foglietto illustrativo dei farmaci che Per_1
assumeva si ricavano effetti collaterali quali – circa l'Olanzapin - alterazioni del comportamento, difficoltà a camminare, irrequietezza, vertigini e circa il
Levetiracetam capogiri, disturbi dell'equilibrio, convulsioni, ideazioni suicide ed autolesionistiche.
Il teste a ritenuto pienamente capace ed attendibile. Per_3
Quanto da lui riferito, in particolare circa l'improvviso balzo che la signora avrebbe fatto dal marciapiede sulla strada poco prima dell'investimento, Per_1
quando si trovava a brevissima distanza dall'auto sopraggiungente, integra ipotesi di scuola di caso fortuito.
Ad avviso di questo Giudie, nessun rimprovero può muoversi a
[...]
CP_2
Va dato credito a quanto dallo stesso riferito circa la condotta della convenuta, che era impegnata in manovra di uscita dal distributore e da cui si ricava la velocità necessariamente moderata riferita dal teste, come del resto confermato dall'assenza di danni riportati dall'auto (cfr. relazione incidente stradale, pagg. 1, 2).
Non può inoltre pretendersi che la signora prestasse particolare CP_2
attenzione al pedone, perché quest'ultimo si trovava notevolmente distante dall'attraversamento pedonale e, intenta ad immettersi sulla carreggiata, era pretendibile prestasse attenzione unicamente ad eventuali veicoli provenienti in entrambi i sensi di marcia rispetto ai quali la manovra in cui era impegnata poteva costituire potenziale pericolo.
Per contro, non solo la versione attorea della dinamica non ha trovato pagina 7 di 8 conferma, ma è stata smentita dalle risultanze istruttorie, potendosi escludere categoricamente che la signora si fosse “… accertata che non Per_1
sopraggiungessero veicoli …” e che sia stata investita “… violentemente”.
Tutte le domande di parte attrice-intervenuta vanno pertanto rigettate.
Alla soccombenza segue il carico delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di e;
Persona_1 Persona_2
condanna
e al rimborso delle spese di lite di Persona_1 Persona_2 CP_1
che liquida per spese vive in € 40,05 e per onorari in € 22.457,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 21/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 8 di 8