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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3220/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- ING FISCALE n. 20210632200008582 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3959/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'ingiunzione relativa al mancato pagamento della Tari per l'esercizio fiscale 2014 emesso dalla società
Tre Esse Italia S.r.l. per un immobile ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio.
Deduceva il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato per mancata notifica del presupposto atto di accertamento.
Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, per il periodo trascorso fra l'asserita notifica, essendo il predetto atto di accertamento, secondo la prospettazione della Tre Esse, il 9 gennaio 2020, cioè oltre il termine quinquennale previsto, essendo la Tari dovuta riferibile al 2014.
2. Con sentenza n. 14422, depositata il 7 dicembre 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che la Tre Esse Italia S.r.l, concessionaria per l'accertamento e la riscossione della Tari per il Comune di Guidonia, non aveva provato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R recava nello spazio riservato al destinatario una firma non solo illeggibile, ma comunque non riconducibile al contribuente.
Il successivo provvedimento di intimazione, pertanto, era il primo atto portato a conoscenza del contribuente, e non era supportato da idonei presupposti giuridici e fattuali.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la Tre Esse Italia S.r.l.
L'appellante ritiene idonea la documentazione presentata in primo grado per provare l'avvenuta notifica.
L'avviso di accertamento risulta infatti correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente, e firmato per accettazione nella riga indicante il “ricevente”.
Dall'avviso si evince con chiarezza la data di consegna (9 gennaio 2020).
La giurisprudenza ritiene valido il procedimento di notifica anche in caso di firma illeggibile, salvo che il destinatario non presenti querela di falso.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006 prevede che l'accertamento tributario debba essere effettuato entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il mancato pagamento per l'annualità 2014, quindi, poteva essere accertato entro il 31 dicembre 2019. La consegna del plico all'Ufficio Postale è avvenuta il 20 dicembre 2019, cioè nei termini, dovendosi applicare la cosiddetta “scissione soggettiva” del termine di notifica.
4. Con controdeduzioni il contribuente chiede la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la firma risulta parzialmente illeggibile e comunque non riconducibile al contribuente, in quanto il nome del ricevente firmatario risulta essere indiscutibilmente “Nominativo_1” e non Resistente_1.
Come statuito dalla Commissione di primo grado, la notifica dell'accertamento non è pertanto provata nella sua regolarità.
5. Con ulteriori memorie Tre Esse osserva che l'agente postale non è tenuto a redigere una relata di notifica, essendo sufficiente l'attestazione della consegna a persona (destinatario o altro familiare) presente all'indirizzo di residenza, quale risultante dai documenti ufficiali dell'anagrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello della Tre Esse è fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
2. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso un'ingiunzione di pagamento della Tari relativa all'annualità 2014, ritenendo che la Tre Esse Italia non avesse provato la regolare notifica del presupposto atto di accertamento.
L'ingiunzione pertanto era il primo atto ricevuto dal contribuente, e non risultava sorretta da un'adeguata dimostrazione della debenza del tributo.
Veniva accolta l'eccezione formulata dal contribuente relativamente alla illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento.
3. L'assunto della Commissione non è fondato.
La Corte di cassazione ha più volte statuito che allorchè la notifica avvenga, come nel caso di specie, non contestato dal contribuente appellato, all'indirizzo anagrafico del destinatario, la firma apposta nella riga contrassegnata dalla dizione “ricevente”, testimonia che l'atto è stato consegnato ad una persona abilitata, a nulla rilevando la totale o parziale illeggibilità della firma (cfr. da ultimo Cassazione, ordinanza n. 27664 del 2024).
L'unica modalità con la quale può essere disconosciuta tale riferibilità è la presentazione di una formale querela di falso, nel caso di specie non intervenuta.
Osserva comunque il Collegio che il nome “Nominativo_1”, ritenuto dal contribuente non associabile in alcun modo al destinatario, si riferisce in realtà dell'agente postale, mentre risulta, sulla sinistra, un'altra firma che, sia pur illeggibile, appare compatibile con il cognome del contribuente Resistente_1.
4. Relativamente all'asserita intervenuta prescrizione o decadenza dell'accertamento tributario, come osservato dalla Tre Esse, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, prevede che l'accertamento deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello di debenza del tributo, cioè il 31 dicembre 2019. L'atto risulta consegnato all'Ufficio postale il 20 dicembre 2019, dovendosi applicare la cosiddetta “scissione soggettiva dei termini di notifica”, non potendo far gravare sull'amministrazione procedente i ritardi dovuti all'espletamento del servizio di consegna, specie allorchè si tratti di atti non ricettivi. In disparte quanto sopra, il Collegio osserva che, per le ragioni sopra esposte, l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato, con la conseguenza che qualora il contribuente intenda contestare il rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione per l'accertamento, aveva l'onere impugnare nei termini l'atto ricevuto, non potendosi più sollevare questioni sulla notifica dell'accertamento impugnando il successivo atto di intimazione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3220/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- ING FISCALE n. 20210632200008582 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3959/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'ingiunzione relativa al mancato pagamento della Tari per l'esercizio fiscale 2014 emesso dalla società
Tre Esse Italia S.r.l. per un immobile ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio.
