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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6437/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IT CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 6437/2022
promossa da
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) e residente in [...]; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv.
AR ED (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Scafati (SA), alla via Mortellari n. 77;
ATTORE -OPPONENTE
contro
, subentrata a titolo universale ad Controparte_1
Equitalia Servizi di Riscossione spa, ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in
Roma, Via G. Grezar 14, - P. Iva e CF nella persona del signor P.IVA_1 [...]
(CF , in qualità di Responsabile Atti introduttivi del CP_2 C.F._3
Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022; Persona_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Sirica (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._4 domicilia in Sarno, alla via Carmine Ruotolo n. 30 (fax e l'indirizzo di PEC: 089 224727 –
; Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA contro
, società con Controparte_3 socio unico , iscritta all'Albo delle Banche al n.74762.60, num. di iscrizione Controparte_4 al Registro delle Imprese di Roma e C.F. con sede in Roma al Viale America P.IVA_2
n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
; CP_5 rappresentata e difesa, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro del Foro di Napoli (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._5
Scipione Capece, 3/b, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA-OPPOSTA
nonchè
. Controparte_6
TERZA CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
“1. In via cautelare: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, contenente in particolare la cartella n.
07120150163574333/001, stante la sussistenza di gravi motivi e fondato pericolo di danno irreparabile, così come descritto nell'istanza cautelare proposta;
2. Nel merito: accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque illegittimità del meccanismo di surroga legale di nei confronti dell'odierno opponente/fideiussore, per CP_7 inapplicabilità ed irretroattività del d. lgs 3/2015 che contempla tale facoltà e, per l'effetto pronunciare l'inesistenza e/o nullità del titolo originario utilizzato dal creditore in surroga per attivare il recupero coattivo tramite riscossione (A.E.R.);
3. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, quale titolo originario, prestata dal sig. per la violazione delle leggi 662/1996, 266/1997 e D.M. 23/09/2005 per Parte_1 eccessiva onerosità e violazione del divieto di “doppia garanzia” a favore dell'istituto erogante, su un mutuo già garantito dal fondo per le piccole e medie imprese istituito con legge dello stato;
4. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, sempre quale titolo originario dell'odierno procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 6 secondo capoverso del contratto di finanziamento/mutuo, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6, e 8 sanzionate dal provvedimento n. 55/2005 della banca
d'Italia e comunque per la generazione di un effetto di “sopravvivenza” della fideiussione anche oltre il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
5. Condannare i convenuti e Controparte_1 Controparte_3 CP_7
alternativamente o solidalmente, al pagamento delle spese e compensi professionali
[...] del presente giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
PER : Controparte_1
“CHIEDE preliminarmente il rigetto della invocata sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda. Vittoria di spese e competenza di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario Raffaele Sirica”;
PER : Controparte_3
- in rito, differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire a
[...] di chiamare nella presente causa la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_6 in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3, fissando altresì una nuova udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di sospensione della cartella esattoriale opposta, non ricorrendone i gravi motivi richiesti dalla legge;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai motivi di CP_3 Parte_2 opposizione concernenti presunti vizi formali del titolo opposto innanzi evidenziati;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuta a manlevare e tenere Controparte_6 indenne la comparente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa;
- sempre in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della ed il Controparte_6 conseguente obbligo della medesima a tenere indenne e manlevare
[...]
e, per l'effetto, condannare la Controparte_8 Controparte_6 al pagamento della somma di €.22.457,00 oltre accessori di legge, ovvero delle
[...] maggiori o minori somme che dovesse essere liquidate per tali causali dal Tribunale adito. oltre accessori di legge, ovvero delle maggiori o minori somme che dovesse essere liquidate per tali causali dal Tribunale adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14/12/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_1 Controparte_8
(in breve , proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
[...] CP_7 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, relativa (tra le altre) alla cartella esattoriale n. 07120150163574333/001, notificatagli da Controparte_1
per il pagamento della somma complessiva di € 510.183,82, in forza del ruolo
[...] esattoriale n. 2015/12650, formato per il recupero, da parte di ed in virtù di CP_7 surroga nei diritti spettanti alla dell'importo a Controparte_9 quest'ultima corrisposto a seguito dell'attivazione del Fondo di Garanzia pubblico per le
PMI di cui alla Legge n. 662/1996, in conseguenza dell'inadempimento della società Pt_3 al pagamento delle rate del contratto di mutuo chirografario stipulato in data
[...]
20/10/2010 tra la citata e la garantito Controparte_9 Parte_3 mediante fideiussione (tra gli altri) dall'opponente Parte_1
In particolare, a sostegno dell'opposizione, avanzava le seguenti doglianze: Parte_1
(i) l'illegittimità della surroga della nella posizione Controparte_10 dell'istituto mutuante in ragione della inapplicabilità Controparte_9 retroattiva della disciplina contenuta nel D.L. n. 3/2015 e della conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
(ii) la nullità della fideiussione prestata (per un totale di € 720.000,00) dal nella Pt_1 parte in cui garantisce la parte del credito (di importo pari ad € 398.298,96) concesso alla dalla MPS s.p.a., già garantita dal Fondo di Garanzia pubblico per le PMI di Parte_3 cui alla Legge n. 662/1996, poiché contratta in violazione del “divieto di doppia garanzia” di cui alle leggi n. 662/1996, n. 266/1997 e D.M. 23/09/2005, art. 4, par. 4;
(iii) l'intervenuta decadenza dal diritto di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c., stante la nullità dell'art. 6 del contratto di mutuo stipulato con la banca MPS S.p.A., relativa alla fideiussione prestata, poiché contraria alle norme anticoncorrenziali, essendo riproduttivo di clausole dello schema ABI, dichiarate illecite con provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia in quanto attuative di un'intesa anticoncorrenziale. Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, con riguardo alla cartella n.
07120150163574333/001, di: accertare e dichiarare l'inefficacia e illegittimità del meccanismo di surroga legale di nei confronti dell'opponente/fideiussore, per CP_7 inapplicabilità ed irretroattività del d. lgs 3/2015 che contempla tale facoltà e, per l'effetto, pronunciare l'inesistenza e/o nullità del titolo originario, utilizzato dal creditore in surroga, per attivare il recupero coattivo tramite riscossione ( ; accertare e dichiarare la nullità CP_11 della fideiussione, quale titolo originario, prestata dall'opponente per la violazione delle leggi 662/1996, 266/1997 e D.M. 23/09/2005 per eccessiva onerosità e violazione del divieto di “doppia garanzia” a favore dell'istituto erogante, su un mutuo già garantito dal fondo per le piccole e medie imprese, istituito con Legge dello Stato;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, sempre quale titolo originario del procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 6 secondo capoverso del contratto di finanziamento/mutuo, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 sanzionate dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e comunque per la generazione di un effetto di “sopravvivenza” della fideiussione anche oltre il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; con condanna dei convenuti e Controparte_1
alternativamente o solidalmente, al pagamento Controparte_10 delle spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/03/2023, si costituiva l , eccependo: Controparte_1
(i) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento opposta n.
, essendosi estinto, con ordinanza resa ex art. 309 c.p.c. PartitaIVA_3 in data 06/1072022, il giudizio (n. RG 3792/2018 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata) avente ad oggetto l'opposizione avanzata, per i medesimi motivi sollevati in questa sede, avverso la cartella esattoriale n. 7120150163574333001, oramai divenuta definitiva;
(ii) la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l' Controparte_1
mera destinataria del ruolo;
[...]
(iii) la tardività della domanda, essendosi cristallizzata, in assenza di tempestiva opposizione, la cartella esattoriale n. 07120150163574333001, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificata in data 16/02/2016.
Concludeva chiedendo preliminarmente il rigetto della invocata sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenza di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93. c.p.c.
3. In data 07/03/2023, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e istanza ex art. 269 c.p.c., la Controparte_10 la quale, oltre a contestare nel merito i motivi di opposizione, eccepiva:
[...]
(i) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, sia in quanto il aveva già proposto opposizione avverso la Pt_1 presupposta cartella esattoriale n. 07120150163574333/001 nel giudizio n.rg.
3792/2018, svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, poi dichiarato estinto con ordinanza del 06/10/2022 a seguito dell'inerzia dell'attore ex art. 309
c.p.c., sia per tardività dei motivi ex art. 617 c.p.c.; (ii) la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di opposizione concernenti le pretese irregolarità dell'attività di riscossione e i vizi intrinsechi del titolo e/o dei rapporti di finanziamento sottostanti.
