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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. IE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale ed autodifeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Attore
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
(P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore – avente sede a Catania in viale O. Da Pordenone
Entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. PATANE' SALVATORE, rappresentante e difensore
Convenute
Oggetto: Risarcimento del danno da diffamazione
Conclusioni delle parti: Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 1.4.2025 e 14.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la , Controparte_1 Parte_2 allegando il carattere diffamatorio dell'articolo dal titolo “Bloccati decreti ingiuntivi e presto il
Tribunale valuta il “patto di quota”, pubblicato il 7.10.2022 nel quotidiano La Sicilia e firmato dalla
1 convenuta , chiedendo la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali subìti a causa della lesione del proprio diritto all'onore e alla reputazione, nonché la rimozione della versione online dell'articolo e la pubblicazione della sentenza sulla medesima testata.
Premetteva di essere stato coinvolto in plurimi giudizi penali e civili che l'hanno visto contrapposto a
, e (per comodità espositiva indicate Parte_3 CP_2 Parte_4 sinteticamente come le “eredi ”), i quali traggono origine dall'azione risarcitoria promossa da CP_2
Parte queste ultime – con il patrocinio dell'odierno attore e del – nei confronti dell' di Controparte_3
SE per la vicenda legata al decesso del loro congiunto domanda accolta dal Per_1
Tribunale di SE (sentenza n. 391/2013) e integralmente confermata dalla Corte di Appello di
SE (sentenza n. 23/2020).
Allegava, ai fini di una ricostruzione della cornice fattuale in cui si inserisce la condotta ascritta alle odierne convenute:
- che, in seguito al riconoscimento della fondatezza della domanda proposta dalle eredi in sede CP_2 prime cure, veniva – anch'essa con il patrocinio dell'odierno attore e del – Controparte_3 utilmente esperita la procedura di pignoramento presso terzi (nel caso di specie, , Controparte_4 definita con l'ordinanza di assegnazione delle somme dell'1.4.2014 pronunciata dal Tribunale di
Palermo;
- che con scrittura privata del 12.1.2009 l'odierno attore concludeva con le eredi accordo sul CP_2 compenso professionale, determinato a percentuale (c.d. patto di quota lite), sulla base della quale, dapprima chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di Gela l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 152/2014 del 15.4.2014 nei confronti delle eredi e, in seguito – CP_2 rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle eredi in data 6.5.2014 – l'assegnazione delle CP_2 somme con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 16.7.2014;
- che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/2014 veniva rigettata dal Tribunale di Gela con ordinanza collegiale n. 6357 del 19.9.2018, provvedimento che veniva impugnato con ricorso per cassazione dalle eredi e, infine, cassato con rinvio – in accoglimento del secondo, terzo e CP_2 quarto motivo proposti nel ricorso introduttivo – dalla Suprema Corte con sentenza n. 28914 del
5/10/2022, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto cui il giudice del rinvio è chiamato a conformarsi, tenendo conto dei rilievi contenuti nella pronuncia: “il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata dal d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è
2 valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali”;
- che, in seguito alle denunce presentate per i medesimi fatti dalle eredi veniva avviato nei CP_2 confronti dell'attore un procedimento penale definito, in primo grado, dal Tribunale di Gela con sentenza n. 544/2021 del 16.9.2021 – con la quale veniva condannato Parte_1 alla pena della reclusione di un anno e un mese per i soli reati di truffa e patrocinio infedele e al pagamento di una provvisionale dal complessivo ammontare di € 90.000,00 (€ 30.000,00 per ciascuna delle eredi – pronuncia riformata con sentenza n. 663/2022 del 13.7.2022 dalla CP_2
Corte di Appello di SE, la quale dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all'odierno attore per intervenuta prescrizione, pur confermando le statuizioni civili determinate dal giudice di prime cure;
- che, infine, tale ultimo provvedimento veniva impugnato dall'attore con ricorso per cassazione per le sole statuizioni civili, procedimento allo stato pendente (Cfr. estratto sentenza della Corte di
Appello di SE irrevocabile, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta del
26.4.2023);
Affermava il carattere diffamatorio dell'articolo firmato dalla , il quale rappresenta come CP_1 attuale la condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di – Parte_1 chiaramente identificabile, avendo la convenuta fatto espressa menzione al titolo professionale, al prenome e al cognome dell'odierno attore (e ciò a differenza delle eredi per le quali è stato CP_2 mantenuto l'anonimato) – omettendo di riferire della dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di Appello di SE e del carattere non definitivo della condanna al pagamento della provvisionale contenuta nel medesimo provvedimento, informazioni facilmente reperibili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Deduceva, inoltre, la mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia, considerato che i fatti narrati nell'articolo risalgono al mese di aprile 2014, nonché l'impiego di un registro linguistico non improntato a oggettività; dalla lettura del testo emerge, infatti, l'intento della convenuta di rappresentare le eredi quali “vittime” delle condotte ascritte all'odierno attore, attraverso l'uso di CP_2 espressioni suggestive (tra le quali “conto salato” per indicare i compensi oggetto del giudizio civile
3 che vede contrapposto e le eredi e l'accostamento, nello stesso Parte_1 CP_2 contesto, di procedimenti civili e penali, scelte stilistiche idonea ad ingenerare nel lettore la percezione di un'attuale responsabilità penale nonostante l'estinzione del reato dichiarata dalla Corte di Appello.
Lamentava, inoltre, l'inesattezza dell'affermazione secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe annullato i due decreti ingiuntivi emessi in suo favore per compensi professionali, essendosi la
Suprema Corte limitata ad accogliere alcuni dei motivi di ricorso avanzati dalle eredi disponendo CP_2 il rinvio al Tribunale di Gela.
Allegava, quindi, di avere subìto un danno alla propria reputazione personale e professionale – tale da minare finanche la propria serenità familiare – in considerazione della fama acquisita in oltre cinquanta anni di attività professionale nel corso dei quali ha dato impulso a giudizi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di importanza tale da avere un'eco nazionale e internazionale.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni e causali meglio sopra esposte, la responsabilità risarcitoria - in solido - degli odierni convenuti ex artt. 2043 c.c.,
2059.c.c., 2 e 3 cost., 595 c.p., anche previo accertamento incidenter tantum di quest'ultima fattispecie penale, al risarcimento dei danni morali, non patrimoniali per lesione dei valori costituzionali dell'onore e della reputazione personale e professionale e, per l'effetto, condannare i convenuti - in solido - e per le ragioni e causali di cui in narrativa alla somma di €.300.000,00 e/o a quella maggiore
o minore che risulterà provata in corso di causa e/o il decidente riterrà di liquidare in via equitativa;
ordinare al giornale convenuto la rimozione della versione on line dell'articolo diffamatorio del
07.10.2022, allo stato ancora visualizzabile in rete;
nel caso di accoglimento della presente azione, ordinare al convenuto di procedere alla pubblicazione della sentenza per estratto e per due CP_5 volte consecutive sul quotidiano “La Sicilia” - cronaca di SE, in apposita colonna recante
l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza con caratteri doppi rispetto a quelli normalmente adoperati dalla testata per il contenuto degli articoli di stampa, entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, autorizzando l'attore, in difetto di adempimento del convenuto entro il detto termine, a procedervi con diritto di ripetere le spese a carico dell'obbligato”.
Con comparsa di risposta del 28.3.2023 si sono costituiti in giudizio la Parte_2
e , contestando la fondatezza della domanda proposta
[...] Controparte_1 dall'attore.
Esponevano che l'articolo riporta fedelmente il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n.
28914 del 5/10/2022, evidenziando che il testo riproduce i passaggi essenziali della decisione e che il linguaggio utilizzato risponde all'esigenza di rendere accessibile – e, quindi, maggiormente comprensibile – al lettore medio una vicenda complessa, senza alterare la sostanza dei fatti. Affermava,
4 inoltre, la veridicità dell'articolo nella parte in cui riporta fedelmente il contenuto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela nel corso del primo grado giudizio, la quale ha accertato la responsabilità penale dell'attore per i reati di patrocinio infedele e truffa, ricostruzione dei fatti in seguito confermata – nel merito – dalla Corte di Appello di SE che, difatti, ha mantenuto ferma la condanna alla provvisionale emessa dal giudice di prime cure e ciò sebbene i reati ascritti all'odierno attore siano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
In via subordinata, deduceva che, anche laddove si ritenesse fondata la domanda proposta dall'attore, la richiesta risarcitoria potrebbe trovare accoglimento poiché, in primo luogo, priva di prova – non avendo l'attore offerto elementi in grado di dimostrare il danno subìto né il nesso causale tra la pubblicazione della notizia e il pregiudizio sofferto – e, in ogni caso, sproporzionata, tenendo conto della portata circoscritta della diffusione dell'articolo.
