Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026REG.PROV.COLL.
N. 00679/2025 REG.RIC.
N. 00700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale - Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale - Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 679 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del 24 aprile 2025, notificata in pari data, nel giudizio promosso dall’odierno appellato per l’annullamento: 1) del D.P. n. 89 del 14 ottobre 2024 avente ad oggetto l’approvazione degli atti del concorso e della graduatoria definitiva di merito nel “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. due dirigenti, a tempo pieno e indeterminato, da inserire nella Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), con riserva di un posto in favore del personale interno ”, nella parte in cui ha graduato l’originario contro-interessato alla prima posizione con 69 punti anziché escluderlo per mancanza dei requisiti di ammissione;
2) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, nelle parti in cui hanno ritenuto sussistente in capo all’originario contro-interessato il requisito di ammissione al concorso (possesso della qualifica di “dirigente” e svolgimento di funzioni dirigenziali per 5 anni), della relazione del R.u.p. del 14 ottobre 2024 e dell’atto di nomina dello stesso quale vincitore del concorso, sconosciuto, ove nelle more adottato;
quanto al ricorso n. 700 del 2025:
della medesima sentenza;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale - Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. VE OG e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel primo ricorso in appello, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale premette di aver bandito, con avviso pubblicato in data 31 ottobre 2023, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti, a tempo pieno e indeterminato, da inserire nella Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con riserva di un posto in favore del personale interno. La procedura concorsuale si è svolta dal 16 aprile al 9 ottobre 2024. In particolare, dopo l’espletamento delle prove scritte, i candidati ammessi alle prove orali hanno sostenuto gli esami orali e le prove attitudinali nelle date del 25 e 26 giugno 2024; successivamente, gli Uffici competenti dell’Amministrazione hanno verificato i titoli autocertificati dai candidati chiedendo conferma alle Amministrazioni di appartenenza. Dopo avere validato le verifiche sui titoli, la Commissione giudicatrice ha attribuito i relativi punteggi, stilando la graduatoria, con mandato al R.u.p. per la relativa pubblicazione. In data 14 ottobre 2024 il R.u.p. ha espresso parere di legittimità favorevole ed in pari data il Presidente della AdSP ha adottato il d.p. n. 89 del 14 ottobre 2024, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso. L’odierno appellato è risultato collocato in terza posizione con un punteggio complessivo di 63 punti (1° degli idonei non vincitori); mentre tra i vincitori il primo graduato è risultato l’appellante nel secondo degli appelli in esame, con 69 punti, di seguito il secondo graduato con 65,5 punti, nella categoria riservata al personale interno.
Il TAR, con la sentenza appellata, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, in ordine alla insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale de qua da parte del primo graduato, annullando, per l’effetto, gli atti impugnati nella parte in cui hanno nominato vincitore il controinteressato.
L’Amministrazione deduce che il TAR avrebbe omesso di considerare quanto disposto dall’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, in forza del quale sono ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami, finalizzato all’accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia sia i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, sia coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Con riferimento agli “ incarichi equiparati a quelli dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni ”, anche in virtù della formulazione letterale della norma, sarebbe riconosciuta la validità, al fine dell’accesso, mediante concorso, alla dirigenza pubblica di seconda fascia, di esperienze formalmente non dirigenziali, ma caratterizzate da funzioni di responsabilità, coordinamento e gestione. In tal senso sarebbe, dunque, stato formulato il bando in questione, ove ha richiesto, ai fini della relativa partecipazione il possesso, di una o più, delle seguenti esperienze professionali: “- essere dipendenti di ruolo (o essere stati) nelle pubbliche Amministrazioni, in possesso di laurea magistrale, tra quelle elencate al successivo punto d) (vecchio e nuovo ordinamento), con almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o, per le Autorità di Sistema Portuale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri);
- essere (o essere stati) in possesso della qualifica di dirigente in Enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e aver svolto per almeno 5 anni funzioni dirigenziali presso le medesime categorie di Enti;
- essere dipendenti di ruolo, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio in aziende private operanti nel settore dei lavori pubblici o della portualità e della logistica delle merci, con qualifica di dirigente;
- essere cittadini italiani ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno 5 anni presso Enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ”.
