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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4059/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Natale Parte_1
ND IS ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale , giusta Email_1
procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, e CP_2 [...]
, in Controparte_3
persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del , Ufficio Scolastico Controparte_1
Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_2
-resistente-
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore;
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di aver presentato domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 e di aver prestato servizio militare dal 19/12/2002 al 18/10/2003 e servizio civile dal 3/10/2005 al 2/10/2006, lamentava l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M. n.50 del 2021, il punteggio di 0.60 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio. Deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52 Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa. Domandava, pertanto, di: “accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio civile e militare svolti nei periodi indicati in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 19,20 (7,80+12-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque Controparte_1 tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, CP_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico, nonchè l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. L' ISTITUTO COMPRENSIVO non si costituiva in Controparte_4 giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché va dichiarata la sua contumacia. La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note scritte.
*** In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
- e dell'
[...] [...] in quanto unico soggetto Controparte_4 legittimato passivo al giudizio è il , – succeduto, Controparte_1 ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art.111 c.p.c. CP_6
*** Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Pur prescindendo dalla ragionevole fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta, in ordine al venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, in forza della scadenza temporale delle graduatorie impugnate, il ricorso va comunque respinto poiché infondato in punto di merito. Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare e del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali. Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie. Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina. Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “
1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti” L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020). Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022). Ciò posto, va tuttavia osservato, melius re perpensa e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come nè le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio. Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio. La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate. Nel caso di specie, inoltre, quanto al riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, è documentato che il ricorrente, in seno alla domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024, non abbia dichiarato - tra i titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio finale - di aver svolto il servizio militare nel periodo intercorrente tra il 19/12/2002 e il 18/10/2003. Corretto, pertanto, al riguardo risulta essere l'operato del CP_1 resistente, che, nell'attribuzione del relativo punteggio non ha valutato il servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto non richiesto in domanda. Ed invero, il ricorrente, non avendo mai formulato domanda di attribuzione di punteggio per detto servizio, non può oggi proporre per la prima volta la questione in sede giurisdizionale come, invece, ha fatto. Nessuna censura può muoversi dunque all'operato dell'amministrazione convenuta nella valutazione dei titoli del ricorrente, non potendo alla stessa imputarsi l'omessa valutazione di un titolo non allegato alla domanda. La domanda concorsuale, in definitiva, costituisce vincolo per l'Amministrazione preposta alla validazione della stessa che può vagliare solo le dichiarazioni rese e non anche, invece, anche le dichiarazioni e volontà postume del ricorrente. Ciò violerebbe, invero, l'art. 4 del D.M. 50/2021 che fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande, ma sarebbe violato, ovviamente, anche il più generale principio della par condicio concorsuale. Sotto tali profili, pertanto, il ricorso è infondato. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Così deciso, il 16.10.2025.
IL GIUDICE GI AT
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4059/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Natale Parte_1
ND IS ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale , giusta Email_1
procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, e CP_2 [...]
, in Controparte_3
persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del , Ufficio Scolastico Controparte_1
Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_2
-resistente-
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore;
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di aver presentato domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 e di aver prestato servizio militare dal 19/12/2002 al 18/10/2003 e servizio civile dal 3/10/2005 al 2/10/2006, lamentava l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M. n.50 del 2021, il punteggio di 0.60 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio. Deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52 Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa. Domandava, pertanto, di: “accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio civile e militare svolti nei periodi indicati in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 19,20 (7,80+12-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque Controparte_1 tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, CP_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico, nonchè l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. L' ISTITUTO COMPRENSIVO non si costituiva in Controparte_4 giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché va dichiarata la sua contumacia. La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 17.09.2025 per il deposito di note scritte.
*** In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
- e dell'
[...] [...] in quanto unico soggetto Controparte_4 legittimato passivo al giudizio è il , – succeduto, Controparte_1 ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art.111 c.p.c. CP_6
*** Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Pur prescindendo dalla ragionevole fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta, in ordine al venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, in forza della scadenza temporale delle graduatorie impugnate, il ricorso va comunque respinto poiché infondato in punto di merito. Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare e del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali. Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie. Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina. Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “
1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti” L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020). Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022). Ciò posto, va tuttavia osservato, melius re perpensa e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come nè le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio. Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio. La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate. Nel caso di specie, inoltre, quanto al riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, è documentato che il ricorrente, in seno alla domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024, non abbia dichiarato - tra i titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio finale - di aver svolto il servizio militare nel periodo intercorrente tra il 19/12/2002 e il 18/10/2003. Corretto, pertanto, al riguardo risulta essere l'operato del CP_1 resistente, che, nell'attribuzione del relativo punteggio non ha valutato il servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto non richiesto in domanda. Ed invero, il ricorrente, non avendo mai formulato domanda di attribuzione di punteggio per detto servizio, non può oggi proporre per la prima volta la questione in sede giurisdizionale come, invece, ha fatto. Nessuna censura può muoversi dunque all'operato dell'amministrazione convenuta nella valutazione dei titoli del ricorrente, non potendo alla stessa imputarsi l'omessa valutazione di un titolo non allegato alla domanda. La domanda concorsuale, in definitiva, costituisce vincolo per l'Amministrazione preposta alla validazione della stessa che può vagliare solo le dichiarazioni rese e non anche, invece, anche le dichiarazioni e volontà postume del ricorrente. Ciò violerebbe, invero, l'art. 4 del D.M. 50/2021 che fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande, ma sarebbe violato, ovviamente, anche il più generale principio della par condicio concorsuale. Sotto tali profili, pertanto, il ricorso è infondato. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Così deciso, il 16.10.2025.
IL GIUDICE GI AT