Deduceva il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato per mancata notifica del presupposto atto di accertamento.
Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, per il periodo trascorso fra l'asserita notifica, essendo il predetto atto di accertamento, secondo la prospettazione della Tre Esse, il 9 gennaio 2020, cioè oltre il termine quinquennale previsto, essendo la Tari dovuta riferibile al 2014.
2. Con sentenza n. 14422, depositata il 7 dicembre 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che la Tre Esse Italia S.r.l, concessionaria per l'accertamento e la riscossione della Tari per il Comune di Guidonia, non aveva provato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R recava nello spazio riservato al destinatario una firma non solo illeggibile, ma comunque non riconducibile al contribuente.
Il successivo provvedimento di intimazione, pertanto, era il primo atto portato a conoscenza del contribuente, e non era supportato da idonei presupposti giuridici e fattuali.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la Tre Esse Italia S.r.l.
L'appellante ritiene idonea la documentazione presentata in primo grado per provare l'avvenuta notifica.
L'avviso di accertamento risulta infatti correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente, e firmato per accettazione nella riga indicante il “ricevente”.
Dall'avviso si evince con chiarezza la data di consegna (9 gennaio 2020).
La giurisprudenza ritiene valido il procedimento di notifica anche in caso di firma illeggibile, salvo che il destinatario non presenti querela di falso.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006 prevede che l'accertamento tributario debba essere effettuato entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il mancato pagamento per l'annualità 2014, quindi, poteva essere accertato entro il 31 dicembre 2019. La consegna del plico all'Ufficio Postale è avvenuta il 20 dicembre 2019, cioè nei termini, dovendosi applicare la cosiddetta “scissione soggettiva” del termine di notifica.
4. Con controdeduzioni il contribuente chiede la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la firma risulta parzialmente illeggibile e comunque non riconducibile al contribuente, in quanto il nome del ricevente firmatario risulta essere indiscutibilmente “Nominativo_1” e non Resistente_1.
Come statuito dalla Commissione di primo grado, la notifica dell'accertamento non è pertanto provata nella sua regolarità.
5. Con ulteriori memorie Tre Esse osserva che l'agente postale non è tenuto a redigere una relata di notifica, essendo sufficiente l'attestazione della consegna a persona (destinatario o altro familiare) presente all'indirizzo di residenza, quale risultante dai documenti ufficiali dell'anagrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello della Tre Esse è fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
2. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso un'ingiunzione di pagamento della Tari relativa all'annualità 2014, ritenendo che la Tre Esse Italia non avesse provato la regolare notifica del presupposto atto di accertamento.
L'ingiunzione pertanto era il primo atto ricevuto dal contribuente, e non risultava sorretta da un'adeguata dimostrazione della debenza del tributo.
Veniva accolta l'eccezione formulata dal contribuente relativamente alla illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento.
3. L'assunto della Commissione non è fondato.
La Corte di cassazione ha più volte statuito che allorchè la notifica avvenga, come nel caso di specie, non contestato dal contribuente appellato, all'indirizzo anagrafico del destinatario, la firma apposta nella riga contrassegnata dalla dizione “ricevente”, testimonia che l'atto è stato consegnato ad una persona abilitata, a nulla rilevando la totale o parziale illeggibilità della firma (cfr. da ultimo Cassazione, ordinanza n. 27664 del 2024).
L'unica modalità con la quale può essere disconosciuta tale riferibilità è la presentazione di una formale querela di falso, nel caso di specie non intervenuta.
Osserva comunque il Collegio che il nome “Nominativo_1”, ritenuto dal contribuente non associabile in alcun modo al destinatario, si riferisce in realtà dell'agente postale, mentre risulta, sulla sinistra, un'altra firma che, sia pur illeggibile, appare compatibile con il cognome del contribuente Resistente_1.
4. Relativamente all'asserita intervenuta prescrizione o decadenza dell'accertamento tributario, come osservato dalla Tre Esse, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, prevede che l'accertamento deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello di debenza del tributo, cioè il 31 dicembre 2019. L'atto risulta consegnato all'Ufficio postale il 20 dicembre 2019, dovendosi applicare la cosiddetta “scissione soggettiva dei termini di notifica”, non potendo far gravare sull'amministrazione procedente i ritardi dovuti all'espletamento del servizio di consegna, specie allorchè si tratti di atti non ricettivi. In disparte quanto sopra, il Collegio osserva che, per le ragioni sopra esposte, l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato, con la conseguenza che qualora il contribuente intenda contestare il rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione per l'accertamento, aveva l'onere impugnare nei termini l'atto ricevuto, non potendosi più sollevare questioni sulla notifica dell'accertamento impugnando il successivo atto di intimazione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo