CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2054/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14320/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Campania - OL NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000360662000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1054/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che l'avviso di pagamento prodromico è stato notificato in data 2/11/22 per computa giacenza, ma le formalità all'uopo seguite non appaiono rituali.
Infatti, sulla busta contenente l'avviso di accertamento manca la firma dell'agente notificatore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la notifica della cartella di pagamento, e se lì manca la firma del postino la notifica è inesistente perché la sottoscrizione è l'unico elemento che garantisce che la notifica sia stata effettivamente eseguita dall'agente postale autorizzato (Cass. n. 9552 del 12 aprile 2021), Ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione. Detto principio è stato anche recentemente ribadito dai Giudici di legittimità: infatti, l'ordinanza n. 7586/2024 ha confermato che la mancanza della firma dell'agente postale rende l'atto di notifica inesistente. Tale principio può essere applicato anche alla notifica effettuata per compiuta giacenza in cui, difettando un avviso di ricevimento, la firma dell'agente postale (che deve comunque attestare le attività compiute per dare corso alla notifica del piego) non può che essere apposta sulla busta contenente l'atto da notificare. A ciò si aggiunge un altro profilo di nullità della notifica, legato alla mancata indicazione della causa del mancato recapito, che ha condotto al deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Infatti,
l'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”; e la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di tale indicazione impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. 14717/24).
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per un vizio formale della notifica costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in OL, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI SC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14320/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Campania - OL NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000360662000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1054/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che l'avviso di pagamento prodromico è stato notificato in data 2/11/22 per computa giacenza, ma le formalità all'uopo seguite non appaiono rituali.
Infatti, sulla busta contenente l'avviso di accertamento manca la firma dell'agente notificatore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la notifica della cartella di pagamento, e se lì manca la firma del postino la notifica è inesistente perché la sottoscrizione è l'unico elemento che garantisce che la notifica sia stata effettivamente eseguita dall'agente postale autorizzato (Cass. n. 9552 del 12 aprile 2021), Ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione. Detto principio è stato anche recentemente ribadito dai Giudici di legittimità: infatti, l'ordinanza n. 7586/2024 ha confermato che la mancanza della firma dell'agente postale rende l'atto di notifica inesistente. Tale principio può essere applicato anche alla notifica effettuata per compiuta giacenza in cui, difettando un avviso di ricevimento, la firma dell'agente postale (che deve comunque attestare le attività compiute per dare corso alla notifica del piego) non può che essere apposta sulla busta contenente l'atto da notificare. A ciò si aggiunge un altro profilo di nullità della notifica, legato alla mancata indicazione della causa del mancato recapito, che ha condotto al deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Infatti,
l'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”; e la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di tale indicazione impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. 14717/24).
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per un vizio formale della notifica costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in OL, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI SC