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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2399 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2399/2024 R.G.
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
vertente tra
C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio
- ricorrente -
e
Controparte_2
(C.F. ) domiciliato in VIA VITO SORBA
[...] P.IVA_1
18 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista DI
VINCENZO - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta l'errata valutazione, da parte dell' , del grado di menomazione psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro CP_1
dallo stesso subito in data 19.12.2018, dallo stesso reputata congrua nella misura del 12%
e comunque in misura superiore al 4% da sommarsi al grado accertato del 6% precedentemente riconosciuto per altri infortuni. L' , costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto, CP_1
avendo riconosciuto un danno biologico del 4%, che sommato agli esiti di precedente infortunio ha determinato la liquidazione di un danno biologico del 9%. .
La domanda del ricorrente è infondata e va rigettata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, alla stregua delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU all'uopo nominato, che ha concluso: “il danno biologico permanente, stimato complessivamente con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni considerate (nel suo complesso e in concreto), può essere stimato nella misura complessiva del 4%. Tale danno, sommato alla preesistenza a carico del polso destro pari al 5% (si concorda), determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante non possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto a un indennizzo ulteriore rispetto a quello riconosciuto in questa Sede.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Spese di lite compensate.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese processuali compensate integralmente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Marsala, 24.7.2025 Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 2399 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2399/2024 R.G.
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
vertente tra
C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio
- ricorrente -
e
Controparte_2
(C.F. ) domiciliato in VIA VITO SORBA
[...] P.IVA_1
18 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista DI
VINCENZO - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta l'errata valutazione, da parte dell' , del grado di menomazione psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro CP_1
dallo stesso subito in data 19.12.2018, dallo stesso reputata congrua nella misura del 12%
e comunque in misura superiore al 4% da sommarsi al grado accertato del 6% precedentemente riconosciuto per altri infortuni. L' , costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto, CP_1
avendo riconosciuto un danno biologico del 4%, che sommato agli esiti di precedente infortunio ha determinato la liquidazione di un danno biologico del 9%. .
La domanda del ricorrente è infondata e va rigettata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, alla stregua delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU all'uopo nominato, che ha concluso: “il danno biologico permanente, stimato complessivamente con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni considerate (nel suo complesso e in concreto), può essere stimato nella misura complessiva del 4%. Tale danno, sommato alla preesistenza a carico del polso destro pari al 5% (si concorda), determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante non possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto a un indennizzo ulteriore rispetto a quello riconosciuto in questa Sede.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Spese di lite compensate.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese processuali compensate integralmente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Marsala, 24.7.2025 Il Giudice
Monica D'Angelo