Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 842
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica atto di accertamento

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento a causa della firma illeggibile sull'avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che la pretesa tributaria fosse prescritta.

  • Accolto
    Validità della notifica dell'atto di accertamento

    La Corte ritiene che la firma illeggibile sull'avviso di ricevimento non infici la validità della notifica se effettuata all'indirizzo del destinatario e se non vi sia stata querela di falso. Inoltre, si chiarisce che il nome 'Nominativo_1' si riferisce all'agente postale.

  • Accolto
    Rispetto dei termini di decadenza/prescrizione

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato nei termini e che, in ogni caso, il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto di accertamento nei termini previsti, non potendo sollevare questioni sulla notifica impugnando il successivo atto di intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 842
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 842
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo