Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
2188 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2188 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 17/06/2007 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...]_1
25/02/1977, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MELONI PAOLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 17/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 23.11.2020;
1
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 17/06/2007 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a FORLIMPOPOLI (FC) in [...]_1
25/02/1977, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 61, p. 1, anno 2007; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
17/10/2024, che integralmente si riportano:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
La SI.ra ha posto la propria residenza presso l'immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in Forlì, Via Mario Angeloni n. 4 interno 7, unitamente alle figlie minori ed , mentre il SI. ha posto la propria residenza in Forlì Per_1 Per_2 CP_1
C.so Diaz n. 119; Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza, stante la presenza di figli minori.
Le figlie minorenni ed verranno affidate in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 e vivranno e risiederanno presso la casa materna. I genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie assumeranno di volta in volta le decisioni concernenti i
2 tempi di permanenza delle stesse con ciascun genitore. ed rimarranno Per_1 Per_2
comunque con il padre orientativamente il martedì dall'ora di cena, fino alla mattina del giovedì, quando il padre le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna durante le vacanze ed il venerdì dall'ora di uscita della scuola o da dopo pranzo nei periodi di vacanza, fino alla mattina successiva, quando il padre le riaccompagnerà
a scuola o presso la casa materna ed i fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola, alla domenica alle 21 o an al lunedì mattina durante le vacanze. I compleanni delle figlie verranno festeggiati congiuntamente dai genitori. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulle figlie per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi momenti di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per le minorenni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse. I ricorrenti di impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, in particolare ciascuno dei genitori si asterrà dal formulare commenti e valutazione sull'altro genitore alla presenza delle figlie.
Le minori, in occasione delle festività Pasquali, trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
mentre durante le vacanze scolastiche natalizie saranno affidate al padre per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo, e precisamente: un anno dalle
18,00 del 23 dicembre alle 20.00 del 30 dicembre, e l'anno successivo dalle 20.00 del
30 dicembre alle ore 18.00 del 6 gennaio e così via fino alla maggiore età delle stesse.
Durante le vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno un periodo di almeno
15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore, ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e delle minori;
ognuno dei genitori consentirà all'altro, durante tale periodo, di avere contatti telefonici con le figlie. Il periodo delle vacanze estive verrà concordato tra le parti entro un congruo periodo d tempo
3 al fine di poter pianificare meglio gli impegni di ciascuno. I genitori di comune accordo, sempre tenendo conto della volontà delle figlie e dei loro impegni, potranno modificare giorni ed orari di permanenza delle minori presso gli stessi
Il SI. corrisponderà alla moglie SI.ra a titolo di concorso al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie ed , la somma rivalutata mensile di € 1.163,23 ( Per_1 Per_2
pari ad € 581,61 per ciascuna delle figlie), a mezzo bonifico bancario entro il giorno
10 di ogni mese. Detto importo che soggetto a indicizzazione annuale in ragione delle variazioni ISTAT. Al termine del percorso delle scuole superiori di ciascuna delle figlie detto importo verrà versato sul conto corrente intestato alle medesime.
Ciascun genitore provvederà inoltre al rimborso, in favore di quello che avrà sostenuto l'onere economico, di tutte le spese aventi carattere straordinario, in ragione del 70% in capo al SI. e del 30% in capo alla SI.ra CP_1 Parte_1
ovvero. A tale scopo i coniugi dichiarano di recepire il protocollo di intesa del
Tribunale di Forlì 27.07.2016 che si allega al presente ricorso
I coniugi si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto, l'uno in favore dell'altra,
a titolo di assegno per il loro mantenimento;
I coniugi con la sottoscrizione del presente atto prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori;
I coniugi sono soci in ragione del 50% ciascuno della società Controparte_2
presso la quale entrambi prestano la propria attività lavorativa, pertanto si impegnano a mantenere inalterati i propri rapporti lavorativi, valutando con i propri consulenti e di comune accordo ogni aspetto inerente la Società. Fin da ora si impegnano a non fare entrare nella compagine societaria, ad assumere come dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo o ragione, eventuali nuovi partners e compagni.
Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
4 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 05/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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