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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/11/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3513/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3513/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), alla via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, in virtù' di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54 (sede ) CP_4
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, deduceva: - di aver svolto attività Parte_1 lavorativa quale bracciante agricolo dal 1995 al 2015; - che in questi anni di lavoro, svolgeva varie mansioni, dalla pulitura alla gestione del terreno, alla potatura degli alberi e delle piante in genere, dell'estirpazione delle piante infestanti, della raccolta dei frutti con relativo trasporto, tra cui la raccolta delle olive e dei diversi ortaggi;
- che tali attività, svolte in maniera ripetuta nel tempo, determinavano l'insorgere di ESITI DI EPICONDILITE;
SINDROME DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO DELLA SPALLA:TENDINITE DA SOVRASPINOSO; - che in data 04/10/2019 denunciava alla sede l'insorgenza di dette patologie (malattia professionale n. 515451811 – CP_4
515451812 ); - che l'Istituto inviava comunicazione con la quale “ E' STATA ACCERTATA UNA
MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA CHE NON DA' DIRITTO AD INDENNIZZO
IN CAPITALE NE' A COSTITUZIONE DI RENDITA PERCHE' NON RAGGIUNGE IL GRADO
MINIMO INDENNIZABILE PREVISTO DAL DLGS 38 DEL 23/02/2000. LA MENOMAZIONE
ACCERTATA E' LA SEGUENTE: dolore gomito destro da epicondilite calcificata;
GRADO
ACCERTATO 002% GRADO COMPLESSIVO 002%.”; - che in data 01/07/21 proponeva opposizione al provvedimento dell' , senza però ricevere riscontro;
- che contrariamente a CP_4 quanto ritenuto dall' le menomazioni riscontrate determinavano una riduzione della capacità CP_4 lavorativa nella misura del 19%.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare che, a causa delle patologie di cui il ricorrente risulta affetto - ESITI DI EPICONDILITE;
SINDROME DA
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALL:TENDINITE DA SOVRASPINOSO, lo stesso ha subito una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del
19% della totale, o nella maggiore o minore che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
2. Dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 26% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare che lo stesso ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
3. Condannare l' , in CP_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della rendita nella misura del 19% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
4. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_4 giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - preliminarmente la CP_4 nullità della domanda avversaria per indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.;
- nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta CTU medico-legale.
In data 28.08. 2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 07.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v.
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa CP_4
e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata. La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta ed il grado complessivo dei postumi, con la relativa decorrenza.
Valutata la documentazione allegata dalle parti e all'esito della prova orale espletata, deve ritenersi sostanzialmente provata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate da . Parte_1
La teste , all'udienza del 07.06.2023, infatti così riferisce: “conosco il ricorrente Testimone_1 perché è mio genero. Attualmente so che mio genero svolge attività lavorative occasionali, non so riferire di preciso in proposito. So che in passato ha lavorato come bracciante agricolo, non ricordo bene quando, se il 2015 o il 2016, Non sono in grado di dire per chi abbia lavorato come bracciante agricolo. Lavorava in un terreno del comune di San Luca, vicino ad un terreno di proprietà della mia famiglia. Io mi recavo sul terreno in questione ogni tanto. Ho visto che piantava e raccoglieva gli ortaggi, le olive, a seconda del periodo. L'attività lavorativa che svolgeva era per lo più all'aperto.
Lavorava in estate ed in autunno”. ADR Avv. D'Agostino: “Mi recavo sul terreno che ho richiamato in precedenza circa 4 volte la settimana”.
La teste , alla suddetta udienza, a sua volta dichiarava: “conosco il ricorrente perché Testimone_2
è mio marito, non sono sicura ma penso di essere in regime di separazione dei beni. Attualmente mio marito è disoccupato. In passato ha svolto attività come bracciante agricolo. Non ricordo esattamente in quali anni abbia svolto detta attività, se 2016, 2017 o 2018, ha cessato da un paio
d'anni. Ricordo che ha lavorato per ma non ricordo in quale periodo. Lo vedevo Parte_2 nello svolgimento dell'attività perché avevo occasione di recarmi presso terreni vicini con mia madre. Non ricordo esattamente il comune e dove si trovava il terreno. Non ricordo con quale frequenza mi recavo nei terreni in questione. L'ho visto raccogliere le olive, pulire il terreno, raccogliere e piantare nell'orto. Quando ho avuto occasione di vederlo lavorare era all'aperto. ADR dell'avv. Fiato: preciso che quando i miei figli più grandi, che ora hanno 13 anni, erano piccoli, mio marito lavorava come bracciante agricolo. ADR Avv. D'Agostino: in passato anch'io ho lavorato come , non ho presentato domande all' .”. Parte_3 CP_4
Dalle suddette testimonianze ed altresì dall'esame dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, si evince che per alcuni anni il ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo e lo stesso resistente ha riconosciuto l'origine professionale di almeno una tra le patologie CP_1 denunciate, l'epicondilite.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale affidata al dott. che ha così concluso: “In risposta ai quesiti del sig. si afferma, secondo Persona_2 Pt_4 scienza e coscienza, che per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è Parte_1 affetto da patologie per le quali ha patito DANNI DA MALATTIA PROFESSIONALE, con
[...]
in misura pari al 9% (nove), dalla data della domanda amministrativa 04 OTTOBRE CP_5
2019”.
