Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 977
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione normativa

    La Corte ritiene che la normativa impositiva non sia incompatibile con la legislazione comunitaria, in quanto l'imposta unica non è un tributo armonizzato e la Direttiva 2006/112/CE ammette l'introduzione di imposte sui giochi e sulle scommesse. L'imposta unica non colpisce il volume d'affari ma è una somma dovuta all'Erario. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzioni basate sul luogo di stabilimento, escludendo effetti discriminatori. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha superato ogni dubbio interpretativo, chiarendo che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle sanzioni. Il presupposto impositivo è il luogo di conclusione del contratto, che coincide con il luogo in cui lo scommettitore riceve la ricevuta di gioco.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che non esiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo nel nostro ordinamento, salvo previsioni espresse di legge. Tale principio, di derivazione eurounitaria, è applicabile solo ai tributi 'armonizzati', escludendone l'operatività nella fattispecie in esame, relativa a pretese basate sulla disciplina nazionale. Inoltre, la completa articolazione delle difese da parte dei ricorrenti esclude ogni vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Annullamento delle sanzioni irrogate

    La Corte rileva che, a partire dall'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 66 legge 220/2010), l'incertezza normativa non sussiste più, essendo le questioni state risolte da numerose pronunce giurisprudenziali. L'orientamento giurisprudenziale è consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 977
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 977
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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