Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2884
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sussistenza di gravi motivi e fondato pericolo di danno irreparabile

    Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta intimazione di pagamento e del relativo ruolo esattoriale.

  • Rigettato
    Inapplicabilità e irretroattività del d.lgs. 3/2015

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 8-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, è meramente ripetitivo e confermativo del regime già vigente, eludendo la problematica della retroattività. Inoltre, la norma che legittima la surroga è l'art. 2, co. 4, del D.M. 18456/2005, che richiama l'art. 1203 c.c., non essendovi attinenza con il D.L. 3/2015.

  • Rigettato
    Violazione leggi 662/1996, 266/1997 e D.M. 23/09/2005 per eccessiva onerosità e divieto di doppia garanzia

    Le contestazioni relative al rapporto privatistico, come la nullità della fideiussione per violazione del divieto di doppia garanzia, non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico. A seguito della surrogazione, il credito assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto al finanziamento originario, volto alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate.

  • Rigettato
    Violazione normativa antitrust e decadenza ex art. 1957 c.c.

    Le contestazioni relative al rapporto privatistico, come la violazione della normativa antitrust e la decadenza ex art. 1957 c.c., non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico. A seguito della surrogazione, si spezza il nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia, rendendo le patologie del contratto di finanziamento irrilevanti sulla fonte del credito pubblico.

  • Rigettato
    Mancanza dei gravi motivi richiesti dalla legge

    Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, contraddicendo questa eccezione.

  • Rigettato
    Domanda attrice priva di fondamento in fatto e diritto

    Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'opponente.

  • Rigettato
    Mancanza dei gravi motivi richiesti dalla legge

    Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, contraddicendo questa eccezione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per vizi formali del titolo opposto

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'agente della riscossione e l'ente creditore siano entrambi legittimati passivi nelle opposizioni esecutive e pre-esecutive quando siano in discussione questioni attinenti al credito.

  • Rigettato
    Domanda attrice priva di fondamento in fatto e diritto

    Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'opponente.

  • Rigettato
    Obbligo di manleva della terza chiamata in causa

    L'opposizione è stata rigettata, rendendo assorbite le difese subordinate.

  • Rigettato
    Obbligo di manleva per escussione indebita del Fondo di Garanzia

    L'opposizione è stata rigettata, rendendo assorbite le difese subordinate.

  • Rigettato
    Esito del giudizio di opposizione

    Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il credito vantato dall'agente della riscossione abbia natura pubblicistica e possa essere recuperato mediante iscrizione a ruolo esattoriale, senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale. Le contestazioni relative al rapporto privatistico sono state ritenute irrilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2884
    Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
    Numero : 2884
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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