Art. 8.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".