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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5341 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresenti e difesi dall'avv. Lorena Di Nardo, giusta procura in atti. C.F._2
[...]
[..
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Sig. Arch. , con sede in Capaccio (SA) alla Via Laura n.240, Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Di Sirio, giusta procura in atti.
CP_3
e
(C.F.: , con sede in Roma, Viale Cesare Controparte_4 P.IVA_2
Pavese 385, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa munito degli Controparte_5 occorrenti poteri giusta procura del 04.11.2020 Rep. 90119, Racc. 26330, a rogito Notaio dott. di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, Persona_1 giusta procura presente in atti.
-APPELLATA- OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9514/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.11.2021.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “- in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.; - accogliere il presente appello e, per l'effetto in totale riforma dell'impugnata sentenza impugnata previa ammissione dei mezzi istruttori disattesi in primo grado, accertare e dichiarare la responsabilità del per i fatti raccontati in premessa;
- per l'effetto, Controparte_1 condannare il nonché la solidalmente Controparte_1 Controparte_4
e/o ciascuno per quanto proprio onere e responsabilità, al risarcimento in favore dei sigg.ri
e dei danni quantificati nell'atto introduttivo di primo grado e/o in base Parte_1 Parte_2
a quanto ritenuto di Giustizia, (anche a seguito di ammissione della prova per testi ingiustamente disattesa ) ovvero dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del furto con scasso subito mentre gli stessi erano all'interno del convenuto per complessivi € 18.650,00 in CP_1 favore della sig.ra ed € 2830,00 in favore del sig. così distinti: quanto Parte_1 Parte_2 alla sig.ra , la stessa avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali per un importo complessivo di € 18.650,00 ( di cui € 8000,00 a titolo di controvalore dei preziosi sottratti, € 5650,00 a titolo di rimborso del costo della vacanza, € 5000,00 a titolo di danno morale) o di quella diversa somma che si riterrà di Giustizia;
quanto al sig. , Parte_2 anch'egli avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare di € 2830,00 ( di cui € 830,00 a titolo di rimborso dei contanti sottratti dai malfattori ed € 2000,00 come danno morale) o la diversa somma che si riterrà di Giustizia. Condannarsi i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto onere e responsabilità al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario”.
Per l'appellata “1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello ex art.342 cpc;
2) Rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 9514/2021, resa dal Tribunale di Napoli il
22.11.2021, notificata il 23.11.2021, perché l'impugnazione ex adverso spiegata è improcedibile, inammissibile e manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
3) Rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata ed, in via subordinata, solo nell'ipotesi di accoglimento del mezzo di impugnazione e di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la decadenza e, comunque, la prescrizione del diritto al risarcimento per vacanza rovinata;
4) Rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata ed, in via subordinata, solo nell'ipotesi di accoglimento del mezzo di impugnazione e di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, condannare la (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n.385, al risarcimento diretto in favore di parte attrice dei danni che saranno eventualmente liquidati e, comunque, in via gradata, a garantire e tenere indenne e quindi a rimborsare e rivalere la Controparte_1 per tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare a qualsivoglia titolo
[...] in conseguenza del giudizio in favore degli attori;
5) Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “in via preliminare rigettare l'appello promosso dai Controparte_4 sig.ri e perché inammissibile e comunque, in via principale, perché Parte_3 Parte_2 infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi indicati nella presente memoria con la conseguente conferma delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli avente il n. 9514/21 nel giudizio con RGN 1403/2017; in via subordinata, solo nell'ipotesi di accoglimento del mezzo di impugnazione e di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la decadenza
e, comunque, la prescrizione del diritto al risarcimento per vacanza rovinata;
sempre in via subordinata, e solo nell'ipotesi di accoglimento anche parziale del promosso gravame, accertare la mancanza della copertura assicurativa in ordine agli eventi di cui è causa per i motivi di cui alle premesse ed in conseguenza di ciò dichiarare che la non risulta tenuta a manlevare la CP_4 propria assicurata per i danni subiti dagli attori;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi denegata in cui codesta Corte dovesse ritenere la tenuta a manlevare la propria CP_4 assicurata per eventuali somme da versare in favore degli appellanti, dovranno detrarsi quegli importi previsti a titolo di franchigie e di scoperto contrattuale e comunque entro i limiti dei massimali di polizza. Con vittoria dei compensi del grado di giudizio”.
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
esponendo: 1) che, durante il loro soggiorno presso la struttura Controparte_1 turistica nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2015, ignoti malfattori si Controparte_1 introducevano presso l'appartamento, mentre gli stessi dormivano, e li derubavano di tutti gli effetti personali;
2) che, in particolare, dopo essersi introdotti nella camera da letto ed averli narcotizzati, i terzi asportavano la cassaforte ubicata nell'alloggio, contenente - a loro dire - contanti per euro
830,00 e gioielli, per un valore di euro 8.000,00; 3) che il fatto sopra descritto era avvenuto per colpa е responsabilità del per non aver provveduto, anche in Controparte_6 relazione alla sua qualità di custode ex art. 2051 c.c., alla supervisione degli spazi di sua proprietà;
4) che, in conseguenza di quanto esposto, gli attori avevano patito gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da “vacanza rovinata” e che, pertanto, il andava condannato al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore della , per un importo Pt_1 complessivo di € 18.650,00 (di cui € 8000,00 a titolo di controvalore dei preziosi sottratti, €
5650,00 a titolo di rimborso del costo della vacanza, € 5000,00 a titolo di danno morale); e del
, per un ammontare di € 2830,00 (di cui € 830 a titolo di rimborso dei contanti sottratti ed € Pt_2
2000,00 come danno morale).
Costituitasi, la convenuta eccepiva: 1) la nullità della domanda Controparte_1 perché generica e carente dell'esposizione dei fatti posti a suo fondamento;
2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. il
Tribunale di Salerno, luogo ove essa convenuta aveva la propria sede legale ed in cui il fatto illecito si era verificato;
3) la decadenza e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ai sensi degli artt. 44, 45 e 49 del Codice del Turismo;
4) nel merito, l' applicabilità dell'art 1783 c.c. e la previsione del limite di cui al suo ultimo comma non avendo gli attori affidato in custodia i beni all'albergatore, e contestando, inoltre, che il denaro e i gioielli indicati dagli attori, fossero stati effettivamente introdotti in albergo e conservati in cassaforte;
deduceva altresì di essere assicurata con la per la copertura del rischio della Controparte_4 responsabilità civile e, pertanto, in via del tutto preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa, affinché questa fosse condannata al risarcimento diretto in favore degli attori o, comunque, a mantenerla indenne da ogni condanna eventualmente statuita in suo danno. Concludeva, dunque, per sentir dichiarare la incompetenza per territorio, la prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ed in ogni caso per il rigetto della domanda nel merito.
Si costituiva la chiamata in causa aderendo alle difese formulate Controparte_4 dalla convenuta ed eccependo, altresì, la scopertura assicurativa Controparte_1 dell'evento de quo, per non aver gli attori consegnato i pretesi beni e preziosi oggetto di furto all'albergatore, condizione necessaria ed indispensabile affinché operasse la garanzia “furto” sottoscritta. Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza rispetto ai danni non patrimoniali paventati dai danneggiati. Aderiva, dunque, alle conclusioni formulate dalla assicurata convenuta contro gli attori e, in ogni caso, chiedeva di rigettare la domanda di manleva, con accertamento della mancanza di copertura assicurativa dell'evento per cui è causa;
in caso di accoglimento di tale richiesta, chiedeva di detrarre da qualsivoglia importo riconosciuto le somme previste a titolo di franchigie e scoperto contrattuale, il tutto nei limiti dei massimali di polizza.
Con sentenza n. 9514/2021, pubblicata il 22.11.2021, il Tribunale di Napoli, preliminarmente disattendeva l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, cui aveva aderito la chiamata in causa sotto tale profilo, il Giudice, rilevata la qualità Controparte_4 di consumatori degli attori entrambi residenti in [...], in applicazione della disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), riteneva la controversia civile insorta con la società convenuta
(“professionista” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit.) rientrante nella competenza inderogabile del
Tribunale di Napoli adito, quale luogo di residenza o domicilio del consumatore (ex art. 33, co. 2, lett. U, D.Lgs. cit.). Nel merito, il Tribunale ascriveva la domanda proposta alla fattispecie legale della responsabilità da deposito in albergo di cui all'art. 1783 c.c., in quanto responsabilità avente natura speciale rispetto a quella da loro invocata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò posto, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non soddisfatto l'onere, gravante sugli attori, circa la prova della effettiva introduzione in albergo delle cose che si assumevano rubate, nonché l'esistenza e il valore delle stesse. A tal riguardo, il Giudice di prime cure rilevava che i capitoli di prova testimoniale formulati dagli attori non erano stati ammessi in quanto generici ed irrilevanti ai fini della decisione, poiché non sarebbero stati idonei a fornire tale dimostrazione e che la presentazione di meri talloncini di garanzia di alcuni gioielli non comprovava che gli stessi fossero stati introdotti in albergo, custoditi in cassaforte e poi oggetto di sottrazione da terzi. Il Tribunale rilevava inoltre che la domanda non fosse meritevole di accoglimento anche avuto riguardo alle modalità con cui era avvenuta la sottrazione delle stesse: ed infatti, la violenza perpetrata dai malviventi sugli attori con la loro narcotizzazione costituiva quella causa di forza maggiore, dovuta al fatto doloso del terzo, non prevedibile né altrimenti evitabile che, a norma dell'art. 1785 c.c., era idonea ad esimere da responsabilità la convenuta. Il Tribunale rigettava, poi, la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, previsto dall'art. 47, D.lgs 23 maggio 2011, n. 79 del Codice del Turismo (ratione temporis applicabile), in relazione al cd. pacchetto turistico che, per essere tale, doveva contenere una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi tra quelli di trasporto, alloggio e noleggio veicoli, non sussistenti nel caso di specie, avendo gli attori allegato solo il mero soggiorno presso la struttura turistica residenziale, nulla adducendo, invece, in merito ad eventuali rapporti di trasporto e noleggio di veicoli o ad altri servizi goduti. Veniva rigettata, pertanto, anche la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per il soggiorno turistico, non rinvenendosi diverso inadempimento dell'albergatore, atteso inoltre, che gli attori avevano pacificamente fruito dell'intero servizio alberghiero per tutti i giorni programmati. Infine, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni non patrimoniali anche in via extracontrattuale, non attestando, le certificazioni mediche esibite da parte attrice, nessuna malattia ma un mero disturbo d'ansia transitorio.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2021, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitesi, le appellate e si sono Controparte_1 Controparte_4 opposte ai motivi di appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 07.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
Gli appellanti hanno proposto le seguenti censure alla pronuncia impugnata:
1) Mancata ammissione di un mezzo istruttorio: Il Giudice di primo grado, nell'inquadrare l'azione risarcitoria nell'ambito dell'art. 1783 c.c. e nel ritenere gravante sugli attori l'onere di provare l'introduzione in albergo dei valori sottratti, avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale debitamente articolata dagli stessi, impedendo di fatto agli istanti di assolvere a tale onere. Invero, la disattesa prova per testimoni, contestualmente alle altre prove documentali prodotte, avrebbe consentito – secondo la tesi degli appellanti – di confermare i fatti accaduti ed ottenere l'accoglimento della domanda proposta.
2) Errata valutazione delle prove prodotte: il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere assolto l'onere della prova da parte degli attori, circa l'introduzione delle cose in albergo, che si assumono rubate, nonché l'esistenza e valore delle stesse, nonostante la documentazione offerta in giudizio (la querela sporta alla presenza del responsabile del Residence il 4 agosto
2015 presso il comando dei Carabinieri;
i talloncini attestanti la garanzia dei gioielli di proprietà della;
il report fotografico che documentava il rinvenimento della cassetta Pt_1 di sicurezza). Secondo la tesi della parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel privare di adeguato valore probatorio i certificati di garanzia dei gioielli rubati, contrariamente a quanto invece sostenuto dall'ordinanza della Cassazione n. 23520/2015, che in un caso analogo, li aveva considerati piena prova del valore degli oggetti rubati.
