Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva della ES_1 spa

    La ES_1 spa ha ricevuto dal ex RZ la concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, valida anche per l'anno in questione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto opposto

    Nell'atto opposto vi è chiaro riferimento al contributo in riscossione e ai terreni cui lo stesso si riferisce, inoltre era stato precedentemente notificato un sollecito di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del contributo

    La prescrizione è decennale e non quinquennale, trattandosi di contributo determinato anno per anno in base alle opere effettuate e alle necessità finanziarie dell'Ente di Bonifica.

  • Rigettato
    Assenza di beneficio fondiario

    L'inserimento del terreno nel Piano di Classifica inverte l'onere della prova, richiedendo al contribuente di dimostrare l'assenza di effettivo beneficio. Il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, basandosi su argomentazioni generiche e documenti non chiaramente ricollegabili alla sua proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 111
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo