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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 510/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Del Sannio - Piazza Municipio N.1 82018 San Giorgio Del Sannio BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 327/2024, notificato in data 17/3/2025, il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) comunicava al sig. Ricorrente_1 l'omesso versamento della TASI 2019, chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 642,00 per fabbricati e terreni di sua proprietà, identificati catastalmente al Numero_1.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore di esso procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di ricorso eccepisce:
- la prescrizione per notifica oltre il termine di legge. Evidenzia che l'art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006 prevede che l'accertamento per i tributi locali debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligazione. Nel caso di specie il termine scadeva il 31 dicembre 2024, per cui la notifica avvenuta in data 17 marzo 2025, andava ben oltre il predetto termine, con conseguente prescrizione del vantato credito tributario. Afferma che non è invocabile né tantomeno applicabile la sospensione emergenziale per COVID 19, in quanto tale sospensione opera esclusivamente in relazione ai termini di decadenza e prescrizione scadenti nel corso dell'anno 2020 (CGT di II grado Campania Sent.
n. 7069/2024). Ribadisce che mentre l'art. 67, comma 2, del D.L. n. 18/2020 rinviava in toto all'art. 12 del
D.Lgs n. 159/2015 che statuiva una proroga biennale nei termini di decadenza, la L. n. 27/2020 ha espunto il riferimento al comma 2, ne discende l'inapplicabilità della proroga biennale automatica. L'unica disciplina applicabile è quella del comma 1 del medesimo art. 12 che prevede esclusivamente la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo circoscritto e corrispondente alla durata della sospensione degli adempimenti concessa al contribuente in relazione all'annualità interessata dall'evento eccezionale.
In definitiva la decadenza e/o prescrizione in favore dell'Amministrazione finanziaria, ex art 67 D.L. 18/2020 in combinato con l'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 159/2015, non comporta una proroga generalizzata dei termini di accertamento per le annualità successive, è limitata al solo anno 2020, con sospensione di 85 giorni corrispondente al periodo di inefficacia degli Uffici e non può trovare applicazione automatica oltre tale periodo, pena la distorsione della ratio emergenziale e un vulnus al principio di legalità e certezza del diritto;
- il principio della scisisone della notifica non valido per gli avvisi di accertamento. Come ribadito dalla
Suprema Corte, con sentenza n. 24822/2015, il principio di scissione soggettiva non si estende agli atti sostanziali e recettizi quali gli avvisi di accertamento, per i quali rileva unicamente il momento in cui l'atto giunge a conoscenza del destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
Non si costituisce nel giudizio il Comune di San Giorgio del Sannio sebbene risulti in atti la tempestiva e regolare notifica con deposito del file di consegna Pec in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 9.12.2025 il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di accertamento TASI anno 2019 il Comune di San Giorgio del Sannio intimava al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della tassa per complessivi € 642,00.
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione stante la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 17.3.2025, in considerazione che la scadenza del termine quinquennale, trattandosi di annualità 2019, maturava alla data del 31.12.2024, non risultando applicabile la sospensione COVID, operante solo per l'annualità 2020.
La doglianza non risulta fondata.
L'art. 67 del D.L. n.18/2020, convertito nella Legge n.27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso dall'8 marzo ed il 31 maggio 2020 ( 85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenziosa da parte degli uffici degli enti impositori.
L'applicazione dell'art.67 ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale, polarizzato su due tesi contrapposte;
la prima “proroga a cascata” ha interpretato la sospensione come una proroga generalizzata, applicabile a tutte le annualità il cui termine di decadenza o prescrizione era ancora pendente durante il periodo emergenziale;
la seconda tesi “ proroga limitata” viceversa considerava irragionevole e sproporzionata la proroga oltre il 2020, anno in cui i contribuenti avevano beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito della emergenza sanitaria.
Con la ordinanza n.960/2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio della operatività della sospensione per tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza COVID con slittamento del decorso del termine in via generale.
La tesi risulta, di poi, confermata anche dalla sentenza n. 21765/2025 della stessa Corte di Cassazione che ha consolidato tale orientamento.
Alla luce di quanto la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 17.3.2025 deve considerarsi tempestiva, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non risultando costuituito nel giudizio il Comune di San Giorgio del Sannio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 510/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Del Sannio - Piazza Municipio N.1 82018 San Giorgio Del Sannio BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 327 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 327/2024, notificato in data 17/3/2025, il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) comunicava al sig. Ricorrente_1 l'omesso versamento della TASI 2019, chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 642,00 per fabbricati e terreni di sua proprietà, identificati catastalmente al Numero_1.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore di esso procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di ricorso eccepisce:
- la prescrizione per notifica oltre il termine di legge. Evidenzia che l'art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006 prevede che l'accertamento per i tributi locali debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligazione. Nel caso di specie il termine scadeva il 31 dicembre 2024, per cui la notifica avvenuta in data 17 marzo 2025, andava ben oltre il predetto termine, con conseguente prescrizione del vantato credito tributario. Afferma che non è invocabile né tantomeno applicabile la sospensione emergenziale per COVID 19, in quanto tale sospensione opera esclusivamente in relazione ai termini di decadenza e prescrizione scadenti nel corso dell'anno 2020 (CGT di II grado Campania Sent.
n. 7069/2024). Ribadisce che mentre l'art. 67, comma 2, del D.L. n. 18/2020 rinviava in toto all'art. 12 del
D.Lgs n. 159/2015 che statuiva una proroga biennale nei termini di decadenza, la L. n. 27/2020 ha espunto il riferimento al comma 2, ne discende l'inapplicabilità della proroga biennale automatica. L'unica disciplina applicabile è quella del comma 1 del medesimo art. 12 che prevede esclusivamente la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo circoscritto e corrispondente alla durata della sospensione degli adempimenti concessa al contribuente in relazione all'annualità interessata dall'evento eccezionale.
In definitiva la decadenza e/o prescrizione in favore dell'Amministrazione finanziaria, ex art 67 D.L. 18/2020 in combinato con l'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 159/2015, non comporta una proroga generalizzata dei termini di accertamento per le annualità successive, è limitata al solo anno 2020, con sospensione di 85 giorni corrispondente al periodo di inefficacia degli Uffici e non può trovare applicazione automatica oltre tale periodo, pena la distorsione della ratio emergenziale e un vulnus al principio di legalità e certezza del diritto;
- il principio della scisisone della notifica non valido per gli avvisi di accertamento. Come ribadito dalla
Suprema Corte, con sentenza n. 24822/2015, il principio di scissione soggettiva non si estende agli atti sostanziali e recettizi quali gli avvisi di accertamento, per i quali rileva unicamente il momento in cui l'atto giunge a conoscenza del destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
Non si costituisce nel giudizio il Comune di San Giorgio del Sannio sebbene risulti in atti la tempestiva e regolare notifica con deposito del file di consegna Pec in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 9.12.2025 il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di accertamento TASI anno 2019 il Comune di San Giorgio del Sannio intimava al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della tassa per complessivi € 642,00.
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione stante la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 17.3.2025, in considerazione che la scadenza del termine quinquennale, trattandosi di annualità 2019, maturava alla data del 31.12.2024, non risultando applicabile la sospensione COVID, operante solo per l'annualità 2020.
La doglianza non risulta fondata.
L'art. 67 del D.L. n.18/2020, convertito nella Legge n.27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso dall'8 marzo ed il 31 maggio 2020 ( 85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenziosa da parte degli uffici degli enti impositori.
L'applicazione dell'art.67 ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale, polarizzato su due tesi contrapposte;
la prima “proroga a cascata” ha interpretato la sospensione come una proroga generalizzata, applicabile a tutte le annualità il cui termine di decadenza o prescrizione era ancora pendente durante il periodo emergenziale;
la seconda tesi “ proroga limitata” viceversa considerava irragionevole e sproporzionata la proroga oltre il 2020, anno in cui i contribuenti avevano beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito della emergenza sanitaria.
Con la ordinanza n.960/2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio della operatività della sospensione per tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza COVID con slittamento del decorso del termine in via generale.
La tesi risulta, di poi, confermata anche dalla sentenza n. 21765/2025 della stessa Corte di Cassazione che ha consolidato tale orientamento.
Alla luce di quanto la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 17.3.2025 deve considerarsi tempestiva, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non risultando costuituito nel giudizio il Comune di San Giorgio del Sannio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il Giudice monocratico