Evidenziava, infine, l'inidoneità delle eventuali imprecisioni terminologiche ad incidere sulla percezione complessiva della vicenda ovvero a determinare a carico dell'attore un'offesa gratuita, avendo la convenuta utilizzato espressioni di uso corrente nel linguaggio giornalistico, CP_1 prive di connotazioni gravemente infamanti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “rigettare integralmente la domanda dell'attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
condannare la stessa al pagamento delle spese, competenze ed onorari”.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione – non avendo le parti articolato diversi mezzi istruttori né depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. nonostante la concessione dei termini di rito (Cfr. ordinanza del 13.4.2023) – con ordinanza del 12.6.2025, emessa all'esito della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Contenuto diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022. Presupposti dell'illecito tipizzato dall'art.
595 c.p. e ambito di operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.
Occorre, in via preliminare, delineare sinteticamente i caratteri della reputazione – quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata dall'art. 595 c.p. (“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione (…)”) – che, secondo la concezione c.d. fattuale, costituisce il profilo esteriore dell'onore, da intendersi come il senso della dignità personale maturato in conformità all'opinione del gruppo sociale di appartenenza, secondo il particolare contesto storico di riferimento (cfr. Cassazione penale, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016:
“secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che viene
5 tutelato attraverso l'incriminazione di cui si tratta è l'opinione sociale del "valore" della persona offesa dal reato”; confermata da ultimo con Sentenza n. 33106 del 28/9/2020).
Secondo l'elaborazione pretoria, l'evento del reato di diffamazione si realizza nel momento in cui viene leso il bene della reputazione ed è dunque costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto ad incidere sulla reputazione di uno specifico individuo.
A tal fine è necessario che i termini o le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo, poiché la divulgazione di fatti non veritieri concernenti la vita di quest'ultimo può non determinare automaticamente la lesione al bene giuridico di fattispecie, ben potendo risultare indifferenti per l'integrità della sua reputazione.
Peraltro, una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie oggettiva di cui all'art. 595 c.p. è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. allorquando cagioni un danno ingiusto alla vittima, sia esso di natura patrimoniale – ossia quando incide su aspetti economici e professionali – ovvero non patrimoniale, ove sia suscettibile di compromettere il valore sociale e personale della reputazione del soggetto passivo della condotta.
Nondimeno, benché l'onore abbia natura di diritto costituzionalmente rilevante – riconosciuto e tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., in quanto implicito corollario della dignità umana – all'interno della gerarchia assiologica mobile edificata dalla Carta Costituzionale assume parimenti rilievo la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), sicché la diffamazione non può ritenersi integrata quando l'offesa all'altrui reputazione sia conseguenza dell'esercizio di tale diritto soggettivo, venendo in tal caso in rilievo una causa di giustificazione che rende la condotta diffamatoria giuridicamente lecita.
Invero, la manifestazione del pensiero costituisce il canale attraverso il quale l'identità personale dell'individuo si esprime all'esterno, attraverso la formulazione di idee o di giudizi, la cui tutela – che trova un sicuro fondamento sovranazionale nell'art. 10 C.E.D.U. – non è limitata alla sua proiezione individuale bensì si estende alle forme di manifestazione collettiva del pensiero e nella sua naturale declinazione, quale diritto all'informazione attiva – che si traduce nel diritto ad informare la collettività – e passiva – intesa quale diritto ad essere informati – che costituisce un presidio essenziale nell'attuale contesto ordinamentale (diritto all'informazione che la Corte Costituzionale non ha esitato a rappresentare in termini di “pietra angolare dell'ordine democratico”. Cfr. Corte Costituzionale,
Sentenza n. 84/1969).
Tuttavia, siffatto diritto non può essere esercitato in maniera indiscriminata sicché, al fine di escludere l'antigiuridicità della condotta tipizzata come diffamazione, è necessario che esso si esplichi nell'ambito dei limiti propri di legittimità del diritto stesso e nel rispetto dei diritti di pari rango
6 costituzionale che contribuiscono – in un'ottica di bilanciamento – a tracciarne il perimetro esterno
(Cfr. sul punto, Corte Costituzionale, Sentenza n. 150/2021: “ (…) Come rammentato nell'ordinanza n.
132 del 2020, se è vero che la libertà di espressione – in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non
è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare”).
I limiti scriminati del diritto di cronaca vanno individuati, per giurisprudenza pacifica, inaugurata dal c.d. decalogo del giornalista (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984): nella verità – anche nella forma putativa (purché almeno nelle forme di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, condizione necessaria per l'operatività dell'art. 59, co. 4 c.p.) – intesa come corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti, requisito che assume particolare rigore per il giornalista in considerazione della sua qualità di professionista dell'informazione, il quale è chiamato ad accertare l'autenticità e l'attualità della notizia divulgata e verificare l'attendibilità delle fonti utilizzate;
nella pertinenza, consistente nell'interesse pubblico – anche se relativo ad una determinata collettività – alla conoscenza dei fatti narrati, requisito che deve essere valutato tenendo in considerazione non solo la natura e la rilevanza del fatto narrato, isolatamente considerato, bensì la notorietà del soggetto che ne è il protagonista in considerazione della sua posizione sociale ovvero della rilevanza delle funzioni svolte;
infine, la continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione dei fatti di modo che – anche laddove il giornalista decida di utilizzare un registro linguistico caustico – l'informazione non trasmodi mai in un'aggressione gratuita all'altrui reputazione.
Tale cornice di principi, conferisce alla libertà di espressione del giornalista – si ribadisce, un soggetto qualificato, non assimilabile al quivis de populo – il carattere condizionato da un esercizio in buona fede della professione e ciò in ragione dell'aspettativa all'accuratezza e all'affidabilità delle
7 informazioni veicolate al pubblico che l'ordinamento ripone nella sua attività (Cfr. Cassazione, Sez.
Unite, Sentenza n. 13200 del 18/5/2025; Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2015, Petikainen c.
Finlandia, § 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, c. Italia, §. 36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, Parte_6
Sagdic c. Turchia, § 27; Corte EDU, Grand Chamber, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, § 181).
Ciò premesso in ordine ai principi chiamati ad operare nel caso che ci occupa, va osservato, con riferimento specifico all'oggetto del presente giudizio, che la condotta diffamatoria ascritta alle odierne convenute è consistita – secondo la prospettazione offerta da parte attrice – nella pubblicazione dell'articolo del 7.10.2022 sull'edizione cartacea del quotidiano La Sicilia avente ad oggetto una vicenda priva di interesse pubblico, narrata in maniera distorta – attraverso l'esposizione di circostanze di fatto non conformi alla realtà (in particolare, l'attualità della condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di , stante l'indebita sovrapposizione dei diversi procedimenti Parte_1 civili e penali che hanno visto coinvolto l'attore, e l'errata ricostruzione del contenuto della sentenza n.
28914 del 5/10/2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione) – ed avvalendosi di artifici linguistici
(ossia l'uso di una terminologia screditante) e grafici (utilizzo del grassetto per il nome dei protagonisti e della dimensione del carattere per evidenziare il titolo) idonei a restituire al lettore un profilo distorto dell'avvocati , quali professionisti che “approfittano delle proprie clienti” rappresentate, di Parte_1 converso, come delle “vittime”.
Ebbene, appare doveroso – sin d'ora – precisare che parte attrice non ha offerto alcuna prova dell'attuale presenza e libera consultabilità dell'articolo nella versione digitale del quotidiano, circostanza espressamente contestata dalle convenute nel proprio atto di costituzione (Cfr. pag. 21 della comparsa di risposta).
Va, altresì, preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto in sede di citazione – la notizia riportata nell'articolo del 7.10.2022 rivestiva, al momento della sua pubblicazione, sicuro interesse pubblico avendo ad oggetto il più recente sviluppo di una vicenda giudiziaria che coinvolgeva un professionista conosciuto all'interno della comunità gelese, come risulta dalla stessa documentazione versata in atti dall'attore, la quale dimostra una certa notorietà di
[...]
, avvocato operante nel foro di Gela. Parte_1
Tale circostanza rende, altresì, giustificabile la scelta della convenuta di omettere le CP_1 generalità complete delle eredi informazione che, se divulgata, non avrebbe rivestito alcuna CP_2 utilità nell'economia dell'articolo né, d'altro canto, avrebbe offerto nuovi o diversi elementi valutativi al lettore.
Parimenti, da un esame complessivo dell'articolo – sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo delle modalità scelte dalla convenuta per l'esposizione dei fatti narrati – non emergono elementi idonei a fare
8 ritenere superato il limite della continenza formale cui è tenuto un professionista dell'informazione nell'esercizio della propria attività.
Difatti, benché la convenuta non abbia utilizzato un registro linguistico asettico, CP_1 ricorrendo ad espressioni colorite per descrivere la vicenda (“conto salato” rispetto ai compensi oggetto del contenzioso tra le eredi e l'odierno attore, il cui importo risulta, in effetti – al di là di ogni CP_2 valutazione circa la sua legittimità – obiettivamente elevato;
il riferimento al rischio che tali compensi diventino “solo dei numeri sulla carta”, espressione che – evidentemente – mira ad enfatizzare le potenziali conseguenze che potrebbero derivare da una decisione del Tribunale di Gela di segno contrario a quella annullata con rinvio dalla Suprema Corte senza, tuttavia, trasmodare in una scorretta esposizione dei fatti), dal complessivo tenore dell'articolo non si rinviene alcun segno di gratuita aggressione alla reputazione dell'odierno attore.
Neppure, d'altro canto, assumono rilievo ai fini di escludere la sussistenza del requisito della verità della notizia le imprecisioni tecniche – tenuto conto dell'assenza di un provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo 152/2014 – contenute nel titolo dell'articolo (“Bloccati decreti ingiuntivi e presto il
Tribunale valuta il “patto di quota”), poiché, per costante giurisprudenza, non assumono rilievo nella valutazione del carattere diffamatorio di una notizia le inesattezze dei fatti aventi carattere
'secondario', ossia tali da non alterare, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 13200 del
18/5/2025; Ordinanza n. 12903 del 26/6/2020; Ordinanza n. 7757 dell'8/4/2020; Ordinanza n. 11233 del 9/5/2017).
Invero, la circostanza che il decreto ingiuntivo n. 152/2014 emesso a favore dell'odierno attore non sia stato, in effetti, “bloccato” (termine privo di pregnanza dal punto di vista giuridico) non costituisce inesattezza capace di attribuire una portata maggiormente offensiva alla narrazione dei fatti, specie nel contesto di un articolo principalmente incentrato sugli esiti del ricorso per cassazione che – alla luce dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Gela – determineranno una nuova valutazione circa la validità del patto di quota lite su cui si fondano i crediti professionali azionati da
. Parte_1
Tale valutazione non può, tuttavia, estendersi alla parte dell'articolo che riporta il dispositivo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'odierno attore dal Tribunale di Gela, il cui contenuto assume sicura portata diffamatoria inducendo il c.d. lettore medio – ossia quello che si approccia anche superficialmente alla notizia – a ritenere attuale l'affermazione di responsabilità penale contenuta in detto provvedimento.
9 Difatti, sebbene l'articolo riporti fedelmente il contenuto della sentenza n. 544/2021 del 16.9.2021,
l'assenza di menzione alla successiva sentenza della Corte di Appello di SE che ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto all'attore per effetto della prescrizione – emessa nel mese di luglio del
2022 (le cui motivazioni sono state pubblicate nel mese di agosto del medesimo anno) – incide sulla veridicità della notizia sotto il profilo della sua attualità, profilo cruciale nell'ambito della c.d. cronaca giudiziaria la cui carenza impedisce l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e conferisce carattere diffamatorio alla notizia in quanto sostanzialmente falsa.
Peraltro, non sussistono neppure i margini per invocare la veridicità della notizia in termini putativi, essendo indispensabile che il giornalista verifichi, con cura e diligenza, l'attendibilità della fonte e l'aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale, analogamente a quanto verificatosi nel caso che ci occupa
(Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 29265 del 7/10/2022; Ordinanza n. 21969 del 12/10/2020).
Tale conclusione risulta conforme alle direttive ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, chiamate di recente a confrontarsi proprio sui limiti dell'esercizio del diritto di cronaca quando questo miri a narrare vicende giudiziarie da veicolare alla collettività, intercettando interessi di sicuro rilievo costituzionale – diversi e ulteriori all'onore e alla reputazione – quali il controllo democratico delle decisioni emesse dal potere giudiziario (art. 101, co. 2 Cost. che enuncia “un principio funzionale
a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la giurisdizione viene esercitata, il proprio referente. L'attività giornalistica in generale e il circuito dell'informazione in particolare assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell'opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico”) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., ), e ciò sulla scorta del riconoscimento che la circolazione di tali informazioni assume “una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari”.
La partecipazione del principio di non colpevolezza al giudizio di bilanciamento “porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto”, sicché il giornalista è a rifuggire da “artificiose rielaborazioni e
10 reinterpretazioni delle informazioni tratte da atti/provvedimenti giudiziari, alterandone o manipolandone il contenuto, imponendo, altresì, un necessario aggiornamento temporale dell'informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttori intercorsi tra il momento dell'atto/provvedimento al quale si fa riferimento e quello della divulgazione della notizia” (cfr.
Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 13200 del 18/5/2025).
3. Risarcimento del danno per equivalente. Infondatezza
Fatte tali premesse sul carattere parzialmente diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022 curato dalla convenuta e pubblicato sul quotidiano La Sicilia di proprietà della convenuta CP_1 la domanda di condanna al risarcimento del danno per Parte_2 equivalente proposta dall'attore deve essere rigettata in quanto infondata.
Con riferimento al riconosciuto carattere diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022 – nella sola parte in cui rappresenta in termini di attualità la condanna per i reati di patrocinio infedele e truffa, ascritti all'odierno attore (venuta meno per effetto della sentenza n. 663/2022 emessa dalla Corte di Appello di
SE il 13.7.2022) – deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sua portata lesiva appare senz'altro circoscritta dall'evidente centratura della notizia sul giudizio civile avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di per i crediti da Parte_1 questo vantanti nei confronti delle eredi a titolo di compensi professionali. CP_2
Invero, grande parte della notizia è dedicata ad esporre le questioni esaminate dalla Suprema Corte, in particolare sotto il profilo della validità del patto di quota lite sulla base del quale sono stati determinati i crediti poi azionati, nelle forme del monitorio, dall'odierno attore e che il Tribunale di Gela sarà chiamato a vagliare in sede di giudizio di rinvio, come emerge già dal titolo dell'articolo – che non contiene alcun accenno alla responsabilità penale degli avvocati – e da un primo esame del Parte_1 suo contenuto, il quale si focalizza sul giudizio civile che vede contrapposto l'odierno attore e le eredi riservandogli uno spazio quantitativamente prevalente (occupando la seconda e la terza colonna CP_2 dell'articolo, nonché la quasi totalità della prima e della quarta colonna) e relegando le affermazioni lesive della reputazione di a un piano non centrale della narrazione, con Parte_1 conseguente attenuazione dell'effetto denigratorio.
D'altro canto, parte attrice non ha dato alcuna prova dell'esistenza della versione online dell'articolo oggetto del presente giudizio né ha allegato elementi in grado di corroborare la ritenuta potenzialità diffusiva della notizia, che essendo stata diffusa tramite la pagina locale (“Gela”) di un quotidiano cartaceo, deve comunque considerarsi coincidente con l'ambito ristretto della comunità gelese.
Neppure sono stati offerti elementi da cui desumere l'effettiva risonanza mediatica suscitata dallo scritto e le specifiche, concrete conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, della
11 cui allegazione comunque era gravata parte attrice (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4005 del 18/2/2020:
“Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”. Principio confermato più di recente da Cassazione, Ordinanza n. 479 dell'11/1/2023; Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021; Ordinanza
n. 4005 del 18/2/2020), onere che non può ritenersi assolto mediante un richiamo tralatizio alle nozioni di fatto notorio – che rientrando nel comune patrimonio di conoscenza può essere utilizzato dal giudice a prescindere da un'autonoma iniziativa delle parti (art. 115, co. 2 c.p.c.) – e di presunzione – ossia quel ragionamento di tipo induttivo che consente di dedurre l'esistenza di un fatto ignoto allorquando sia provato un fatto base ad esso legato secondo l'id quod plerumque accidit (artt. 2727 e ss c.c.) – le quali, se non agganciate a concreti elementi fattuali (diversi e ulteriori dal mero fatto illecito) che il danneggiato ha l'onere di introdurre nel giudizio non consentono di ritenere provate le conseguenze dannose discendenti dalla lesione della reputazione.
Anche a volere trascurare la ridotta portata denigratoria dell'articolo e le già evidenziate carenze asseverative circa la sua capacità diffusiva, non può non osservarsi che parte attrice non ha offerto alcun elemento in grado di suffragare le prospettate conseguenze dannose sulla propria sfera personale e familiare né, d'altro canto ha articolato mezzi istruttori idonei a corroborare le allegate conseguenze pregiudizievoli per la reputazione di che l'articolo del 7.10.2022 avrebbe Parte_1 prodotto nella comunità degli operatori del diritto.
Invero, benché l'attore abbia senz'altro dato prova di essere un professionista di lungo corso (Cfr. all.
n. 19 e 20 all'atto di citazione), noto in particolare all'interno del foro gelese anche in ragione della delicatezza dei giudizi dallo stesso patrocinati nel tempo (la cui eco, in talune ipotesi, ha avuto una portata nazionale. Cfr. articoli di quotidiani locali, nazionali e internazionali prodotti in allegato all'atto di citazione) – elemento che, se isolatamente considerato, potrebbe costituire un indice da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio risarcibile nella sfera giuridica di (Cfr. Parte_1
Cassazione, Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con
12 le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”) – nel caso di specie, ciò non appare sufficiente in quanto dalla stessa documentazione offerta in comunicazione con l'atto di citazione emerge che l'articolo per cui è causa non ha prodotto alcun discredito ai danni della parte all'interno di quella comunità con la quale lo stesso ha interagito nei lunghi anni di esercizio della professione forense.
Invero, la circostanza che ad appena due mesi dalla pubblicazione dell'articolo (ossia il 22.12.2022) il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela abbia deciso di conferire all'odierno attore la toga d'oro – onorificenza, come è noto, riservata agli avvocati che hanno maturato una lunga carriera che si siano distinti per meriti professionali, etica e impegno costante nella difesa della giustizia (confermando l'analogo premio riconosciuto nel 2012) – durante una cerimonia pubblica presso un'aula di rappresentanza del Palazzo di Giustizia di Gela alla presenza dei principali esponenti della comunità forense gelese, dimostra l'assoluta incapacità dell'articolo del 7.10.2022 di produrre conseguenze ulteriori alla obiettiva lesione della reputazione, in grado di ledere ovvero offuscare le capacità professionali e il riconoscimento di all'interno della sua comunità di Parte_1 riferimento.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di risarcimento per equivalente non può che essere rigettata
4. Domanda di risarcimento in forma specifica (rettifica e pubblicazione della sentenza).
Accoglimento
L'attore ha, infine, domandato la condanna della controparte alla pubblicazione della sentenza per estratto quale forma di riparazione in forma specifica.
Tale ultima domanda merita accoglimento in ragione dell'obiettiva non attualità – già percepibile al momento della pubblicazione dell'articolo – della notizia riportata nell'articolo del 7.10.2022 in ordine alle sorti del giudizio penale instaurato nei confronti di . Parte_1
Occorre richiamare, in primo luogo, il disposto dell'art. 120 c.p.c., ai sensi del quale “nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno (…) il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”, norma che configura una misura non diretta esclusivamente a riparare il danno – funzione di tutela successiva espressamente enunciata dall'articolo e riconosciuta dalla giurisprudenza
13 (Cfr. tra le altre Cassazione, Sentenza n. 2087 del 5/2/2015) – bensì avente funzione latu sensu sanzionatoria ad efficacia preventiva a tutela dell'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà.
Depone a favore della superiore interpretazione la considerazione che la pubblicazione della sentenza costituisce un provvedimento espressione di un potere discrezionale del giudice che – avendo ad oggetto una “decisione di merito” e non necessariamente una condanna al risarcimento del danno, a differenza di quanto avviene in materia specifiche (vds. Cassazione, Sentenza n. 5708 del 20/11/1985 in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c. che, diversamente dalla norma generale di cui all'art. 120 c.c., correla la pubblicazione della sentenza all'emissione di una condanna al risarcimento del danno;
si veda anche il disposto dell'art. 9 della L. n. 47/1948) – può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (v. Cass. n. 6226/2013, n. 1982/2003, n. 564/1995), a differenza del risarcimento del danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi (v. Cass. n. 12103/1995)” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 1091 del 21/1/2016).
Per tale ragione, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dall'attore possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 120 c.p.c. pur non ricorrendo i presupposti per l'attivazione dell'analogo rimedio previsto dall'art. 9 della L. 47/1948 (il quale presuppone la pronuncia di una condanna a carico dell'autore della condotta diffamatoria) e ciò in quanto misura idonea a reintegrare la lesione alla reputazione subìta dall'odierno attore (danno evento che si configura, in re ipsa, per il solo fatto di avere rappresentato come attuale una circostanza screditante per ancorché non più attuale Parte_1 ancorché improduttivo di conseguenze dannose risarcibili, per come già chiarito) e a ripristinare – in favore della collettività – la verità dei fatti.
Pertanto, i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, a curare e sostenere le spese della pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano La Sicilia – nella parte dedicata alla cronaca di
SE – entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento, avvertendoli che in caso di mancato rispetto del termine potrà provvedervi l'attore, con il conseguente diritto a ripetere le relative spese.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta di rimozione dell'articolo asseritamente visibile sulla versione online del quotidiano La Sicilia, in assenza di prove circa la sua pubblicazione ovvero attuale fruibilità dagli utenti.
5. Spese di lite
14 Infine, tenuto conto del complessivo esito del giudizio – che vede, da un lato, l'attore vittorioso in ordine alla sola richiesta di accertamento del carattere parzialmente diffamatorio dell'articolo del
7.10.2022 ma, dall'altro, soccombente rispetto alla domanda principale di risarcimento del danno – e considerati i margini di incertezza in ordine all'esatto ambito di applicabilità del requisito della verità nel delicato ambito dell'esercizio della cronaca giudiziaria (in particolare, sulla nozione di inesattezze secondarie, inidonee in quanto tali ad assumere portata concretamente lesiva) che hanno finanche richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato, in data 7.10.2022, nella versione cartacea del quotidiano La Sicilia – a firma della convenuta – nella Controparte_1 parte in cui rappresenta come attuale la condanna dell'attore, , per i reati Parte_1 di patrocinio infedele e truffa, pronunciata dal Tribunale di Gela con sentenza n. 544/2021 del
16.9.2021, omettendo di riportare che con sentenza n. 663/2022 del 13.7.2022 la Corte di Appello di SE ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, dichiarando non doversi procedere in ordine ai suindicati reati poiché estinti per intervenuta prescrizione;
2) ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza nel quotidiano La Sicilia – nella parte dedicata alla cronaca di SE – a cura e spese delle convenute Controparte_1
e la , in solido tra loro, entro il termine
[...] Parte_2 di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, autorizzando in mancanza parte attrice a provvedervi in autonomia con diritto alla ripetizione delle relative spese;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
4) RIGETTA la domanda di rimozione della versione online dell'articolo proposta dall'attore;
5) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Gela, 24 dicembre 2025
Il Giudice
IE EA
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. IE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale ed autodifeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Attore
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
(P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore – avente sede a Catania in viale O. Da Pordenone
Entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. PATANE' SALVATORE, rappresentante e difensore
Convenute
Oggetto: Risarcimento del danno da diffamazione
Conclusioni delle parti: Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 1.4.2025 e 14.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la , Controparte_1 Parte_2 allegando il carattere diffamatorio dell'articolo dal titolo “Bloccati decreti ingiuntivi e presto il
Tribunale valuta il “patto di quota”, pubblicato il 7.10.2022 nel quotidiano La Sicilia e firmato dalla
1 convenuta , chiedendo la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali subìti a causa della lesione del proprio diritto all'onore e alla reputazione, nonché la rimozione della versione online dell'articolo e la pubblicazione della sentenza sulla medesima testata.
Premetteva di essere stato coinvolto in plurimi giudizi penali e civili che l'hanno visto contrapposto a
, e (per comodità espositiva indicate Parte_3 CP_2 Parte_4 sinteticamente come le “eredi ”), i quali traggono origine dall'azione risarcitoria promossa da CP_2
Parte queste ultime – con il patrocinio dell'odierno attore e del – nei confronti dell' di Controparte_3
SE per la vicenda legata al decesso del loro congiunto domanda accolta dal Per_1
Tribunale di SE (sentenza n. 391/2013) e integralmente confermata dalla Corte di Appello di
SE (sentenza n. 23/2020).
Allegava, ai fini di una ricostruzione della cornice fattuale in cui si inserisce la condotta ascritta alle odierne convenute:
- che, in seguito al riconoscimento della fondatezza della domanda proposta dalle eredi in sede CP_2 prime cure, veniva – anch'essa con il patrocinio dell'odierno attore e del – Controparte_3 utilmente esperita la procedura di pignoramento presso terzi (nel caso di specie, , Controparte_4 definita con l'ordinanza di assegnazione delle somme dell'1.4.2014 pronunciata dal Tribunale di
Palermo;
- che con scrittura privata del 12.1.2009 l'odierno attore concludeva con le eredi accordo sul CP_2 compenso professionale, determinato a percentuale (c.d. patto di quota lite), sulla base della quale, dapprima chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di Gela l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 152/2014 del 15.4.2014 nei confronti delle eredi e, in seguito – CP_2 rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle eredi in data 6.5.2014 – l'assegnazione delle CP_2 somme con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 16.7.2014;
- che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/2014 veniva rigettata dal Tribunale di Gela con ordinanza collegiale n. 6357 del 19.9.2018, provvedimento che veniva impugnato con ricorso per cassazione dalle eredi e, infine, cassato con rinvio – in accoglimento del secondo, terzo e CP_2 quarto motivo proposti nel ricorso introduttivo – dalla Suprema Corte con sentenza n. 28914 del
5/10/2022, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto cui il giudice del rinvio è chiamato a conformarsi, tenendo conto dei rilievi contenuti nella pronuncia: “il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata dal d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è
2 valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali”;
- che, in seguito alle denunce presentate per i medesimi fatti dalle eredi veniva avviato nei CP_2 confronti dell'attore un procedimento penale definito, in primo grado, dal Tribunale di Gela con sentenza n. 544/2021 del 16.9.2021 – con la quale veniva condannato Parte_1 alla pena della reclusione di un anno e un mese per i soli reati di truffa e patrocinio infedele e al pagamento di una provvisionale dal complessivo ammontare di € 90.000,00 (€ 30.000,00 per ciascuna delle eredi – pronuncia riformata con sentenza n. 663/2022 del 13.7.2022 dalla CP_2
Corte di Appello di SE, la quale dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all'odierno attore per intervenuta prescrizione, pur confermando le statuizioni civili determinate dal giudice di prime cure;
- che, infine, tale ultimo provvedimento veniva impugnato dall'attore con ricorso per cassazione per le sole statuizioni civili, procedimento allo stato pendente (Cfr. estratto sentenza della Corte di
Appello di SE irrevocabile, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta del
26.4.2023);
Affermava il carattere diffamatorio dell'articolo firmato dalla , il quale rappresenta come CP_1 attuale la condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di – Parte_1 chiaramente identificabile, avendo la convenuta fatto espressa menzione al titolo professionale, al prenome e al cognome dell'odierno attore (e ciò a differenza delle eredi per le quali è stato CP_2 mantenuto l'anonimato) – omettendo di riferire della dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di Appello di SE e del carattere non definitivo della condanna al pagamento della provvisionale contenuta nel medesimo provvedimento, informazioni facilmente reperibili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Deduceva, inoltre, la mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia, considerato che i fatti narrati nell'articolo risalgono al mese di aprile 2014, nonché l'impiego di un registro linguistico non improntato a oggettività; dalla lettura del testo emerge, infatti, l'intento della convenuta di rappresentare le eredi quali “vittime” delle condotte ascritte all'odierno attore, attraverso l'uso di CP_2 espressioni suggestive (tra le quali “conto salato” per indicare i compensi oggetto del giudizio civile
3 che vede contrapposto e le eredi e l'accostamento, nello stesso Parte_1 CP_2 contesto, di procedimenti civili e penali, scelte stilistiche idonea ad ingenerare nel lettore la percezione di un'attuale responsabilità penale nonostante l'estinzione del reato dichiarata dalla Corte di Appello.
Lamentava, inoltre, l'inesattezza dell'affermazione secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe annullato i due decreti ingiuntivi emessi in suo favore per compensi professionali, essendosi la
Suprema Corte limitata ad accogliere alcuni dei motivi di ricorso avanzati dalle eredi disponendo CP_2 il rinvio al Tribunale di Gela.
Allegava, quindi, di avere subìto un danno alla propria reputazione personale e professionale – tale da minare finanche la propria serenità familiare – in considerazione della fama acquisita in oltre cinquanta anni di attività professionale nel corso dei quali ha dato impulso a giudizi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di importanza tale da avere un'eco nazionale e internazionale.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni e causali meglio sopra esposte, la responsabilità risarcitoria - in solido - degli odierni convenuti ex artt. 2043 c.c.,
2059.c.c., 2 e 3 cost., 595 c.p., anche previo accertamento incidenter tantum di quest'ultima fattispecie penale, al risarcimento dei danni morali, non patrimoniali per lesione dei valori costituzionali dell'onore e della reputazione personale e professionale e, per l'effetto, condannare i convenuti - in solido - e per le ragioni e causali di cui in narrativa alla somma di €.300.000,00 e/o a quella maggiore
o minore che risulterà provata in corso di causa e/o il decidente riterrà di liquidare in via equitativa;
ordinare al giornale convenuto la rimozione della versione on line dell'articolo diffamatorio del
07.10.2022, allo stato ancora visualizzabile in rete;
nel caso di accoglimento della presente azione, ordinare al convenuto di procedere alla pubblicazione della sentenza per estratto e per due CP_5 volte consecutive sul quotidiano “La Sicilia” - cronaca di SE, in apposita colonna recante
l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza con caratteri doppi rispetto a quelli normalmente adoperati dalla testata per il contenuto degli articoli di stampa, entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, autorizzando l'attore, in difetto di adempimento del convenuto entro il detto termine, a procedervi con diritto di ripetere le spese a carico dell'obbligato”.
Con comparsa di risposta del 28.3.2023 si sono costituiti in giudizio la Parte_2
e , contestando la fondatezza della domanda proposta
[...] Controparte_1 dall'attore.
Esponevano che l'articolo riporta fedelmente il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n.
28914 del 5/10/2022, evidenziando che il testo riproduce i passaggi essenziali della decisione e che il linguaggio utilizzato risponde all'esigenza di rendere accessibile – e, quindi, maggiormente comprensibile – al lettore medio una vicenda complessa, senza alterare la sostanza dei fatti. Affermava,
4 inoltre, la veridicità dell'articolo nella parte in cui riporta fedelmente il contenuto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela nel corso del primo grado giudizio, la quale ha accertato la responsabilità penale dell'attore per i reati di patrocinio infedele e truffa, ricostruzione dei fatti in seguito confermata – nel merito – dalla Corte di Appello di SE che, difatti, ha mantenuto ferma la condanna alla provvisionale emessa dal giudice di prime cure e ciò sebbene i reati ascritti all'odierno attore siano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
In via subordinata, deduceva che, anche laddove si ritenesse fondata la domanda proposta dall'attore, la richiesta risarcitoria potrebbe trovare accoglimento poiché, in primo luogo, priva di prova – non avendo l'attore offerto elementi in grado di dimostrare il danno subìto né il nesso causale tra la pubblicazione della notizia e il pregiudizio sofferto – e, in ogni caso, sproporzionata, tenendo conto della portata circoscritta della diffusione dell'articolo.
Evidenziava, infine, l'inidoneità delle eventuali imprecisioni terminologiche ad incidere sulla percezione complessiva della vicenda ovvero a determinare a carico dell'attore un'offesa gratuita, avendo la convenuta utilizzato espressioni di uso corrente nel linguaggio giornalistico, CP_1 prive di connotazioni gravemente infamanti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “rigettare integralmente la domanda dell'attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
condannare la stessa al pagamento delle spese, competenze ed onorari”.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione – non avendo le parti articolato diversi mezzi istruttori né depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. nonostante la concessione dei termini di rito (Cfr. ordinanza del 13.4.2023) – con ordinanza del 12.6.2025, emessa all'esito della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Contenuto diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022. Presupposti dell'illecito tipizzato dall'art.
595 c.p. e ambito di operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.
Occorre, in via preliminare, delineare sinteticamente i caratteri della reputazione – quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata dall'art. 595 c.p. (“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione (…)”) – che, secondo la concezione c.d. fattuale, costituisce il profilo esteriore dell'onore, da intendersi come il senso della dignità personale maturato in conformità all'opinione del gruppo sociale di appartenenza, secondo il particolare contesto storico di riferimento (cfr. Cassazione penale, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016:
“secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che viene
5 tutelato attraverso l'incriminazione di cui si tratta è l'opinione sociale del "valore" della persona offesa dal reato”; confermata da ultimo con Sentenza n. 33106 del 28/9/2020).
Secondo l'elaborazione pretoria, l'evento del reato di diffamazione si realizza nel momento in cui viene leso il bene della reputazione ed è dunque costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto ad incidere sulla reputazione di uno specifico individuo.
A tal fine è necessario che i termini o le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo, poiché la divulgazione di fatti non veritieri concernenti la vita di quest'ultimo può non determinare automaticamente la lesione al bene giuridico di fattispecie, ben potendo risultare indifferenti per l'integrità della sua reputazione.
Peraltro, una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie oggettiva di cui all'art. 595 c.p. è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. allorquando cagioni un danno ingiusto alla vittima, sia esso di natura patrimoniale – ossia quando incide su aspetti economici e professionali – ovvero non patrimoniale, ove sia suscettibile di compromettere il valore sociale e personale della reputazione del soggetto passivo della condotta.
Nondimeno, benché l'onore abbia natura di diritto costituzionalmente rilevante – riconosciuto e tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., in quanto implicito corollario della dignità umana – all'interno della gerarchia assiologica mobile edificata dalla Carta Costituzionale assume parimenti rilievo la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), sicché la diffamazione non può ritenersi integrata quando l'offesa all'altrui reputazione sia conseguenza dell'esercizio di tale diritto soggettivo, venendo in tal caso in rilievo una causa di giustificazione che rende la condotta diffamatoria giuridicamente lecita.
Invero, la manifestazione del pensiero costituisce il canale attraverso il quale l'identità personale dell'individuo si esprime all'esterno, attraverso la formulazione di idee o di giudizi, la cui tutela – che trova un sicuro fondamento sovranazionale nell'art. 10 C.E.D.U. – non è limitata alla sua proiezione individuale bensì si estende alle forme di manifestazione collettiva del pensiero e nella sua naturale declinazione, quale diritto all'informazione attiva – che si traduce nel diritto ad informare la collettività – e passiva – intesa quale diritto ad essere informati – che costituisce un presidio essenziale nell'attuale contesto ordinamentale (diritto all'informazione che la Corte Costituzionale non ha esitato a rappresentare in termini di “pietra angolare dell'ordine democratico”. Cfr. Corte Costituzionale,
Sentenza n. 84/1969).
Tuttavia, siffatto diritto non può essere esercitato in maniera indiscriminata sicché, al fine di escludere l'antigiuridicità della condotta tipizzata come diffamazione, è necessario che esso si esplichi nell'ambito dei limiti propri di legittimità del diritto stesso e nel rispetto dei diritti di pari rango
6 costituzionale che contribuiscono – in un'ottica di bilanciamento – a tracciarne il perimetro esterno
(Cfr. sul punto, Corte Costituzionale, Sentenza n. 150/2021: “ (…) Come rammentato nell'ordinanza n.
132 del 2020, se è vero che la libertà di espressione – in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non
è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare”).
I limiti scriminati del diritto di cronaca vanno individuati, per giurisprudenza pacifica, inaugurata dal c.d. decalogo del giornalista (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984): nella verità – anche nella forma putativa (purché almeno nelle forme di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, condizione necessaria per l'operatività dell'art. 59, co. 4 c.p.) – intesa come corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti, requisito che assume particolare rigore per il giornalista in considerazione della sua qualità di professionista dell'informazione, il quale è chiamato ad accertare l'autenticità e l'attualità della notizia divulgata e verificare l'attendibilità delle fonti utilizzate;
nella pertinenza, consistente nell'interesse pubblico – anche se relativo ad una determinata collettività – alla conoscenza dei fatti narrati, requisito che deve essere valutato tenendo in considerazione non solo la natura e la rilevanza del fatto narrato, isolatamente considerato, bensì la notorietà del soggetto che ne è il protagonista in considerazione della sua posizione sociale ovvero della rilevanza delle funzioni svolte;
infine, la continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione dei fatti di modo che – anche laddove il giornalista decida di utilizzare un registro linguistico caustico – l'informazione non trasmodi mai in un'aggressione gratuita all'altrui reputazione.
Tale cornice di principi, conferisce alla libertà di espressione del giornalista – si ribadisce, un soggetto qualificato, non assimilabile al quivis de populo – il carattere condizionato da un esercizio in buona fede della professione e ciò in ragione dell'aspettativa all'accuratezza e all'affidabilità delle
7 informazioni veicolate al pubblico che l'ordinamento ripone nella sua attività (Cfr. Cassazione, Sez.
Unite, Sentenza n. 13200 del 18/5/2025; Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2015, Petikainen c.
Finlandia, § 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, c. Italia, §. 36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, Parte_6
Sagdic c. Turchia, § 27; Corte EDU, Grand Chamber, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, § 181).
Ciò premesso in ordine ai principi chiamati ad operare nel caso che ci occupa, va osservato, con riferimento specifico all'oggetto del presente giudizio, che la condotta diffamatoria ascritta alle odierne convenute è consistita – secondo la prospettazione offerta da parte attrice – nella pubblicazione dell'articolo del 7.10.2022 sull'edizione cartacea del quotidiano La Sicilia avente ad oggetto una vicenda priva di interesse pubblico, narrata in maniera distorta – attraverso l'esposizione di circostanze di fatto non conformi alla realtà (in particolare, l'attualità della condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di , stante l'indebita sovrapposizione dei diversi procedimenti Parte_1 civili e penali che hanno visto coinvolto l'attore, e l'errata ricostruzione del contenuto della sentenza n.
28914 del 5/10/2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione) – ed avvalendosi di artifici linguistici
(ossia l'uso di una terminologia screditante) e grafici (utilizzo del grassetto per il nome dei protagonisti e della dimensione del carattere per evidenziare il titolo) idonei a restituire al lettore un profilo distorto dell'avvocati , quali professionisti che “approfittano delle proprie clienti” rappresentate, di Parte_1 converso, come delle “vittime”.
Ebbene, appare doveroso – sin d'ora – precisare che parte attrice non ha offerto alcuna prova dell'attuale presenza e libera consultabilità dell'articolo nella versione digitale del quotidiano, circostanza espressamente contestata dalle convenute nel proprio atto di costituzione (Cfr. pag. 21 della comparsa di risposta).
Va, altresì, preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto in sede di citazione – la notizia riportata nell'articolo del 7.10.2022 rivestiva, al momento della sua pubblicazione, sicuro interesse pubblico avendo ad oggetto il più recente sviluppo di una vicenda giudiziaria che coinvolgeva un professionista conosciuto all'interno della comunità gelese, come risulta dalla stessa documentazione versata in atti dall'attore, la quale dimostra una certa notorietà di
[...]
, avvocato operante nel foro di Gela. Parte_1
Tale circostanza rende, altresì, giustificabile la scelta della convenuta di omettere le CP_1 generalità complete delle eredi informazione che, se divulgata, non avrebbe rivestito alcuna CP_2 utilità nell'economia dell'articolo né, d'altro canto, avrebbe offerto nuovi o diversi elementi valutativi al lettore.
Parimenti, da un esame complessivo dell'articolo – sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo delle modalità scelte dalla convenuta per l'esposizione dei fatti narrati – non emergono elementi idonei a fare
8 ritenere superato il limite della continenza formale cui è tenuto un professionista dell'informazione nell'esercizio della propria attività.
Difatti, benché la convenuta non abbia utilizzato un registro linguistico asettico, CP_1 ricorrendo ad espressioni colorite per descrivere la vicenda (“conto salato” rispetto ai compensi oggetto del contenzioso tra le eredi e l'odierno attore, il cui importo risulta, in effetti – al di là di ogni CP_2 valutazione circa la sua legittimità – obiettivamente elevato;
il riferimento al rischio che tali compensi diventino “solo dei numeri sulla carta”, espressione che – evidentemente – mira ad enfatizzare le potenziali conseguenze che potrebbero derivare da una decisione del Tribunale di Gela di segno contrario a quella annullata con rinvio dalla Suprema Corte senza, tuttavia, trasmodare in una scorretta esposizione dei fatti), dal complessivo tenore dell'articolo non si rinviene alcun segno di gratuita aggressione alla reputazione dell'odierno attore.
Neppure, d'altro canto, assumono rilievo ai fini di escludere la sussistenza del requisito della verità della notizia le imprecisioni tecniche – tenuto conto dell'assenza di un provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo 152/2014 – contenute nel titolo dell'articolo (“Bloccati decreti ingiuntivi e presto il
Tribunale valuta il “patto di quota”), poiché, per costante giurisprudenza, non assumono rilievo nella valutazione del carattere diffamatorio di una notizia le inesattezze dei fatti aventi carattere
'secondario', ossia tali da non alterare, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 13200 del
18/5/2025; Ordinanza n. 12903 del 26/6/2020; Ordinanza n. 7757 dell'8/4/2020; Ordinanza n. 11233 del 9/5/2017).
Invero, la circostanza che il decreto ingiuntivo n. 152/2014 emesso a favore dell'odierno attore non sia stato, in effetti, “bloccato” (termine privo di pregnanza dal punto di vista giuridico) non costituisce inesattezza capace di attribuire una portata maggiormente offensiva alla narrazione dei fatti, specie nel contesto di un articolo principalmente incentrato sugli esiti del ricorso per cassazione che – alla luce dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Gela – determineranno una nuova valutazione circa la validità del patto di quota lite su cui si fondano i crediti professionali azionati da
. Parte_1
Tale valutazione non può, tuttavia, estendersi alla parte dell'articolo che riporta il dispositivo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'odierno attore dal Tribunale di Gela, il cui contenuto assume sicura portata diffamatoria inducendo il c.d. lettore medio – ossia quello che si approccia anche superficialmente alla notizia – a ritenere attuale l'affermazione di responsabilità penale contenuta in detto provvedimento.
9 Difatti, sebbene l'articolo riporti fedelmente il contenuto della sentenza n. 544/2021 del 16.9.2021,
l'assenza di menzione alla successiva sentenza della Corte di Appello di SE che ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto all'attore per effetto della prescrizione – emessa nel mese di luglio del
2022 (le cui motivazioni sono state pubblicate nel mese di agosto del medesimo anno) – incide sulla veridicità della notizia sotto il profilo della sua attualità, profilo cruciale nell'ambito della c.d. cronaca giudiziaria la cui carenza impedisce l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e conferisce carattere diffamatorio alla notizia in quanto sostanzialmente falsa.
Peraltro, non sussistono neppure i margini per invocare la veridicità della notizia in termini putativi, essendo indispensabile che il giornalista verifichi, con cura e diligenza, l'attendibilità della fonte e l'aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale, analogamente a quanto verificatosi nel caso che ci occupa
(Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 29265 del 7/10/2022; Ordinanza n. 21969 del 12/10/2020).
Tale conclusione risulta conforme alle direttive ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, chiamate di recente a confrontarsi proprio sui limiti dell'esercizio del diritto di cronaca quando questo miri a narrare vicende giudiziarie da veicolare alla collettività, intercettando interessi di sicuro rilievo costituzionale – diversi e ulteriori all'onore e alla reputazione – quali il controllo democratico delle decisioni emesse dal potere giudiziario (art. 101, co. 2 Cost. che enuncia “un principio funzionale
a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la giurisdizione viene esercitata, il proprio referente. L'attività giornalistica in generale e il circuito dell'informazione in particolare assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell'opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico”) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., ), e ciò sulla scorta del riconoscimento che la circolazione di tali informazioni assume “una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari”.
La partecipazione del principio di non colpevolezza al giudizio di bilanciamento “porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto”, sicché il giornalista è a rifuggire da “artificiose rielaborazioni e
10 reinterpretazioni delle informazioni tratte da atti/provvedimenti giudiziari, alterandone o manipolandone il contenuto, imponendo, altresì, un necessario aggiornamento temporale dell'informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttori intercorsi tra il momento dell'atto/provvedimento al quale si fa riferimento e quello della divulgazione della notizia” (cfr.
Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 13200 del 18/5/2025).
3. Risarcimento del danno per equivalente. Infondatezza
Fatte tali premesse sul carattere parzialmente diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022 curato dalla convenuta e pubblicato sul quotidiano La Sicilia di proprietà della convenuta CP_1 la domanda di condanna al risarcimento del danno per Parte_2 equivalente proposta dall'attore deve essere rigettata in quanto infondata.
Con riferimento al riconosciuto carattere diffamatorio dell'articolo del 7.10.2022 – nella sola parte in cui rappresenta in termini di attualità la condanna per i reati di patrocinio infedele e truffa, ascritti all'odierno attore (venuta meno per effetto della sentenza n. 663/2022 emessa dalla Corte di Appello di
SE il 13.7.2022) – deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sua portata lesiva appare senz'altro circoscritta dall'evidente centratura della notizia sul giudizio civile avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di per i crediti da Parte_1 questo vantanti nei confronti delle eredi a titolo di compensi professionali. CP_2
Invero, grande parte della notizia è dedicata ad esporre le questioni esaminate dalla Suprema Corte, in particolare sotto il profilo della validità del patto di quota lite sulla base del quale sono stati determinati i crediti poi azionati, nelle forme del monitorio, dall'odierno attore e che il Tribunale di Gela sarà chiamato a vagliare in sede di giudizio di rinvio, come emerge già dal titolo dell'articolo – che non contiene alcun accenno alla responsabilità penale degli avvocati – e da un primo esame del Parte_1 suo contenuto, il quale si focalizza sul giudizio civile che vede contrapposto l'odierno attore e le eredi riservandogli uno spazio quantitativamente prevalente (occupando la seconda e la terza colonna CP_2 dell'articolo, nonché la quasi totalità della prima e della quarta colonna) e relegando le affermazioni lesive della reputazione di a un piano non centrale della narrazione, con Parte_1 conseguente attenuazione dell'effetto denigratorio.
D'altro canto, parte attrice non ha dato alcuna prova dell'esistenza della versione online dell'articolo oggetto del presente giudizio né ha allegato elementi in grado di corroborare la ritenuta potenzialità diffusiva della notizia, che essendo stata diffusa tramite la pagina locale (“Gela”) di un quotidiano cartaceo, deve comunque considerarsi coincidente con l'ambito ristretto della comunità gelese.
Neppure sono stati offerti elementi da cui desumere l'effettiva risonanza mediatica suscitata dallo scritto e le specifiche, concrete conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, della
11 cui allegazione comunque era gravata parte attrice (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4005 del 18/2/2020:
“Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”. Principio confermato più di recente da Cassazione, Ordinanza n. 479 dell'11/1/2023; Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021; Ordinanza
n. 4005 del 18/2/2020), onere che non può ritenersi assolto mediante un richiamo tralatizio alle nozioni di fatto notorio – che rientrando nel comune patrimonio di conoscenza può essere utilizzato dal giudice a prescindere da un'autonoma iniziativa delle parti (art. 115, co. 2 c.p.c.) – e di presunzione – ossia quel ragionamento di tipo induttivo che consente di dedurre l'esistenza di un fatto ignoto allorquando sia provato un fatto base ad esso legato secondo l'id quod plerumque accidit (artt. 2727 e ss c.c.) – le quali, se non agganciate a concreti elementi fattuali (diversi e ulteriori dal mero fatto illecito) che il danneggiato ha l'onere di introdurre nel giudizio non consentono di ritenere provate le conseguenze dannose discendenti dalla lesione della reputazione.
Anche a volere trascurare la ridotta portata denigratoria dell'articolo e le già evidenziate carenze asseverative circa la sua capacità diffusiva, non può non osservarsi che parte attrice non ha offerto alcun elemento in grado di suffragare le prospettate conseguenze dannose sulla propria sfera personale e familiare né, d'altro canto ha articolato mezzi istruttori idonei a corroborare le allegate conseguenze pregiudizievoli per la reputazione di che l'articolo del 7.10.2022 avrebbe Parte_1 prodotto nella comunità degli operatori del diritto.
Invero, benché l'attore abbia senz'altro dato prova di essere un professionista di lungo corso (Cfr. all.
n. 19 e 20 all'atto di citazione), noto in particolare all'interno del foro gelese anche in ragione della delicatezza dei giudizi dallo stesso patrocinati nel tempo (la cui eco, in talune ipotesi, ha avuto una portata nazionale. Cfr. articoli di quotidiani locali, nazionali e internazionali prodotti in allegato all'atto di citazione) – elemento che, se isolatamente considerato, potrebbe costituire un indice da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio risarcibile nella sfera giuridica di (Cfr. Parte_1
Cassazione, Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con
12 le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”) – nel caso di specie, ciò non appare sufficiente in quanto dalla stessa documentazione offerta in comunicazione con l'atto di citazione emerge che l'articolo per cui è causa non ha prodotto alcun discredito ai danni della parte all'interno di quella comunità con la quale lo stesso ha interagito nei lunghi anni di esercizio della professione forense.
Invero, la circostanza che ad appena due mesi dalla pubblicazione dell'articolo (ossia il 22.12.2022) il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela abbia deciso di conferire all'odierno attore la toga d'oro – onorificenza, come è noto, riservata agli avvocati che hanno maturato una lunga carriera che si siano distinti per meriti professionali, etica e impegno costante nella difesa della giustizia (confermando l'analogo premio riconosciuto nel 2012) – durante una cerimonia pubblica presso un'aula di rappresentanza del Palazzo di Giustizia di Gela alla presenza dei principali esponenti della comunità forense gelese, dimostra l'assoluta incapacità dell'articolo del 7.10.2022 di produrre conseguenze ulteriori alla obiettiva lesione della reputazione, in grado di ledere ovvero offuscare le capacità professionali e il riconoscimento di all'interno della sua comunità di Parte_1 riferimento.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di risarcimento per equivalente non può che essere rigettata
4. Domanda di risarcimento in forma specifica (rettifica e pubblicazione della sentenza).
Accoglimento
L'attore ha, infine, domandato la condanna della controparte alla pubblicazione della sentenza per estratto quale forma di riparazione in forma specifica.
Tale ultima domanda merita accoglimento in ragione dell'obiettiva non attualità – già percepibile al momento della pubblicazione dell'articolo – della notizia riportata nell'articolo del 7.10.2022 in ordine alle sorti del giudizio penale instaurato nei confronti di . Parte_1
Occorre richiamare, in primo luogo, il disposto dell'art. 120 c.p.c., ai sensi del quale “nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno (…) il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”, norma che configura una misura non diretta esclusivamente a riparare il danno – funzione di tutela successiva espressamente enunciata dall'articolo e riconosciuta dalla giurisprudenza
13 (Cfr. tra le altre Cassazione, Sentenza n. 2087 del 5/2/2015) – bensì avente funzione latu sensu sanzionatoria ad efficacia preventiva a tutela dell'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà.
Depone a favore della superiore interpretazione la considerazione che la pubblicazione della sentenza costituisce un provvedimento espressione di un potere discrezionale del giudice che – avendo ad oggetto una “decisione di merito” e non necessariamente una condanna al risarcimento del danno, a differenza di quanto avviene in materia specifiche (vds. Cassazione, Sentenza n. 5708 del 20/11/1985 in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c. che, diversamente dalla norma generale di cui all'art. 120 c.c., correla la pubblicazione della sentenza all'emissione di una condanna al risarcimento del danno;
si veda anche il disposto dell'art. 9 della L. n. 47/1948) – può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (v. Cass. n. 6226/2013, n. 1982/2003, n. 564/1995), a differenza del risarcimento del danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi (v. Cass. n. 12103/1995)” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 1091 del 21/1/2016).
Per tale ragione, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dall'attore possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 120 c.p.c. pur non ricorrendo i presupposti per l'attivazione dell'analogo rimedio previsto dall'art. 9 della L. 47/1948 (il quale presuppone la pronuncia di una condanna a carico dell'autore della condotta diffamatoria) e ciò in quanto misura idonea a reintegrare la lesione alla reputazione subìta dall'odierno attore (danno evento che si configura, in re ipsa, per il solo fatto di avere rappresentato come attuale una circostanza screditante per ancorché non più attuale Parte_1 ancorché improduttivo di conseguenze dannose risarcibili, per come già chiarito) e a ripristinare – in favore della collettività – la verità dei fatti.
Pertanto, i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, a curare e sostenere le spese della pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano La Sicilia – nella parte dedicata alla cronaca di
SE – entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento, avvertendoli che in caso di mancato rispetto del termine potrà provvedervi l'attore, con il conseguente diritto a ripetere le relative spese.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta di rimozione dell'articolo asseritamente visibile sulla versione online del quotidiano La Sicilia, in assenza di prove circa la sua pubblicazione ovvero attuale fruibilità dagli utenti.
5. Spese di lite
14 Infine, tenuto conto del complessivo esito del giudizio – che vede, da un lato, l'attore vittorioso in ordine alla sola richiesta di accertamento del carattere parzialmente diffamatorio dell'articolo del
7.10.2022 ma, dall'altro, soccombente rispetto alla domanda principale di risarcimento del danno – e considerati i margini di incertezza in ordine all'esatto ambito di applicabilità del requisito della verità nel delicato ambito dell'esercizio della cronaca giudiziaria (in particolare, sulla nozione di inesattezze secondarie, inidonee in quanto tali ad assumere portata concretamente lesiva) che hanno finanche richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato, in data 7.10.2022, nella versione cartacea del quotidiano La Sicilia – a firma della convenuta – nella Controparte_1 parte in cui rappresenta come attuale la condanna dell'attore, , per i reati Parte_1 di patrocinio infedele e truffa, pronunciata dal Tribunale di Gela con sentenza n. 544/2021 del
16.9.2021, omettendo di riportare che con sentenza n. 663/2022 del 13.7.2022 la Corte di Appello di SE ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, dichiarando non doversi procedere in ordine ai suindicati reati poiché estinti per intervenuta prescrizione;
2) ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza nel quotidiano La Sicilia – nella parte dedicata alla cronaca di SE – a cura e spese delle convenute Controparte_1
e la , in solido tra loro, entro il termine
[...] Parte_2 di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, autorizzando in mancanza parte attrice a provvedervi in autonomia con diritto alla ripetizione delle relative spese;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
4) RIGETTA la domanda di rimozione della versione online dell'articolo proposta dall'attore;
5) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Gela, 24 dicembre 2025
Il Giudice
IE EA
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