3) Errata sussunzione del caso di specie in una ipotesi di forza maggiore: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso de quo l'esimente della forza maggiore, costituita dal fatto doloso del terzo, in quanto i fatti per cui è causa sarebbero invece da addebitarsi in via esclusiva alla negligenza della struttura, per non aver predisposto idonee misure per la prevenzione del furto avvenuto, come ad esempio un'adeguata vigilanza notturna. Parte appellante ha rilevato inoltre che, in ogni caso, la forza maggiore non sarebbe stata provata da parte convenuta.
4) Errata interpretazione del contratto sottoscritto dalle parti e conseguente mancata applicazione della normativa relativa al danno da vacanza rovinata: il Tribunale avrebbe altresì errato nel qualificare il contratto sottoscritto dagli appellanti come mero contratto di albergo, disapplicando la normativa relativa al danno da vacanza rovinata, riconosciuta unicamente nei casi di “pacchetto vacanza”. Secondo la tesi proposta, invero, il contratto stipulato, oltre a prevedere il semplice affitto dell'alloggio, avrebbe compreso anche ulteriori servizi, quali ad esempio l'attività di intrattenimento, essendo riconducibile a pieno titolo in quel concetto di “pacchetto vacanza” disciplinato dal Codice del Turismo, erroneamente non riconosciuto dal Giudice.
5) Errata valutazione delle prove relative ai danni non patrimoniali: il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere sufficienti le due certificazioni mediche depositate dagli appellanti al fine di dimostrare i disagi sofferti dalla a seguito del furto. Secondo gli appellanti, il Pt_1
Giudice avrebbe frettolosamente valutato tale documentazione non ritenendola rilevante e comprovante i disagi invece subiti dalla , ascrivibili nel concreto ad uno stress post Pt_1 traumatico con cefalea e disturbi del sonno. La giurisprudenza di legittimità avrebbe invece ribadito, di contro, il diritto al risarcimento danni anche in ipotesi come quelle in esame, che compromettano anche solo la serenità del viaggiatore (Cass. n. 6830/2017), e che il risarcimento del danno morale ex art 2059 c.c. spetti nei casi in cui sia stato violato un interesse o un diritto costituzionalmente garantito, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso un reato o meno (Cass n. 22020/2007).
6) Contraddittorietà della motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe dapprima rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno, sul presupposto che non fosse provata l'introduzione in albergo dei valori sottratti, per poi ritenere successivamente provato che le medesime cose fossero invece state riposte dagli attori nella cassaforte, riconoscendo così la piena operatività della polizza assicurativa sottoscritta dagli istanti.
7) Erroneo e sproporzionato regolamento delle spese di lite: il Tribunale avrebbe altresì errato nel non disporre la compensazione delle spese;
in ogni caso nell'aver comunque applicato la tariffa minima “per la fase di trattazione ed istruzione”, nonostante il “mancato espletamento di istruttoria orale”. I motivi di appello nn. 1 e 2, intimamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria, essendo entrambi riconducibili alla questione circa il mancato assolvimento dell'onere della prova, sostenuto dal giudice a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria dei danni patrimoniali ex art. 1783
c.c.
Gli appellanti lamentano l'errata valutazione delle prove prodotte, quali: a) la querela sporta alla presenza del responsabile del Residence il 4 agosto 2015 presso il comando dei Carabinieri, b) i talloncini attestanti la garanzia dei gioielli di proprietà della;
c) il report fotografico che Pt_1 documentava lo stato dei luoghi a seguito del fatto criminoso e il rinvenimento della cassetta di sicurezza. Secondo la tesi sostenuta, tali prove documentali, unitamente alla disattesa prova per testimoni richiesta dagli attori, avrebbero consentito di confermare i fatti accaduti ed ottenere l'accoglimento della domanda proposta. Tale prospettazione non può essere in alcun modo condivisa. Deve essere preliminarmente rilevato, invero, che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non provati l'esistenza, il valore e l'introduzione dei beni che si assumevano sottratti. La Corte, condividendo quanto statuito dal Tribunale sul punto, ritiene la documentazione prodotta dagli attori, del tutto inidonea a fornire tali dimostrazioni. Va rilevato, invero, che la querela presentata dagli attori al comando dei Carabinieri, seppur contenente l'elenco dei beni asseritamente sottratti, non riveste alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale. La querela, così come il report fotografico documentante il ritrovamento della cassaforte e lo stato dei luoghi a seguito del fatto denunciato, possono essere considerati meri elementi indiziari del fatto criminoso
(invero incontestato dai convenuti) ma in alcun modo possono essere ritenuti prova circa l'esistenza, il valore e la preventiva introduzione dei beni di cui è causa all'interno dell' e Pt_4 successivamente all'interno della cassaforte a corredo della stanza assegnata agli attori. Quanto ai talloncini prodotti in giudizio, attestanti la garanzia dei gioielli, si rileva che oltre ad avere ad oggetto solo 6 degli 11 preziosi asseritamente sottratti, questi riportano date di scadenza della garanzia risalenti ad anni dal 2009 al 2012, comprovandone pertanto l'acquisto da parte del Pt_2 in date presumibilmente ancor precedenti, ed in ogni caso in epoca assai distante dai fatti di cui è causa (avvenuti tra il 3 e 4 agosto 2015). I certificati di garanzia depositati in atti, pertanto, sono del tutto inidonei a provare l'esistenza e la permanenza in proprietà (e possesso) dei gioielli in capo agli attori al momento del fatto, a distanza di così tanti anni dal rilascio dei talloncini stessi. In ogni caso, anche a voler ritenere provata l'esistenza della proprietà dei preziosi (in numero di 6 su 11) in capo agli attori al momento del fatto, nessuna prova è stata fornita circa la loro concreta introduzione dapprima nell'alloggio e successivamente all'interno della cassaforte. Va inoltre rilevato che l'ordinanza della Cass. n. 23520/2015, citata dagli appellanti, al fine di sostenere la decisività nel giudizio del valore probatorio dei talloncini di garanzia dei gioielli, risulta del tutto inconferente al caso in esame. Dalla semplice lettura del provvedimento richiamato, infatti, si comprende come questo non abbia ad oggetto la valenza probatoria di meri certificati di garanzia, bensì di un vero e proprio documento di trasporto, predisposto per accompagnare in viaggio i preziosi: “Nel caso di specie, la società danneggiata aveva fornito l'elenco dettagliato dei preziosi consegnati al che costituiva non un semplice riepilogo ma il documento di trasporto che Pt_5 doveva accompagnare la merce che costituiva il campionario”.
In considerazione di quanto esposto, pertanto, non può che condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado circa l'inidoneità probatoria di quanto prodotto dagli istanti, al fine di fondare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Va condivisa, altresì, la decisione del Tribunale anche in merito alla non ammissione della prova testimoniale articolata dagli istanti. Gli appellanti, al riguardo, lamentano l'errore del Giudice di prime cure che, disattendendo la prova per testimoni, avrebbe impedito agli attori di assolvere l'onere di provare l'esistenza, valore e introduzione dei beni in alloggio. La Corte, in merito, ritiene di condividere la statuizione del Tribunale, che ha ritenuto i capitoli di prova testimoniale formulati dagli attori irrilevanti ai fini del decidere, poiché non sarebbero stati idonei a fornire una simile dimostrazione. In particolar modo, l'irrilevanza della testimonianza, risulta evidente rispetto alla prova, del tutto necessaria (ma assente nel capitolato), circa l'introduzione dei beni nella cassaforte dell'albergo (Vero è che presso la camera da letto di detto appartamento family, all'interno dell'armadio era predisposta una cassaforte ove i coniugi provvedevano a depositare i gioielli ed i contanti in loro possesso rispettivamente di valore pari ad
€ 8000,00 ed € 830,00 per un totale di € 8830,00), atteso che, come correttamente rilevato dal
Tribunale, tale circostanza poteva esser nota solo agli istanti, non pernottando nella stanza del residence, altri soggetti (e dunque i testi da escutere), o quantomeno, non essendo stato ciò dedotto in giudizio. Risulta di tutta evidenza, pertanto, attesa anche l'assenza di rilievi da parte degli appellanti in merito, o argomentazioni alternative proposte al ragionamento del Giudice di prime cure, l'irrilevanza della prova testimoniale de qua, in quanto, seppur ammessa non sarebbe stata idonea a dimostrare i fatti sostenuti dagli attori, e pertanto sarebbe stata del tutto ininfluente per le sorti del giudizio, oltreché pienamente valutativa ( e dunque inammissibile) nella parte in cui affidava al teste il compito di dimostrare o comunque anche di riferire il valore dei beni indicati.