In particolare, all'esito dell'attività peritale, il tecnico incaricato dà atto dei seguenti esiti: “ …
RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli.
La percentuale riscontrata è del 9% (nove), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e applicando la formula di Gabrielli. - Esiti di epicondilite calcifica gomito dx con marcata limitazione funzionale;
cod. 232, percentuale 5%. - Segni di artropatia spalla dx con ispessimento della cuffia dei rotatori e tendinopatia del sovraspinoso dx con limitazione funzionale;
cod. 227, percentuale
4%.”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini sopra precisati ed dovrà essere CP_4 condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 9%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Con riferimento alle spese legali deve tenersi conto che seppure vi è stato riconoscimento dei postumi invalidanti in misura tale da consentire l'indennizzo degli stessi, l'accertamento è avvenuto in misura considerevolmente minore rispetto a quella dedotta in atti dal ricorrente pertanto le spese legali devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico dell' e sono CP_4 liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif. (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente espletata dalle parti e la non particolare complessità della questione trattata), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vanno poste definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto CP_4 in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 3513/2021 proposto da
(C.F. ), ogni altra deduzione, eccezione, istanza disattesa Parte_1 C.F._1
o respinta, così dispone:
- accerta e dichiara che le patologie di cui alle denunce presentate all' da CP_4 Parte_1
(n. 515451811 – n. 515451812 ) costituiscono malattia professionale e che il ricorrente ha
[...] diritto all'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 9%, a decorrere dal 04.10.2019, e, per l'effetto, condanna in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, dedotto quanto già eventualmente versato a detto titolo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone la rimanente parte a carico dell' in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 2.164,40 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre eventualmente al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore le CP_4 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in favore del dott. Persona_2
Locri, 08.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3513/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3513/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), alla via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, in virtù' di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54 (sede ) CP_4
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, deduceva: - di aver svolto attività Parte_1 lavorativa quale bracciante agricolo dal 1995 al 2015; - che in questi anni di lavoro, svolgeva varie mansioni, dalla pulitura alla gestione del terreno, alla potatura degli alberi e delle piante in genere, dell'estirpazione delle piante infestanti, della raccolta dei frutti con relativo trasporto, tra cui la raccolta delle olive e dei diversi ortaggi;
- che tali attività, svolte in maniera ripetuta nel tempo, determinavano l'insorgere di ESITI DI EPICONDILITE;
SINDROME DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO DELLA SPALLA:TENDINITE DA SOVRASPINOSO; - che in data 04/10/2019 denunciava alla sede l'insorgenza di dette patologie (malattia professionale n. 515451811 – CP_4
515451812 ); - che l'Istituto inviava comunicazione con la quale “ E' STATA ACCERTATA UNA
MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA CHE NON DA' DIRITTO AD INDENNIZZO
IN CAPITALE NE' A COSTITUZIONE DI RENDITA PERCHE' NON RAGGIUNGE IL GRADO
MINIMO INDENNIZABILE PREVISTO DAL DLGS 38 DEL 23/02/2000. LA MENOMAZIONE
ACCERTATA E' LA SEGUENTE: dolore gomito destro da epicondilite calcificata;
GRADO
ACCERTATO 002% GRADO COMPLESSIVO 002%.”; - che in data 01/07/21 proponeva opposizione al provvedimento dell' , senza però ricevere riscontro;
- che contrariamente a CP_4 quanto ritenuto dall' le menomazioni riscontrate determinavano una riduzione della capacità CP_4 lavorativa nella misura del 19%.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare che, a causa delle patologie di cui il ricorrente risulta affetto - ESITI DI EPICONDILITE;
SINDROME DA
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALL:TENDINITE DA SOVRASPINOSO, lo stesso ha subito una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del
19% della totale, o nella maggiore o minore che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
2. Dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 26% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare che lo stesso ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
3. Condannare l' , in CP_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della rendita nella misura del 19% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
4. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_4 giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - preliminarmente la CP_4 nullità della domanda avversaria per indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.;
- nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta CTU medico-legale.
In data 28.08. 2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 07.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v.
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa CP_4
e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata. La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta ed il grado complessivo dei postumi, con la relativa decorrenza.
Valutata la documentazione allegata dalle parti e all'esito della prova orale espletata, deve ritenersi sostanzialmente provata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate da . Parte_1
La teste , all'udienza del 07.06.2023, infatti così riferisce: “conosco il ricorrente Testimone_1 perché è mio genero. Attualmente so che mio genero svolge attività lavorative occasionali, non so riferire di preciso in proposito. So che in passato ha lavorato come bracciante agricolo, non ricordo bene quando, se il 2015 o il 2016, Non sono in grado di dire per chi abbia lavorato come bracciante agricolo. Lavorava in un terreno del comune di San Luca, vicino ad un terreno di proprietà della mia famiglia. Io mi recavo sul terreno in questione ogni tanto. Ho visto che piantava e raccoglieva gli ortaggi, le olive, a seconda del periodo. L'attività lavorativa che svolgeva era per lo più all'aperto.
Lavorava in estate ed in autunno”. ADR Avv. D'Agostino: “Mi recavo sul terreno che ho richiamato in precedenza circa 4 volte la settimana”.
La teste , alla suddetta udienza, a sua volta dichiarava: “conosco il ricorrente perché Testimone_2
è mio marito, non sono sicura ma penso di essere in regime di separazione dei beni. Attualmente mio marito è disoccupato. In passato ha svolto attività come bracciante agricolo. Non ricordo esattamente in quali anni abbia svolto detta attività, se 2016, 2017 o 2018, ha cessato da un paio
d'anni. Ricordo che ha lavorato per ma non ricordo in quale periodo. Lo vedevo Parte_2 nello svolgimento dell'attività perché avevo occasione di recarmi presso terreni vicini con mia madre. Non ricordo esattamente il comune e dove si trovava il terreno. Non ricordo con quale frequenza mi recavo nei terreni in questione. L'ho visto raccogliere le olive, pulire il terreno, raccogliere e piantare nell'orto. Quando ho avuto occasione di vederlo lavorare era all'aperto. ADR dell'avv. Fiato: preciso che quando i miei figli più grandi, che ora hanno 13 anni, erano piccoli, mio marito lavorava come bracciante agricolo. ADR Avv. D'Agostino: in passato anch'io ho lavorato come , non ho presentato domande all' .”. Parte_3 CP_4
Dalle suddette testimonianze ed altresì dall'esame dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, si evince che per alcuni anni il ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo e lo stesso resistente ha riconosciuto l'origine professionale di almeno una tra le patologie CP_1 denunciate, l'epicondilite.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale affidata al dott. che ha così concluso: “In risposta ai quesiti del sig. si afferma, secondo Persona_2 Pt_4 scienza e coscienza, che per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è Parte_1 affetto da patologie per le quali ha patito DANNI DA MALATTIA PROFESSIONALE, con
[...]
in misura pari al 9% (nove), dalla data della domanda amministrativa 04 OTTOBRE CP_5
2019”.
In particolare, all'esito dell'attività peritale, il tecnico incaricato dà atto dei seguenti esiti: “ …
RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli.
La percentuale riscontrata è del 9% (nove), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e applicando la formula di Gabrielli. - Esiti di epicondilite calcifica gomito dx con marcata limitazione funzionale;
cod. 232, percentuale 5%. - Segni di artropatia spalla dx con ispessimento della cuffia dei rotatori e tendinopatia del sovraspinoso dx con limitazione funzionale;
cod. 227, percentuale
4%.”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini sopra precisati ed dovrà essere CP_4 condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 9%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Con riferimento alle spese legali deve tenersi conto che seppure vi è stato riconoscimento dei postumi invalidanti in misura tale da consentire l'indennizzo degli stessi, l'accertamento è avvenuto in misura considerevolmente minore rispetto a quella dedotta in atti dal ricorrente pertanto le spese legali devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico dell' e sono CP_4 liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif. (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente espletata dalle parti e la non particolare complessità della questione trattata), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vanno poste definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto CP_4 in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 3513/2021 proposto da
(C.F. ), ogni altra deduzione, eccezione, istanza disattesa Parte_1 C.F._1
o respinta, così dispone:
- accerta e dichiara che le patologie di cui alle denunce presentate all' da CP_4 Parte_1
(n. 515451811 – n. 515451812 ) costituiscono malattia professionale e che il ricorrente ha
[...] diritto all'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 9%, a decorrere dal 04.10.2019, e, per l'effetto, condanna in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, dedotto quanto già eventualmente versato a detto titolo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone la rimanente parte a carico dell' in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 2.164,40 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre eventualmente al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore le CP_4 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in favore del dott. Persona_2
Locri, 08.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli