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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17160009538U GIOCHI-LOTTERIE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appelante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Associazione_1 e Abruzzo - Ricorrente_1 impugna, l'avviso di accertamento n. M17160009538U ('Avviso'), notificato in data 29.12.2021, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'istante — in qualità di coobbligato solidale con il sig. Nominativo_1, titolare della omonima impresa individuale "Nominativo_1", con sede in Roma (RM), Indirizzo_1, P.IVA P.IVA_2 ('Obbligato principale, 'Centro Trasmissione Dati'
o anche 'CTD') - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs.
23 dicembre 1998, n. 504 (Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2016, quantificandola complessivamente in € 74.266,51, oltre interessi pari a € 14.657,97
e sanzioni pari a € 89.119,81.
A sostegno della impugnazione l'istante espone a quanto segue:
In data 27.01.2014, il sig. Nominativo_1 ha concluso con la società Ricorrente_1
un contratto in forza del quale il primo si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1;
l'Ufficio ha effettuato nei confronti del Centro Trasmissione Dati una verifica fiscale in materia di Imposta
Unica sulle scommesse;
in data 29.12.2021, è stato notificato a parte ricorrente, in qualità di soggetto considerato obbligato in solido con il CTD, l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva accertata l'Imposta Unica che l'Ufficio riteneva dovuta per il periodo oggetto di verifica, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative;
La società riteneva l'atto impugnato nullo in quanto ravvisava:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 157, comma 1, del DL 34/2020;
2) Violazione e/o falsa degli artt. 7 e 12 della legge n. 212/2000;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, in relazione all'art. 1, comma 66, lett. b) della L. n. 220/2010, per assenza del vincolo solidale tra Ricorrente_1 e il CTD nell'annualità verificata;
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 dello Statuto del contribuente anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990;
5) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 190/2014;
6) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. B della legge n. 288/98 e degli artt. 1326,
1327, 1336 del codice civile per assenza del presupposto territoriale dell'imposta unica in capo al Centro di Trasmissione Dati (CTD), per l'applicazione dell'imposta unica;
7) Contrarietà delle norme nazionali con quelle comunitarie.
Si costituiva l'ufficio L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il
Lazio - Sede di Roma con controdeduzioni depositate in via telematica in data 17.10.2022 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In particolare esponeva che il contenzioso per cui è causa ha origine da un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse, emesso dall'Ufficio dei monopoli per il Lazio nei confronti di Nominativo_1 titolare di un c.d. CTD - centro trasmissione dati (in realtà una vera e propria agenzia di raccolta abusiva di scommesse) per conto del bookmaker Ricorrente_1, privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da "canale fisico", e notificato anche alla Ricorrente_1 in qualità di obbligato in solido con il predetto CTD. Più in dettaglio l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, sede di Roma, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) concludeva con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato alla Parte ed all'obbligato in solido, riguardante un controllo nei confronti di Nominativo_1, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_1, non autorizzato ad operare in Italia. Nell'ambito di tale controllo il contribuente, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, veniva invitato a compilare il questionario appositamente predisposto dall'Agenzia procedente ed a fornire dati ed elementi utili al fine di ricostruire la base imponibile relativa all'attività effettivamente esercitata dal 2016. Il contribuente, a cui veniva regolarmente notificata la nota n. 39214 del 09/06/2017, restituiva il questionario parzialmente compilato non trasmettendo la documentazione contabile ed extra contabile utile al fine di determinare la base imponibile e la relativa imposta dovuta, relativa all'attività effettivamente esercitata all'interno del locale sito in ROMA (RM), Indirizzo_1. Dalla documentazione acquisita emergeva, comunque, che il sig. Nominativo_1 aveva effettuato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Roma (RM), Indirizzo_1 (requisito territoriale), l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_1 non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. In data 16/06/2021, con nota prot. 30355 trasmessa tramite raccomandata A.R., regolarmente notificata, il sig. Nominativo_1 veniva invitato a presentarsi presso l'ufficio in intestazione, ovvero, considerando la necessità di ridurre gli spostamenti e gli incontri in presenza durante l'emergenza dovuta al COVID19, a collegarsi il giorno 22/06/2021 alle ore 12,00, tramite la piattaforma Nominativo_2 per il contraddittorio, la firma e la successiva consegna del Processo Verbale di Constatazione. Il contribuente delegava l'avvocato Nominativo_3 a presenziare all'incontro fissato per il giorno 24/06/2021 alle ore 10,00, per la firma e la consegna del presente Processo Verbale di Constatazione (PVC). Tale incontro veniva rinviato al giorno 02/07/2021 in accordo con la Parte, la quale assicurava di far pervenire ulteriore documentazione, utile ai fini del calcolo dell'Imposta Unica relativa alla annualità 2016, ad integrazione di quella già prodotta con il questionario. A tutt'oggi, la documentazione aggiuntiva citata dal contribuente non risulta pervenuta.