Concludeva chiedendo: il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la il rigetto dell'istanza di sospensione dell'intimazione di Controparte_6 pagamento e della sottesa cartella esattoriale opposta;
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione concernenti i vizi formali del titolo opposto;
nel merito, il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze professionali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, l'accertamento dell'obbligo della terza chiamata in causa, Controparte_6
a manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a pagare in favore
[...] dell'opponente nonché la condanna della suddetta terza al pagamento della somma di €
22.457,00. Contro 4. Il Tribunale autorizzava l'opposta a chiamare in causa la Controparte_12
per l'udienza del 30/01/2024, nel corso della quale ne dichiarava la contumacia, in
[...] quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione. Successivamente, con ordinanza dell'08/04/2024, in accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'opposta intimazione di pagamento n.
07120229018493990 e del relativo ruolo esattoriale n. 2015/12650 e, previa concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., sollecitava il contraddittorio sulla questione dell'inesistenza del titolo esecutivo, sollevata d'ufficio dal Tribunale.
5. La causa, istruita documentalmente, veniva poi trattenuta in decisione all'udienza dell'11/11/2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'opposizione va respinta ma, prima di vagliarne il merito, vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute opposte.
6. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di Contro pagamento opposta n. 07120229018493990/000, sollevata sia dall' che dalla CP_13 sul presupposto dell'avvenuta estinzione, con ordinanza resa ex art. 309 c.p.c. in data
06/1072022, nel giudizio (n. RG 3792/2018 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata) avente ad oggetto l'opposizione avanzata, per i medesimi motivi sollevati in questa sede, avverso la cartella esattoriale n. 7120150163574333001, oramai divenuta definitiva. Va infatti sul punto rilevato non solo che il giudizio estintosi ex art. 309 c.p.c. aveva ad oggetto la cartella esattoriale presupposta n. 07120150163574333/001, ovvero un atto diverso da quello opposto in questa sede, ma anche che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., non estingue l'azione e, conseguentemente, non estingue i diritti sostanziali di cui era stata chiesta tutela nel giudizio estinto, che potranno pertanto essere fatti valere in un nuovo e diverso giudizio. L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
6.1 Sempre in via preliminare di rito, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da per tardività della domanda, essendosi cristallizzata, in CP_13 assenza di tempestiva opposizione, la cartella esattoriale n. 07120150163574333001, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificata in data 16/02/2016.
Al riguardo, si rileva che le intimazioni di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973
(come quella opposta nel presente giudizio) sono atti che l' Controparte_1
notifica al contribuente prima di dare avvio all'espropriazione forzata,
[...] nell'ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall'invio della presupposta cartella di pagamento. L'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, infatti, così recita: “
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ne consegue che l'avviso di intimazione (così come la presupposta cartella esattoriale) è equiparato ad un precetto, che viene rinnovato, non avendo l' Controparte_1
dato corso all'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale, che è evidentemente divenuta perenta. La mancata opposizione alla cartella non può quindi determinare l'irretrattabilità del credito, come sostenuto dall'opposta ben CP_13 potendo il debitore presentare opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., avverso l'intimazione di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero
l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480
c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e
617 c.p.c. La mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 6833 del 11/03/2021, rv. 660718).
6.2 Né, per altra via, l'opposizione può essere considerata inammissibile per tardività, in quanto presentata oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Tutti i motivi di opposizione sollevati dal , infatti, vanno qualificata in termini di Pt_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c., avendo ad oggetto la contestazione dell'an della pretesa creditoria, ovvero il diritto stesso del creditore a procedere in CP_10 executivis per la soddisfazione delle proprie pretese, inficiato dalla lamentata inesistenza del titolo esecutivo per la inammissibile surroga della nel diritto di credito CP_7 originariamente vantato dalla Banca mutuante MPS spa nei confronti del fideiussore
, odierno opponente, in forza di una fideiussione da considerarsi comunque invalida, Pt_1 in quanto emessa in violazione del “divieto di doppia garanzia” e, in ogni caso, non escutibile per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Non può quindi ravvisarsi, nel caso in esame, alcuna decadenza ai sensi del citato art. 617
c.p.c. che, come noto, disciplina la diversa ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
7. In ordine poi al difetto di legittimazione passiva, eccepito sia da che dalla CP_13 CP_10
si evidenzia che l'individuazione del soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto
[...] dedotto in giudizio dipende, nel caso di opposizione a cartella esattoriale o intimazione di pagamento di cui agli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dal tipo di doglianze mosse dal contribuente: l'agente della riscossione, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive e pre-esecutive avanzate dal debitore, con l'onere, normativamente previsto dall'art. 39 d. lgs. 112/1999, di chiamare in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi o pre-esecutivi dallo stesso posti in essere (cfr. Cass. civ. ord. 97/2015; Cass. civ. 10477/2014, Cass. civ. 9762/2014, Cass. civ. 22939/2007).
Ne consegue che, essendo, nel caso in esame, l'agente della riscossione, e la CP_13 CP_10
l'ente creditore, si ravvisa la sussistenza della legittimazione passiva di entrambe,
[...] nelle rispettive suddette qualità, che possono avere rilievo unicamente ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, in caso di accoglimento dell'opposizione (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 7716/2022).
Entrambe le eccezioni sono quindi infondate e, come tali, vanno rigettate.
8. Passando al merito del giudizio, va prioritariamente trattata la discussa tematica della Contro possibilità o meno per di procedere tramite ruolo esattoriale alla riscossione del proprio credito nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria, senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Al riguardo, si rileva che, benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione Contro della posta a ruolo da parte della in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n
46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore
l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G. 7065/2017; sentenza del
7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può – oggi – che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'opposto orientamento consolidatosi in primo luogo in seno alla Corte di
Appello di Napoli (cfr. Corte d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr.
Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc.), poi recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento oramai costante (Cass., 17652/2025; Cass.,
9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass., 1005/2023). Contro In particolare, dai suddetti precedenti, si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 in quanto il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori,
l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato. Contro Ne consegue che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n.
123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (oggi art. 17 d.P.R. n. 46/1999), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ha ribadito che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998
e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che
l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del
d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal
d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato
l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle forme speciali della riscossione CP_7 coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”.
Ne consegue che, stante la riconosciuta natura pubblicistica del credito vantato dall'opposta Contro
quest'ultima può legittimamente agire, ai fini del suo recupero, mediante iscrizione a ruolo esattoriale, e successivamente l' può, altrettanto legittimamente, procedere CP_13 mediante la notifica delle cartelle esattoriali. La menzionata ordinanza n. 17652/2025 risponde, inoltre, anche alla doglianza sollevata dall'opponente nel presente giudizio con il primo motivo di opposizione, con il Pt_1 quale ha lamentato l'illegittimità della surroga della nella posizione CP_7 dell'istituto mutuante in ragione della inapplicabilità Controparte_9 retroattiva della disciplina contenuta nel D.L. n. 3/2015. L'ordinanza n. 17652/2025 richiama, infatti, l'oramai consolidato principio – cui il Tribunale intende dare continuità – secondo il quale “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
La natura meramente confermativa della disciplina previgente, riconosciuta all'art. 8 bis, co.
III, D.L. n. 3/2015, elide quindi a monte la problematica – sollevata dall'opponente – della applicazione retroattiva di tale norma.
Va, sul punto, altresì evidenziato che il motivo di opposizione in esame, per come formulato dall'opponente, non sembra tener conto, peraltro, che la norma che legittima e disciplina la Contro surroga della nel credito vantato dall'istituto mutuante, per la sola parte a quest'ultimo liquidata utilizzando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è l'art. 2, co. 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, che richiama espressamente l'art. 1203 c.c. (cfr.: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”). Non pare quindi esserci attinenza tra la doglianza Contro sollevata dall'opponente con riguardo alla legittimità della surroga operata dalla e la disciplina di cui al D.L. n. 3/2015, di cui – in ogni caso – la Cassazione (con il citato arresto fatto proprio da chi scrive) ha escluso la portata innovativa e irretroattiva.
Il primo motivo di opposizione, quindi, oltre ad essere stato mal formulato, è infondato e va quindi rigettato.
9. Per quanto sopra esposto, si ritiene quindi che le ulteriori doglianze sollevate dal Pt_1
– relative alla nullità della fideiussione prestata poiché contratta in violazione del “divieto di doppia garanzia” e in conformità di intese anticoncorrenziali in violazione, da parte della del termine decadenziale previsto dall' art. 1957 del cod. CP_6 Controparte_6 civ. – non possano rilevare in questo processo.
Le suddette contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del
Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M.
20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori (questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario). Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente mutuante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. n. 9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi), si è espressa più di recente anche Cass. civ, sez. III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore- finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'opposizione proposta dall'opponente vada rigettata. Pt_1
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento, in tale statuizione, di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente, tramite l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 22/12/2025.
Il Giudice
IT CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IT CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 6437/2022
promossa da
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) e residente in [...]; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv.
AR ED (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Scafati (SA), alla via Mortellari n. 77;
ATTORE -OPPONENTE
contro
, subentrata a titolo universale ad Controparte_1
Equitalia Servizi di Riscossione spa, ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in
Roma, Via G. Grezar 14, - P. Iva e CF nella persona del signor P.IVA_1 [...]
(CF , in qualità di Responsabile Atti introduttivi del CP_2 C.F._3
Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022; Persona_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Sirica (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._4 domicilia in Sarno, alla via Carmine Ruotolo n. 30 (fax e l'indirizzo di PEC: 089 224727 –
; Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA contro
, società con Controparte_3 socio unico , iscritta all'Albo delle Banche al n.74762.60, num. di iscrizione Controparte_4 al Registro delle Imprese di Roma e C.F. con sede in Roma al Viale America P.IVA_2
n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
; CP_5 rappresentata e difesa, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro del Foro di Napoli (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._5
Scipione Capece, 3/b, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA-OPPOSTA
nonchè
. Controparte_6
TERZA CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
“1. In via cautelare: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, contenente in particolare la cartella n.
07120150163574333/001, stante la sussistenza di gravi motivi e fondato pericolo di danno irreparabile, così come descritto nell'istanza cautelare proposta;
2. Nel merito: accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque illegittimità del meccanismo di surroga legale di nei confronti dell'odierno opponente/fideiussore, per CP_7 inapplicabilità ed irretroattività del d. lgs 3/2015 che contempla tale facoltà e, per l'effetto pronunciare l'inesistenza e/o nullità del titolo originario utilizzato dal creditore in surroga per attivare il recupero coattivo tramite riscossione (A.E.R.);
3. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, quale titolo originario, prestata dal sig. per la violazione delle leggi 662/1996, 266/1997 e D.M. 23/09/2005 per Parte_1 eccessiva onerosità e violazione del divieto di “doppia garanzia” a favore dell'istituto erogante, su un mutuo già garantito dal fondo per le piccole e medie imprese istituito con legge dello stato;
4. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, sempre quale titolo originario dell'odierno procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 6 secondo capoverso del contratto di finanziamento/mutuo, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6, e 8 sanzionate dal provvedimento n. 55/2005 della banca
d'Italia e comunque per la generazione di un effetto di “sopravvivenza” della fideiussione anche oltre il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
5. Condannare i convenuti e Controparte_1 Controparte_3 CP_7
alternativamente o solidalmente, al pagamento delle spese e compensi professionali
[...] del presente giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
PER : Controparte_1
“CHIEDE preliminarmente il rigetto della invocata sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda. Vittoria di spese e competenza di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario Raffaele Sirica”;
PER : Controparte_3
- in rito, differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire a
[...] di chiamare nella presente causa la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_6 in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3, fissando altresì una nuova udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di sospensione della cartella esattoriale opposta, non ricorrendone i gravi motivi richiesti dalla legge;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai motivi di CP_3 Parte_2 opposizione concernenti presunti vizi formali del titolo opposto innanzi evidenziati;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuta a manlevare e tenere Controparte_6 indenne la comparente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa;
- sempre in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della ed il Controparte_6 conseguente obbligo della medesima a tenere indenne e manlevare
[...]
e, per l'effetto, condannare la Controparte_8 Controparte_6 al pagamento della somma di €.22.457,00 oltre accessori di legge, ovvero delle
[...] maggiori o minori somme che dovesse essere liquidate per tali causali dal Tribunale adito. oltre accessori di legge, ovvero delle maggiori o minori somme che dovesse essere liquidate per tali causali dal Tribunale adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14/12/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_1 Controparte_8
(in breve , proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
[...] CP_7 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, relativa (tra le altre) alla cartella esattoriale n. 07120150163574333/001, notificatagli da Controparte_1
per il pagamento della somma complessiva di € 510.183,82, in forza del ruolo
[...] esattoriale n. 2015/12650, formato per il recupero, da parte di ed in virtù di CP_7 surroga nei diritti spettanti alla dell'importo a Controparte_9 quest'ultima corrisposto a seguito dell'attivazione del Fondo di Garanzia pubblico per le
PMI di cui alla Legge n. 662/1996, in conseguenza dell'inadempimento della società Pt_3 al pagamento delle rate del contratto di mutuo chirografario stipulato in data
[...]
20/10/2010 tra la citata e la garantito Controparte_9 Parte_3 mediante fideiussione (tra gli altri) dall'opponente Parte_1
In particolare, a sostegno dell'opposizione, avanzava le seguenti doglianze: Parte_1
(i) l'illegittimità della surroga della nella posizione Controparte_10 dell'istituto mutuante in ragione della inapplicabilità Controparte_9 retroattiva della disciplina contenuta nel D.L. n. 3/2015 e della conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
(ii) la nullità della fideiussione prestata (per un totale di € 720.000,00) dal nella Pt_1 parte in cui garantisce la parte del credito (di importo pari ad € 398.298,96) concesso alla dalla MPS s.p.a., già garantita dal Fondo di Garanzia pubblico per le PMI di Parte_3 cui alla Legge n. 662/1996, poiché contratta in violazione del “divieto di doppia garanzia” di cui alle leggi n. 662/1996, n. 266/1997 e D.M. 23/09/2005, art. 4, par. 4;
(iii) l'intervenuta decadenza dal diritto di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c., stante la nullità dell'art. 6 del contratto di mutuo stipulato con la banca MPS S.p.A., relativa alla fideiussione prestata, poiché contraria alle norme anticoncorrenziali, essendo riproduttivo di clausole dello schema ABI, dichiarate illecite con provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia in quanto attuative di un'intesa anticoncorrenziale. Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120229018493990/000, con riguardo alla cartella n.
07120150163574333/001, di: accertare e dichiarare l'inefficacia e illegittimità del meccanismo di surroga legale di nei confronti dell'opponente/fideiussore, per CP_7 inapplicabilità ed irretroattività del d. lgs 3/2015 che contempla tale facoltà e, per l'effetto, pronunciare l'inesistenza e/o nullità del titolo originario, utilizzato dal creditore in surroga, per attivare il recupero coattivo tramite riscossione ( ; accertare e dichiarare la nullità CP_11 della fideiussione, quale titolo originario, prestata dall'opponente per la violazione delle leggi 662/1996, 266/1997 e D.M. 23/09/2005 per eccessiva onerosità e violazione del divieto di “doppia garanzia” a favore dell'istituto erogante, su un mutuo già garantito dal fondo per le piccole e medie imprese, istituito con Legge dello Stato;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, sempre quale titolo originario del procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 6 secondo capoverso del contratto di finanziamento/mutuo, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 sanzionate dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e comunque per la generazione di un effetto di “sopravvivenza” della fideiussione anche oltre il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; con condanna dei convenuti e Controparte_1
alternativamente o solidalmente, al pagamento Controparte_10 delle spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/03/2023, si costituiva l , eccependo: Controparte_1
(i) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento opposta n.
, essendosi estinto, con ordinanza resa ex art. 309 c.p.c. PartitaIVA_3 in data 06/1072022, il giudizio (n. RG 3792/2018 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata) avente ad oggetto l'opposizione avanzata, per i medesimi motivi sollevati in questa sede, avverso la cartella esattoriale n. 7120150163574333001, oramai divenuta definitiva;
(ii) la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l' Controparte_1
mera destinataria del ruolo;
[...]
(iii) la tardività della domanda, essendosi cristallizzata, in assenza di tempestiva opposizione, la cartella esattoriale n. 07120150163574333001, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificata in data 16/02/2016.
Concludeva chiedendo preliminarmente il rigetto della invocata sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenza di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93. c.p.c.
3. In data 07/03/2023, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e istanza ex art. 269 c.p.c., la Controparte_10 la quale, oltre a contestare nel merito i motivi di opposizione, eccepiva:
[...]
(i) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, sia in quanto il aveva già proposto opposizione avverso la Pt_1 presupposta cartella esattoriale n. 07120150163574333/001 nel giudizio n.rg.
3792/2018, svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, poi dichiarato estinto con ordinanza del 06/10/2022 a seguito dell'inerzia dell'attore ex art. 309
c.p.c., sia per tardività dei motivi ex art. 617 c.p.c.; (ii) la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di opposizione concernenti le pretese irregolarità dell'attività di riscossione e i vizi intrinsechi del titolo e/o dei rapporti di finanziamento sottostanti.
Concludeva chiedendo: il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la il rigetto dell'istanza di sospensione dell'intimazione di Controparte_6 pagamento e della sottesa cartella esattoriale opposta;
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione concernenti i vizi formali del titolo opposto;
nel merito, il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze professionali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, l'accertamento dell'obbligo della terza chiamata in causa, Controparte_6
a manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a pagare in favore
[...] dell'opponente nonché la condanna della suddetta terza al pagamento della somma di €
22.457,00. Contro 4. Il Tribunale autorizzava l'opposta a chiamare in causa la Controparte_12
per l'udienza del 30/01/2024, nel corso della quale ne dichiarava la contumacia, in
[...] quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione. Successivamente, con ordinanza dell'08/04/2024, in accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'opposta intimazione di pagamento n.
07120229018493990 e del relativo ruolo esattoriale n. 2015/12650 e, previa concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., sollecitava il contraddittorio sulla questione dell'inesistenza del titolo esecutivo, sollevata d'ufficio dal Tribunale.
5. La causa, istruita documentalmente, veniva poi trattenuta in decisione all'udienza dell'11/11/2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'opposizione va respinta ma, prima di vagliarne il merito, vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute opposte.
6. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di Contro pagamento opposta n. 07120229018493990/000, sollevata sia dall' che dalla CP_13 sul presupposto dell'avvenuta estinzione, con ordinanza resa ex art. 309 c.p.c. in data
06/1072022, nel giudizio (n. RG 3792/2018 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata) avente ad oggetto l'opposizione avanzata, per i medesimi motivi sollevati in questa sede, avverso la cartella esattoriale n. 7120150163574333001, oramai divenuta definitiva. Va infatti sul punto rilevato non solo che il giudizio estintosi ex art. 309 c.p.c. aveva ad oggetto la cartella esattoriale presupposta n. 07120150163574333/001, ovvero un atto diverso da quello opposto in questa sede, ma anche che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., non estingue l'azione e, conseguentemente, non estingue i diritti sostanziali di cui era stata chiesta tutela nel giudizio estinto, che potranno pertanto essere fatti valere in un nuovo e diverso giudizio. L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
6.1 Sempre in via preliminare di rito, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da per tardività della domanda, essendosi cristallizzata, in CP_13 assenza di tempestiva opposizione, la cartella esattoriale n. 07120150163574333001, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificata in data 16/02/2016.
Al riguardo, si rileva che le intimazioni di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973
(come quella opposta nel presente giudizio) sono atti che l' Controparte_1
notifica al contribuente prima di dare avvio all'espropriazione forzata,
[...] nell'ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall'invio della presupposta cartella di pagamento. L'art. 50, co. II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, infatti, così recita: “
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ne consegue che l'avviso di intimazione (così come la presupposta cartella esattoriale) è equiparato ad un precetto, che viene rinnovato, non avendo l' Controparte_1
dato corso all'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale, che è evidentemente divenuta perenta. La mancata opposizione alla cartella non può quindi determinare l'irretrattabilità del credito, come sostenuto dall'opposta ben CP_13 potendo il debitore presentare opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., avverso l'intimazione di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero
l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480
c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e
617 c.p.c. La mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.” (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 6833 del 11/03/2021, rv. 660718).
6.2 Né, per altra via, l'opposizione può essere considerata inammissibile per tardività, in quanto presentata oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Tutti i motivi di opposizione sollevati dal , infatti, vanno qualificata in termini di Pt_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c., avendo ad oggetto la contestazione dell'an della pretesa creditoria, ovvero il diritto stesso del creditore a procedere in CP_10 executivis per la soddisfazione delle proprie pretese, inficiato dalla lamentata inesistenza del titolo esecutivo per la inammissibile surroga della nel diritto di credito CP_7 originariamente vantato dalla Banca mutuante MPS spa nei confronti del fideiussore
, odierno opponente, in forza di una fideiussione da considerarsi comunque invalida, Pt_1 in quanto emessa in violazione del “divieto di doppia garanzia” e, in ogni caso, non escutibile per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Non può quindi ravvisarsi, nel caso in esame, alcuna decadenza ai sensi del citato art. 617
c.p.c. che, come noto, disciplina la diversa ipotesi di opposizione agli atti esecutivi.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
7. In ordine poi al difetto di legittimazione passiva, eccepito sia da che dalla CP_13 CP_10
si evidenzia che l'individuazione del soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto
[...] dedotto in giudizio dipende, nel caso di opposizione a cartella esattoriale o intimazione di pagamento di cui agli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dal tipo di doglianze mosse dal contribuente: l'agente della riscossione, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive e pre-esecutive avanzate dal debitore, con l'onere, normativamente previsto dall'art. 39 d. lgs. 112/1999, di chiamare in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi o pre-esecutivi dallo stesso posti in essere (cfr. Cass. civ. ord. 97/2015; Cass. civ. 10477/2014, Cass. civ. 9762/2014, Cass. civ. 22939/2007).
Ne consegue che, essendo, nel caso in esame, l'agente della riscossione, e la CP_13 CP_10
l'ente creditore, si ravvisa la sussistenza della legittimazione passiva di entrambe,
[...] nelle rispettive suddette qualità, che possono avere rilievo unicamente ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, in caso di accoglimento dell'opposizione (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 7716/2022).
Entrambe le eccezioni sono quindi infondate e, come tali, vanno rigettate.
8. Passando al merito del giudizio, va prioritariamente trattata la discussa tematica della Contro possibilità o meno per di procedere tramite ruolo esattoriale alla riscossione del proprio credito nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria, senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Al riguardo, si rileva che, benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione Contro della posta a ruolo da parte della in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n
46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore
l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G. 7065/2017; sentenza del
7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può – oggi – che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'opposto orientamento consolidatosi in primo luogo in seno alla Corte di
Appello di Napoli (cfr. Corte d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr.
Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc.), poi recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento oramai costante (Cass., 17652/2025; Cass.,
9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass., 1005/2023). Contro In particolare, dai suddetti precedenti, si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 in quanto il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori,
l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato. Contro Ne consegue che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n.
123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (oggi art. 17 d.P.R. n. 46/1999), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ha ribadito che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998
e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che
l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del
d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal
d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato
l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle forme speciali della riscossione CP_7 coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”.
Ne consegue che, stante la riconosciuta natura pubblicistica del credito vantato dall'opposta Contro
quest'ultima può legittimamente agire, ai fini del suo recupero, mediante iscrizione a ruolo esattoriale, e successivamente l' può, altrettanto legittimamente, procedere CP_13 mediante la notifica delle cartelle esattoriali. La menzionata ordinanza n. 17652/2025 risponde, inoltre, anche alla doglianza sollevata dall'opponente nel presente giudizio con il primo motivo di opposizione, con il Pt_1 quale ha lamentato l'illegittimità della surroga della nella posizione CP_7 dell'istituto mutuante in ragione della inapplicabilità Controparte_9 retroattiva della disciplina contenuta nel D.L. n. 3/2015. L'ordinanza n. 17652/2025 richiama, infatti, l'oramai consolidato principio – cui il Tribunale intende dare continuità – secondo il quale “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
La natura meramente confermativa della disciplina previgente, riconosciuta all'art. 8 bis, co.
III, D.L. n. 3/2015, elide quindi a monte la problematica – sollevata dall'opponente – della applicazione retroattiva di tale norma.
Va, sul punto, altresì evidenziato che il motivo di opposizione in esame, per come formulato dall'opponente, non sembra tener conto, peraltro, che la norma che legittima e disciplina la Contro surroga della nel credito vantato dall'istituto mutuante, per la sola parte a quest'ultimo liquidata utilizzando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è l'art. 2, co. 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, che richiama espressamente l'art. 1203 c.c. (cfr.: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”). Non pare quindi esserci attinenza tra la doglianza Contro sollevata dall'opponente con riguardo alla legittimità della surroga operata dalla e la disciplina di cui al D.L. n. 3/2015, di cui – in ogni caso – la Cassazione (con il citato arresto fatto proprio da chi scrive) ha escluso la portata innovativa e irretroattiva.
Il primo motivo di opposizione, quindi, oltre ad essere stato mal formulato, è infondato e va quindi rigettato.
9. Per quanto sopra esposto, si ritiene quindi che le ulteriori doglianze sollevate dal Pt_1
– relative alla nullità della fideiussione prestata poiché contratta in violazione del “divieto di doppia garanzia” e in conformità di intese anticoncorrenziali in violazione, da parte della del termine decadenziale previsto dall' art. 1957 del cod. CP_6 Controparte_6 civ. – non possano rilevare in questo processo.
Le suddette contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del
Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M.
20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori (questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario). Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente mutuante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. n. 9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi), si è espressa più di recente anche Cass. civ, sez. III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore- finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'opposizione proposta dall'opponente vada rigettata. Pt_1
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento, in tale statuizione, di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente, tramite l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 22/12/2025.
Il Giudice
IT CA