Il bando, dunque, in conformità alle disposizioni normative in vigore, con riferimento al primo punto evidenziato (flaggato dal controinteressato), avrebbe richiesto il requisito dell’espletamento del servizio in posizione di dirigenza, da aggiungersi al possesso di un titolo di laurea magistrale, senza richiedere il possesso di un ‘formale’ incarico dirigenziale.
Tale lettura sarebbe confortata, a contrario , leggendo gli altri punti della lettera c) dell’art. 2 del bando di concorso (laddove sono indicate le ulteriori esperienze professionali legittimanti la partecipazione al concorso), laddove si richiede espressamente il possesso della qualifica di dirigente (cfr. lett. c, punti ii) e iii)). Viceversa, nel caso in questione, la disposizione del bando applicabile ha fatto riferimento alla “ posizione ” di dirigenza e non alla qualifica.
Non sarebbe, dunque, rilevante la circostanza, rappresentata dall’originario ricorrente, secondo cui il nominativo del controinteressato non compare nel ruolo dei dirigenti pubblicato dal Ministero della Difesa. Per altro verso, non tutti gli incarichi di portata dirigenziale sono assoggettati all’onere di pubblicazione (a riguardo, Corte cost., sentenza n. 20 del 2019).
Il controinteressato aveva, pertanto, correttamente dichiarato, in autocertificazione, di essere dipendente di ruolo nella Pubblica Amministrazione con almeno 5 anni di servizio in posizione di dirigenza.
Sul II motivo di ricorso, proposto in via subordinata in primo grado, relativo all’asserito atteggiamento di favor dell’Amministrazione verso il personale interno, con cui l’originario ricorrente censurava il bando in parte qua , l’Amministrazione ribadisce l’inammissibilità del motivo di ricorso, per tardività. Tuttavia, censura le ulteriori argomentazioni sviluppate dal TAR sul punto, per vizio di ultrapetizione.
Ancora, l’Amministrazione censura la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese legali.
Si è costituito l’appellato per resistere, riproponendo le censure assorbite. l’Amministrazione tenterebbe, inammissibilmente, di superare in via interpretativa il c testo dell’art. 2, comma 1, lett. c), primo paragrafo del bando.
Con il secondo appello, l’istante deduce i seguenti motivi di censura:
1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. c), del bando, nonché degli artt. 15, 19, 23 e 28 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 627, d.lgs. n. 66 del 2010, difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla non necessità del possesso della qualifica dirigenziale per l’accesso al concorso e sui servizi prestati in “ posizione di dirigenza ”, anche in virtù delle previsioni del CCNL e della normativa di settore; erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la possibilità di valutare, ai fini dell’ammissione, le posizioni apicali e le funzioni di coordinamento e responsabilità, ancorché formalmente inquadrate come ‘Funzionario’, in ragione della peculiare organizzazione degli uffici e della normativa speciale applicabile al Ministero della Difesa – Marina Militare;
2 – illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 28, d.lgs. n. 165 cit. e del d.P.R. 24 settembre 2004 n. 272 e dell’art. 7, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 70;
3 – difetto ed illogicità della motivazione, contraddittorietà e ultrapetizione, violazione dell’art. 28 bis , d.lgs. n. 165 cit. e del d.P.R. n. 272 cit.
Parte appellata ha ribadito con memoria le proprie conclusioni.
All’udienza di discussione del 21 gennaio 2026 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
I – In via del tutto preliminare, deve procedersi alla riunione dei due giudizi in quanto gli appelli sono stati proposti avverso alla medesima sentenza.
II – Gli appelli sono fondati per quanto di seguito specificato.
III – Le censure del primo e del secondo appello posso essere esaminate congiuntamente poiché sostanzialmente corrispondenti.
IV – La questione centrale del presente giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 2, lett. c, punto i) del bando di concorso laddove ha previsto, quale requisito di ammissione: “ essere dipendenti di ruolo (o essere stati) nelle pubbliche Amministrazioni, in possesso di laurea magistrale, tra quelle elencate al successivo punto d) (vecchio e nuovo ordinamento), con almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o, per le Autorità di Sistema Portuale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri)”.
La lex specialis non può che essere interpretata alla luce del dato letterale che ammette la partecipazione in caso di svolgimento di “almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza”; l’ulteriore precisazione “per le Autorità di Sistema Portuale”, dello svolgimento in “posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri)” costituisce alternativa di favore e non escludente la prima parte della disposizione. Il requisito richiesto dal bando, coerentemente con la normativa vigente, permette in modo omogeneo la partecipazione sia di Funzionari con 5 anni in posizione di dirigenza (requisito normativo ordinario di accesso alla dirigenza per concorso pubblico) o di Quadri (i Funzionari apicali presso le Autorità di Sistema Portuale) in posizioni funzionali anche in questo caso per l’accesso alla dirigenza.
Tale interpretazione in senso letterale della norma del bando, peraltro, risulta confermata – come evidenziato dall’appellante - dal confronto con le altre disposizioni del bando, laddove è stata diversamente indicata la necessità della qualifica (e non della “ posizione ”).
Sotto tale profilo, dunque, non può essere condivisa l’interpretazione del bando resa dal TAR con la sentenza appellata, con cui ha ritenuto che “ sarebbe stato invero il controinteressato ad essere onerato della proposizione di un ricorso incidentale, invece concretamente mai proposto, il quale avrebbe dovuto avere ad oggetto proprio la illegittimità del punto i) della lettera c) dell’art. 2 del bando di concorso - nella parte in cui consentiva la partecipazione ad esso (soltanto) dei dipendenti in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri) che avessero prestato servizio presso le Autorità di Sistema Portuale, e non (anche) presso altre PP.AA .”.
Ed ancora, la lettura sin qui resa risulta coerente con la previsione normativa di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013, sicché ogni ulteriore valutazione in ordine al favor partecipationis appare ultronea.
Il d.P.R. n. 70/2013, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, prevede, infatti – come ricordato dall’Amministrazione appellante - all’art. 7 (“ Reclutamento dei Dirigenti” ), primo comma, che: “ Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea […]”.
Nella specie che occupa, l’appellante nel secondo giudizio è dipendente del Ministero della Difesa, munito di laurea magistrale, e ha prestato per oltre cinque anni servizio in posizione di dirigenza come verificato dalla stessa Amministrazione (cfr. nota prot. 14031 del 7 agosto 2024, l’Ufficio dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta – Ministero della Difesa e nota prot. n. 12643 del 12 luglio 2024; allegati 7 e 9 al primo ricorso in appello), risultando dunque non necessaria l’ulteriore attività istruttoria richiesta dall’originario ricorrente.
V – Ne discende l’irrilevanza della mancata ricomprensione dell’appellato nell’elenco dei dirigenti in ragione dello svolgimento degli incarichi come dichiarati e verificati dall’Amministrazione.
V – Tutto quanto sin qui ritenuto è sufficiente a rilevare la fondatezza del primo motivo degli appelli in esame e per converso l’infondatezza delle censure relative al primo motivo del ricorso di primo grado.
VI – Con riguardo al secondo motivo (secondo e terzo del secondo appello) di appello non è necessario esaminare l’eccezione di tardività delle censure relative al bando di concorso perché esse si appalesano infondate per le stesse ragioni indicate al capo IV della presente sentenza.
VII – Per tutto quanto sin qui ritenuto, deve essere riformata la sentenza di primo grado e per l’effetto, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato.
VIII – Ne discende che deve essere, altresì, riformata la pronunzia sulle spese, che devono essere compensate in entrambi i gradi in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IO, Presidente
VE OG, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE OG | OB IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.