In data 11/10/2021 l'Ufficio procedeva alla predisposizione del Processo Verbale di
Constatazione n. 80/RM/2021, e la successiva notifica per l'anno 2016 nei confronti del citato ricevitore e del bookmaker.
Il citato Processo Verbale di Constatazione veniva regolarmente notificato anche al coobbligato bookmaker estero. In considerazione del fatto che nessuna nuova documentazione relativa all'anno d'imposta 2016 veniva presentata dalle Parti, nessuna modifica veniva apportata alla base imponibile ed all'imposta dovuta per l'anno 2016 già indicate nel Processo Verbale di Constatazione. Con la sua memoria parte resistente ripercorre tutta la normativa in materia afferma la solidarietà tra CDT
e Bookmaker ed afferma che le sentenza in materia penale che escludono la punibilità del bookmaker come affermato da recenti sentenze della Cassazione non rilevano ai fini tributari e in relazione agli accertamenti della soggettività passiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
Precisa il giudice di primo grado che la ricorrente nel contestare la mancata notifica del processo verbale di constatazione (TVC), contenente i risultati fiscalmente rilevanti emersi dal controllo effettuato presso il
CTD, in tema di Imposta Unica sulle Scommesse, ha lamentato che sarebbe stato di fatto loro impedito di effettuare un contraddittorio con l'ADM. Tali deduzioni, dirette a contestare la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, si palesano infondate. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(SS.UU. n. 24823 del 2015) non è rinvenibile nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge. Come precisato nella sopra indicata pronuncia, infatti, tale principio generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale è, in effetti, di derivazione eurounitaria e, dunque, applicabile solo ai tributi c.d. "armonizzati", con conseguente esclusione della sua operatività nella fattispecie, venendo in rilievo pretese basate sulla disciplina nazionale. Inoltre, la completa articolazione delle difese da parte dei ricorrenti esclude ogni vizio di motivazione.
Ciò premesso, continua la CTP di Roma,è pacifica la circostanza che la Ricorrente_1 - non autorizzata ad operare in Italia - ricevesse le scommesse raccolte presso la ricevitoria gestita da Nominativo_1
. il Collegio al riguardo puntualizza che il tema oggetto del giudizio è stato compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18). Come anche di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (sez. V, ord. n. 8757 del 30 marzo 2021), tradizionalmente il presupposto dell'imposizione sui giochi e le scommesse non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998
n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che ( anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse». A norma dell'art. 1, comma 66, della I. n.
220/10: «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. lgs. [n.
504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La Corte costituzionale (con la sopra rischiata sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha riconosciuto che con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 deve ritenersi superato ogni dubbio interpretativo, avendo il legislatore chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, nonché stabilito che le ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookrnakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Sia il bookmaker che il ricevitore partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. Di qui la ragionevolezza dell'equiparazione ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker). Con specifico riguardo ai presupposti impositivi, è da ricordare che, ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, deve farsi riguardo al luogo nel quale il proponente/scommettitore ha conoscenza dell'accettazione della proposta, quando cioè, effettuata la puntata, egli riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la scommessa deve ritenersi concluso in Italia e non nel luogo in cui si trova la sede della società ricorrente, con conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
Continua ancora il giudice di primo grado, né può ritenersi sussistente una incompatibilità della norma impositiva con la legislazione comunitaria — in particolare con gli artt. 52 e 56 T.F.U.E., con l'art. 401 della
4 Direttiva 2006/112/CE e con l'art. 113 T.F.U.E. - tenuto conto, da un lato, del fatto che l'imposta unica integra un tributo non "armonizzato", dall'altro, che la stessa Direttiva 2006/112/CE ammette l'introduzione, da parte degli stati membri, di imposte sui giochi e sulle scommesse. Peraltro, l'imposta unica non colpisce il volume d'affari, ma è una somma di competenza dell'Erario dovuta dallo scommettitore ed incassata dal ricevitore per conto dello Stato italiano. Sul punto si è espressa la stessa Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sez. I, con la sentenza del 26 febbraio 2020 causa C788/18 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018), con la quale, nell'evidenziare che per determinare se sussista una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non sia oggettivamente giustificata, ha sottolineato che, alla luce delle previsioni dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, con conseguente esclusione di effetti discriminatori. Non appare infine in alcun modo discriminatoria la previsione di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 che - nell'introdurre la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari, di regolarizzare la propria posizione in merito all'Imposta Unica sulle
Scommesse con riferimento ai periodi di imposta anteriori al 2015 - ha posto l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione ex comma 643.
E' sufficiente al riguardo rilevare che l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia non
è altro che l'imprescindibile presupposto logico - giuridico ai fini della regolarizzazione fiscale (la disposizione in esame - nel prevedere la possibilità per coloro «che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli" di "regolarizzare la propria posizione") I ricorrenti hanno chiesto infine l'annullamento delle sanzioni irrogate essendo le norme tributarie violate di incerta interpretazione. E' al riguardo da rilevare che, quantomeno dall'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (di cui all'art. 1 comma 66 legge 220/2010), l'incertezza normativa non sussiste essendo state peraltro le questioni da tempo risolte da numerose pronunce giurisprudenziali. Giova precisare, altresì, che in esito ai chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia ed ai principi espressi dalla Corte di Cassazione,
l'orientamento della giurisprudenza può ritenersi, allo stato, consolidato.
Appella parte ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e Monopoli chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado ha operato una ricostruzione della fattispecie molto approfondita, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Comunità europea, condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Il Collegio preliminarmente rappresenta che come già rilevato dal giudice di primo grado, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 24823 del 2015) non è rinvenibile nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, infatti, tale principio generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale è di derivazione eurounitaria, quindi, applicabile solo ai tributi c.d. "armonizzati.
Appare pacifico che la Ricorrente_1 - non autorizzata ad operare in Italia - ricevesse le scommesse raccolte presso la ricevitoria gestita da Nominativo_1. La questione oggetto del presente giudizio, come rappresentato anche dal giudice di primo grado, è stata affrontata da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18). La
Corte di cassazione (sez. V, ord. n. 8757 del 30 marzo 2021), ha chiarito che il presupposto dell'imposizione sui giochi e le scommesse non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che
è, appunto, il servizio di gioco. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998
n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che ( concorsi pronostici e le scommesse». A norma dell'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10: «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze
-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La Corte costituzionale (con la richiamata sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha riconosciuto che con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 deve ritenersi superato ogni dubbio interpretativo, avendo il legislatore chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, nonché stabilito che le ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookrnakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Sia il bookmaker che il ricevitore partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
Come puntualizzato nella sentenza impugnata, i presupposti impositivi da tener presente per l'individuazione del luogo di conclusione del contratto, sono il luogo nel quale il proponente/scommettitore ha conoscenza dell'accettazione della proposta, quando cioè, effettuata la puntata, egli riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la scommessa deve ritenersi concluso in Italia e non nel luogo in cui si trova la sede della società ricorrente, con conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
Tra l'altro, come sottolineato dalla CTP di Roma, non può ritenersi sussistente una incompatibilità della norma impositiva con la legislazione comunitaria — in particolare con gli artt. 52 e 56 T.F.U.E., con l'art. 401 della 4 Direttiva 2006/112/CE e con l'art. 113 T.F.U.E. - tenuto conto, da un lato, del fatto che l'imposta unica integra un tributo non "armonizzato", dall'altro, che la stessa Direttiva 2006/112/CE ammette l'introduzione, da parte degli stati membri, di imposte sui giochi e sulle scommesse. Peraltro, l'imposta unica non colpisce il volume d'affari, ma è una somma di competenza dell'Erario dovuta dallo scommettitore ed incassata dal ricevitore per conto dello Stato italiano. Sul punto si è espressa la stessa Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sez. I, con la sentenza del 26 febbraio 2020 causa C788/18 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018), con la quale, nell'evidenziare che per determinare se sussista una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, ha sottolineato che, alla luce delle previsioni dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, con conseguente esclusione di effetti discriminatori.
A quanto esposto va aggiunto che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata, la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione».
Tale evenienza rappresenterebbe una vera discriminazione nei confronti degli operatori con regolare concessione rispetto a quelli che esercitano le attività di scommesse arbitrariamente.
Non appare infine in alcun modo discriminatoria la previsione di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre
2014 n. 190 che - nell'introdurre la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari, di regolarizzare la propria posizione in merito all'Imposta Unica. Tra l'altro, sul punto non esiste incertezza normativa essendo stata la questione da tempo risolta da numerose pronunce giurisprudenziali evidenziate nella presente pronuncia.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane, che liquida in € 7.000,00, già operata la detrazione come per legge. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17160009538U GIOCHI-LOTTERIE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appelante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Associazione_1 e Abruzzo - Ricorrente_1 impugna, l'avviso di accertamento n. M17160009538U ('Avviso'), notificato in data 29.12.2021, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'istante — in qualità di coobbligato solidale con il sig. Nominativo_1, titolare della omonima impresa individuale "Nominativo_1", con sede in Roma (RM), Indirizzo_1, P.IVA P.IVA_2 ('Obbligato principale, 'Centro Trasmissione Dati'
o anche 'CTD') - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs.
23 dicembre 1998, n. 504 (Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2016, quantificandola complessivamente in € 74.266,51, oltre interessi pari a € 14.657,97
e sanzioni pari a € 89.119,81.
A sostegno della impugnazione l'istante espone a quanto segue:
In data 27.01.2014, il sig. Nominativo_1 ha concluso con la società Ricorrente_1
un contratto in forza del quale il primo si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1;
l'Ufficio ha effettuato nei confronti del Centro Trasmissione Dati una verifica fiscale in materia di Imposta
Unica sulle scommesse;
in data 29.12.2021, è stato notificato a parte ricorrente, in qualità di soggetto considerato obbligato in solido con il CTD, l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva accertata l'Imposta Unica che l'Ufficio riteneva dovuta per il periodo oggetto di verifica, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative;
La società riteneva l'atto impugnato nullo in quanto ravvisava:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 157, comma 1, del DL 34/2020;
2) Violazione e/o falsa degli artt. 7 e 12 della legge n. 212/2000;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, in relazione all'art. 1, comma 66, lett. b) della L. n. 220/2010, per assenza del vincolo solidale tra Ricorrente_1 e il CTD nell'annualità verificata;
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 dello Statuto del contribuente anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990;
5) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 190/2014;
6) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. B della legge n. 288/98 e degli artt. 1326,
1327, 1336 del codice civile per assenza del presupposto territoriale dell'imposta unica in capo al Centro di Trasmissione Dati (CTD), per l'applicazione dell'imposta unica;
7) Contrarietà delle norme nazionali con quelle comunitarie.
Si costituiva l'ufficio L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il
Lazio - Sede di Roma con controdeduzioni depositate in via telematica in data 17.10.2022 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In particolare esponeva che il contenzioso per cui è causa ha origine da un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse, emesso dall'Ufficio dei monopoli per il Lazio nei confronti di Nominativo_1 titolare di un c.d. CTD - centro trasmissione dati (in realtà una vera e propria agenzia di raccolta abusiva di scommesse) per conto del bookmaker Ricorrente_1, privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da "canale fisico", e notificato anche alla Ricorrente_1 in qualità di obbligato in solido con il predetto CTD. Più in dettaglio l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, sede di Roma, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) concludeva con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato alla Parte ed all'obbligato in solido, riguardante un controllo nei confronti di Nominativo_1, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_1, non autorizzato ad operare in Italia. Nell'ambito di tale controllo il contribuente, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, veniva invitato a compilare il questionario appositamente predisposto dall'Agenzia procedente ed a fornire dati ed elementi utili al fine di ricostruire la base imponibile relativa all'attività effettivamente esercitata dal 2016. Il contribuente, a cui veniva regolarmente notificata la nota n. 39214 del 09/06/2017, restituiva il questionario parzialmente compilato non trasmettendo la documentazione contabile ed extra contabile utile al fine di determinare la base imponibile e la relativa imposta dovuta, relativa all'attività effettivamente esercitata all'interno del locale sito in ROMA (RM), Indirizzo_1. Dalla documentazione acquisita emergeva, comunque, che il sig. Nominativo_1 aveva effettuato la raccolta di scommesse (requisito oggettivo) mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Roma (RM), Indirizzo_1 (requisito territoriale), l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_1 non autorizzato ad operare in Italia (requisito soggettivo), con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. In data 16/06/2021, con nota prot. 30355 trasmessa tramite raccomandata A.R., regolarmente notificata, il sig. Nominativo_1 veniva invitato a presentarsi presso l'ufficio in intestazione, ovvero, considerando la necessità di ridurre gli spostamenti e gli incontri in presenza durante l'emergenza dovuta al COVID19, a collegarsi il giorno 22/06/2021 alle ore 12,00, tramite la piattaforma Nominativo_2 per il contraddittorio, la firma e la successiva consegna del Processo Verbale di Constatazione. Il contribuente delegava l'avvocato Nominativo_3 a presenziare all'incontro fissato per il giorno 24/06/2021 alle ore 10,00, per la firma e la consegna del presente Processo Verbale di Constatazione (PVC). Tale incontro veniva rinviato al giorno 02/07/2021 in accordo con la Parte, la quale assicurava di far pervenire ulteriore documentazione, utile ai fini del calcolo dell'Imposta Unica relativa alla annualità 2016, ad integrazione di quella già prodotta con il questionario. A tutt'oggi, la documentazione aggiuntiva citata dal contribuente non risulta pervenuta.
In data 11/10/2021 l'Ufficio procedeva alla predisposizione del Processo Verbale di
Constatazione n. 80/RM/2021, e la successiva notifica per l'anno 2016 nei confronti del citato ricevitore e del bookmaker.
Il citato Processo Verbale di Constatazione veniva regolarmente notificato anche al coobbligato bookmaker estero. In considerazione del fatto che nessuna nuova documentazione relativa all'anno d'imposta 2016 veniva presentata dalle Parti, nessuna modifica veniva apportata alla base imponibile ed all'imposta dovuta per l'anno 2016 già indicate nel Processo Verbale di Constatazione. Con la sua memoria parte resistente ripercorre tutta la normativa in materia afferma la solidarietà tra CDT
e Bookmaker ed afferma che le sentenza in materia penale che escludono la punibilità del bookmaker come affermato da recenti sentenze della Cassazione non rilevano ai fini tributari e in relazione agli accertamenti della soggettività passiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
Precisa il giudice di primo grado che la ricorrente nel contestare la mancata notifica del processo verbale di constatazione (TVC), contenente i risultati fiscalmente rilevanti emersi dal controllo effettuato presso il
CTD, in tema di Imposta Unica sulle Scommesse, ha lamentato che sarebbe stato di fatto loro impedito di effettuare un contraddittorio con l'ADM. Tali deduzioni, dirette a contestare la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, si palesano infondate. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(SS.UU. n. 24823 del 2015) non è rinvenibile nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge. Come precisato nella sopra indicata pronuncia, infatti, tale principio generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale è, in effetti, di derivazione eurounitaria e, dunque, applicabile solo ai tributi c.d. "armonizzati", con conseguente esclusione della sua operatività nella fattispecie, venendo in rilievo pretese basate sulla disciplina nazionale. Inoltre, la completa articolazione delle difese da parte dei ricorrenti esclude ogni vizio di motivazione.
Ciò premesso, continua la CTP di Roma,è pacifica la circostanza che la Ricorrente_1 - non autorizzata ad operare in Italia - ricevesse le scommesse raccolte presso la ricevitoria gestita da Nominativo_1
. il Collegio al riguardo puntualizza che il tema oggetto del giudizio è stato compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18). Come anche di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (sez. V, ord. n. 8757 del 30 marzo 2021), tradizionalmente il presupposto dell'imposizione sui giochi e le scommesse non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998
n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che ( anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse». A norma dell'art. 1, comma 66, della I. n.
220/10: «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. lgs. [n.
504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La Corte costituzionale (con la sopra rischiata sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha riconosciuto che con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 deve ritenersi superato ogni dubbio interpretativo, avendo il legislatore chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, nonché stabilito che le ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookrnakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Sia il bookmaker che il ricevitore partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. Di qui la ragionevolezza dell'equiparazione ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker). Con specifico riguardo ai presupposti impositivi, è da ricordare che, ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, deve farsi riguardo al luogo nel quale il proponente/scommettitore ha conoscenza dell'accettazione della proposta, quando cioè, effettuata la puntata, egli riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la scommessa deve ritenersi concluso in Italia e non nel luogo in cui si trova la sede della società ricorrente, con conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
Continua ancora il giudice di primo grado, né può ritenersi sussistente una incompatibilità della norma impositiva con la legislazione comunitaria — in particolare con gli artt. 52 e 56 T.F.U.E., con l'art. 401 della
4 Direttiva 2006/112/CE e con l'art. 113 T.F.U.E. - tenuto conto, da un lato, del fatto che l'imposta unica integra un tributo non "armonizzato", dall'altro, che la stessa Direttiva 2006/112/CE ammette l'introduzione, da parte degli stati membri, di imposte sui giochi e sulle scommesse. Peraltro, l'imposta unica non colpisce il volume d'affari, ma è una somma di competenza dell'Erario dovuta dallo scommettitore ed incassata dal ricevitore per conto dello Stato italiano. Sul punto si è espressa la stessa Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sez. I, con la sentenza del 26 febbraio 2020 causa C788/18 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018), con la quale, nell'evidenziare che per determinare se sussista una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non sia oggettivamente giustificata, ha sottolineato che, alla luce delle previsioni dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, con conseguente esclusione di effetti discriminatori. Non appare infine in alcun modo discriminatoria la previsione di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 che - nell'introdurre la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari, di regolarizzare la propria posizione in merito all'Imposta Unica sulle
Scommesse con riferimento ai periodi di imposta anteriori al 2015 - ha posto l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione ex comma 643.
E' sufficiente al riguardo rilevare che l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia non
è altro che l'imprescindibile presupposto logico - giuridico ai fini della regolarizzazione fiscale (la disposizione in esame - nel prevedere la possibilità per coloro «che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli" di "regolarizzare la propria posizione") I ricorrenti hanno chiesto infine l'annullamento delle sanzioni irrogate essendo le norme tributarie violate di incerta interpretazione. E' al riguardo da rilevare che, quantomeno dall'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (di cui all'art. 1 comma 66 legge 220/2010), l'incertezza normativa non sussiste essendo state peraltro le questioni da tempo risolte da numerose pronunce giurisprudenziali. Giova precisare, altresì, che in esito ai chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia ed ai principi espressi dalla Corte di Cassazione,
l'orientamento della giurisprudenza può ritenersi, allo stato, consolidato.
Appella parte ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e Monopoli chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado ha operato una ricostruzione della fattispecie molto approfondita, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Comunità europea, condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Il Collegio preliminarmente rappresenta che come già rilevato dal giudice di primo grado, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 24823 del 2015) non è rinvenibile nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, infatti, tale principio generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale è di derivazione eurounitaria, quindi, applicabile solo ai tributi c.d. "armonizzati.
Appare pacifico che la Ricorrente_1 - non autorizzata ad operare in Italia - ricevesse le scommesse raccolte presso la ricevitoria gestita da Nominativo_1. La questione oggetto del presente giudizio, come rappresentato anche dal giudice di primo grado, è stata affrontata da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18). La
Corte di cassazione (sez. V, ord. n. 8757 del 30 marzo 2021), ha chiarito che il presupposto dell'imposizione sui giochi e le scommesse non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che
è, appunto, il servizio di gioco. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998
n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che ( concorsi pronostici e le scommesse». A norma dell'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10: «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze
-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La Corte costituzionale (con la richiamata sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha riconosciuto che con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 deve ritenersi superato ogni dubbio interpretativo, avendo il legislatore chiarito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, nonché stabilito che le ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookrnakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Sia il bookmaker che il ricevitore partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
Come puntualizzato nella sentenza impugnata, i presupposti impositivi da tener presente per l'individuazione del luogo di conclusione del contratto, sono il luogo nel quale il proponente/scommettitore ha conoscenza dell'accettazione della proposta, quando cioè, effettuata la puntata, egli riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la scommessa deve ritenersi concluso in Italia e non nel luogo in cui si trova la sede della società ricorrente, con conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
Tra l'altro, come sottolineato dalla CTP di Roma, non può ritenersi sussistente una incompatibilità della norma impositiva con la legislazione comunitaria — in particolare con gli artt. 52 e 56 T.F.U.E., con l'art. 401 della 4 Direttiva 2006/112/CE e con l'art. 113 T.F.U.E. - tenuto conto, da un lato, del fatto che l'imposta unica integra un tributo non "armonizzato", dall'altro, che la stessa Direttiva 2006/112/CE ammette l'introduzione, da parte degli stati membri, di imposte sui giochi e sulle scommesse. Peraltro, l'imposta unica non colpisce il volume d'affari, ma è una somma di competenza dell'Erario dovuta dallo scommettitore ed incassata dal ricevitore per conto dello Stato italiano. Sul punto si è espressa la stessa Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sez. I, con la sentenza del 26 febbraio 2020 causa C788/18 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018), con la quale, nell'evidenziare che per determinare se sussista una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, ha sottolineato che, alla luce delle previsioni dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, con conseguente esclusione di effetti discriminatori.
A quanto esposto va aggiunto che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata, la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione».
Tale evenienza rappresenterebbe una vera discriminazione nei confronti degli operatori con regolare concessione rispetto a quelli che esercitano le attività di scommesse arbitrariamente.
Non appare infine in alcun modo discriminatoria la previsione di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre
2014 n. 190 che - nell'introdurre la possibilità, per i soggetti che offrono le scommesse, di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari, di regolarizzare la propria posizione in merito all'Imposta Unica. Tra l'altro, sul punto non esiste incertezza normativa essendo stata la questione da tempo risolta da numerose pronunce giurisprudenziali evidenziate nella presente pronuncia.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane, che liquida in € 7.000,00, già operata la detrazione come per legge. Così deciso in Roma l'11.2.2026