Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ravera Leggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto contenente il divieto di detenere armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Alessandria in data -OMISSIS- Prot. N. -OMISSIS- Area I - DDA, notificato a mani il 24 novembre 2021, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RO PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Alessandria ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente il divieto di detenere armi e munizioni, con decreto notificato il 24.11.2021.
Detto provvedimento è stato adottato sulla base di una segnalazione del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria n.-OMISSIS- in data 20 agosto 2021, con cui si rappresentava l’esistenza di una comunicazione di reato, datata 7 agosto 2021, a carico dello stesso per detenzione illegale di armi.
In particolare, sulla scorta della predetta comunicazione di reato i Carabinieri di -OMISSIS- procedevano al ritiro cautelativo delle armi e del titolo di polizia in possesso del ricorrente.
L’odierno esponente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 10, 11. 39. 42, 43 del R.D. 18.06.1931 n.
773 T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti:
Non sussistono i presupposti invocati dalla Prefettura di Alessandria per il divieto di detenere armi e munizioni, non avendo l’interessato posto in essere alcun tipo di condotta atta a ritenerlo "persona capace di abusarne".
Poiché la contestazione derivava dalla sola circostanza dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto, nell'elaborazione del proprio giudizio prognostico sfavorevole, specificare gli elementi fattuali raccolti e il loro preciso peso nell'emissione della determinazione preclusiva.
Essa non ha invece segnalato alcun ulteriore elemento, anche diverso dagli atti del procedimento penale, sintomatico della inaffidabilità del ricorrente e idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato.
2. Violazione e falsa applicazionœde113rt. 97 Costituzione. Eccesso di potere.
L’Amministrazione, nella ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti nella vicenda, non ha mirato al soddisfacimento dell'interesse pubblico generale con il minor sacrificio possibile dell'interesse privato, e ha adottato un provvedimento sproporzionato; più adeguata sarebbe stata una “diffida” ad assumere comportamenti più consoni ad un possessore di armi.
In sintesi, il ricorrente ha censurato l'invalidità del provvedimento di divieto per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, inosservanza della circolare ministeriale, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, evidente illogicità nonché ingiustizia grave e manifesta.
In data 7.12.2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, affidando le loro difese a distinta memoria corredata di documentazione.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Osserva il Collegio che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la contestata valutazione operata dall’Amministrazione è stata diretta conseguenza del “ comportamento antigiuridico, posto in essere dall'interessato, rappresentato dalle Forze dell'Ordine ”, il quale ha “ determina[to] il configurarsi di un quadro complessivo sfavorevole per il mantenimento - in capo allo stesso - dei necessari requisiti di affidabilità, indispensabili nel possesso di armi ;” la valutazione sfavorevole dell’Amministrazione è stata dunque diretta conseguenza del giudizio di “non affidabilità” formulato nei confronti del ricorrente in considerazione dell’avvenuta comunicazione di reato a carico dello stesso per detenzione illegale di armi – vale a dire, per una condotta dell’interessato avente rilevanza penale, come tale idonea ad evidenziare un comportamento incompatibile con il possesso di un titolo di polizia in materia di armi.
La materia della detenzione e del porto di armi è disciplinata, per quanto di interesse ai fini della presente causa, dagli articoli 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.). L’art. 11 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 39 dispone che “ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
L’art. 43 dispone che “ oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Dal quadro normativo così delineato emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui essa è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e degli articoli 39 e 43, secondo comma).
In relazione all’esercizio dei poteri di natura discrezionale, l’art. 39 attribuisce all’Autorità il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “ di abusarne ”, mentre l’art. 43 consente alla competente Autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (in questo senso, vedi Cons. Stato, Sez. III, 5.9.2016, n. 3879).
Nella materia in esame l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
Ciò si giustifica, in primo luogo, sulla base della considerazione per cui non è configurabile, nel nostro ordinamento, una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto la detenzione ed il porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati, delineato dagli articoli 699 c.p. e 4, comma 1, L. n. 110 del 1975.
Inoltre, l’ampiezza della discrezionalità riservata all’Amministrazione si spiega alla luce della natura non sanzionatoria, bensì meramente cautelare e preventiva, dei provvedimenti in esame, finalizzati a prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di questo Tribunale, a cui in questa sede ritiene il Collegio di dover dare continuità, afferma che “ il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.11.2022, n. 990, che richiama, in motivazione Cons. Stato, Sez. III, 29.10.2020, n. 6614).
Nella stessa direzione, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.3.2023, n. 263 afferma la sussistenza di un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità della persona nell’uso delle armi, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “ i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 7.4.2014, n. 911; T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 3.6.2014, n. 247; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2.2.2018, n. 118).
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dimostrato di condividere tali principi, laddove afferma che “ in materia di rilascio del porto d’armi, il giudizio prognostico che deve effettuare l’Autorità di pubblica sicurezza, improntato alla massima cautela e al massimo rigore, deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto - riferibili anche a vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare e scongiurare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute ” (Cons. Stato, Sez. III, 29.1.2020, n. 715).
La valutazione riservata all’Amministrazione, comunque, non può prescindere dal riferimento a specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, consentano di formulare una prognosi negativa circa l’affidabilità del soggetto in relazione all’utilizzo di armi (anche in via indiziaria, mediante un’operazione inferenziale che trovi “copertura” in massime di esperienza).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso: l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che “ il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, conferma che è sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato” (Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2017, n. 1814).
Facendo applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie deve concludersi nel senso di ritenere che il provvedimento impugnato vada esente da censure alla luce delle seguenti considerazioni.
Sotto il profilo dell’accertamento del fatto, la vicenda per come riportata nel decreto impugnato, e basata sugli atti di polizia e sulle stesse dichiarazioni dell’interessato, confermate nel ricorso in epigrafe, può dirsi incontestata.
Sotto il diverso profilo della valutazione giuridica del fatto accertato, il giudizio di inaffidabilità formulato dall’amministrazione (sul quale si basa il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni) va esente da censure, in quanto l’Autorità ha in modo non irragionevole considerato e valorizzato la condotta tenuta dal ricorrente - destinatario di una comunicazione di reato per detenzione illegale di armi - nell’esercizio di “ un ampio potere discrezionale nel valutare autonomamente i fatti o i comportamenti che sono indice di una mancanza dei requisiti di assoluta affidabilità, richiesta nella materia di che trattasi” .
In particolare, il contestato provvedimento prefettizio ha considerato che “ la norma impone al detentore di armi un comportamento che deve improntarsi a criteri di particolare attenzione, avvedutezza e scrupolo, mentre dalle informative agli atti si evince l'antigiuridicità della condotta tenuta dal … ” ricorrente; e che “ i circostanziati elementi segnalati dalle Forze dell'Ordine evidenziano la mancanza, in capo al predetto, delle garanzie necessarie per il mantenimento dei requisiti di completa affidabilità indispensabili nel possesso delle armi”.
Un siffatto iter argomentativo deve ritenersi, secondo il Tribunale, idoneo a sorreggere la valutazione di inaffidabilità formulata dall’Amministrazione, peraltro adeguatamente veicolata all’esterno dall’Autorità mediante la motivazione del provvedimento.
Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
Il provvedimento impugnato, invero, ha preso atto di una “ circostanza obiettivamente preclusiva” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 5192), idonea a determinare il divieto di detenzione delle armi, vale a dire la comunicazione a carico dell’interessato di una notizia di reato, addirittura avente ad oggetto proprio la materia delle armi, e quindi idonea ad inficiare il giudizio di affidabilità del ricorrente di non farne abuso.
La censura attorea volta a contestare l’avvenuta adozione, nel caso di specie, del provvedimento gravato sulla base della sola comunicazione di reato, senza previamente procedere ad una autonoma, corretta ed adeguata istruttoria, può essere agevolmente confutata richiamando la condivisibile giurisprudenza secondo la quale: “ ai sensi degli artt. 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al prefetto e al questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d’armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi; di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011, n. 778; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 marzo 2022, n. 358; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 1454; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 novembre 2022, n. 2109; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 6477).
In tema, poi, di proporzionalità della misura cautelare, osserva il Collegio che in materia di armi le esigenze di incolumità della collettività sono prevalenti e prioritarie, mentre quelle del privato sono recessive sì da richiedere che costui sia al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in caso contrario rendendosi necessario, come nella fattispecie che ne occupa, l’adozione di un divieto di detenzione armi per “ prevenire situazioni di possibile o probabile pericolo per la sicurezza pubblica in relazione al possesso di armi ”.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.