Per quanto sopra esposto, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per l'assenza di idonea prova attestante l'effettiva introduzione dei beni asseritamente sottratti all'interno della cassaforte.
I motivi di appello nn. 1 e 2 sono, pertanto, infondati e vanno rigettati. Il terzo motivo di appello, avendo ad oggetto motivazione del giudice formulata ad abundantiam, resta definitivamente assorbito, pur dovendosi rilevare la fondatezza in diritto dell'argomento adottato dal primo giudice, atteso il pertinente richiamo all'art. 1785 c.c.
Con il quarto motivo di appello, viene contestata l'errata interpretazione, da parte del Giudice, del contratto sottoscritto dalle parti e la conseguente mancata applicazione della normativa relativa al danno da vacanza rovinata. Il Tribunale, richiamando la disciplina del danno da vacanza rovinata, riferita, però, dall'art. 47, D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 del Codice del Turismo (ratione temporis applicabile) al c.d. pacchetto turistico, ha ritenuto il contratto sottoscritto di cui è causa non rientrante nel concetto indicato. Secondo quanto statuito dal Giudice, infatti, gli attori avrebbero allegato esclusivamente il mero soggiorno presso la struttura turistica residenziale, riconducibile nel caso di specie ad un contratto di albergo, senza invece nulla addurre in merito alla presenza degli ulteriori elementi richiesti dalla normativa, quali ad esempio il “trasporto” o il “noleggio veicoli”.
Pertanto, non essendo stato concluso dalle parti il c.d. “pacchetto turistico”, la domanda ha avuto esito negativo. Secondo gli appellanti, il giudice avrebbe errato nel non considerare ulteriori servizi aggiuntivi, ulteriori rispetto al mero contratto di albergo, i servizi di “comfort” e attività di
“intrattenimento al 100%”, pubblicizzati ed offerti dal Resort.
Tale tesi non merita accoglimento ed il motivo di appello va rigettato;
deve essere rilevato, infatti, che, a parte la ben dubbia attitudine di servizi siffatti a trasformare l'alloggio in albergo in un
“pacchetto turistico” in conformità alla normativa citata, l'esistenza di tali servizi aggiuntivi non è mai stata dedotta e provata dagli istanti. Gli attori hanno depositato, invero, esclusivamente le ricevute dei pagamenti rilasciate dal Resort, attestanti la prenotazione effettuata presso la struttura, per i servizi di soggiorno in “family apartment” e di pensione completa, senza dedurre o depositare alcunché in merito agli asseriti servizi di comfort o intrattenimento, non meglio specificati. In considerazione di ciò, il Giudice di primo grado ha correttamente statuito l'esistenza esclusivamente di un contratto di albergo (negozio con il quale l'albergatore si obbliga dietro corrispettivo ad alloggiare il cliente in uno o più locale ammobiliati e provvisti di servizi e anche a fornirgli bevande e cibi a richiesta), per non avere gli attori dimostrato l'esistenza di servizi ulteriori, idonei alla qualificazione del contratto sottoscritto in termini di “pacchetto turistico”.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'errata valutazione, da parte del
Tribunale, dei certificati medici prodotti in giudizio, ritenuti dal giudice insufficienti al fine di fondare la domanda di risarcimento danni non patrimoniali, in contrasto, secondo la tesi proposta, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6830/2017; Cass. n. 22020/2007). Tale prospettazione non può essere condivisa. Il ragionamento del Giudice di prime cure, posto a fondamento della decisione di escludere l'esistenza di una lesione risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. ( e così articolato: “il danno non patrimoniale va allegato come serio pregiudizio ad un bene della persona, costituzionalmente protetto, non potendo trovare ristoro ansie, patimenti e spaventi transitori, che non abbiamo avuto ripercussioni sullo stato di salute del danneggiato o mutato, in maniera importante, se non irreparabile, la sua agenda di vita”), risulta del tutto conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità a partire dalle Sez. U. n. 26972 dell'11/11/2008. In base alla ricostruzione correttamente effettuata dal Tribunale, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale. La Corte di legittimità ha chiarito, infatti, che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (Cass.
Sez. U. n. 26972/2008, Cass. n. 29832/2008, Cass. n. 20684/2009, Cass. n. 15965/2020). Tanto premesso, il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è correttamente attenuto ai suddetti parametri, dal momento che nessuna lesione grave è stata provata dagli istanti, attestando le certificazioni mediche esibite da parte attrice, solo un mero disturbo d'ansia, senza nessuna patologia conseguente. La mancanza di allegazione e prova di ulteriori accertamenti rispetto alla singola visita effettuata dalla il 18 agosto 2015, infatti, non permette di dimostrare ripercussioni sulla Pt_1 qualità della vita di gravità tali da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, non potendo considerarsi tali, i meri patemi d'animo, disagi ed ansie subiti dall'istante, come attestati dalle certificazioni prodotte in giudizio. Deve rilevarsi, infine, che non valgono a smentire il ragionamento del Tribunale, i richiami alla giurisprudenza fatti dagli appellanti, invero ultronei rispetto al caso de quo. La citata pronuncia (Cass. n. 6830/2017) infatti, oltre a riguardare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale limitatamente alla c.d. vacanza rovinata (escluso in questa sede per quanto già esposto), ribadisce il principio secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale è riconosciuta solo quando sussista la gravità della lesione a la serietà del pregiudizio per l'istante: “Il che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (sentenza 14 luglio 2015, n. 14662)”. L'ulteriore sentenza (Cass. n. 22020/2007) citata dagli appellanti esprime il principio per il quale, il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., spetta nei casi in cui sia stato violato un interesse o un diritto costituzionalmente garantito, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso un reato o meno. È di tutta evidenza l'irrilevanza, per il caso in esame, del principio appena espresso, atteso che il risarcimento del danno morale è stato escluso dal Tribunale, per mancata prova circa la gravità della lesione subita dalla , e non sul presupposto che il fatto avvenuto fosse o meno Pt_1 stato qualificato come reato (invero circostanza mai contestata dai convenuti).
In considerazione delle argomentazioni svolte, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Dalle osservazioni che precedono consegue la conferma del rigetto di ogni domanda, come proposta dagli attori, con contestuale assorbimento della domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicurativa, rendendo superflua, pertanto, l'analisi del sesto motivo di gravame che resta definitivamente assorbito.
Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancata disposizione della compensazione delle spese di lite e comunque l'erroneo e sproporzionato regolamento delle stesse, per avere il Tribunale applicato anche la voce “trattazione istruzione” di cui alla tabella DM
55/2014, malgrado il mancato espletamento della prova per testi e di una eventuale CTU.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Il Giudice di prime cure ha correttamente non applicato la compensazione delle spese di lite invocata, in considerazione dell'integrale rigetto delle domande attoree, non rinvenendosi pertanto alcun presupposto per tale compensazione a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c. Il Giudice ha, poi, correttamente tenuto in considerazione l'assenza di istruttoria orale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo disposto i parametri medi per le fasi di “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, ed invece i valori minimi per la fase
“istruttoria/trattazione” proprio “avuto riguardo al mancato espletamento di istruttoria orale”.
Il motivo di appello, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
I compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5341/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 9514/2021 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 17.09.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano